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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 6

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

a)

informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

c)

informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

d)

informazioni sul progetto di cripto-attività;

e)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

f)

informazioni sulla cripto-attività;

g)

informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

h)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

i)

informazioni sui rischi;

j)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’ offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « offerente».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

c)

la cripto-attività può non essere liquida;

d)

se l’ offerta_al_pubblico ha come oggetto utility_token, tale utility_token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

e)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

f)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

6.   I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

10.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

11.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Diritto di recesso

1.   I detentori al dettaglio che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica direttamente da un offerente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente hanno il diritto di recesso.

I detentori al dettaglio dispongono di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal loro accordo di acquisto di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica senza incorrere in commissioni o costi e senza essere tenuti a fornire una motivazione. Il periodo di recesso decorre dalla data in cui il detentore_al_dettaglio ha prestato il proprio consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

2.   Tutti i pagamenti ricevuti da un detentore_al_dettaglio, comprese, se del caso, le eventuali spese, sono rimborsati senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui l’ offerente o il prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente è informato della decisione del detentore_al_dettaglio di revocare il consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

Tale rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal detentore_al_dettaglio per l’operazione iniziale, salvo che il detentore_al_dettaglio abbia espressamente consentito l’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa o costo in virtù del rimborso.

3.   Gli offerenti di cripto-attività forniscono informazioni sul diritto di recesso di cui al paragrafo 1 nel loro White Paper sulle cripto-attività.

4.   Il diritto di recesso di cui al paragrafo 1 non si applica se le cripto-attività sono state ammesse alla negoziazione prima del loro acquisto da parte del detentore_al_dettaglio.

5.   Se gli offerenti hanno fissato un termine per la loro offerta_al_pubblico di tali cripto-attività conformemente all’articolo 10, il diritto di recesso non può essere esercitato dopo la fine del periodo di sottoscrizione.

Articolo 19

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_collegato_ad_attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:

a)

informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività;

b)

informazioni sul token_collegato_ad_attività;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni su diritti e obblighi connessi al token_collegato_ad_attività;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sulla riserva_di_attività;

h)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_collegato_ad_attività.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dall’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

il token_collegato_ad_attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

il token_collegato_ad_attività può non essere sempre trasferibile;

c)

il token_collegato_ad_attività può non essere liquido;

d)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

e)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del token_collegato_ad_attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_collegato_ad_attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_collegato_ad_attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine dell’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 51

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token_di_moneta_elettronica

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_di_moneta_elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III:

a)

informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

b)

informazioni sul token_di_moneta_elettronica;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al token_di_moneta_elettronica;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_di_moneta_elettronica.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che effettua l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token_di_moneta_elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che:

a)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

b)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_di_moneta_elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori del token_di_moneta_elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_di_moneta_elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività alla rispettiva autorità_competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione.

Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle cripto-attività prima della loro pubblicazione.

12.   Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del token_di_moneta_elettronica è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti.

13.   Prima di offrire il token_di_moneta_elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web.

14.   L’ emittente del token_di_moneta_elettronica fornisce all’ autorità_competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 4. L’ autorità_competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’ emittente, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 4.

L’ autorità_competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente del token_di_moneta_elettronica.

L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione.

15.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 81

Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività valutano se i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività sono adeguate ai clienti o ai potenziali clienti, tenendo in considerazione le conoscenze dei clienti e le loro esperienze di investimento in cripto-attività, i loro obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, e la loro la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività informano i potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione della consulenza sulle cripto-attività, se la consulenza:

a)

è fornita su base indipendente;

b)

si basa su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie cripto-attività, anche indicando se la consulenza è limitata alle cripto-attività emesse oppure offerte da entità che hanno stretti_legami con il prestatore di servizi per le cripto-attività o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale, che rischino di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata.

3.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività informi il potenziale cliente che la consulenza è prestata su base indipendente, il prestatore di servizi per le cripto-attività:

a)

valuta una congrua gamma di cripto-attività disponibili sul mercato, che deve essere sufficientemente diversificata da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente possano essere opportunamente conseguiti e che non deve essere limitata alle cripto-attività emesse o fornite:

i)

dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività;

ii)

da entità che hanno stretti_legami con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività; o

iii)

da altre entità che hanno con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività stretti rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale, tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;

b)

non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Fatta salva la lettera b) del primo comma, sono consentiti, nei casi in cui siano chiaramente comunicati al cliente, benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità dei servizi per le cripto-attività prestati al cliente e che, per la loro portata e natura, non pregiudicano il rispetto da parte del prestatore di servizi di cripto-attività dell’obbligo di agire nel migliore interesse del cliente.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività comunicano altresì ai potenziali clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi, compresi il costo della consulenza, ove applicabile, il costo delle cripto-attività raccomandate o commercializzate al cliente e le modalità di pagamento delle cripto-attività da parte del cliente, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività non accettano né trattengono onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da un emittente, un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione oppure da terzi, o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di servizi di gestione del portafoglio delle cripto-attività ai loro clienti.

6.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività comunichi a un potenziale cliente che la sua consulenza è prestata su base non indipendente, tale prestatore può ricevere incentivi a condizione che il pagamento o il beneficio:

a)

sia concepito per accrescere la qualità del servizio prestato al cliente; e

b)

non pregiudichi il rispetto dell’obbligo dei prestatori di servizi per le cripto-attività di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei loro clienti.

L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al paragrafo 4 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei corrispondenti servizi per le cripto-attività.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività assicurano che le persone fisiche che prestano consulenza o informazioni sulle cripto-attività o un servizio per le cripto-attività per loro conto possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

8.   Ai fini della valutazione dell’adeguatezza di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ottengono dai clienti effettivi o potenziali le informazioni necessarie in merito alle loro conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche in cripto-attività, ai loro obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio, alla loro situazione finanziaria, compresa la loro capacità di sostenere perdite, e alla loro comprensione di base dei rischi connessi all’acquisto di cripto-attività, in modo da consentire ai prestatori di servizi per le cripto-attività di indicare ai clienti effettivi o potenziali se le cripto-attività siano o meno adatte a loro e, in particolare, se siano in linea con la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di sostenere perdite.

9.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività avvertono i clienti o i potenziali clienti che:

a)

il valore delle cripto-attività potrebbe essere soggetto a fluttuazioni;

b)

le cripto-attività potrebbero essere soggette a perdite totali o parziali;

c)

le cripto-attività potrebbero non essere liquide;

d)

ove applicabile, le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE;

e)

le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

10.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 per ciascun cliente. Essi adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti effettivi o potenziali siano attendibili.

11.   Qualora i clienti non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 8, o qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ritengano che i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività non siano adatti ai loro clienti, i prestatori di servizi non raccomandano tali servizi per le cripto-attività o cripto-attività, né iniziano a prestare servizi di gestione del portafoglio di tali cripto-attività.

12.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività esaminano regolarmente, per ciascun cliente, la valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

13.   Una volta effettuata la valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, o il suo riesame a norma del paragrafo 12, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività forniscono ai clienti una relazione sull’adeguatezza che specifica la consulenza prestata e spiega perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dei clienti. Tale relazione è redatta e comunicata ai clienti in formato elettronico. La relazione in oggetto, come minimo:

a)

include informazioni aggiornate sulla valutazione di cui al paragrafo 1; e

b)

fornisce una sintesi della consulenza prestata.

La relazione sull’adeguatezza di cui al primo comma chiarisce che la consulenza si basa sulle conoscenze e sull’esperienza del cliente in materia di investimenti in cripto-attività, sugli obiettivi di investimento del cliente, sulla tolleranza al rischio, sulla situazione finanziaria e sulla capacità di sostenere perdite.

14.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività trasmettono ai loro clienti, in formato elettronico, rendiconti periodici delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto. Tali rendiconti periodici contengono una rassegna equa ed equilibrata delle attività intraprese e delle prestazioni del portafoglio durante il periodo di riferimento, un rendiconto aggiornato del modo in cui le attività intraprese soddisfano le preferenze, gli obiettivi e le altre caratteristiche del cliente, nonché informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 o sul suo riesame a norma del paragrafo 12.

Il rendiconto periodico di cui al primo comma del presente paragrafo è fornito ogni tre mesi, tranne nei casi in cui un cliente ha accesso a un sistema online in cui è possibile consultare valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, e il prestatore di servizi per le cripto-attività ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione almeno una volta durante il trimestre di riferimento. Tale sistema online si configura in formato elettronico.

15.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, che precisano:

a)

i criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del cliente conformemente al paragrafo 2;

b)

le informazioni di cui al paragrafo 8; e

c)

il formato del rendiconto periodico di cui al paragrafo 14.


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"Bitcoin: quando comprarli e venderliLa blockchain è il partner tecnologico nell'informatica, la legge il partner tecnologico nella realtà "