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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 4

Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico nell’Unione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

abbia notificato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14.

2.   Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica:

a)

un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;

b)

un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale o in cripto-attività;

c)

un’offerta di una cripto-attività rivolta esclusivamente agli investitori_qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori_qualificati.

3.   Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:

a)

la cripto-attività è offerta gratuitamente;

b)

la cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del registro_distribuito o la convalida delle operazioni;

c)

l’offerta riguarda un utility_token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione;

d)

il possessore della cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’ offerente.

Ai fini della lettera a) del primo comma, una cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati_personali all’ offerente in cambio di tale cripto-attività o se l’ offerente di una cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta cripto-attività.

Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’ offerta_al_pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’ offerente invia all’ autorità_competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d).

Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’ autorità_competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’ offerente.

4.   Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’ offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica.

5.   L’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività in relazione a cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:

a)

esista un’altra offerta_al_pubblico della stessa cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o

b)

la cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione.

6.   Qualora l’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica abbia come oggetto un utility_token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’ offerta_al_pubblico quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.

7.   Qualsiasi successiva offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva offerta_al_pubblico.

Nessun ulteriore White Paper sulle cripto-attività è richiesto per alcuna successiva offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.

8.   Qualora un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.

Articolo 5

Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica all’interno dell’Unione, a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

rediga un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

notifichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

pubblichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

rediga le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

pubblichi le eventuali comunicazione di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 14.

2.   Quando una cripto-attività è ammessa alla negoziazione su iniziativa del gestore di una piattaforma di negoziazione e non è stato pubblicato un White Paper in conformità dell’articolo 9 nei casi previsti dal presente regolamento, il gestore di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga al paragrafo 1, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica e il rispettivo gestore della piattaforma di negoziazione possono convenire per iscritto che è il gestore della piattaforma di negoziazione che è tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).

L’accordo per iscritto di cui al primo comma del presente paragrafo indica chiaramente che la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è tenuta a fornire al gestore della piattaforma di negoziazione tutte le informazioni necessarie per consentirgli di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), a seconda dei casi.

4.   Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica quando:

a)

la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione; e

b)

un White Paper sulle cripto-attività è redatto conformemente all’articolo 6 e aggiornato conformemente all’articolo 12 e la persona responsabile della sua redazione acconsente per iscritto al suo utilizzo.

Articolo 6

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

a)

informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

c)

informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

d)

informazioni sul progetto di cripto-attività;

e)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

f)

informazioni sulla cripto-attività;

g)

informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

h)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

i)

informazioni sui rischi;

j)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’ offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « offerente».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

c)

la cripto-attività può non essere liquida;

d)

se l’ offerta_al_pubblico ha come oggetto utility_token, tale utility_token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

e)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

f)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

6.   I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

10.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

11.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15

Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

1.   Qualora un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di una piattaforma di negoziazione abbia violato l’articolo 6 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti, tale offerente, persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o gestore di una piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore della cripto-attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

2.   Ogni esclusione o limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è priva di qualsiasi effetto giuridico.

3.   Qualora il White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing siano elaborate dal gestore della piattaforma di negoziazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è altresì ritenuta responsabile qualora fornisca informazioni non complete, corrette o chiare, oppure fuorvianti al gestore della piattaforma di negoziazione.

4.   Spetta al possessore della cripto-attività presentare prove attestanti che l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica abbia violato l’articolo 6 fornendo informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti e che l’affidamento su tali informazioni abbia avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare detta cripto-attività.

5.   L’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore della piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili nei confronti di un possessore di una cripto-attività delle perdite subite a causa dell’affidamento sulle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 6, paragrafo 7, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

a)

è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o

b)

non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare tale cripto-attività.

6.   Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.

TITOLO III

TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ

CAPO 1

Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione

Articolo 16

Autorizzazione

1.   Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token_collegato_ad_attività, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività ed:

a)

è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente all’articolo 21; oppure

b)

è un ente_creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività, altre persone possono offrire al pubblico un token_collegato_ad_attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40.

Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se:

a)

su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token_collegato_ad_attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale, e l’ emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

b)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività è rivolta esclusivamente a investitori_qualificati e il token_collegato_ad_attività può essere detenuto solo da tali investitori_qualificati.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

3.   L’autorizzazione concessa dall’ autorità_competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’ emittente di un token_collegato_ad_attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token_collegato_ad_attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

4.   L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’ autorità_competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.

Articolo 17

Requisiti per gli enti creditizi

1.   Un token_collegato_ad_attività emesso da un ente_creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ ente_creditizio:

a)

redige un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 per il token_collegato_ad_attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’ autorità_competente;

b)

notifica alla rispettiva autorità_competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il token_collegato_ad_attività, fornendole le informazioni seguenti:

i)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ ente_creditizio intende seguire;

ii)

un parere giuridico secondo cui il token_collegato_ad_attività non è assimilabile a:

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

un token_di_moneta_elettronica;

iii)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

iv)

le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

v)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

vi)

una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

vii)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

viii)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

2.   Un ente_creditizio che ha precedentemente notificato l’ autorità_competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro token_collegato_ad_attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ ente_creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

3.   L’ autorità_competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ ente_creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ ente_creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b).

L’ ente_creditizio non presenta un’ offerta_al_pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività fino a quando la notifica è incompleta.

4.   L’ ente_creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.

5.   L’ autorità_competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ ente_creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro o qualora il token_collegato_ad_attività abbia come valuta di riferimento una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro.

La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’ autorità_competente.

L’ autorità_competente esige che l’ ente_creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

6.   L’ autorità_competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

7.   Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’ autorità_competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un ente_creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.

8.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 19

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_collegato_ad_attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:

a)

informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività;

b)

informazioni sul token_collegato_ad_attività;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni su diritti e obblighi connessi al token_collegato_ad_attività;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sulla riserva_di_attività;

h)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_collegato_ad_attività.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dall’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

il token_collegato_ad_attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

il token_collegato_ad_attività può non essere sempre trasferibile;

c)

il token_collegato_ad_attività può non essere liquido;

d)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

e)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del token_collegato_ad_attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_collegato_ad_attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_collegato_ad_attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine dell’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25

Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano all’ autorità_competente del proprio Stato_membro_d’origine qualsiasi modifica prevista del loro modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività e che intervenga dopo l’autorizzazione in conformità dell’articolo 21 o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 17, come pure nel contesto dell’articolo 23. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, qualsiasi variazione sostanziale:

a)

dei dispositivi di governance, inclusi le linee di segnalazione all’ organo_di_amministrazione e il quadro di gestione dei rischi;

b)

delle attività di riserva e della custodia delle attività di riserva;

c)

dei diritti riconosciuti ai possessori di token collegati ad attività;

d)

del meccanismo attraverso il quale viene emesso e rimborsato un token_collegato_ad_attività;

e)

dei protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività;

f)

del funzionamento della tecnologia a registro_distribuito proprietaria degli emittenti, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e archiviati usando tale tecnologia a registro_distribuito;

g)

dei meccanismi per assicurare la liquidità dei token collegati ad attività, comprese la politica e le procedure di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all’articolo 45;

h)

degli accordi con soggetti terzi, anche per quanto riguarda la gestione delle attività di riserva e l’investimento della riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività;

i)

delle procedure di trattamento dei reclami;

j)

della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e delle politiche e procedure generali al riguardo.

Gli emittenti di token collegati ad attività notificano inoltre all’ autorità_competente del proprio Stato_membro_d’origine almeno 30 giorni lavorativi prima che le modifiche previste abbiano effetto.

2.   Qualora le modifiche previste di cui al paragrafo 1 siano state notificate all’ autorità_competente, l’ emittente di un token_collegato_ad_attività elabora un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato e assicura che l’ordine delle informazioni ivi riportate sia coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività originario.

L’ emittente del token_collegato_ad_attività notifica il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine.

L’ autorità_competente conferma per via elettronica il ricevimento del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato non appena possibile e in ogni caso al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento.

L’ autorità_competente concede la propria approvazione o rifiuta di approvare il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato entro 30 giorni lavorativi dalla conferma di ricevimento. Durante l’esame del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, l’ autorità_competente può richiedere informazioni, spiegazioni o giustificazioni aggiuntive in merito a tale progetto. Quando l’ autorità_competente richiede tali informazioni aggiuntive, il termine di 30 giorni lavorativi decorre solo dal momento in cui l’ autorità_competente riceve le informazioni supplementari richieste.

3.   Qualora l’ autorità_competente ritenga che le modifiche di un White Paper sulle cripto-attività possano avere ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, sulla trasmissione della politica monetaria e sulla sovranità monetaria, essa consulta la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4. L’ autorità_competente può anche consultare l’ABE e l’ESMA in tali casi.

La BCE o la banca centrale pertinente e, se del caso, l’ABE e l’ESMA emettono un parere entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della consultazione di cui al primo comma.

4.   In sede di approvazione del White Paper sulle cripto-attività modificato, l’ autorità_competente può chiedere all’ emittente del token_collegato_ad_attività:

a)

di mettere in atto meccanismi per garantire la tutela dei possessori del token_collegato_ad_attività qualora una potenziale modifica delle operazioni dell’ emittente possa avere un effetto rilevante sul valore, sulla stabilità o sui rischi del token_collegato_ad_attività o delle attività di riserva;

b)

di adottare le opportune misure correttive per affrontare le preoccupazioni relative all’integrità del mercato, alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

L’ autorità_competente chiede all’ emittente del token_collegato_ad_attività di adottare misure correttive adeguate per affrontare le preoccupazioni relative al regolare funzionamento del sistema di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria, se tali misure correttive sono proposte dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Qualora la BCE o la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, abbiano proposto misure diverse rispetto a quelle richieste dall’ autorità_competente, le misure proposte sono combinate o, se ciò non è possibile, è richiesta la misura più rigorosa.

5.   Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, l’ autorità_competente comunica il White Paper sulle cripto-attività modificato all’ESMA, ai punti di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

L’ESMA rende disponibile, senza indebito ritardo, il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109.

Articolo 26

Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

1.   Qualora un emittente abbia violato l’articolo 19, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette o non chiare, oppure fuorvianti, tale emittente e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore di tale token_collegato_ad_attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

2.   L’esclusione o la limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è privata di qualsiasi effetto giuridico.

3.   Spetta al possessore del token_collegato_ad_attività presentare prove attestanti che l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività ha violato l’articolo 19 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette o non chiare, oppure fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare tale token_collegato_ad_attività.

4.   L’ emittente e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili delle perdite subite a causa dell’utilizzo delle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 19, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

a)

è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; oppure

b)

non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare il token_collegato_ad_attività.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.

CAPO 2

Obblighi degli emittenti di token collegati ad attività

Articolo 43

Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

1.   I criteri per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi sono i seguenti, quali ulteriormente specificati dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 11:

a)

il numero di possessori del token_collegato_ad_attività è superiore a 10 milioni;

b)

il valore del token_collegato_ad_attività emesso, la sua capitalizzazione di mercato o l’entità della riserva_di_attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività è superiore a 5 000 000 000 EUR;

c)

il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni in tale token_collegato_ad_attività giornalieri nel periodo pertinente sono rispettivamente superiori a 2,5 milioni di operazioni e a 500 000 000 EUR;

d)

l’ emittente del token_collegato_ad_attività è un fornitore di servizi di piattaforma di base designato come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (43);

e)

la rilevanza delle attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività su scala internazionale, compreso l’impiego del token_collegato_ad_attività per i pagamenti e le rimesse;

f)

l’interconnessione del token_collegato_ad_attività o dei suoi emittenti con il sistema finanziario;

g)

il fatto che lo stesso emittente emetta almeno un token_collegato_ad_attività o token_di_moneta_elettronica aggiuntivo e presti almeno un servizio per le cripto-attività.

2.   L’ABE classifica i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi se almeno tre dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatti:

a)

durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, successiva all’autorizzazione a norma dell’articolo 21, o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17; o

b)

durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

3.   Se diversi emittenti emettono lo stesso token_collegato_ad_attività, il soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

4.   Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Qualora l’ emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il token_collegato_ad_attività si riferisca a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

5.   Laddove concluda che un token_collegato_ad_attività soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 1 in conformità del paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare il token_collegato_ad_attività come token_collegato_ad_attività significativo e lo notifica all’ emittente di tale token_collegato_ad_attività, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell’ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

6.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_collegato_ad_attività come un token_collegato_ad_attività significativo 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività e la rispettiva autorità_competente.

7.   Se un token_collegato_ad_attività è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 6, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’ emittente di tale token_collegato_ad_attività significativo sono trasferite dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente all’ABE entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

8.   Ogni anno l’ABE valuta la classificazione dei token collegati ad attività significativi sulla base delle informazioni disponibili, comprese dalle relazioni di cui al paragrafo 4 o dalle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 22.

Laddove concluda che taluni token collegati ad attività non soddisfino più i criteri stabiliti al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più i token collegati ad attività come significativi e lo notifica agli emittenti di tali token collegati ad attività, all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello tale Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale di cui al paragrafo 4, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

9.   L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token_collegato_ad_attività come significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tali token collegati ad attività e la rispettiva autorità_competente.

10.   Se un token_collegato_ad_attività non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’ emittente di tale token_collegato_ad_attività sono trasferite dall’ABE all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

11.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, sulla cui base classificare come significativo un token_collegato_ad_attività, e sulla cui base determinare:

a)

le circostanze in cui le attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività sono considerate significative su scala internazionale al di fuori dell’Unione;

b)

le circostanze in cui i token collegati ad attività e i loro emittenti sono considerati interconnessi con il sistema finanziario;

c)

il contenuto e il formato delle informazioni fornite dalle autorità competenti all’ABE e alla BCE a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e dell’articolo 56, paragrafo 3.

Articolo 44

Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

1.   Gli emittenti richiedenti dei token collegati ad attività possono indicare nella loro domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 18 o nella loro notifica a norma dell’articolo 17 che desiderano che i loro token collegati ad attività siano classificati come token collegati ad attività significativi. In tal caso, l’ autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ emittente richiedente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Affinché un token_collegato_ad_attività sia classificato come significativo a norma del presente articolo, l’ emittente richiedente del token_collegato_ad_attività dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2.   Entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione contenente il suo parere, sulla base del programma operativo, circa il soddisfacimento o il probabile soddisfacimento di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token_collegato_ad_attività, e notifica tale progetto di decisione all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente richiedente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti degli emittenti di tali token collegati ad attività, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_collegato_ad_attività come un token_collegato_ad_attività significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente richiedente di tale token_collegato_ad_attività e la rispettiva autorità_competente.

4.   Se i token collegati ad attività sono stati classificati come significativi in conformità di una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza nei confronti degli emittenti di tali token collegati ad attività sono trasferite dall’ autorità_competente all’ABE alla data della decisione dell’ autorità_competente di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, o alla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

Articolo 46

Piano di risanamento

1.   Un emittente di un token_collegato_ad_attività elabora e mantiene un piano di risanamento che prevede l’adozione di misure da parte dell’ emittente per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nei casi in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti.

Il piano di risanamento include inoltre il mantenimento dei servizi dell’ emittente relativi al token_collegato_ad_attività, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

Il piano di risanamento include condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento nonché un’ampia gamma di opzioni di risanamento, tra cui:

a)

commissioni di liquidità sui rimborsi;

b)

limiti all’importo del token_collegato_ad_attività che può essere rimborsato in qualsiasi giorno lavorativo;

c)

sospensione dei rimborsi.

2.   L’ emittente del token_collegato_ad_attività notifica il piano di risanamento all’ autorità_competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’ autorità_competente chiede di apportare modifiche al piano di risanamento ove necessario per garantirne la corretta attuazione, e notifica all’ emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’ emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’ emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di risanamento.

Se del caso, l’ emittente notifica il piano di risanamento anche alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale, parallelamente all’ autorità_competente.

3.   Se l’ emittente non rispetta i requisiti applicabili alla riserva_di_attività a norma del capo 3 del presente titolo o, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che nel prossimo futuro non rispetti tali requisiti, l’ autorità_competente, al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili, ha il potere di imporre all’ emittente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o di aggiornare tale piano di risanamento qualora le circostanze siano diverse dalle ipotesi contenute nel piano di risanamento iniziale e di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano aggiornato entro un determinato arco di tempo.

4.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, l’ autorità_competente ha il potere di sospendere temporaneamente il rimborso dei token collegati ad attività, a condizione che la sospensione sia giustificata alla luce degli interessi dei possessori di token collegati ad attività e della stabilità finanziaria.

5.   Se del caso, l’ autorità_competente notifica alle autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale dell’ emittente ogni misura adottata conformemente ai paragrafi 3 e 4.

6.   L’ABE, previa consultazione dell’ESMA, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare il formato del piano di risanamento e le informazioni da fornire.

Articolo 52

Responsabilità degli emittenti di token_di_moneta_elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

1.   Qualora un emittente di un token_di_moneta_elettronica abbia violato l’articolo 51, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette, non chiare oppure fuorvianti, tale emittente e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore di tale token_di_moneta_elettronica per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

2.   L’esclusione o la limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è privata di qualsiasi effetto giuridico.

3.   Spetta al possessore del token_di_moneta_elettronica presentare prove attestanti che l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica ha violato l’articolo 51 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette, non chiare oppure fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare tale token_di_moneta_elettronica.

4.   L’ emittente e i membri dei suoi organi amministrativi, direttivi o di vigilanza non sono responsabili delle perdite subite a causa dell’utilizzo delle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 51, paragrafo 6, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

a)

è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o

b)

non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori a valutare l’opportunità di acquistare tali token_di_moneta_elettronica.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 56

Classificazione dei token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi

1.   L’ABE classifica i token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi, se almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, sono soddisfatti:

a)

durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, successiva all’ offerta_al_pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di tali token; o

b)

durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Se diversi emittenti emettono lo stesso token_di_moneta_elettronica, il soddisfacimento dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

3.   Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, informazioni pertinenti alla valutazione del soddisfacimento dei criteri stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Qualora l’ emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il token_di_moneta_elettronica si riferisca a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

4.   Laddove concluda che un token_di_moneta_elettronica soddisfi i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo e lo notifica all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

5.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 4 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di detto token e la rispettiva autorità_competente.

6.   Se un token_di_moneta_elettronica è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 5, le responsabilità di vigilanza relative all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

7.   In deroga al paragrafo 6, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni dei token_di_moneta_elettronica significativi sono concentrati nello Stato_membro_d’origine.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sugli eventuali casi di applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario è stabilito in detto Stato membro.

8.   Ogni anno l’ABE rivaluta la classificazione dei token_di_moneta_elettronica significativi sulla base delle informazioni disponibili, anche derivanti dalle relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Laddove concluda che taluni token_di_moneta_elettronica non soddisfino più i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più il token_di_moneta_elettronica come significativo e lo notifica agli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, alle autorità competenti del loro Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

9.   L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token_di_moneta_elettronica come significativo entro 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di detti token e la rispettiva autorità_competente.

10.   Se un token_di_moneta_elettronica non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza relative all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ABE all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

Articolo 57

Classificazione volontaria dei token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Un emittente richiedente di un token_di_moneta_elettronica autorizzato come ente_creditizio o come istituto_di_moneta_elettronica, o che richiede tale autorizzazione, può indicare che desidera che il suo token_di_moneta_elettronica sia classificato come token_di_moneta_elettronica significativo. In tal caso, l’ autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ emittente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Affinché il token_di_moneta_elettronica sia classificato come significativo a norma del presente articolo, il potenziale emittente del token_di_moneta_elettronica dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato, che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2.   Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione recante il suo parere, sulla base del programma operativo dell’ emittente, circa il soddisfacimento effettivo o probabile di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token_di_moneta_elettronica e notifica tale progetto di decisione all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti degli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica del progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tale token e la rispettiva autorità_competente.

4.   Laddove un token_di_moneta_elettronica sia stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ autorità_competente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’EBA e le autorità competenti cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

5.   In deroga al paragrafo 4, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni di tali token_di_moneta_elettronica significativi sono o si prevede che siano concentrati nello Stato_membro_d’origine.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sull’applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario sono stabiliti in detto Stato membro.

Articolo 64

Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

1.   Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività se il prestatore di servizi per le cripto-attività:

a)

non si è avvalso dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della stessa;

b)

ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione;

c)

non ha prestato servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi;

d)

ha ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, ad esempio presentando dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;

e)

non soddisfa più le condizioni di concessione dell’autorizzazione e non ha adottato le azioni correttive richieste dall’ autorità_competente entro il termine fissato;

f)

non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

g)

ha violato gravemente il presente regolamento, incluse le disposizioni relative alla tutela dei possessori di cripto-attività o dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività, o dell’integrità del mercato.

2.   Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi seguenti:

a)

il prestatore di servizi per le cripto-attività ha violato le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849;

b)

il prestatore di servizi per le cripto-attività ha perso l’autorizzazione come istituto_di_pagamento o l’autorizzazione come istituto_di_moneta_elettronica e lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.

3.   Laddove un’ autorità_competente revochi un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e i punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109.

4.   Le autorità competenti possono limitare la revoca dell’autorizzazione a un determinato servizio per le cripto-attività.

5.   Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano l’ autorità_competente di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato:

a)

è una filiazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;

b)

è una filiazione dell’impresa madre di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;

c)

è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione.

6.   Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti possono consultare l’autorità responsabile di vigilare sulla conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività alle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

7.   L’ABE, l’ESMA e qualsiasi autorità_competente di uno Stato_membro_ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine di verificare se il prestatore di servizi per le cripto-attività soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l’autorizzazione, qualora sussistano motivi per sospettare il contrario.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono, attuano e mantengono procedure adeguate per garantire il trasferimento tempestivo e ordinato delle cripto-attività e dei fondi dei loro clienti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività in caso di revoca dell’autorizzazione.

Articolo 75

Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti concludono un accordo con i loro clienti per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

l’identità delle parti dell’accordo;

b)

la natura del servizio per le cripto-attività prestato e una descrizione di tale servizio;

c)

la politica di custodia;

d)

i mezzi di comunicazione tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e il cliente, compreso il sistema di autenticazione del cliente;

e)

una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

f)

le commissioni, i costi e gli oneri applicati dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

g)

il diritto applicabile.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti tengono un registro delle posizioni, aperte a nome di ciascun cliente, corrispondenti ai diritti di ciascun cliente sulle cripto-attività. Ove opportuno, i prestatori di servizi per le cripto-attività inseriscono quanto prima in tale registro qualsiasi movimento effettuato seguendo le istruzioni dei loro clienti. In tali casi, le loro procedure interne garantiscono che qualsiasi movimento che incida sulla registrazione delle cripto-attività sia corroborato da un’operazione regolarmente registrata nel registro delle posizioni del cliente.

3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti stabiliscono una politica di custodia con norme e procedure interne per garantire la custodia o il controllo di tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività.

La politica di custodia di cui al primo comma minimizza il rischio di perdita delle cripto-attività dei clienti, dei diritti connessi a tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività a causa di frodi, minacce informatiche o negligenza.

Una sintesi della politica di custodia è messa a disposizione dei clienti, su loro richiesta, in formato elettronico.

4.   Se del caso, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti facilitano l’esercizio dei diritti connessi alle cripto-attività. Qualsiasi evento suscettibile di creare o modificare i diritti del cliente è registrato immediatamente nel registro delle posizioni del cliente.

In caso di modifiche alla tecnologia a registro_distribuito sottostante o di qualsiasi altro evento che possa creare o modificare i diritti del cliente, il cliente ha diritto a qualsiasi cripto-attività o a qualsiasi diritto recentemente creato sulla base e nella misura delle posizioni del cliente al verificarsi di tale modifica o evento, salvo diversa disposizione esplicita di un valido accordo concluso prima di tale modifica o evento con il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti a norma del paragrafo 1.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono ai loro clienti, almeno una volta ogni tre mesi e su richiesta del cliente interessato, un rendiconto di posizione delle cripto-attività registrate a nome di tali clienti. Tale rendiconto di posizione è redatto in formato elettronico. Il rendiconto di posizione indica le cripto-attività interessate, il loro saldo, il loro valore e il trasferimento delle cripto-attività effettuato nel periodo in questione.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono quanto prima ai loro clienti qualsiasi informazione sulle operazioni relative alle cripto-attività che richiedono una risposta da parte di tali clienti.

6.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti garantiscono che siano messe in atto le procedure necessarie affinché le cripto-attività detenute per conto dei loro clienti, o i mezzi di accesso, siano restituiti quanto prima a tali clienti.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti separano le partecipazioni di cripto-attività detenute per conto dei loro clienti dalle proprie partecipazioni e garantiscono che i mezzi di accesso alle cripto-attività dei loro clienti siano chiaramente identificati come tali. Essi assicurano che, nel registro_distribuito, le cripto-attività dei loro clienti siano detenute in modo distinto rispetto alle proprie cripto-attività.

Le cripto-attività detenute in custodia sono giuridicamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività, nell’interesse dei clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente al diritto applicabile, in modo che i creditori del prestatore di servizi per le cripto-attività non abbiano diritto di rivalsa sulle cripto-attività detenute in custodia dal prestatore di servizi per le cripto-attività, in particolare in caso di insolvenza.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività garantisce che le cripto-attività detenute in custodia siano operativamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti sono responsabili nei confronti dei loro clienti della perdita di cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività a seguito di un incidente loro attribuibile. La responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività è limitata al valore di mercato della cripto-attività persa al momento della sua perdita.

Gli incidenti non attribuibili al prestatore di servizi per le cripto-attività includono gli eventi rispetto ai quali il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce prova che sono avvenuti indipendentemente dalla prestazione del servizio in questione o indipendentemente dalle operazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività, come un problema inerente al funzionamento del registro_distribuito, che sfugge al controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività.

9.   Qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti ricorrano ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi, essi si avvalgono solo di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma dell’articolo 59.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti informano i loro clienti qualora ricorrano ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi.

Articolo 76

Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano norme operative chiare e trasparenti per la piattaforma di negoziazione. Tali norme operative devono almeno:

a)

stabilire i processi di approvazione, inclusi obblighi di adeguata verifica della clientela commisurati al rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo che il richiedente presenta in conformità della direttiva (UE) 2015/849, applicati prima di ammettere le cripto-attività alla piattaforma di negoziazione;

b)

definire le eventuali categorie di esclusione per i tipi di cripto-attività che non sono ammessi alla negoziazione;

c)

definire le politiche, le procedure e il livello delle eventuali commissioni per l’ammissione alla negoziazione;

d)

stabilire norme oggettive e non discriminatorie e criteri proporzionati per la partecipazione alle attività di negoziazione, che promuovano un accesso equo e aperto alla piattaforma di negoziazione per i clienti disposti a negoziare;

e)

stabilire norme e procedure non discrezionali per garantire una negoziazione corretta e ordinata e criteri oggettivi per l’esecuzione efficace degli ordini;

f)

stabilire condizioni affinché le cripto-attività restino accessibili per la negoziazione, comprese soglie di liquidità e obblighi di informativa periodica;

g)

fissare le condizioni alle quali la negoziazione di cripto-attività può essere sospesa;

h)

stabilire procedure per assicurare un regolamento efficiente delle cripto-attività e dei fondi.

Ai fini del primo comma, lettera a), le norme operative indicano chiaramente che una cripto-attività non è ammessa alla negoziazione qualora non sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività corrispondente nei casi previsti dal presente regolamento.

2.   Prima di ammettere una cripto-attività alla negoziazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività assicurano che la cripto-attività rispetti le norme operative della piattaforma di negoziazione e valutano l’adeguatezza della cripto-attività interessata. Nel valutare l’adeguatezza di una cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione valutano, in particolare, l’affidabilità delle soluzioni tecniche utilizzate e la potenziale associazione ad attività illecite o fraudolente, tenendo conto dell’esperienza, delle attività comprovate e della reputazione dell’ emittente di tali cripto-attività e della sua squadra di sviluppo. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione valutano inoltre l’adeguatezza delle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d).

3.   Le norme operative della piattaforma di negoziazione di cripto-attività impediscono l’ammissione alla negoziazione delle cripto-attività che hanno una funzione di anonimizzazione integrata, a meno che i possessori di tali cripto-attività e la cronologia delle loro operazioni non possano essere identificati dai prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

4.   Le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è offerta in un altro Stato membro, le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività non negoziano per conto proprio sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che gestiscono, anche quando prestano servizi di scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività.

6.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività sono autorizzati a effettuare negoziazioni «matched principal» unicamente laddove il cliente abbia fornito il proprio consenso in tal senso. I prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono all’ autorità_competente informazioni che spieghino il loro uso della negoziazione «matched principal». L’ autorità_competente svolge un’azione di monitoraggio sulle attività di negoziazione «matched principal» dei prestatori di servizi per le cripto-attività, e si assicura che le loro attività di negoziazione «matched principal» continuino a ricadere nell’ambito della definizione di tale negoziazione e non generino conflitti di interesse tra i prestatori di servizi per le cripto-attività e i loro clienti.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dispongono di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i loro sistemi di negoziazione:

a)

siano resilienti;

b)

dispongano di capacità sufficienti per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;

c)

siano in grado di garantire una negoziazione ordinata in condizioni di mercato critiche;

d)

siano in grado di respingere ordini che superano le soglie predeterminate in termini di volume e di prezzo o che sono palesemente errati;

e)

siano sottoposti a prove complete per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

f)

siano soggetti a disposizioni efficaci in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei loro servizi in caso di disfunzione del sistema di negoziazione;

g)

siano in grado di prevenire o individuare gli abusi di mercato;

h)

siano sufficientemente solidi da evitare un loro uso abusivo a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività informano la rispettiva autorità_competente quando individuano casi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato commessi nei loro sistemi di negoziazione o per loro tramite.

9.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici tutti i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi ai prezzi pubblicizzati per le cripto-attività attraverso le loro piattaforme di negoziazione. I prestatori di servizi per le cripto-attività interessati mettono tali informazioni a disposizione del pubblico durante le ore di negoziazione su base continuativa.

10.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici il prezzo, il volume e l’ora delle operazioni eseguite in relazione alle cripto-attività negoziate sulle loro piattaforme di negoziazione. Essi rendono pubblici tali dettagli per tutte queste operazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile.

11.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mettono a disposizione del pubblico le informazioni pubblicate conformemente ai paragrafi 9 e 10 a condizioni commerciali ragionevoli e garantiscono un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Tali informazioni sono messe a disposizione gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione in un formato leggibile meccanicamente e restano pubblicate per almeno due anni.

12.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività avviano il regolamento definitivo di un’operazione di cripto-attività nel registro_distribuito entro 24 ore dall’esecuzione dell’operazione sulla piattaforma di negoziazione o, nel caso di operazioni regolate al di fuori del registro_distribuito, al più tardi entro la fine del giorno.

13.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività garantiscono che le loro strutture tariffarie siano trasparenti, eque e non discriminatorie e che non creino incentivi per collocare, modificare o cancellare ordini o eseguire operazioni in modo da contribuire a condizioni di negoziazione anormali o ad abusi di mercato di cui al titolo VI.

14.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mantengono le risorse e dispongono di dispositivi di back-up che consentano loro di riferire in qualsiasi momento alla rispettiva autorità_competente.

15.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione tengono a disposizione dell’ autorità_competente, per almeno cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutti gli ordini in cripto-attività pubblicizzati attraverso i loro sistemi, o forniscono all’ autorità_competente l’accesso al book di negoziazione in modo che tale autorità sia in grado di monitorare l’attività di negoziazione. I dati pertinenti comprendono le caratteristiche dell’ordine, incluse le caratteristiche che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso.

16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

il modo in cui devono essere presentati i dati sulla trasparenza, incluso il livello di disaggregazione dei dati da mettere a disposizione del pubblico ai sensi dei paragrafi 1, 9 e 10;

b)

il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione che devono essere conservate a norma del paragrafo 15.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 81

Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività valutano se i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività sono adeguate ai clienti o ai potenziali clienti, tenendo in considerazione le conoscenze dei clienti e le loro esperienze di investimento in cripto-attività, i loro obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, e la loro la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività informano i potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione della consulenza sulle cripto-attività, se la consulenza:

a)

è fornita su base indipendente;

b)

si basa su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie cripto-attività, anche indicando se la consulenza è limitata alle cripto-attività emesse oppure offerte da entità che hanno stretti_legami con il prestatore di servizi per le cripto-attività o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale, che rischino di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata.

3.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività informi il potenziale cliente che la consulenza è prestata su base indipendente, il prestatore di servizi per le cripto-attività:

a)

valuta una congrua gamma di cripto-attività disponibili sul mercato, che deve essere sufficientemente diversificata da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente possano essere opportunamente conseguiti e che non deve essere limitata alle cripto-attività emesse o fornite:

i)

dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività;

ii)

da entità che hanno stretti_legami con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività; o

iii)

da altre entità che hanno con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività stretti rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale, tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;

b)

non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Fatta salva la lettera b) del primo comma, sono consentiti, nei casi in cui siano chiaramente comunicati al cliente, benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità dei servizi per le cripto-attività prestati al cliente e che, per la loro portata e natura, non pregiudicano il rispetto da parte del prestatore di servizi di cripto-attività dell’obbligo di agire nel migliore interesse del cliente.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività comunicano altresì ai potenziali clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi, compresi il costo della consulenza, ove applicabile, il costo delle cripto-attività raccomandate o commercializzate al cliente e le modalità di pagamento delle cripto-attività da parte del cliente, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività non accettano né trattengono onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da un emittente, un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione oppure da terzi, o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di servizi di gestione del portafoglio delle cripto-attività ai loro clienti.

6.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività comunichi a un potenziale cliente che la sua consulenza è prestata su base non indipendente, tale prestatore può ricevere incentivi a condizione che il pagamento o il beneficio:

a)

sia concepito per accrescere la qualità del servizio prestato al cliente; e

b)

non pregiudichi il rispetto dell’obbligo dei prestatori di servizi per le cripto-attività di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei loro clienti.

L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al paragrafo 4 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei corrispondenti servizi per le cripto-attività.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività assicurano che le persone fisiche che prestano consulenza o informazioni sulle cripto-attività o un servizio per le cripto-attività per loro conto possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

8.   Ai fini della valutazione dell’adeguatezza di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ottengono dai clienti effettivi o potenziali le informazioni necessarie in merito alle loro conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche in cripto-attività, ai loro obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio, alla loro situazione finanziaria, compresa la loro capacità di sostenere perdite, e alla loro comprensione di base dei rischi connessi all’acquisto di cripto-attività, in modo da consentire ai prestatori di servizi per le cripto-attività di indicare ai clienti effettivi o potenziali se le cripto-attività siano o meno adatte a loro e, in particolare, se siano in linea con la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di sostenere perdite.

9.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività avvertono i clienti o i potenziali clienti che:

a)

il valore delle cripto-attività potrebbe essere soggetto a fluttuazioni;

b)

le cripto-attività potrebbero essere soggette a perdite totali o parziali;

c)

le cripto-attività potrebbero non essere liquide;

d)

ove applicabile, le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE;

e)

le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

10.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 per ciascun cliente. Essi adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti effettivi o potenziali siano attendibili.

11.   Qualora i clienti non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 8, o qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ritengano che i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività non siano adatti ai loro clienti, i prestatori di servizi non raccomandano tali servizi per le cripto-attività o cripto-attività, né iniziano a prestare servizi di gestione del portafoglio di tali cripto-attività.

12.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività esaminano regolarmente, per ciascun cliente, la valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

13.   Una volta effettuata la valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, o il suo riesame a norma del paragrafo 12, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività forniscono ai clienti una relazione sull’adeguatezza che specifica la consulenza prestata e spiega perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dei clienti. Tale relazione è redatta e comunicata ai clienti in formato elettronico. La relazione in oggetto, come minimo:

a)

include informazioni aggiornate sulla valutazione di cui al paragrafo 1; e

b)

fornisce una sintesi della consulenza prestata.

La relazione sull’adeguatezza di cui al primo comma chiarisce che la consulenza si basa sulle conoscenze e sull’esperienza del cliente in materia di investimenti in cripto-attività, sugli obiettivi di investimento del cliente, sulla tolleranza al rischio, sulla situazione finanziaria e sulla capacità di sostenere perdite.

14.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività trasmettono ai loro clienti, in formato elettronico, rendiconti periodici delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto. Tali rendiconti periodici contengono una rassegna equa ed equilibrata delle attività intraprese e delle prestazioni del portafoglio durante il periodo di riferimento, un rendiconto aggiornato del modo in cui le attività intraprese soddisfano le preferenze, gli obiettivi e le altre caratteristiche del cliente, nonché informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 o sul suo riesame a norma del paragrafo 12.

Il rendiconto periodico di cui al primo comma del presente paragrafo è fornito ogni tre mesi, tranne nei casi in cui un cliente ha accesso a un sistema online in cui è possibile consultare valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, e il prestatore di servizi per le cripto-attività ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione almeno una volta durante il trimestre di riferimento. Tale sistema online si configura in formato elettronico.

15.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, che precisano:

a)

i criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del cliente conformemente al paragrafo 2;

b)

le informazioni di cui al paragrafo 8; e

c)

il formato del rendiconto periodico di cui al paragrafo 14.

Articolo 91

Divieto di manipolazione del mercato

1.   A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

2.   Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

a)

salvo che per motivi legittimi, concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

i)

fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;

ii)

fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;

b)

concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c)

diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

3.   Sono considerate manipolazione del mercato, tra l’altro, le condotte seguenti:

a)

l’acquisizione di una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b)

l’inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i)

la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii)

l’esecuzione di azioni intese a ostacolare l’individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l’inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

iii)

la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l’inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

c)

l’uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.

Articolo 94

Poteri delle autorità competenti

1.   Per adempiere i compiti loro assegnati dai titoli da II a VI del presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti:

a)

di imporre a qualsiasi persona di fornire informazioni e documenti che le autorità competenti ritengono possano essere rilevanti per l’esercizio delle loro funzioni;

b)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

c)

di vietare la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato;

d)

di rendere pubbliche, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla prestazione dei servizi per le cripto-attività interessati al fine di garantire la tutela degli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

e)

di rendere di dominio pubblico il fatto che un prestatore di servizi per le cripto-attività non rispetta i propri obblighi;

f)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora le autorità competenti ritengano che la situazione del prestatore di servizi per le cripto-attività sia tale che la prestazione del servizio per le cripto-attività pregiudicherebbe gli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio;

g)

di imporre il trasferimento dei contratti esistenti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi in cui l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività sia revocata conformemente all’articolo 64, previo accordo dei clienti e del prestatore di servizi per le cripto-attività al quale devono essere trasferiti i contratti;

h)

qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine;

i)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, di modificare il loro White Paper sulle cripto-attività o di modificare ulteriormente il loro White Paper sulle cripto-attività modificato, qualora ritengano che il White Paper sulle cripto-attività o il White Paper sulle cripto-attività modificato non contenga le informazioni richieste dagli articoli 6, 19 o 51;

j)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, di modificare le loro comunicazioni di marketing, qualora ritengano che le comunicazioni di marketing non siano conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 7, 29 o 53 del presente regolamento;

k)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività e di token_di_moneta_elettronica, di includere informazioni aggiuntive nei loro White Paper sulle cripto-attività, ove necessario per la stabilità finanziaria o per la tutela degli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

l)

di sospendere l’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

m)

di vietare l’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato;

n)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione sospenda la negoziazione di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

o)

di vietare la negoziazione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato;

p)

di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

q)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, o ai pertinenti prestatori di servizi per le cripto-attività, di cessare o sospendere le comunicazioni di marketing per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

r)

di rendere di dominio pubblico il fatto che un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica non adempie i propri obblighi a norma del presente regolamento;

s)

di rendere pubbliche, o esigere che l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o l’ emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica renda pubbliche tutte le informazioni rilevanti che possono influire sulla valutazione della cripto-attività offerta_al_pubblico o ammessa alla negoziazione al fine di garantire la tutela degli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

t)

di sospendere o imporre al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività di sospendere le cripto-attività dalla negoziazione qualora ritengano che la situazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica sia tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

u)

qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia emettendo token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica senza autorizzazione o che una persona stia offrendo cripto-attività o chiedendo l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica senza aver notificato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine;

v)

di adottare qualsiasi tipo di misura per garantire che un offerente o una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica o un prestatore di servizi per le cripto-attività rispetti il presente regolamento, anche chiedendo la cessazione di qualsiasi pratica o condotta che le autorità competenti reputino contraria al presente regolamento;

w)

di effettuare ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma;

x)

di esternalizzare verifiche o indagini a revisori o esperti;

y)

di imporre la rimozione di una persona fisica dall’ organo_di_amministrazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un prestatore di servizi per le cripto-attività;

z)

di chiedere a qualsiasi persona di adottare misure per ridurre l’entità della sua posizione o esposizione in relazione a cripto-attività;

aa)

laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare la violazione del presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danneggiare gravemente gli interessi dei clienti o dei possessori di cripto-attività, di adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendo a soggetti terzi o a un’autorità pubblica di attuare tali misure, per:

i)

rimuovere i contenuti o limitare l’accesso a un’ interfaccia_online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai clienti e ai possessori di cripto-attività quando accedono a un’ interfaccia_online;

ii)

imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l’accesso a un’ interfaccia_online; o

iii)

imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all’ autorità_competente interessata di registrarlo;

ab)

imporre a un emittente di un token_collegato_ad_attività o di token_di_moneta_elettronica, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 3, o dell’articolo 58, paragrafo 3, di introdurre un importo nominale minimo o di limitare l’importo emesso.

2.   I poteri di vigilanza e di indagine esercitati in relazione agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, agli emittenti e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, non pregiudicano i poteri conferiti alle medesime o ad altre autorità di vigilanza per quanto riguarda tali soggetti, compresi i poteri conferiti alle pertinenti autorità competenti a norma delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2009/110/CE e i poteri di vigilanza prudenziale conferiti alla BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013.

3.   Per adempiere i compiti loro assegnati dal titolo VI, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti, oltre ai poteri di cui al paragrafo 1:

a)

di accedere a qualsiasi documento e dato sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia;

b)

di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, ove necessario, convocarli allo scopo di ottenere informazioni;

c)

di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche, allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato;

d)

di riferire fatti ai fini della promozione dell’azione penale;

e)

di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative al traffico di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini dell’indagine su una violazione degli articoli da 88 a 91;

f)

di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;

g)

di imporre un divieto temporaneo all’esercizio dell’attività professionale;

h)

di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’ offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, all’ emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

4.   Se necessario, in base al diritto nazionale, l’ autorità_competente può chiedere all’autorità giudiziaria competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Le autorità competenti esercitano i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle modalità seguenti:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

c)

sotto la propria responsabilità, mediante delega alle autorità di cui alla lettera b);

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

6.   Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di esercitare i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

7.   La segnalazione di informazioni all’ autorità_competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

Articolo 95

Cooperazione tra autorità competenti

1.   Le autorità competenti collaborano fra loro ai fini del presente regolamento. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri, nonché all’ABE e all’ESMA. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

Qualora abbiano stabilito, conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento di cui all’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell’azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni del presente regolamento, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, nonché all’ABE e all’ESMA, in modo tale che possano adempiere l’obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

2.   Un’ autorità_competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nei casi seguenti:

a)

la comunicazione di informazioni pertinenti potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità grave;

b)

l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o, se del caso, a un’indagine penale;

c)

è già stato avviato un procedimento per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

d)

nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche.

3.   Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a fornire senza indebito ritardo le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.

4.   Un’ autorità_competente può chiedere l’assistenza dell’ autorità_competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Un’ autorità_competente richiedente informa l’ABE e l’ESMA di qualsiasi richiesta presentata a norma del primo comma. Quando un’ autorità_competente riceve da un’ autorità_competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, essa può:

a)

effettuare direttamente l’ispezione o l’indagine in loco;

b)

consentire all’ autorità_competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

c)

consentire all’ autorità_competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

d)

condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza.

5.   Nel caso di un’ispezione o indagine in loco di cui al paragrafo 4, l’ESMA coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.

Se l’ispezione o l’indagine in loco di cui al paragrafo 4 riguarda un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica, o concerne servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o a token_di_moneta_elettronica, l’ABE coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.

6.   Le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ESMA nelle situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ABE nelle situazioni in cui una richiesta di cooperazione, in particolare per informazioni, riguardante un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica o riguardante servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.

Ai fini del primo comma, l’ABE e l’ESMA assolvono un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi di vigilanza come stabilito all’articolo 119 allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi e di garantire uniformità di procedure.

9.   Se un’ autorità_competente accerta che qualsiasi requisito di cui al presente regolamento è stato violato, o ha motivo di sospettare che sia stato violato, essa comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’ autorità_competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione.

10.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma del paragrafo 1.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 97

Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività

1.   Entro il 30 dicembre 2024, le AEV emanano congiuntamente orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare il contenuto e la forma della spiegazione che accompagna il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e dei pareri legali sulla qualificazione dei token collegati ad attività di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e). Gli orientamenti includono un modello per la spiegazione e il parere nonché un test standardizzato per la classificazione delle cripto-attività.

2.   Conformemente all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, le AEV promuovono la discussione tra le autorità competenti sulla classificazione delle cripto-attività, compresa la classificazione delle cripto-attività escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 3. Le AEV identificano inoltre le fonti di potenziali divergenze negli approcci adottati dalle autorità competenti riguardo alla classificazione di tali cripto-attività e, nella misura del possibile, promuovono un approccio comune al riguardo.

3.   Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine o dello Stato_membro_ospitante possono chiedere all’ESMA, all’EIOPA o all’ABE, a seconda dei casi, un parere sulla classificazione delle cripto-attività, comprese quelle escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 3. L’ESMA, l’EIOPA o l’ABE, se del caso, forniscono tale parere in conformità dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se del caso, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità competenti.

4.   Le AEV redigono congiuntamente una relazione annuale sulla base delle informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 109 e dei risultati delle loro attività di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che individua le difficoltà incontrate nella classificazione delle cripto-attività e le divergenze emerse negli approcci adottati dalle autorità competenti.

Articolo 100

Segreto d’ufficio

1.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto d’ufficio, salvo quando l’ autorità_competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari o per casi disciplinati dal diritto tributario o penale nazionale.

2.   L’obbligo del segreto d’ufficio si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che prestano o hanno prestato la loro opera per le autorità competenti. Le informazioni coperte dal segreto d’ufficio non possono essere divulgate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non in forza di atti legislativi dell’Unione o nazionali.

Articolo 105

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

1.   Un’ autorità_competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività.

2.   Un’ autorità_competente adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se ha fondati motivi di ritenere che:

a)

una cripto-attività desti un timore significativo in materia di tutela degli investitori o rappresenti una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro;

b)

i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili alla cripto-attività o al servizio per le cripto-attività in questione non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;

c)

la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare la cripto-attività o il servizio per le cripto-attività in questione, ovvero trarre beneficio dagli stessi;

d)

l’ autorità_competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

e)

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma del presente paragrafo, l’ autorità_competente ha facoltà di imporre in via precauzionale il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 prima che una cripto-attività sia commercializzata, distribuita o venduta alla clientela.

L’ autorità_competente può decidere di applicare il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 solo in determinate circostanze o di assoggettarli a deroghe.

3.   L’ autorità_competente non impone un divieto o una restrizione a norma del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o all’ABE, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari seguenti:

a)

la cripto-attività o l’attività o prassi cui si riferisce la misura proposta;

b)

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c)

gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l’ autorità_competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte.

4.   In casi eccezionali, ove lo ritenga necessario per prevenire un danno risultante dalla cripto-attività o dall’attività o prassi di cui al paragrafo 1, l’ autorità_competente può adottare una misura urgente in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri elencati al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che un periodo di notifica di un mese non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. La durata delle misure adottate in via provvisoria non supera i tre mesi.

5.   L’ autorità_competente pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e gli elementi sui quali si fonda la decisione dell’ autorità_competente e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività dopo l’entrata in vigore delle misure.

6.   L’ autorità_competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ autorità_competente deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Articolo 110

Registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività

1.   L’ESMA istituisce un registro non esaustivo delle entità che prestano servizi per le cripto-attività in violazione dell’articolo 59 o 61.

2.   Il registro contiene almeno la denominazione commerciale o il sito web di un’entità non conforme e il nome dell’ autorità_competente che ha trasmesso le informazioni.

3.   Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell’ESMA in un formato leggibile meccanicamente ed è aggiornato periodicamente per tenere conto di eventuali cambiamenti delle circostanze o di eventuali informazioni comunicate all’ESMA in merito alle entità non conformi registrate. Il registro permette l’accesso centralizzato alle informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi nonché dall’ABE.

4.   L’ESMA aggiorna il registro per includervi informazioni su qualsiasi caso di violazione del presente regolamento indentificato di propria iniziativa a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel quale ha adottato una decisione a norma del paragrafo 6 di tale articolo nei confronti di un soggetto non conforme che presta servizi per le cripto-attività, o qualsiasi informazione relativa a soggetti che prestano servizi per le cripto-attività senza la necessaria autorizzazione o registrazione trasmessa dalle autorità di vigilanza competenti di paesi terzi.

5.   Nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l’ESMA può esercitare i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all’articolo 94, paragrafo 1, nei confronti dei soggetti non conformi che prestano servizi per le cripto-attività.

CAPO 3

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative da parte delle autorità competenti

Articolo 111

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatti salvi le sanzioni penali, nonché i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all’articolo 94, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle violazioni seguenti:

a)

violazioni degli articoli da 4 a 14;

b)

violazioni degli articoli 16, 17, 19, 22, 23, 25, degli articoli da 27 a 41 e degli articoli 46 e 47;

c)

violazioni degli articoli da 48 a 51, degli articoli 53, 54 e 55;

d)

violazioni degli articoli 59, 60, 64 e degli articoli da 65 a 83;

e)

violazioni degli articoli da 88 a 92;

f)

l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 94, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative se le violazioni di cui al primo comma, lettere a), b, c), d) o e), sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al 30 giugno 2024. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione, all’ESMA e all’ABE le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 30 giugno 2024 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione, all’ABE e all’ESMA. Essi comunicano inoltre senza ritardo alla Commissione, all’ESMA e all’ABE ogni successiva modifica.

2.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d):

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

c)

sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera d) del presente paragrafo, per quanto riguarda le persone fisiche, o al paragrafo 3 per quanto riguarda le persone giuridiche;

d)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023.

3.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, in caso di violazioni commesse da persone giuridiche, sanzioni amministrative massime di almeno:

a)

5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, il corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d);

b)

il 3 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

c)

il 5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d);

d)

il 12,5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

Se la persona giuridica di cui al primo comma, lettere da a) a d), è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’ organo_di_amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

4.   In aggiunta alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative nonché alle sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, conformemente al rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività, o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività.

5.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché, in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti:

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

c)

la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possono essere determinati;

d)

la revoca o la sospensione dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività;

e)

l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività;

f)

in caso di ripetute violazioni dell’articolo 89, 90, 91 o 92, l’interdizione per almeno 10 anni di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività;

g)

l’interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;

h)

sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al triplo dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi stabiliti alla lettera i) o j), a seconda dei casi;

i)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 1 000 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 5 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92 o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023;

j)

in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 2 500 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 15 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92, o al 2 % per violazioni dell’articolo 88 e al 15 % per violazioni degli articoli da 89 a 92 del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023.

Ai fini del della lettera j) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

6.   Gli Stati membri possono provvedere affinché le autorità competenti dispongano di poteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 e possono prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito in tali paragrafi, sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche responsabili della violazione.

Articolo 112

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

1.   Per stabilire il tipo e il livello della sanzione o di un’altra misura amministrativa da imporre a norma dell’articolo 111, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

c)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

d)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

e)

l’importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

f)

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

g)

il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ autorità_competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

h)

precedenti violazioni del presente regolamento da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

i)

le misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi;

j)

le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio.

2.   Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 111, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e di indagine e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine nonché nell’imposizione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 119

Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificare un token_collegato_ad_attività o un token_di_moneta_elettronica come significativo ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57, a seconda dei casi, l’ABE istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un token_di_moneta_elettronica significativo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

2.   Il collegio di cui al paragrafo 1 è composto da:

a)

l’ABE;

b)

l’ESMA;

c)

le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine in cui è stabilito l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o del token_di_moneta_elettronica significativo;

d)

le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37 o dei fondi ricevuti in cambio dei token_di_moneta_elettronica significativi;

e)

se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione i token collegati ad attività significativi o i token_di_moneta_elettronica significativi;

f)

le autorità competenti dei prestatori di servizi_di_pagamento più rilevanti che prestano servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi;

g)

se del caso, le autorità competenti dei soggetti che assicurano le funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);

h)

se del caso, le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che prestano custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione ai token collegati ad attività significativi o ai token_di_moneta_elettronica significativi;

i)

la BCE;

j)

se l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o se nel token_collegato_ad_attività significativo figura una valuta_ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;

k)

se l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o se nel token_di_moneta_elettronica significativo figura una valuta_ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;

l)

le autorità competenti degli Stati membri in cui il token_collegato_ad_attività o il token_di_moneta_elettronica è utilizzato su vasta scala, su loro richiesta;

m)

le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l’ABE ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell’articolo 126.

3.   L’ABE può invitare altre autorità a far parte del collegio di cui al paragrafo 1 in qualità di membri, se i soggetti rispetto ai quali effettuano la vigilanza sono pertinenti ai lavori del collegio.

4.   L’ autorità_competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

5.   Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un collegio di cui al paragrafo 1 del presente articolo assicura:

a)

la redazione del parere non vincolante di cui all’articolo 120;

b)

lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento;

c)

l’accordo sull’affidamento volontario di compiti tra i suoi membri.

Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.

6.   L’istituzione e il funzionamento del collegio di cui al paragrafo 1 sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L’accordo di cui al primo comma stabilisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

a)

le procedure di voto di cui all’articolo 120, paragrafo 3;

b)

le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio;

c)

la frequenza delle riunioni del collegio;

d)

gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;

e)

le modalità di comunicazione tra i membri del collegio;

f)

la creazione di diversi collegi, uno per ogni cripto-attività specifica o gruppo di cripto-attività specifico.

L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’ABE o a un altro membro del collegio.

7.   In qualità di presidente di ciascun collegio, l’ABE:

a)

stabilisce le disposizioni scritte e le procedure che regolano il funzionamento del collegio, previa consultazione degli altri membri del collegio;

b)

coordina tutte le attività del collegio;

c)

ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, i membri del collegio in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali da discutere e ai punti da prendere in considerazione;

d)

comunica ai membri del collegio le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;

e)

informa tempestivamente i membri del collegio delle decisioni e degli esiti di tali riunioni.

8.   Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi, l’ABE elabora, in cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a)

le condizioni alle quali i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), sono da considerare come i più rilevanti;

b)

le condizioni alle quali si considera che i token collegati ad attività o i token_di_moneta_elettronica siano utilizzati su vasta scala, conformemente al paragrafo 2, lettera l); e

c)

i dettagli delle modalità pratiche di cui al paragrafo 6.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 120

Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, può formulare un parere non vincolante in merito a quanto segue:

a)

la nuova valutazione prudenziale di cui all’articolo 117, paragrafo 3;

b)

le eventuali decisioni relative all’obbligo per l’ emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un token_di_moneta_elettronica significativo di detenere un importo superiore di fondi propri in conformità dell’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 45, paragrafo 5, e dell’articolo 58, paragrafo 1, a seconda dei casi;

c)

gli eventuali aggiornamenti del piano di risanamento o del piano di rimborso di un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo ai sensi degli articoli 46, 47 e 55, a seconda dei casi;

d)

le eventuali modifiche del modello di business dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività significativo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1;

e)

un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 25, paragrafo 2;

f)

le eventuali misure correttive adeguate previste a norma dell’articolo 25, paragrafo 4;

g)

le eventuali misure di vigilanza previste ai sensi dell’articolo 130;

h)

gli eventuali accordi amministrativi sullo scambio di informazioni previsti con un’autorità di vigilanza di un paese terzo in conformità dell’articolo 126;

i)

le eventuali deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell’ABE a un’ autorità_competente ai sensi dell’articolo 138;

j)

le eventuali modifiche previste all’autorizzazione dei membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h), o le eventuali misure di vigilanza a essi relative;

k)

un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 51, paragrafo 12.

2.   Qualora il collegio formuli un parere conformemente al paragrafo 1, su richiesta di un qualsiasi membro del collegio e previa adozione da parte della maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 3, il parere può contenere eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura prevista dall’ABE o dalle autorità competenti.

3.   Il parere del collegio è adottato con la maggioranza semplice dei suoi membri.

Qualora un collegio comprenda vari membri appartenenti allo stesso Stato membro, può votare solo uno di essi.

Se è membro del collegio con diverse funzioni, tra cui funzioni di vigilanza, la BCE dispone di un solo voto.

Le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m), non hanno diritto di voto in merito a un parere del collegio.

4.   L’ABE o le autorità competenti, a seconda dei casi, tengono debitamente conto del parere non vincolante del collegio raggiunto conformemente al paragrafo 3, ivi comprese le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista per un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo, per un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo, per un soggetto o per un prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h). Se l’ABE o un’ autorità_competente non concorda con il parere del collegio, anche per quanto riguarda le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista, motiva la sua decisione dando delucidazioni per ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni in oggetto.

CAPO 5

Poteri e competenze dell’ABE in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi

Articolo 143

Misure transitorie

1.   Gli articoli da 4 a 15 non si applicano alle offerte al pubblico di cripto-attività concluse prima del 30 dicembre 2024.

2.   In deroga al titolo II, solo i seguenti requisiti si applicano alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica che sono stati ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024:

a)

gli articoli 7 e 9 si applicano alle comunicazioni di marketing pubblicate dopo il 30 dicembre 2024;

b)

entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione garantiscono che, nei casi previsti dal presente regolamento, sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 6, 8 e 9 e aggiornato conformemente all’articolo 12.

3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1o luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63, se questa data è anteriore.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il regime transitorio di cui al primo comma per i prestatori di servizi per le cripto-attività, o decidere di ridurne la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso.

Entro il 30 giugno 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA se hanno esercitato l’opzione di cui al secondo comma e la durata del regime transitorio.

4.   Gli emittenti di token collegati ad attività diversi dagli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro un’autorizzazione conformemente all’articolo 21, a condizione che richiedano l’autorizzazione prima del 30 luglio 2024.

5.   Gli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fino all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività o alla mancata approvazione del White Paper a norma dell’articolo 17, a condizione che ne informino la rispettiva autorità_competente a norma del paragrafo 1 di tale articolo prima del 30 luglio 2024.

6.   In deroga agli articoli 62 e 63, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate tra il 30 dicembre 2024 e il 1o luglio 2026 da soggetti che al 30 dicembre 2024 erano autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale. Le autorità competenti assicurano il rispetto del titolo V, capi 2 e 3, prima di concedere l’autorizzazione in base a tali procedure semplificate.

7.   L’ABE esercita le sue responsabilità di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 a decorrere dalla data di entrata in applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 43, paragrafo 11.

Articolo 149

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.

3.   In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  GU C 152 del 29.4.2021, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 30.4.2021, pag. 31.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2023.

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(8)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi_di_pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(9)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(10)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta_elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(11)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(12)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(13)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(14)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(15)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(16)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(17)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(18)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(19)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(21)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(24)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati_personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati_personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(26)  GU C 337 del 23.8.2021, pag. 4.

(27)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(28)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(29)  Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

(30)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(32)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(33)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(34)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(35)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(36)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(37)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

(39)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(40)  Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

(41)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(42)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(43)  Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

(44)  Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

(45)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(46)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(47)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).


ALLEGATO I

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Parte A: informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, emittente e dell’ offerente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

7.

se del caso, denominazione della società madre;

8.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

9.

attività commerciale o professionale dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e, laddove applicabile, della rispettiva società madre;

10.

la condizione finanziaria negli ultimi tre anni dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o, qualora l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività.

Parte B: informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, denominazione della società madre;

7.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

8.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

Parte C: informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, denominazione della società madre;

7.

il motivo per cui tale gestore ha redatto il White Paper sulle cripto-attività;

8.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’operatore;

9.

attività commerciale o professionale dell’operatore e, se del caso, della rispettiva società madre.

Parte D: informazioni sul progetto di cripto-attività

1.

Nome del progetto delle cripto-attività e delle cripto-attività (se diverso dal nome dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione) e abbreviazione o ticker;

2.

breve descrizione del progetto di cripto-attività;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’attuazione del progetto di cripto-attività, quali consulenti, team di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività;

4.

se il progetto di cripto-attività riguarda utility_token, le caratteristiche principali dei beni o servizi da sviluppare;

5.

informazioni sul progetto di cripto-attività, in particolare le sue tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate al progetto;

6.

se del caso, l’uso previsto di eventuali fondi o altre cripto-attività raccolti.

Parte E: informazioni sull’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione;

2.

motivi dell’offerta pubblica o della richiesta di ammissione alla negoziazione;

3.

se del caso, l’importo che l’ offerta_al_pubblico intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

4.

il prezzo di emissione della cripto-attività oggetto dell’ offerta_al_pubblico (in una valuta_ufficiale o altra cripto-attività), eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili o il metodo per determinare il prezzo di offerta;

5.

se del caso, il numero totale di cripto-attività oggetto dell’ offerta_al_pubblico o ammessi alla negoziazione;

6.

l’indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori di tali cripto-attività;

7.

avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ offerta_al_pubblico, qualora esercitino il diritto di recesso previsto all’articolo 13 o qualora l’offerta venga annullata e descrizione dettagliata del meccanismo di rimborso, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi;

8.

informazioni sulle varie fasi dell’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, comprese le informazioni sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti (pre-vendite al pubblico); in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, spiegazione della ragione per cui il prezzo di acquisto può essere differente, e la descrizione delle conseguenze per gli altri investitori;

9.

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ offerta_al_pubblico è aperta;

10.

le disposizioni per salvaguardare fondi o altre cripto-attività di cui all’articolo 10 durante l’ offerta_al_pubblico limitata nel tempo o durante il periodo di recesso;

11.

metodi di pagamento per l’acquisto delle cripto-attività offerte e metodi di trasferimento del valore agli acquirenti quando hanno diritto di essere rimborsati;

12.

nel caso di offerte al pubblico, informazioni sul diritto di recesso di cui all’articolo 13;

13.

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento delle cripto-attività acquistate ai possessori;

14.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per possedere le cripto-attività;

15.

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento delle cripto-attività e forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

16.

se del caso, il nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforme di negoziazione e sui costi correlati;

17.

le spese relative all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività;

18.

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ offerta_al_pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

19.

il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Parte F: informazioni sulle cripto-attività

1.

Tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l’ammissione alla negoziazione;

2.

una descrizione delle caratteristiche, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo, e delle funzionalità delle cripto-attività offerte o ammesse alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità.

Parte G: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alle cripto-attività

1.

Una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

2.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

3.

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico di cripto-attività da parte dell’ emittente e sul numero di cripto-attività conservate dall’ emittente stesso;

4.

se l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione ha come oggetto utility_token, le informazioni sulla qualità e la quantità di beni o servizi a cui questi danno accesso;

5.

se le offerte al pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione hanno come oggetto utility_token, le informazioni su come questi possono essere riscattati con i beni o i servizi a cui si riferiscono;

6.

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere cripto-attività dopo l’ offerta_al_pubblico;

7.

restrizioni alla trasferibilità delle cripto-attività oggetto dell’offerta o ammesse alla negoziazione;

8.

se le cripto-attività sono dotate di protocolli per l’aumento o la diminuzione della loro offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

9.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

10.

il diritto applicabile alle cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Parte H: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, i protocolli e gli standard tecnici impiegati;

2.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

3.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

4.

se le cripto-attività sono emesse, trasferite e conservate utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestita dall’ emittente, dall’ offerente o da un terzo che agisce per loro conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

5.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte I: informazioni sui rischi

1.

Una descrizione dei rischi connessi all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o alla loro ammissione alla negoziazione;

2.

una descrizione dei rischi associali all’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

3.

una descrizione dei rischi associati alle cripto-attività;

4.

una descrizione dei rischi associati all’attuazione del progetto;

5.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.


ALLEGATO II

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN COLLEGATO AD ATTIVITÀ

Parte A: informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, identità della società madre;

7.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

8.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

9.

la condizione finanziaria dell’ emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo.

10.

Una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ emittente;

11.

fatta eccezione per gli emittenti di token collegati ad attività che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17, i dettagli sull’autorizzazione come emittente di un token_collegato_ad_attività e il nome dell’ autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione.

Per gli enti creditizi, il nome dell’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine.

12.

Se l’ emittente del token_collegato_ad_attività emette anche altre cripto-attività o esercita anche altre attività legate ad altre cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a registro_distribuito utilizzata per emettere la cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto.

Parte B: informazioni sul token_collegato_ad_attività

1.

Nome e forma abbreviata o ticker del token_collegato_ad_attività;

2.

una breve descrizione delle caratteristiche del token_collegato_ad_attività, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’operatività del token_collegato_ad_attività, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività;

4.

una descrizione del ruolo e delle responsabilità di eventuali soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);

5.

informazioni sui piani per i token collegati ad attività, comprese la descrizione delle tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate.

Parte C: informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla loro ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper sulle cripto-attività riguardi un’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o la sua ammissione alla negoziazione;

2.

se del caso, l’importo che l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

3.

se del caso, il numero totale di quote del token collegati ad attività oggetto dell’offerta o ammessi alla negoziazione;

4.

indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o dell’ammissione alla negoziazione di tale token_collegato_ad_attività, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori dei tale token_collegato_ad_attività;

5.

un avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ offerta_al_pubblico, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi; occorrerebbe esplicitare le conseguenze del superamento di un obiettivo massimo di sottoscrizione;

6.

informazioni sulle varie fasi dell’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, tra cui quelle sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti del token_collegato_ad_attività (precedenti le vendite al pubblico) e, in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, una spiegazione dei motivi per cui i prezzi di acquisto possono essere diversi e una descrizione dell’incidenza sugli altri investitori;

7.

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ offerta_al_pubblico è aperta;

8.

metodi di pagamento per l’acquisto e il rimborso del token_collegato_ad_attività offerto;

9.

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento del token_collegato_ad_attività acquistato ai possessori;

10.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente è tenuto a rispettare per possedere token collegati ad attività;

11.

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento del token_collegato_ad_attività e la forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

12.

se del caso, nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforma di negoziazione e sui costi correlati;

13.

le spese relative all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività;

14.

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ offerta_al_pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

15.

il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente.

Parte D: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi al token_collegato_ad_attività

1.

Una descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del token_collegato_ad_attività offerto o ammesso alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità;

2.

una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

3.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

4.

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico del token_collegato_ad_attività da parte dell’ emittente e sul numero di quote del token_collegato_ad_attività conservate dall’ emittente stesso;

5.

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere il token_collegato_ad_attività dopo l’ offerta_al_pubblico;

6.

eventuali restrizioni alla libera trasferibilità del token_collegato_ad_attività oggetto dell’offerta o ammesso alla negoziazione;

7.

se il token_collegato_ad_attività è dotato di protocolli per l’aumento o la diminuzione della sua offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

8.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore dei token collegati ad attività e dei sistemi di indennizzo;

9.

informazioni sulla natura e l’applicabilità dei diritti, tra cui i diritti permanenti di rimborso ed eventuali crediti che i titolari e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono vantare nei confronti dell’ emittente, comprese informazioni sulle modalità di trattamento di tali diritti in caso di procedure di insolvenza, informazioni sull’eventuale attribuzione di diritti diversi a diversi titolari e sui motivi non discriminatori di tale disparità di trattamento;

10.

una descrizione dettagliata del credito rappresentato dal token_collegato_ad_attività per i titolari, tra cui:

a)

la descrizione di ciascuna attività di riferimento e le proporzioni specificate di ciascuna di tali attività;

b)

il rapporto tra il valore delle attività di riferimento e l’importo del credito e la riserva_di_attività; e

c)

una descrizione delle modalità con cui è effettuata una valutazione equa e trasparente delle componenti del credito, che individua, se del caso, le parti indipendenti;

11.

se del caso, informazioni sulle disposizioni adottate dall’ emittente per garantire la liquidità del token_collegato_ad_attività, compreso il nome dei soggetti incaricati di assicurare tale liquidità;

12.

i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ emittente del token_collegato_ad_attività;

13.

una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza;

14.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento;

15.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso;

16.

informazioni dettagliate sulle modalità di rimborso del token_collegato_ad_attività, che indicano anche se il possessore potrà scegliere la forma del rimborso, la forma del trasferimento o la valuta_ufficiale del rimborso;

17.

il diritto applicabile al token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di token_di_moneta_elettronica;

2.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

3.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

4.

se i token collegati ad attività sono emessi, trasferiti e conservati utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestito dall’ emittente o da un terzo che agisce per conto dell’ emittente, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

5.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se presente, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

1.

I principali rischi connessi alla riserva_di_attività, ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi;

2.

una descrizione dei rischi associati all’ emittente del token_collegato_ad_attività;

3.

una descrizione dei rischi associati all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o alla sua ammissione alla negoziazione;

4.

una descrizione dei rischi associati al token collegati ad attività, in particolare relativamente alle attività di riferimento;

5.

una descrizione dei rischi associati all’operatività del progetto del token_collegato_ad_attività;

6.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.

Parte G: informazioni sull’investimento della riserva_di_attività

1.

Una descrizione dettagliata del meccanismo volto ad allineare il valore della riserva_di_attività al credito associato al token_collegato_ad_attività, compresi gli aspetti legali e tecnici;

2.

una descrizione dettagliata della riserva_di_attività e della sua composizione;

3.

una descrizione dei meccanismi attraverso i quali vengono emessi e rimborsati i token collegati ad attività;

4.

informazioni sull’eventuale investimento di una parte delle attività di riserva e, se del caso, una descrizione della politica di investimento delle attività di riserva;

5.

una descrizione delle disposizioni in materia di custodia delle attività di riserva, compresa la loro separazione, e il nome dei prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, degli enti creditizi o delle imprese di investimento nominati quali custodi delle attività di riserva.


ALLEGATO III

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Parte A: informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ emittente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ emittente tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

7.

se del caso, identità della società madre;

8.

identità, indirizzo professionale e funzioni delle persone appartenenti all’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

9.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

10.

potenziali conflitti di interesse;

11.

se l’ emittente del token_di_moneta_elettronica emette anche altre cripto-attività o esercita anche altre attività legate alle cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a registro_distribuito utilizzata per emettere la cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto;

12.

la condizione finanziaria dell’ emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la condizione finanziaria dell’ emittente dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo;

13.

fatta eccezione per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafi 4 e 5, i dettagli sull’autorizzazione come emittente di un token_di_moneta_elettronica e il nome dell’ autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione.

Parte B: informazioni sul token_di_moneta_elettronica

1.

Nome e abbreviazione;

2.

Una descrizione delle caratteristiche del token_di_moneta_elettronica, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nella progettazione e nella realizzazione, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività.

Parte C: informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o l’ammissione di tale token alla negoziazione;

2.

ove possibile, il numero totale di quote di token_di_moneta_elettronica oggetto dell’ offerta_al_pubblico o ammesse alla negoziazione;

3.

se del caso, nome delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività cui si richiede l’ammissione alla negoziazione del token_di_moneta_elettronica;

4.

il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente.

Parte D: informazioni su diritti e obblighi connessi ai token_di_moneta_elettronica

1.

Una descrizione dettagliata dei diritti e degli obblighi, se presenti, del possessore di token_di_moneta_elettronica, compreso il diritto di rimborso al valore nominale, nonché delle procedure e delle condizioni di esercizio di tali diritti;

2.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

3.

una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza;

4.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento;

5.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso;

6.

i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione della procedura di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

7.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

8.

il diritto applicabile al token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di token_di_moneta_elettronica;

2.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per acquisire il controllo del token_di_moneta_elettronica;

3.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

4.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

5.

se il token_di_moneta_elettronica è emesso, trasferito e conservato utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestita dall’ emittente o da un terzo che agisce per suo conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

6.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

1.

Una descrizione dei rischi associati all’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

2.

una descrizione dei rischi associati al token_di_moneta_elettronica;

3.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.


ALLEGATO IV

REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

Prestatori di servizi per le cripto-attività

Tipo di servizi per le cripto-attività

Requisiti patrimoniali minimi ai sensi dell’ articolo 67, paragrafo 1, lettera a)

Classe 1

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per i seguenti servizi per le cripto-attività:

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

il collocamento di cripto-attività;

la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

prestazione di consulenza sulle cripto-attività; e/o

gestione del portafoglio per le cripto-attività.

50 000  EUR

Classe 2

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le cripto-attività della classe 1 e:

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

scambio di cripto-attività con fondi; e/o

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività.

125 000  EUR;

Classe 3

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le cripto-attività della classe 2 e:

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

150 000  EUR;


ALLEGATO V

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AI TITOLI III E VI PER GLI EMITTENTI DI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ SIGNIFICATIVI

1.

L’ emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun token_collegato_ad_attività significativo con un’emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

2.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un token_collegato_ad_attività significativo al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione.

3.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE.

4.

L’ emittente viola l’articolo 25 allorché non comunica all’ABE qualsiasi modifica prevista del proprio modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività significativi o non descrive tale cambiamento in un White Paper sulle cripto-attività.

5.

L’ emittente viola l’articolo 25 allorché non rispetta una misura imposta dall’ABE conformemente all’articolo 25, paragrafo 4.

6.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non agisce in modo onesto, corretto e professionale.

7.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non comunica con i possessori e i potenziali possessori del token_collegato_ad_attività significativo in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

8.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 2, allorché non agisce nel migliore interesse dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo o quando concede un trattamento preferenziale a specifici possessori senza renderlo noto nel rispettivo White Paper o, se del caso, nelle comunicazioni di marketing.

9.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non pubblica sul proprio sito web il White Paper sulle cripto-attività approvato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato di cui all’articolo 25.

10.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non rende i White Paper sulle cripto-attività pubblicamente accessibili entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ammissione di tale token alla negoziazione.

11.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non garantisce che il White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato rimanga disponibile sul proprio sito web finché il token_collegato_ad_attività significativo è detenuto dal pubblico.

12.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, allorché pubblica comunicazioni di marketing relative a un’ offerta_al_pubblico di un token_collegato_ad_attività significativo, o relative all’ammissione alla negoziazione di tale token_collegato_ad_attività significativo, che non sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2 di tale articolo.

13.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 3, allorché non pubblica sul proprio sito web le comunicazioni di marketing e le relative modifiche.

14.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 5, allorché non notifica all’ABE le comunicazioni di marketing, su richiesta.

15.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 6, allorché diffonde comunicazioni di marketing prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività.

16.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 1, allorché non pubblica, in modo chiaro, preciso e trasparente, in una posizione facilmente accessibile al pubblico del proprio sito web, l’importo del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione e il valore e la composizione della riserva_di_attività di cui all’articolo 36 o allorché non aggiorna le informazioni richieste almeno mensilmente.

17.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 2, allorché non pubblica non appena possibile in una posizione facilmente accessibile al pubblico del proprio sito web una breve sintesi chiara, precisa e trasparente della relazione di audit, nonché la relazione di audit integrale, per quanto concerne la riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

18.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 3, allorché non pubblica in una posizione facilmente accessibile al pubblico sul proprio sito web, non appena possibile e in modo chiaro, preciso e trasparente, informazioni su qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore del token_collegato_ad_attività significativo o sulla riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

19.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 1, allorché non istituisce e mantiene procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai possessori del token_collegato_ad_attività significativo e da altre parti interessate, incluse le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori del token_collegato_ad_attività significativo, e allorché non pubblica descrizioni di tali procedure, o se il token_collegato_ad_attività significativo è distribuito, in tutto o in parte, da soggetti terzi o allorché non istituisce procedure per facilitare il trattamento dei reclami tra i possessori e i soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

20.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 2, allorché non consente ai possessori del token_collegato_ad_attività significativo di presentare reclami a titolo gratuito.

21.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 3, allorché non elabora e non mette a disposizione dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo un modello per la presentazione dei reclami e allorché non tiene una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure eventualmente adottate in risposta agli stessi.

22.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 4, allorché non esamina tutti i reclami in modo tempestivo ed equo o non comunica l’esito di tali indagini ai possessori del suo token_collegato_ad_attività significativo entro un termine ragionevole.

23.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafo 1, allorché non attua e mantiene politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra l’ emittente stesso e i suoi azionisti o soci, tra se stesso e qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene una partecipazione_qualificata in esso, tra se stesso e i membri del suo organo_di_amministrazione, tra se stesso e i suoi dipendenti, tra se stesso e i possessori del token_collegato_ad_attività significativo o tra se stesso e qualsiasi terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

24.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafo 2, allorché non adotta tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

25.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafi 3 e 4, allorché non comunica ai possessori del token_collegato_ad_attività significativo, in una posizione ben visibile sul loro sito web, la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli o non è sufficientemente preciso da consentire ai potenziali possessori del token_collegato_ad_attività significativo di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tale token.

26.

L’ emittente viola l’articolo 33 allorché non notifica immediatamente all’ABE qualsiasi modifica apportata al proprio organo_di_amministrazione o non fornisce all’ABE tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 34, paragrafo 2.

27.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 1, allorché non si dota di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

28.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 2, allorché i membri del suo organo_di_amministrazione non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità o non possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, sia individualmente che collettivamente, per svolgere le loro funzioni o non dimostrano di essere in grado di dedicare tempo sufficiente all’efficace esercizio delle loro funzioni.

29.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 3, allorché il suo organo_di_amministrazione non valuta o riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi agli obblighi di cui ai capi 2, 3, 5 e 6 del titolo III o non adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

30.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 4, allorché ammette azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate che non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità.

31.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 5, allorché non adotta politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, in particolare allorché omette di stabilire, mantenere e attuare le politiche e le procedure di cui al primo comma, lettere da a) a k), di tale paragrafo.

32.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 5, allorché non stipula accordi contrattuali con i soggetti terzi di cui al primo comma, lettera h), di tale paragrafo, che stabiliscono i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi dell’ emittente e del soggetto terzo interessato o allorché non fornisce una scelta chiara in merito al diritto applicabile.

33.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 6, allorché, a meno che non abbia avviato il piano di cui all’articolo 47, non impiega sistemi, risorse o procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità e la regolarità dei loro servizi e delle loro attività e non mantiene tutti i suoi sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo in conformità delle norme dell’Unione appropriate.

34.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 7, allorché non sottopone un piano per l’interruzione della prestazione di servizi e attività all’ABE per l’approvazione di tale interruzione.

35.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 8, allorché non individua le fonti di rischio operativo e non riduce al minimo tali rischi attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedure adeguati.

36.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 9, allorché non stabilisce una politica e piani di continuità operativa che assicurano, in caso di interruzione dei suoi sistemi TIC e delle sue procedure, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento delle sue attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa delle sue attività.

37.

L’ emittente violano l’articolo 34, paragrafo 10, allorché non dispone di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la gestione del rischio, compresi dispositivi di controllo e salvaguardia efficaci per la gestione dei sistemi TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554.

38.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 11, allorché non dispone di sistemi e procedure adeguati a garantire la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, come esige il regolamento (UE) 2022/2554 e in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

39.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 12, allorché non assicura che l’ emittente sia sottoposto ad audit periodico a cura di revisori indipendenti.

40.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 1, allorché non rispetta in ogni momento il requisito di fondi propri pari almeno al più elevato tra quelli di cui alla lettera a) o c) di tale paragrafo, o all’articolo 45, paragrafo 5.

41.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento allorché i fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, e dell’articolo 48 di tale regolamento.

42.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 3, allorché non adempie l’obbligo dell’ABE di detenere un importo superiore di fondi propri, a seguito della valutazione effettuata a norma delle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

43.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non effettua periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo.

44.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non rispetta l’obbligo dell’ABE di detenere un importo più elevato di fondi propri sulla base dell’esito delle prove di stress.

45.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non costituisce e, in ogni momento, non mantiene una riserva_di_attività.

46.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale che siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferisce il token_collegato_ad_attività significativo.

47.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività composta e gestita in modo tale che siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

48.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 3, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal patrimonio dell’ emittente e dalla riserva_di_attività di altri token collegati ad attività.

49.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché il suo organo_di_amministrazione non garantisce una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività.

50.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché non assicura che l’emissione e il rimborso del token_collegato_ad_attività significativo siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento nella riserva_di_attività.

51.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 7, allorché non determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando prezzi di mercato e non provvede affinché il suo valore aggregato sia sempre almeno pari al valore nominale aggregato dei crediti nei confronti dell’ emittente da parte dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione.

52.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 8, allorché non dispone di politiche chiare e dettagliate sul meccanismo di stabilizzazione del token_collegato_ad_attività significativo che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

53.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 9, allorché non prescrive un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi, a partire dalla data della sua autorizzazione o a partire dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

54.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 10, allorché non notifica all’ABE i risultati dell’audit a norma di tale paragrafo o non pubblica i risultati dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ABE.

55.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene o attua politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni elencate al primo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo.

56.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 2, allorché non dispone, quando emette due o token collegati ad attività significativi, di una politica di custodia per ciascun pool di riserve di attività.

57.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 3, allorché non garantisce che le attività di riserva siano detenute in custodia da un prestatore di servizi per le cripto-attività per conto di clienti, da un ente_creditizio o da un’ impresa_di_investimento entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data dell’emissione del token_collegato_ad_attività significativo.

58.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva, o non garantisce che il depositario sia una persona giuridica diversa dall’ emittente.

59.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non assicura che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva.

60.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non garantisce negli accordi contrattuali con i depositari che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

61.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non stabilisce nelle politiche e procedure di custodia i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva o non stabilisce la procedura per il riesame di tale designazione.

62.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non riesamina periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva, non valuta le proprie esposizioni nei confronti di tali depositari o non monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

63.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 6, allorché non assicura che la custodia delle attività di riserva sia effettuata in conformità del primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

64.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 7, allorché la designazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento quale depositario delle attività di riserva non è comprovata da un accordo contrattuale o allorché non regolamenta, mediante tale accordo contrattuale, il flusso di informazioni necessarie per consentire all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo, al prestatore di servizi per le cripto-attività, all’ ente_creditizio e all’ impresa_di_investimento di svolgere le loro funzioni di depositari.

65.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 1, allorché investe la riserva_di_attività in prodotti che non sono strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi o allorché tali investimenti non possono essere liquidati rapidamente, con un effetto minimo sui prezzi.

66.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non detiene in custodia a norma dell’articolo 37 gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva_di_attività.

67.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non si fa carico di tutti i profitti e le perdite e dei rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva_di_attività.

68.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene e attua politiche e procedure chiare e dettagliate sui diritti permanenti di rimborso dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo.

69.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, allorché non garantisce che i possessori del token_collegato_ad_attività significativo abbiano diritti permanenti di rimborso a norma di tali paragrafi, e allorché non stabilisce una politica su tali diritti permanenti di rimborso che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e).

70.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafo 3, allorché applica commissioni al momento del rimborso del token_collegato_ad_attività significativo.

71.

L’ emittente viola l’articolo 40 allorché concede interessi in relazione al token_collegato_ad_attività significativo.

72.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 1, allorché non adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token collegati ad attività significativi e non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

73.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 2, allorché non garantisce che il suo token_collegato_ad_attività significativo possa essere detenuto in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, su una base equa, ragionevole e non discriminatoria.

74.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non valuta o non controlla le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso del token_collegato_ad_attività significativo da parte dei possessori dello stesso.

75.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabilisce, mantiene o attua una politica e procedure per la gestione della liquidità o non garantisce, con la politica e le procedure in parola che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

76.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non effettua periodicamente prove di stress di liquidità o non inasprisce i requisiti di liquidità laddove richiesto dall’ABE sulla base dei risultati di tali prove.

77.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda l’adozione di misure da parte dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nel caso in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti, compresi il mantenimento dei suoi servizi relativi al token_collegato_ad_attività significativo, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

78.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento e un’ampia gamma di opzioni di risanamento di cui al terzo comma di tale paragrafo.

79.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE e, se del caso, alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

80.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di risanamento.

81.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano operativo a sostegno del rimborso ordinato di ciascun token_collegato_ad_attività significativo.

82.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che dimostri la capacità dell’ emittente di token collegati ad attività significativi di effettuare il rimborso del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

83.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che comprenda disposizioni contrattuali, procedure e sistemi, compresa la designazione di un amministratore temporaneo, atti a garantire il trattamento equo di tutti i possessori del token_collegato_ad_attività significativo e ad assicurare che i possessori del token_collegato_ad_attività significativo siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

84.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che garantisca la continuità di qualsiasi attività essenziale che sia necessaria per il rimborso ordinato e svolta dall’ emittente o da qualsiasi soggetto terzo.

85.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non notifica il piano di rimborso all’ABE entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

86.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di rimborso.

87.

L’ emittente viola l’articolo 88, paragrafo 1, tranne nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88, paragrafo 2, allorché non comunica quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 che lo riguarda direttamente, i in modo da consentire al pubblico di accedervi agevolmente e ampiamente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo.

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO IV IN APPLICAZIONE DEL TITOLO III PER GLI EMITTENTI DI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA SIGNIFICATIVI

1.

L’ emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun token_di_moneta_elettronica significativo denominato in una valuta che non è una valuta_ufficiale di uno Stato membro con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

2.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un token_di_moneta_elettronica significativo denominato in una valuta che non è una valuta_ufficiale di uno Stato membro al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione.

3.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE.

4.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento allorché i fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, e dell’articolo 48 di tale regolamento.

5.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 3, allorché non adempie l’obbligo dell’ABE di detenere un importo superiore di fondi propri, a seguito della valutazione effettuata a norma delle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

6.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non effettua periodicamente prove di stress che tengano conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo.

7.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non rispetta l’obbligo dell’ABE di detenere un importo più elevato di fondi propri sulla base dell’esito delle prove di stress.

8.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non costituisce e non mantiene, in ogni momento, una riserva_di_attività.

9.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale da coprire i rischi associati alla valuta_ufficiale cui si riferisce il token_di_moneta_elettronica significativo.

10.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale da affrontare i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

11.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 3, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal patrimonio dell’ emittente e dalla riserva_di_attività di altri token_di_moneta_elettronica.

12.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché il suo organo_di_amministrazione non garantisce una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività.

13.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché non assicura che l’emissione e il rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento nella riserva_di_attività.

14.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 7, allorché non determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando i prezzi di mercato, e non mantenendo il suo valore aggregato sempre almeno pari al valore aggregato dei crediti nei confronti dell’ emittente dei possessori del token_di_moneta_elettronica significativo in circolazione.

15.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 8, allorché non dispone di politiche chiare e dettagliate sul meccanismo di stabilizzazione del token_di_moneta_elettronica significativo che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

16.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 9, allorché non prescrive un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi a partire dalla data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

17.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 10, allorché non notifica all’ABE i risultati dell’audit a norma di tale paragrafo o non pubblica i risultati dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ABE.

18.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene o attua politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni elencate al primo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo.

19.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 2, allorché non dispone, quando emette due o più token_di_moneta_elettronica significativi, di una politica di custodia per ciascun pool di riserve di attività.

20.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 3, allorché non garantisce che le attività di riserva siano detenuta in custodia da un prestatore di servizi per le cripto-attività per conto di clienti, da un ente_creditizio o da un’ impresa_di_investimento entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall’emissione del token_di_moneta_elettronica significativo.

21.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva, o non garantisce che il depositario sia una persona giuridica diversa dall’ emittente.

22.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non assicura che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva.

23.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non garantisce negli accordi contrattuali con i depositari che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

24.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non stabilisce nelle politiche e procedure di custodia i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva o non stabilisce la procedura per il riesame di tale designazione.

25.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non riesamina periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva, o non valuta le proprie esposizioni nei confronti di tali depositari e non monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

26.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 6, allorché non assicura che la custodia delle attività di riserva sia effettuata a norma del primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

27.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 7, allorché la designazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento quale depositario delle attività di riserva non è comprovata da un accordo contrattuale o allorché non regolamentano, mediante tale accordo contrattuale, il flusso di informazioni necessarie per consentire all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo, al prestatore di servizi per le cripto-attività, all’ ente_creditizio e all’ impresa_di_investimento di svolgere le loro funzioni di custodi.

28.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 1, allorché investe la riserva_di_attività in prodotti che non sono strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi o allorché tali investimenti non possono essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

29.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non detiene in custodia a norma dell’articolo 37 gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva_di_attività.

30.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non si fa carico di tutti i profitti e le perdite e dei rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva_di_attività.

31.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 1, allorché non adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi e non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

32.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 2, allorché non garantisce che il suo token_di_moneta_elettronica significativo possa essere detenuto in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, su una base equa, ragionevole e non discriminatoria.

33.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non valuta o non controlla le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo da parte dei possessori dello stesso.

34.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabilisce, mantiene o attua una politica e procedure per la gestione della liquidità o non garantisce, con la politica e le procedure in parola che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

35.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non effettua periodicamente prove di stress di liquidità o non inasprisce i requisiti di liquidità laddove richiesto dall’ABE sulla base dei risultati di tali prove.

36.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 5, allorché non rispetta in ogni momento il requisito di fondi propri.

37.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda l’adozione di misure da parte dell’ emittente di token_di_moneta_elettronica significativi per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nel caso in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti, compresi il mantenimento dei suoi servizi relativi al token_di_moneta_elettronica significativo emesso, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

38.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento e un’ampia gamma di opzioni di risanamento di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), di tale paragrafo.

39.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE e, se del caso, alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale entro sei mesi dalla data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

40.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di risanamento.

41.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano operativo a sostegno del rimborso ordinato del suo token_di_moneta_elettronica significativo.

42.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2 allorché non dispone di un piano di rimborso che dimostri la capacità dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di effettuare il rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

43.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che comprenda disposizioni contrattuali, procedure e sistemi, compresa la designazione di un amministratore temporaneo, atti a garantire il trattamento equo di tutti i possessori del token_di_moneta_elettronica significativo e ad assicurare che i possessori del token_di_moneta_elettronica significativo siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

44.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che garantisca la continuità di qualsiasi attività essenziale che sia necessaria per il rimborso ordinato e svolta dall’ emittente o da qualsiasi soggetto terzo.

45.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE entro sei mesi dalla data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

46.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di rimborso.


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Uno dei temi trattati:
"La blockchain è il partner tecnologico nell'informatica, la legge il partner tecnologico nella realtà "