search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 IT Art. 13 cercato: 'identica' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs




whereas identica:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 211

 

Articolo 13

Diritto di recesso

1.   I detentori al dettaglio che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica direttamente da un offerente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente hanno il diritto di recesso.

I detentori al dettaglio dispongono di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal loro accordo di acquisto di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica senza incorrere in commissioni o costi e senza essere tenuti a fornire una motivazione. Il periodo di recesso decorre dalla data in cui il detentore_al_dettaglio ha prestato il proprio consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

2.   Tutti i pagamenti ricevuti da un detentore_al_dettaglio, comprese, se del caso, le eventuali spese, sono rimborsati senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui l’ offerente o il prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente è informato della decisione del detentore_al_dettaglio di revocare il consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

Tale rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal detentore_al_dettaglio per l’operazione iniziale, salvo che il detentore_al_dettaglio abbia espressamente consentito l’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa o costo in virtù del rimborso.

3.   Gli offerenti di cripto-attività forniscono informazioni sul diritto di recesso di cui al paragrafo 1 nel loro White Paper sulle cripto-attività.

4.   Il diritto di recesso di cui al paragrafo 1 non si applica se le cripto-attività sono state ammesse alla negoziazione prima del loro acquisto da parte del detentore_al_dettaglio.

5.   Se gli offerenti hanno fissato un termine per la loro offerta_al_pubblico di tali cripto-attività conformemente all’articolo 10, il diritto di recesso non può essere esercitato dopo la fine del periodo di sottoscrizione.

Articolo 9

Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

1.   Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica pubblicano i loro White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing sul proprio sito web, che è accessibile al pubblico, con ragionevole anticipo e, in ogni caso, prima della data di inizio dell’ offerta_al_pubblico di tali cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di tali cripto-attività. I White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le comunicazioni di marketing rimangono disponibili sul sito web degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

2.   La versione dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e, se del caso, delle comunicazioni di marketing pubblicate, è identica a quella notificata all’ autorità_competente in conformità dell’articolo 8 o, se del caso, alla versione modificata in conformità dell’articolo 12.

Articolo 139

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 8, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 7, all’articolo 134, paragrafo 10 e all’articolo 137, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 29 giugno 2023. La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 36 mesi. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 8, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 7, all’articolo 134, paragrafo 10 e all’articolo 137, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 43, paragrafo 11, dell’articolo 103, paragrafo 8, dell’articolo 104, paragrafo 8, dell’articolo 105, paragrafo 7, dell’articolo 134, paragrafo 10 e dell’articolo 137, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: cosa sono gli NFT"