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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso;

3)

« meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito;

5)

« cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale;

8)

« valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10)

« emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11)

« emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12)

« offerta_al_pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13)

« offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14)

« fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c)

scambio di cripto-attività con fondi;

d)

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19)

«scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro;

27)

« organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente;

33)

« Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ emittente ha succursali;

c)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token è autorizzato come ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« Stato_membro_ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine;

35)

« autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token_di_moneta_elettronica;

36)

« partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39)

« cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 10

Risultato dell’ offerta_al_pubblico e disposizioni di salvaguardia

1.   Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica che fissano un termine per la loro offerta_al_pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web il risultato dell’ offerta_al_pubblico entro 20 giorni lavorativi dalla fine del periodo di sottoscrizione.

2.   Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica che non fissano un termine per la loro offerta_al_pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web, su base continuativa, almeno con cadenza mensile, il numero di quote di cripto-attività in circolazione.

3.   Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica che fissano un termine per la loro offerta_al_pubblico di cripto-attività adottano disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i fondi o le altre cripto-attività raccolti durante l’ offerta_al_pubblico. A tal fine, detti offerenti assicurano che i fondi o le cripto-attività raccolti durante l’ offerta_al_pubblico siano detenuti in custodia da uno o entrambi i soggetti seguenti:

a)

un ente_creditizio, se i fondi sono raccolti durante l’ offerta_al_pubblico;

b)

un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti.

4.   Quando l’ offerta_al_pubblico non ha un termine, l’ offerente rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino alla scadenza del diritto di recesso del detentore_al_dettaglio di cui all’articolo 13.

Articolo 13

Diritto di recesso

1.   I detentori al dettaglio che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica direttamente da un offerente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente hanno il diritto di recesso.

I detentori al dettaglio dispongono di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal loro accordo di acquisto di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica senza incorrere in commissioni o costi e senza essere tenuti a fornire una motivazione. Il periodo di recesso decorre dalla data in cui il detentore_al_dettaglio ha prestato il proprio consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

2.   Tutti i pagamenti ricevuti da un detentore_al_dettaglio, comprese, se del caso, le eventuali spese, sono rimborsati senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui l’ offerente o il prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente è informato della decisione del detentore_al_dettaglio di revocare il consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

Tale rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal detentore_al_dettaglio per l’operazione iniziale, salvo che il detentore_al_dettaglio abbia espressamente consentito l’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa o costo in virtù del rimborso.

3.   Gli offerenti di cripto-attività forniscono informazioni sul diritto di recesso di cui al paragrafo 1 nel loro White Paper sulle cripto-attività.

4.   Il diritto di recesso di cui al paragrafo 1 non si applica se le cripto-attività sono state ammesse alla negoziazione prima del loro acquisto da parte del detentore_al_dettaglio.

5.   Se gli offerenti hanno fissato un termine per la loro offerta_al_pubblico di tali cripto-attività conformemente all’articolo 10, il diritto di recesso non può essere esercitato dopo la fine del periodo di sottoscrizione.

Articolo 17

Requisiti per gli enti creditizi

1.   Un token_collegato_ad_attività emesso da un ente_creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ ente_creditizio:

a)

redige un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 per il token_collegato_ad_attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’ autorità_competente;

b)

notifica alla rispettiva autorità_competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il token_collegato_ad_attività, fornendole le informazioni seguenti:

i)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ ente_creditizio intende seguire;

ii)

un parere giuridico secondo cui il token_collegato_ad_attività non è assimilabile a:

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

un token_di_moneta_elettronica;

iii)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

iv)

le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

v)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

vi)

una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

vii)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

viii)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

2.   Un ente_creditizio che ha precedentemente notificato l’ autorità_competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro token_collegato_ad_attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ ente_creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

3.   L’ autorità_competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ ente_creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ ente_creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b).

L’ ente_creditizio non presenta un’ offerta_al_pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività fino a quando la notifica è incompleta.

4.   L’ ente_creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.

5.   L’ autorità_competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ ente_creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro o qualora il token_collegato_ad_attività abbia come valuta di riferimento una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro.

La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’ autorità_competente.

L’ autorità_competente esige che l’ ente_creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

6.   L’ autorità_competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

7.   Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’ autorità_competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un ente_creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.

8.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 18

Domanda di autorizzazione

1.   Le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione presentano la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16 all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

l’indirizzo dell’ emittente richiedente;

b)

l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente richiedente;

c)

lo statuto dell’ emittente richiedente, se dal caso;

d)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ emittente richiedente intende seguire;

e)

un parere giuridico secondo cui il token_collegato_ad_attività non è qualificabile come:

i)

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure

ii)

un token_di_moneta_elettronica;

f)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

g)

in presenza di accordi di cooperazione con determinati prestatori di servizi per le cripto-attività, una descrizione dei loro meccanismi e delle loro procedure di controllo interno per garantire il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

h)

l’identità dei membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente;

i)

la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’ emittente richiedente;

j)

la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’ emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità;

k)

il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19;

l)

le politiche e le procedure di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

m)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

n)

una descrizione della politica di continuità operativa dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

o)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

p)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11;

q)

una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 31;

r)

se del caso, un elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’ emittente richiedente intende offrire al pubblico il token_collegato_ad_attività o intende chiedere l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività.

3.   Gli emittenti che sono stati precedentemente autorizzati relativamente ad un token_collegato_ad_attività non sono tenuti a presentare, ai fini dell’autorizzazione relativa ad un altro token_collegato_ad_attività, le informazioni che hanno precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 2, l’ emittente conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

4.   L’ autorità_competente comunica per iscritto all’ emittente richiedente di aver ricevuto la domanda prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa in conformità del paragrafo 1.

5.   Ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’ emittente richiedente di un token_collegato_ad_attività fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

a)

per tutti i membri dell’ organo_di_amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b)

che i membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente del token_collegato_ad_attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’ emittente del token_collegato_ad_attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c)

per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’ emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

6.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda al fine di garantire l’uniformità in tutta l’Unione.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 32

Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra di loro e:

a)

i rispettivi azionisti o soci;

b)

qualsiasi azionista o socio, siano diretti o indiretti, che detenga una partecipazione_qualificata negli emittenti;

c)

i membri dei rispettivi organi di amministrazione;

d)

i rispettivi dipendenti;

e)

i possessori di token collegati ad attività; oppure

f)

qualsiasi soggetto terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

2.   Gli emittenti di token collegati ad attività adottano in particolare tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

3.   Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano, in una posizione ben visibile sul loro sito web, ai possessori dei loro token la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

4.   La comunicazione di cui al paragrafo 3 è sufficientemente precisa da consentire ai potenziali possessori dei loro token collegati ad attività di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tali token.

5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;

b)

i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 3.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 36

Obbligo di detenere una riserva_di_attività e composizione e gestione di tale riserva_di_attività

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività costituiscono e mantengono in ogni momento una riserva_di_attività.

La riserva_di_attività è composta e gestita in modo tale che:

a)

siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferiscono i token collegati ad attività; e

b)

siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

2.   La riserva_di_attività è giuridicamente separata dal patrimonio degli emittenti e dalla riserva_di_attività di altri token collegati ad attività, nell’interesse dei possessori di token collegati ad attività in conformità della legislazione applicabile, in modo che i creditori degli emittenti non abbiano diritto di rivalsa sulla riserva_di_attività, in particolare in caso di insolvenza.

3.   Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal loro patrimonio e dalla riserva_di_attività di altri token.

4.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di liquidità, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura della riserva_di_attività e del token_collegato_ad_attività.

Le norme tecniche di regolamentazione stabiliscono in particolare:

a)

la percentuale pertinente della riserva_di_attività secondo le scadenze giornaliere, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con un giorno lavorativo di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso;

b)

la percentuale pertinente della riserva_di_attività secondo le scadenze settimanali, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso;

c)

altre scadenze pertinenti e le tecniche generali di gestione della liquidità;

d)

gli importi minimi in ciascuna valuta_ufficiale di riferimento da detenere come depositi negli enti creditizi, che non possono essere inferiori al 30 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta_ufficiale.

Ai fini del secondo comma, lettere a), b) e c), l’ABE tiene conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Gli emittenti che offrono al pubblico due o più token collegati ad attività attivano e mantengono gruppi separati di riserve di attività per ciascun token_collegato_ad_attività. Ciascuno di tali gruppi di riserve di attività è gestito separatamente.

Qualora diversi emittenti di token collegati ad attività offrano al pubblico lo stesso token_collegato_ad_attività, tali emittenti attivano e mantengono una sola riserva_di_attività per tale token_collegato_ad_attività.

6.   Gli organi di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività garantiscono una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività. Gli emittenti assicurano che l’emissione e il rimborso dei token collegati ad attività siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento della riserva_di_attività.

7.   L’ emittente di un token_collegato_ad_attività determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando i prezzi di mercato. Il valore aggregato della riserva è pari almeno al valore aggregato delle richieste risarcitorie dei possessori del token_collegato_ad_attività in circolazione nei confronti dell’ emittente.

8.   Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di una politica chiara e dettagliata che descrive il meccanismo di stabilizzazione di tali token. In particolare, la politica in oggetto:

a)

elenca le attività cui si riferiscono i token collegati ad attività, di cui mira a stabilizzare la composizione di tali attività;

b)

descrive il tipo di attività e la ripartizione precisa delle attività incluse nella riserva_di_attività;

c)

contiene una valutazione dettagliata dei rischi, compreso il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione e il rischio di liquidità, derivanti dalla riserva_di_attività;

d)

descrive la procedura con cui i token collegati ad attività sono emessi e rimborsati e la procedura secondo cui tale emissione e rimborso comporteranno un corrispondente aumento e decremento della riserva_di_attività;

e)

indica se una parte della riserva_di_attività è investita conformemente all’articolo 38;

f)

qualora gli emittenti di token collegati ad attività investano una parte della riserva_di_attività conformemente all’articolo 38, descrive in dettaglio la politica di investimento e include una valutazione del modo in cui tale politica di investimento può incidere sul valore della riserva_di_attività;

g)

descrive la procedura per l’acquisto di token collegati ad attività e per il relativo rimborso con la riserva_di_attività, elencando le persone o le categorie di persone autorizzate in tal senso.

9.   Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 12, gli emittenti di token collegati ad attività prescrivono un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi, che valuti la conformità alle norme del presente capo, a decorrere dalla data della loro autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

10.   L’ emittente notifica i risultati dell’audit di cui al paragrafo 9 all’ autorità_competente senza indugio e al più tardi entro sei settimane dalla data di riferimento della valutazione. L’ emittente pubblica il risultato dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ autorità_competente. L’ autorità_competente può incaricare un emittente di ritardare la pubblicazione del risultato dell’audit nel caso in cui:

a)

all’ emittente sia stato imposto di attuare un accordo o misure di risanamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 3;

b)

all’ emittente sia stato imposto di attuare un piano di rimborso a norma dell’articolo 47;

c)

si ritenga necessario tutelare gli interessi economici dei possessori del token_collegato_ad_attività;

d)

si ritenga necessario evitare un effetto negativo significativo sul sistema finanziario dello Stato_membro_d’origine o di un altro Stato membro.

11.   La valutazione a prezzi di mercato di cui al paragrafo 7 del presente articolo è effettuata utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato (mark-to-market) ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) ogniqualvolta possibile.

Quando è utilizzato il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, l’attività di riserva è valutata al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l’attività di riserva possa essere liquidata alla media di mercato. Sono utilizzati unicamente dati di mercato di buona qualità e tali dati sono valutati sulla base di tutti gli elementi seguenti:

a)

il numero e la qualità delle controparti;

b)

il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

c)

l’entità della riserva_di_attività.

12.   Quando non è possibile ricorrere alla valutazione in base ai prezzi di mercato di cui al paragrafo 11 del presente articolo o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficientemente buona, l’attività di riserva è valutata in modo prudente utilizzando la valutazione in base ad un modello (mark-to-model) ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/1131.

Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell’attività di riserva, sulla base di tutti i seguenti elementi chiave aggiornati:

a)

il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

b)

l’entità della riserva_di_attività;

c)

il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all’attività di riserva.

In caso di ricorso alla valutazione in base ad un modello, non si utilizza il metodo del costo ammortizzato quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/1131.

Articolo 39

Diritto di rimborso

1.   I possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento nei confronti degli emittenti dei token collegati ad attività e in relazione alle attività di riserva quando gli emittenti non sono in grado di adempiere i loro obblighi di cui al capo 6 del presente titolo. Gli emittenti stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure chiare e dettagliate in relazione a tale diritto permanente di rimborso.

2.   Su richiesta di un possessore di un token_collegato_ad_attività, un emittente di tale token rimborsa pagando un importo in fondi, diversi dalla moneta_elettronica, equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token_collegato_ad_attività detenuto o consegnando le attività cui è collegato il token. Gli emittenti stabiliscono una politica relativa a tale diritto permanente di rimborso che prevede:

a)

le condizioni, comprese le soglie, i periodi e i tempi per l’esercizio di tale diritto di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività;

b)

i meccanismi e le procedure per assicurare il rimborso dei token collegati ad attività, anche in condizioni di stress del mercato, nonché nel contesto dell’attuazione del piano di risanamento di cui all’articolo 46 o in caso di rimborso ordinato di token collegati ad attività a norma dell’articolo 47;

c)

la valutazione, o i principi di valutazione, dei token collegati ad attività e delle attività di riserva quando il diritto di rimborso è esercitato dal possessore di token collegati ad attività, anche utilizzando la metodologia di valutazione stabilita all’articolo 36, paragrafo 11;

d)

le condizioni di regolamento del rimborso; e

e)

le misure adottate dagli emittenti per gestire in maniera adeguata l’aumento o il decremento della riserva_di_attività al fine di evitare eventuali effetti negativi sul mercato delle attività di riserva.

Quando gli emittenti, nel vendere un token_collegato_ad_attività, accettano un pagamento in fondi diversi dalla moneta_elettronica, denominati in una valuta_ufficiale, essi offrono sempre la possibilità di rimborso del token in fondi diversi dalla moneta_elettronica, denominati nella stessa valuta_ufficiale.

3.   Fatto salvo l’articolo 46, il rimborso dei token collegati ad attività non è soggetto a commissioni.

Articolo 42

Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

1.   Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, l’ autorità_competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:

a)

la reputazione del candidato acquirente;

b)

la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività;

c)

la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda l’ emittente del token_collegato_ad_attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione;

d)

se l’ emittente del token_collegato_ad_attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo;

e)

l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

2.   L’ autorità_competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 41, paragrafo 4, sono incomplete o false.

3.   Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione_qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 5

Token collegati ad attività significativi

Articolo 44

Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

1.   Gli emittenti richiedenti dei token collegati ad attività possono indicare nella loro domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 18 o nella loro notifica a norma dell’articolo 17 che desiderano che i loro token collegati ad attività siano classificati come token collegati ad attività significativi. In tal caso, l’ autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ emittente richiedente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Affinché un token_collegato_ad_attività sia classificato come significativo a norma del presente articolo, l’ emittente richiedente del token_collegato_ad_attività dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2.   Entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione contenente il suo parere, sulla base del programma operativo, circa il soddisfacimento o il probabile soddisfacimento di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token_collegato_ad_attività, e notifica tale progetto di decisione all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente richiedente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti degli emittenti di tali token collegati ad attività, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_collegato_ad_attività come un token_collegato_ad_attività significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente richiedente di tale token_collegato_ad_attività e la rispettiva autorità_competente.

4.   Se i token collegati ad attività sono stati classificati come significativi in conformità di una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza nei confronti degli emittenti di tali token collegati ad attività sono trasferite dall’ autorità_competente all’ABE alla data della decisione dell’ autorità_competente di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, o alla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

Articolo 57

Classificazione volontaria dei token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Un emittente richiedente di un token_di_moneta_elettronica autorizzato come ente_creditizio o come istituto_di_moneta_elettronica, o che richiede tale autorizzazione, può indicare che desidera che il suo token_di_moneta_elettronica sia classificato come token_di_moneta_elettronica significativo. In tal caso, l’ autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ emittente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Affinché il token_di_moneta_elettronica sia classificato come significativo a norma del presente articolo, il potenziale emittente del token_di_moneta_elettronica dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato, che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2.   Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione recante il suo parere, sulla base del programma operativo dell’ emittente, circa il soddisfacimento effettivo o probabile di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token_di_moneta_elettronica e notifica tale progetto di decisione all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti degli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica del progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tale token e la rispettiva autorità_competente.

4.   Laddove un token_di_moneta_elettronica sia stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ autorità_competente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’EBA e le autorità competenti cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

5.   In deroga al paragrafo 4, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni di tali token_di_moneta_elettronica significativi sono o si prevede che siano concentrati nello Stato_membro_d’origine.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sull’applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario sono stabiliti in detto Stato membro.

Articolo 72

Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra:

a)

loro e

i)

i loro azionisti o soci;

ii)

qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci;

iii)

i membri del loro organo_di_amministrazione;

iv)

i loro dipendenti; o

v)

i loro clienti; o

b)

due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano, in una posizione ben visibile del loro sito web, ai loro clienti effettivi e potenziali la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

3.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 è effettuata in formato elettronico ed è sufficientemente dettagliata, tenendo conto della natura di ciascun cliente, al fine di consentire a ciascun cliente di prendere una decisione informata in merito al servizio per le cripto-attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività valutano e riesaminano almeno una volta all’anno la loro politica in materia di conflitti di interesse e adottano tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze in tal senso.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati;

b)

i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 76

Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano norme operative chiare e trasparenti per la piattaforma di negoziazione. Tali norme operative devono almeno:

a)

stabilire i processi di approvazione, inclusi obblighi di adeguata verifica della clientela commisurati al rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo che il richiedente presenta in conformità della direttiva (UE) 2015/849, applicati prima di ammettere le cripto-attività alla piattaforma di negoziazione;

b)

definire le eventuali categorie di esclusione per i tipi di cripto-attività che non sono ammessi alla negoziazione;

c)

definire le politiche, le procedure e il livello delle eventuali commissioni per l’ammissione alla negoziazione;

d)

stabilire norme oggettive e non discriminatorie e criteri proporzionati per la partecipazione alle attività di negoziazione, che promuovano un accesso equo e aperto alla piattaforma di negoziazione per i clienti disposti a negoziare;

e)

stabilire norme e procedure non discrezionali per garantire una negoziazione corretta e ordinata e criteri oggettivi per l’esecuzione efficace degli ordini;

f)

stabilire condizioni affinché le cripto-attività restino accessibili per la negoziazione, comprese soglie di liquidità e obblighi di informativa periodica;

g)

fissare le condizioni alle quali la negoziazione di cripto-attività può essere sospesa;

h)

stabilire procedure per assicurare un regolamento efficiente delle cripto-attività e dei fondi.

Ai fini del primo comma, lettera a), le norme operative indicano chiaramente che una cripto-attività non è ammessa alla negoziazione qualora non sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività corrispondente nei casi previsti dal presente regolamento.

2.   Prima di ammettere una cripto-attività alla negoziazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività assicurano che la cripto-attività rispetti le norme operative della piattaforma di negoziazione e valutano l’adeguatezza della cripto-attività interessata. Nel valutare l’adeguatezza di una cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione valutano, in particolare, l’affidabilità delle soluzioni tecniche utilizzate e la potenziale associazione ad attività illecite o fraudolente, tenendo conto dell’esperienza, delle attività comprovate e della reputazione dell’ emittente di tali cripto-attività e della sua squadra di sviluppo. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione valutano inoltre l’adeguatezza delle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d).

3.   Le norme operative della piattaforma di negoziazione di cripto-attività impediscono l’ammissione alla negoziazione delle cripto-attività che hanno una funzione di anonimizzazione integrata, a meno che i possessori di tali cripto-attività e la cronologia delle loro operazioni non possano essere identificati dai prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

4.   Le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è offerta in un altro Stato membro, le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività non negoziano per conto proprio sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che gestiscono, anche quando prestano servizi di scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività.

6.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività sono autorizzati a effettuare negoziazioni «matched principal» unicamente laddove il cliente abbia fornito il proprio consenso in tal senso. I prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono all’ autorità_competente informazioni che spieghino il loro uso della negoziazione «matched principal». L’ autorità_competente svolge un’azione di monitoraggio sulle attività di negoziazione «matched principal» dei prestatori di servizi per le cripto-attività, e si assicura che le loro attività di negoziazione «matched principal» continuino a ricadere nell’ambito della definizione di tale negoziazione e non generino conflitti di interesse tra i prestatori di servizi per le cripto-attività e i loro clienti.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dispongono di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i loro sistemi di negoziazione:

a)

siano resilienti;

b)

dispongano di capacità sufficienti per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;

c)

siano in grado di garantire una negoziazione ordinata in condizioni di mercato critiche;

d)

siano in grado di respingere ordini che superano le soglie predeterminate in termini di volume e di prezzo o che sono palesemente errati;

e)

siano sottoposti a prove complete per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

f)

siano soggetti a disposizioni efficaci in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei loro servizi in caso di disfunzione del sistema di negoziazione;

g)

siano in grado di prevenire o individuare gli abusi di mercato;

h)

siano sufficientemente solidi da evitare un loro uso abusivo a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività informano la rispettiva autorità_competente quando individuano casi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato commessi nei loro sistemi di negoziazione o per loro tramite.

9.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici tutti i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi ai prezzi pubblicizzati per le cripto-attività attraverso le loro piattaforme di negoziazione. I prestatori di servizi per le cripto-attività interessati mettono tali informazioni a disposizione del pubblico durante le ore di negoziazione su base continuativa.

10.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici il prezzo, il volume e l’ora delle operazioni eseguite in relazione alle cripto-attività negoziate sulle loro piattaforme di negoziazione. Essi rendono pubblici tali dettagli per tutte queste operazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile.

11.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mettono a disposizione del pubblico le informazioni pubblicate conformemente ai paragrafi 9 e 10 a condizioni commerciali ragionevoli e garantiscono un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Tali informazioni sono messe a disposizione gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione in un formato leggibile meccanicamente e restano pubblicate per almeno due anni.

12.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività avviano il regolamento definitivo di un’operazione di cripto-attività nel registro_distribuito entro 24 ore dall’esecuzione dell’operazione sulla piattaforma di negoziazione o, nel caso di operazioni regolate al di fuori del registro_distribuito, al più tardi entro la fine del giorno.

13.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività garantiscono che le loro strutture tariffarie siano trasparenti, eque e non discriminatorie e che non creino incentivi per collocare, modificare o cancellare ordini o eseguire operazioni in modo da contribuire a condizioni di negoziazione anormali o ad abusi di mercato di cui al titolo VI.

14.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mantengono le risorse e dispongono di dispositivi di back-up che consentano loro di riferire in qualsiasi momento alla rispettiva autorità_competente.

15.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione tengono a disposizione dell’ autorità_competente, per almeno cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutti gli ordini in cripto-attività pubblicizzati attraverso i loro sistemi, o forniscono all’ autorità_competente l’accesso al book di negoziazione in modo che tale autorità sia in grado di monitorare l’attività di negoziazione. I dati pertinenti comprendono le caratteristiche dell’ordine, incluse le caratteristiche che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso.

16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

il modo in cui devono essere presentati i dati sulla trasparenza, incluso il livello di disaggregazione dei dati da mettere a disposizione del pubblico ai sensi dei paragrafi 1, 9 e 10;

b)

il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione che devono essere conservate a norma del paragrafo 15.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 84

Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività

1.   Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, l’ autorità_competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:

a)

la reputazione del candidato acquirente;

b)

la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività del prestatore di servizi per le cripto-attività;

c)

la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda il prestatore di servizi per le cripto-attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione;

d)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo;

e)

l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

2.   L’ autorità_competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se in base ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 83, paragrafo 4, sono incomplete o false.

3.   Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello di partecipazione_qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 5

Prestatori di servizi per le cripto-attività significativi

Articolo 94

Poteri delle autorità competenti

1.   Per adempiere i compiti loro assegnati dai titoli da II a VI del presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti:

a)

di imporre a qualsiasi persona di fornire informazioni e documenti che le autorità competenti ritengono possano essere rilevanti per l’esercizio delle loro funzioni;

b)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

c)

di vietare la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato;

d)

di rendere pubbliche, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla prestazione dei servizi per le cripto-attività interessati al fine di garantire la tutela degli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

e)

di rendere di dominio pubblico il fatto che un prestatore di servizi per le cripto-attività non rispetta i propri obblighi;

f)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora le autorità competenti ritengano che la situazione del prestatore di servizi per le cripto-attività sia tale che la prestazione del servizio per le cripto-attività pregiudicherebbe gli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio;

g)

di imporre il trasferimento dei contratti esistenti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi in cui l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività sia revocata conformemente all’articolo 64, previo accordo dei clienti e del prestatore di servizi per le cripto-attività al quale devono essere trasferiti i contratti;

h)

qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine;

i)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, di modificare il loro White Paper sulle cripto-attività o di modificare ulteriormente il loro White Paper sulle cripto-attività modificato, qualora ritengano che il White Paper sulle cripto-attività o il White Paper sulle cripto-attività modificato non contenga le informazioni richieste dagli articoli 6, 19 o 51;

j)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, di modificare le loro comunicazioni di marketing, qualora ritengano che le comunicazioni di marketing non siano conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 7, 29 o 53 del presente regolamento;

k)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività e di token_di_moneta_elettronica, di includere informazioni aggiuntive nei loro White Paper sulle cripto-attività, ove necessario per la stabilità finanziaria o per la tutela degli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

l)

di sospendere l’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

m)

di vietare l’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato;

n)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione sospenda la negoziazione di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

o)

di vietare la negoziazione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato;

p)

di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

q)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, o ai pertinenti prestatori di servizi per le cripto-attività, di cessare o sospendere le comunicazioni di marketing per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

r)

di rendere di dominio pubblico il fatto che un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica non adempie i propri obblighi a norma del presente regolamento;

s)

di rendere pubbliche, o esigere che l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o l’ emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica renda pubbliche tutte le informazioni rilevanti che possono influire sulla valutazione della cripto-attività offerta_al_pubblico o ammessa alla negoziazione al fine di garantire la tutela degli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

t)

di sospendere o imporre al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività di sospendere le cripto-attività dalla negoziazione qualora ritengano che la situazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica sia tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

u)

qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia emettendo token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica senza autorizzazione o che una persona stia offrendo cripto-attività o chiedendo l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica senza aver notificato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine;

v)

di adottare qualsiasi tipo di misura per garantire che un offerente o una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica o un prestatore di servizi per le cripto-attività rispetti il presente regolamento, anche chiedendo la cessazione di qualsiasi pratica o condotta che le autorità competenti reputino contraria al presente regolamento;

w)

di effettuare ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma;

x)

di esternalizzare verifiche o indagini a revisori o esperti;

y)

di imporre la rimozione di una persona fisica dall’ organo_di_amministrazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un prestatore di servizi per le cripto-attività;

z)

di chiedere a qualsiasi persona di adottare misure per ridurre l’entità della sua posizione o esposizione in relazione a cripto-attività;

aa)

laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare la violazione del presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danneggiare gravemente gli interessi dei clienti o dei possessori di cripto-attività, di adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendo a soggetti terzi o a un’autorità pubblica di attuare tali misure, per:

i)

rimuovere i contenuti o limitare l’accesso a un’ interfaccia_online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai clienti e ai possessori di cripto-attività quando accedono a un’ interfaccia_online;

ii)

imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l’accesso a un’ interfaccia_online; o

iii)

imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all’ autorità_competente interessata di registrarlo;

ab)

imporre a un emittente di un token_collegato_ad_attività o di token_di_moneta_elettronica, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 3, o dell’articolo 58, paragrafo 3, di introdurre un importo nominale minimo o di limitare l’importo emesso.

2.   I poteri di vigilanza e di indagine esercitati in relazione agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, agli emittenti e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, non pregiudicano i poteri conferiti alle medesime o ad altre autorità di vigilanza per quanto riguarda tali soggetti, compresi i poteri conferiti alle pertinenti autorità competenti a norma delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2009/110/CE e i poteri di vigilanza prudenziale conferiti alla BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013.

3.   Per adempiere i compiti loro assegnati dal titolo VI, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti, oltre ai poteri di cui al paragrafo 1:

a)

di accedere a qualsiasi documento e dato sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia;

b)

di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, ove necessario, convocarli allo scopo di ottenere informazioni;

c)

di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche, allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato;

d)

di riferire fatti ai fini della promozione dell’azione penale;

e)

di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative al traffico di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini dell’indagine su una violazione degli articoli da 88 a 91;

f)

di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;

g)

di imporre un divieto temporaneo all’esercizio dell’attività professionale;

h)

di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’ offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, all’ emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

4.   Se necessario, in base al diritto nazionale, l’ autorità_competente può chiedere all’autorità giudiziaria competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Le autorità competenti esercitano i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle modalità seguenti:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

c)

sotto la propria responsabilità, mediante delega alle autorità di cui alla lettera b);

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

6.   Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di esercitare i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

7.   La segnalazione di informazioni all’ autorità_competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

Articolo 102

Provvedimenti cautelari

1.   Se l’ autorità_competente di uno Stato_membro_ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per sospettare che vi siano irregolarità nelle attività di un offerente o di una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o di un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa l’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine e l’ESMA.

Se le irregolarità di cui al primo comma riguardano un emittente di un token_collegato_ad_attività o un token_di_moneta_elettronica, o un servizio per le cripto-attività relativo a token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica, l’ autorità_competente dello Stato_membro_ospitante ne informa anche l’ABE.

2.   Se, nonostante le misure adottate dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine, le irregolarità di cui al paragrafo 1 persistono, dando luogo a una violazione del presente regolamento, l’ autorità_competente dello Stato_membro_ospitante, dopo averne informato l’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine, l’ESMA e, se del caso, l’ABE, adotta tutte le misure opportune per tutelare i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività e i possessori di cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio. Tali misure comprendono il divieto per l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, l’ emittente del token_collegato_ad_attività o del token_di_moneta_elettronica o il prestatore di servizi per le cripto-attività di svolgere ulteriori attività nello Stato_membro_ospitante. L’ autorità_competente ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e, se del caso, l’ABE. L’ESMA e, se del caso, l’ABE, ne informano la Commissione senza indebito ritardo.

3.   Qualora un’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine sia in disaccordo su qualsiasi misura adottata da un’ autorità_competente dello Stato_membro_ospitante a norma del paragrafo 2 del presente articolo, può sottoporre la questione all’ESMA. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, se le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguardano un emittente di un token_collegato_ad_attività o token_di_moneta_elettronica, o un servizio per le cripto-attività relativo a token collegati ad attività o a token_di_moneta_elettronica, l’ autorità_competente dello Stato_membro_ospitante può sottoporre la questione all’ABE. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 103

Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA

1.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ESMA può vietare o limitare temporaneamente:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica o di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ESMA.

2.   L’ESMA adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività pertinenti non affrontano la minaccia in questione;

c)

un’ autorità_competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata.

3.   Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ESMA garantisce che la misura:

a)

non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle cripto-attività o sui possessori di cripto-attività o i clienti destinatari di servizi per le cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e

b)

non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.

4.   Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ESMA notifica alle autorità competenti pertinenti la misura che intende adottare.

5.   L’ESMA pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.

6.   L’ESMA riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ESMA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.

7.   Le misure adottate dall’ESMA a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dalle autorità competenti pertinenti sulla stessa questione.

8.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ESMA deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

Articolo 104

Poteri di intervento temporaneo dell’ABE

1.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ABE può vietare o limitare temporaneamente:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica o di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o ai token_di_moneta_elettronica.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE.

2.   L’ABE adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione ai pertinenti token collegati ad attività, ai token_di_moneta_elettronica o ai servizi per le cripto-attività a essi correlati non affrontano la minaccia in questione;

c)

un’ autorità_competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata.

3.   Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE garantisce che la misura:

a)

non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle cripto-attività o sui possessori di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica o i clienti destinatari di servizi per cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e

b)

non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.

4.   Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE notifica all’ autorità_competente pertinente la misura che intende adottare.

5.   L’ABE pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.

6.   L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.

7.   Le misure adottate dall’ABE a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dall’ autorità_competente pertinente sulla stessa questione.

8.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ABE deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

Articolo 105

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

1.   Un’ autorità_competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività.

2.   Un’ autorità_competente adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se ha fondati motivi di ritenere che:

a)

una cripto-attività desti un timore significativo in materia di tutela degli investitori o rappresenti una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro;

b)

i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili alla cripto-attività o al servizio per le cripto-attività in questione non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;

c)

la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare la cripto-attività o il servizio per le cripto-attività in questione, ovvero trarre beneficio dagli stessi;

d)

l’ autorità_competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

e)

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma del presente paragrafo, l’ autorità_competente ha facoltà di imporre in via precauzionale il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 prima che una cripto-attività sia commercializzata, distribuita o venduta alla clientela.

L’ autorità_competente può decidere di applicare il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 solo in determinate circostanze o di assoggettarli a deroghe.

3.   L’ autorità_competente non impone un divieto o una restrizione a norma del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o all’ABE, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari seguenti:

a)

la cripto-attività o l’attività o prassi cui si riferisce la misura proposta;

b)

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c)

gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l’ autorità_competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte.

4.   In casi eccezionali, ove lo ritenga necessario per prevenire un danno risultante dalla cripto-attività o dall’attività o prassi di cui al paragrafo 1, l’ autorità_competente può adottare una misura urgente in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri elencati al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che un periodo di notifica di un mese non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. La durata delle misure adottate in via provvisoria non supera i tre mesi.

5.   L’ autorità_competente pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e gli elementi sui quali si fonda la decisione dell’ autorità_competente e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività dopo l’entrata in vigore delle misure.

6.   L’ autorità_competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ autorità_competente deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Articolo 111

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatti salvi le sanzioni penali, nonché i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all’articolo 94, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle violazioni seguenti:

a)

violazioni degli articoli da 4 a 14;

b)

violazioni degli articoli 16, 17, 19, 22, 23, 25, degli articoli da 27 a 41 e degli articoli 46 e 47;

c)

violazioni degli articoli da 48 a 51, degli articoli 53, 54 e 55;

d)

violazioni degli articoli 59, 60, 64 e degli articoli da 65 a 83;

e)

violazioni degli articoli da 88 a 92;

f)

l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 94, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative se le violazioni di cui al primo comma, lettere a), b, c), d) o e), sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al 30 giugno 2024. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione, all’ESMA e all’ABE le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 30 giugno 2024 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione, all’ABE e all’ESMA. Essi comunicano inoltre senza ritardo alla Commissione, all’ESMA e all’ABE ogni successiva modifica.

2.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d):

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

c)

sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera d) del presente paragrafo, per quanto riguarda le persone fisiche, o al paragrafo 3 per quanto riguarda le persone giuridiche;

d)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023.

3.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, in caso di violazioni commesse da persone giuridiche, sanzioni amministrative massime di almeno:

a)

5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, il corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d);

b)

il 3 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

c)

il 5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d);

d)

il 12,5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

Se la persona giuridica di cui al primo comma, lettere da a) a d), è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’ organo_di_amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

4.   In aggiunta alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative nonché alle sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, conformemente al rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività, o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività.

5.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché, in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti:

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

c)

la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possono essere determinati;

d)

la revoca o la sospensione dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività;

e)

l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività;

f)

in caso di ripetute violazioni dell’articolo 89, 90, 91 o 92, l’interdizione per almeno 10 anni di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività;

g)

l’interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;

h)

sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al triplo dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi stabiliti alla lettera i) o j), a seconda dei casi;

i)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 1 000 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 5 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92 o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023;

j)

in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 2 500 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 15 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92, o al 2 % per violazioni dell’articolo 88 e al 15 % per violazioni degli articoli da 89 a 92 del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023.

Ai fini del della lettera j) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

6.   Gli Stati membri possono provvedere affinché le autorità competenti dispongano di poteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 e possono prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito in tali paragrafi, sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche responsabili della violazione.

Articolo 112

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

1.   Per stabilire il tipo e il livello della sanzione o di un’altra misura amministrativa da imporre a norma dell’articolo 111, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

c)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

d)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

e)

l’importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

f)

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

g)

il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ autorità_competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

h)

precedenti violazioni del presente regolamento da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

i)

le misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi;

j)

le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio.

2.   Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 111, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e di indagine e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine nonché nell’imposizione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 119

Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificare un token_collegato_ad_attività o un token_di_moneta_elettronica come significativo ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57, a seconda dei casi, l’ABE istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un token_di_moneta_elettronica significativo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

2.   Il collegio di cui al paragrafo 1 è composto da:

a)

l’ABE;

b)

l’ESMA;

c)

le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine in cui è stabilito l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o del token_di_moneta_elettronica significativo;

d)

le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37 o dei fondi ricevuti in cambio dei token_di_moneta_elettronica significativi;

e)

se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione i token collegati ad attività significativi o i token_di_moneta_elettronica significativi;

f)

le autorità competenti dei prestatori di servizi_di_pagamento più rilevanti che prestano servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi;

g)

se del caso, le autorità competenti dei soggetti che assicurano le funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);

h)

se del caso, le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che prestano custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione ai token collegati ad attività significativi o ai token_di_moneta_elettronica significativi;

i)

la BCE;

j)

se l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o se nel token_collegato_ad_attività significativo figura una valuta_ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;

k)

se l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o se nel token_di_moneta_elettronica significativo figura una valuta_ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;

l)

le autorità competenti degli Stati membri in cui il token_collegato_ad_attività o il token_di_moneta_elettronica è utilizzato su vasta scala, su loro richiesta;

m)

le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l’ABE ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell’articolo 126.

3.   L’ABE può invitare altre autorità a far parte del collegio di cui al paragrafo 1 in qualità di membri, se i soggetti rispetto ai quali effettuano la vigilanza sono pertinenti ai lavori del collegio.

4.   L’ autorità_competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

5.   Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un collegio di cui al paragrafo 1 del presente articolo assicura:

a)

la redazione del parere non vincolante di cui all’articolo 120;

b)

lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento;

c)

l’accordo sull’affidamento volontario di compiti tra i suoi membri.

Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.

6.   L’istituzione e il funzionamento del collegio di cui al paragrafo 1 sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L’accordo di cui al primo comma stabilisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

a)

le procedure di voto di cui all’articolo 120, paragrafo 3;

b)

le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio;

c)

la frequenza delle riunioni del collegio;

d)

gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;

e)

le modalità di comunicazione tra i membri del collegio;

f)

la creazione di diversi collegi, uno per ogni cripto-attività specifica o gruppo di cripto-attività specifico.

L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’ABE o a un altro membro del collegio.

7.   In qualità di presidente di ciascun collegio, l’ABE:

a)

stabilisce le disposizioni scritte e le procedure che regolano il funzionamento del collegio, previa consultazione degli altri membri del collegio;

b)

coordina tutte le attività del collegio;

c)

ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, i membri del collegio in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali da discutere e ai punti da prendere in considerazione;

d)

comunica ai membri del collegio le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;

e)

informa tempestivamente i membri del collegio delle decisioni e degli esiti di tali riunioni.

8.   Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi, l’ABE elabora, in cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a)

le condizioni alle quali i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), sono da considerare come i più rilevanti;

b)

le condizioni alle quali si considera che i token collegati ad attività o i token_di_moneta_elettronica siano utilizzati su vasta scala, conformemente al paragrafo 2, lettera l); e

c)

i dettagli delle modalità pratiche di cui al paragrafo 6.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 123

Poteri generali di indagine

1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere indagini riguardo agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi. A tal fine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dall’ABE è conferito il potere di:

a)

esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)

fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

c)

convocare gli emittenti di un token_collegato_ad_attività significativo o gli emittenti di un token_di_moneta_elettronica significativo, oppure i rispettivi organi di amministrazione o membri del personale, e chiedere loro spiegazioni scritte o orali di fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d)

organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

e)

richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

2.   I funzionari e altre persone autorizzate dall’ABE allo svolgimento dell’indagine di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. Tale autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 131, qualora le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi siano inesatte o fuorvianti.

3.   Gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate sulla base di una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

4.   Entro un termine ragionevole rispetto a un’indagine di cui al paragrafo 1, l’ABE informa l’ autorità_competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’ABE, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’ autorità_competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, primo comma, lettera e), richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

6.   Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), esso verifica:

a)

l’autenticità della decisione dell’ABE di cui al paragrafo 3;

b)

che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

7.   Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 124

Ispezioni in loco

1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di token collegati ad attività significativi e degli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi.

Il collegio di cui all’articolo 119 è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

2.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ABE e possono esercitare tutti i poteri di cui all’articolo 123, paragrafo 1. Essi hanno altresì la facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali, libri e documenti aziendali per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.   In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ABE avvisa dell’ispezione l’ autorità_competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato tale autorità_competente, l’ABE può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo.

4.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.

5.   L’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo si sottopone alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, specifica la data d’inizio e indica le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

6.   I funzionari dell’ autorità_competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ABE, ai funzionari dell’ABE e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’ autorità_competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

7.   L’ABE può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 123, paragrafo 1.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ABE constatino che una persona si oppone a un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’ autorità_competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

9.   Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

10.   Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, esso verifica:

a)

l’autenticità della decisione adottata dall’ABE di cui al paragrafo 4;

b)

che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

11.   Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 130

Misure di vigilanza dell’ABE

1.   Qualora accerti che un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato V, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:

a)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione;

b)

adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132;

c)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token_collegato_ad_attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

d)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di sospendere l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

e)

adottare una decisione che vieti l’offerta pubblica del token_collegato_ad_attività significativo se accerta una violazione del presente regolamento o ha fondati motivi di sospettare che sarà violato;

f)

adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione il token_collegato_ad_attività significativo, di sospendere la negoziazione di tale cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

g)

adottare una decisione che vieti la negoziazione del token_collegato_ad_attività significativo su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato;

h)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di modificare le proprie comunicazioni di marketing se accerta che tali comunicazioni di marketing non rispettano l’articolo 29;

i)

adottare la decisione di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

j)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token_collegato_ad_attività significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

k)

emettere avvertenze sul fatto che l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento;

l)

revocare l’autorizzazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo;

m)

adottare una decisione che imponga la rimozione di una persona fisica dall’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo;

n)

imporre all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token_collegato_ad_attività significativo o di limitare l’importo del token_collegato_ad_attività significativo emesso, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 3.

2.   Qualora accerti che un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato VI, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:

a)

adottare una decisione che imponga all’ emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione;

b)

adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132;

c)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token_di_moneta_elettronica significativo, in particolare dei detentori al dettaglio;

d)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di sospendere l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

e)

adottare una decisione che vieti l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica significativo se accerta che il presente regolamento è stato violato o se ha fondati motivi di sospettare che sarà violato;

f)

adottare una decisione che imponga al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione token_di_moneta_elettronica significativi, di sospendere la negoziazione di tali cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

g)

adottare una decisione che vieti la negoziazione di token_di_moneta_elettronica significativi su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato;

h)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token_di_moneta_elettronica significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

i)

emettere avvertenze sul fatto che l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento;

j)

imporre all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token_di_moneta_elettronica significativo o di limitare l’importo del token_di_moneta_elettronica significativo emesso, in applicazione dell’articolo 58, paragrafo 3.

3.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 o 2, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando:

a)

la durata e la frequenza della violazione;

b)

se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c)

se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo;

d)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

e)

il grado di responsabilità dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione;

f)

la capacità finanziaria dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente di token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

g)

le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token_di_moneta_elettronica significativi;

h)

l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

i)

il livello di cooperazione che l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

j)

le precedenti violazioni da parte dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione;

k)

le misure adottate dall’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

4.   Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera j), l’ABE informa l’ESMA e, qualora i token collegati ad attività significativi facciano riferimento all’euro o a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, rispettivamente la BCE o la banca centrale dello Stato membro interessato che emette tale valuta_ufficiale.

5.   Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 2, l’ABE informa l’ autorità_competente dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo e la banca centrale dello Stato membro alla cui valuta_ufficiale il token_di_moneta_elettronica significativo fa riferimento.

6.   L’ABE notifica senza indebito ritardo le misure intraprese in conformità del paragrafo 1 o 2 all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti interessate nonché alla Commissione. L’ABE pubblica tali misure sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati_personali.

7.   La pubblicazione di cui al paragrafo 6 comprende gli elementi seguenti:

a)

una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia;

b)

se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)

una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ABE può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 135

Audizione delle persone interessate

1.   Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 130, 131 o 132, l’EBA dà alle persone oggetto dell’indagine la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’EBA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone oggetto dell’indagine hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti alla stabilità finanziaria o ai possessori di cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio. In tal caso l’ABE può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

3.   Sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto dell’indagine. Queste persone hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ABE, fatto salvo l’interesse legittimo di altre persone alla tutela dei segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ABE.

Articolo 140

Relazioni sull’applicazione del presente regolamento

1.   Entro il 30 giugno 2027 e previa consultazione dell’ABE e dell’ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Entro il 30 giugno 2025 è presentata una relazione intermedia, corredata se del caso di una proposta legislativa.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a)

il numero di emissioni di cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle cripto-attività presentati o notificati presso le autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione;

b)

una descrizione dell’esperienza nella classificazione delle cripto-attività, comprese eventuali divergenze di approccio da parte delle autorità competenti;

c)

una valutazione della necessità di introdurre un meccanismo di approvazione per i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica;

d)

una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell’Unione;

e)

laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tale riguardo;

f)

il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;

g)

il numero di emittenti di token collegati ad attività autorizzati e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività;

h)

il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività significativi;

i)

il numero di emittenti di token_di_moneta_elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token_di_moneta_elettronica, della composizione e della dimensione dei fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54 e del volume dei pagamenti effettuati in token_di_moneta_elettronica;

j)

il numero di emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token_di_moneta_elettronica, della dimensione delle riserve di attività e, per gli istituti di moneta_elettronica che emettono token_di_moneta_elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione della riserva_di_attività e del volume dei pagamenti effettuati in token_di_moneta_elettronica significativi;

k)

il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi;

l)

una valutazione del funzionamento dei mercati in cripto-attività nell’Unione, comprese l’evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell’esperienza delle autorità di vigilanza, del numero di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati e della loro rispettiva quota di mercato media;

m)

una valutazione del livello di tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

n)

una valutazione delle comunicazioni di marketing fraudolente e delle truffe che coinvolgono le cripto-attività che si verificano attraverso le reti dei social media;

o)

una valutazione dei requisiti applicabili agli emittenti di cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività e del loro impatto sulla resilienza operativa, l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività;

p)

una valutazione dell’applicazione dell’articolo 81 e della possibilità di introdurre verifiche di adeguatezza negli articoli 78, 79 e 80 al fine di tutelare meglio i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio;

q)

una valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione dei servizi per le cripto-attività contemplati dal presente regolamento e della necessità di un eventuale adeguamento delle definizioni in esso contenute, nonché della necessità di aggiungere all’ambito di applicazione del presente regolamento eventuali ulteriori forme innovative di cripto-attività;

r)

una valutazione dell’adeguatezza dei requisiti prudenziali per i prestatori di servizi per le cripto-attività e dell’opportunità di allinearli ai requisiti di capitale iniziale e di fondi propri applicabili alle imprese di investimento a norma del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) e della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (47);

s)

una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per classificare i token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica significativi a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

t)

una valutazione dello sviluppo della finanza decentrata nei mercati delle cripto-attività e del trattamento normativo adeguato dei sistemi decentrati di cripto-attività;

u)

una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per considerare i prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma dell’articolo 85 e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

v)

una valutazione dell’opportunità di stabilire ai sensi del presente regolamento un regime di equivalenza per le entità che prestano servizi per le cripto-attività di paesi terzi, gli emittenti di token collegati ad attività o gli emittenti di token_di_moneta_elettronica di paesi terzi;

w)

una valutazione dell’adeguatezza delle esenzioni di cui agli articoli 4 e 16;

x)

una valutazione dell’impatto del presente regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno con riguardo alle cripto-attività, compreso l’eventuale impatto sull’accesso ai finanziamenti per le PMI e sullo sviluppo di nuovi mezzi di pagamento, compresi strumenti di pagamento;

y)

una descrizione degli sviluppi dei modelli aziendali e delle tecnologie nei mercati delle cripto-attività, con particolare attenzione all’impatto ambientale e climatico delle nuove tecnologie, nonché una valutazione delle opzioni strategiche e, se necessario, di eventuali misure supplementari che potrebbero essere giustificate per attenuare gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi legati all’ambiente delle tecnologie utilizzate nei mercati delle cripto-attività e, in particolare, dei meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività;

z)

una stima dell’eventuale necessità di modificare le misure previste dal presente regolamento per garantire la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria;

aa)

l’applicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative;

ab)

una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti, l’ABE, l’ESMA, le banche centrali e altre autorità pertinenti, anche per quanto riguarda l’interazione tra le loro responsabilità o i loro compiti, e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ABE, responsabili della vigilanza a norma del presente regolamento;

ac)

una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA per quanto riguarda la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ESMA, responsabili della vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma del presente regolamento;

ad)

i costi sostenuti dagli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica, per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dell’importo raccolto attraverso l’emissione di cripto-attività;

ae)

i costi sostenuti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di token_di_moneta_elettronica per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

af)

i costi sostenuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

ag)

il numero e l’importo delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali imposte dalle autorità competenti e dall’ABE per le violazioni del presente regolamento.

3.   Se del caso, le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo forniscono un seguito ai temi trattati nelle relazioni di cui agli articoli 141 e 142.

Articolo 149

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.

3.   In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  GU C 152 del 29.4.2021, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 30.4.2021, pag. 31.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2023.

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(8)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi_di_pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(9)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(10)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta_elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(11)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(12)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(13)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(14)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(15)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(16)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(17)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(18)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(19)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(21)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(24)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati_personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati_personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(26)  GU C 337 del 23.8.2021, pag. 4.

(27)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(28)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(29)  Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

(30)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(32)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(33)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(34)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(35)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(36)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(37)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

(39)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(40)  Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

(41)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(42)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(43)  Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

(44)  Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

(45)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(46)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(47)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).


ALLEGATO I

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Parte A: informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, emittente e dell’ offerente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

7.

se del caso, denominazione della società madre;

8.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

9.

attività commerciale o professionale dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e, laddove applicabile, della rispettiva società madre;

10.

la condizione finanziaria negli ultimi tre anni dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o, qualora l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività.

Parte B: informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, denominazione della società madre;

7.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

8.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

Parte C: informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, denominazione della società madre;

7.

il motivo per cui tale gestore ha redatto il White Paper sulle cripto-attività;

8.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’operatore;

9.

attività commerciale o professionale dell’operatore e, se del caso, della rispettiva società madre.

Parte D: informazioni sul progetto di cripto-attività

1.

Nome del progetto delle cripto-attività e delle cripto-attività (se diverso dal nome dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione) e abbreviazione o ticker;

2.

breve descrizione del progetto di cripto-attività;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’attuazione del progetto di cripto-attività, quali consulenti, team di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività;

4.

se il progetto di cripto-attività riguarda utility_token, le caratteristiche principali dei beni o servizi da sviluppare;

5.

informazioni sul progetto di cripto-attività, in particolare le sue tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate al progetto;

6.

se del caso, l’uso previsto di eventuali fondi o altre cripto-attività raccolti.

Parte E: informazioni sull’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione;

2.

motivi dell’offerta pubblica o della richiesta di ammissione alla negoziazione;

3.

se del caso, l’importo che l’ offerta_al_pubblico intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

4.

il prezzo di emissione della cripto-attività oggetto dell’ offerta_al_pubblico (in una valuta_ufficiale o altra cripto-attività), eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili o il metodo per determinare il prezzo di offerta;

5.

se del caso, il numero totale di cripto-attività oggetto dell’ offerta_al_pubblico o ammessi alla negoziazione;

6.

l’indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori di tali cripto-attività;

7.

avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ offerta_al_pubblico, qualora esercitino il diritto di recesso previsto all’articolo 13 o qualora l’offerta venga annullata e descrizione dettagliata del meccanismo di rimborso, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi;

8.

informazioni sulle varie fasi dell’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, comprese le informazioni sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti (pre-vendite al pubblico); in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, spiegazione della ragione per cui il prezzo di acquisto può essere differente, e la descrizione delle conseguenze per gli altri investitori;

9.

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ offerta_al_pubblico è aperta;

10.

le disposizioni per salvaguardare fondi o altre cripto-attività di cui all’articolo 10 durante l’ offerta_al_pubblico limitata nel tempo o durante il periodo di recesso;

11.

metodi di pagamento per l’acquisto delle cripto-attività offerte e metodi di trasferimento del valore agli acquirenti quando hanno diritto di essere rimborsati;

12.

nel caso di offerte al pubblico, informazioni sul diritto di recesso di cui all’articolo 13;

13.

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento delle cripto-attività acquistate ai possessori;

14.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per possedere le cripto-attività;

15.

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento delle cripto-attività e forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

16.

se del caso, il nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforme di negoziazione e sui costi correlati;

17.

le spese relative all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività;

18.

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ offerta_al_pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

19.

il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Parte F: informazioni sulle cripto-attività

1.

Tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l’ammissione alla negoziazione;

2.

una descrizione delle caratteristiche, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo, e delle funzionalità delle cripto-attività offerte o ammesse alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità.

Parte G: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alle cripto-attività

1.

Una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

2.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

3.

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico di cripto-attività da parte dell’ emittente e sul numero di cripto-attività conservate dall’ emittente stesso;

4.

se l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione ha come oggetto utility_token, le informazioni sulla qualità e la quantità di beni o servizi a cui questi danno accesso;

5.

se le offerte al pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione hanno come oggetto utility_token, le informazioni su come questi possono essere riscattati con i beni o i servizi a cui si riferiscono;

6.

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere cripto-attività dopo l’ offerta_al_pubblico;

7.

restrizioni alla trasferibilità delle cripto-attività oggetto dell’offerta o ammesse alla negoziazione;

8.

se le cripto-attività sono dotate di protocolli per l’aumento o la diminuzione della loro offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

9.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

10.

il diritto applicabile alle cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Parte H: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, i protocolli e gli standard tecnici impiegati;

2.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

3.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

4.

se le cripto-attività sono emesse, trasferite e conservate utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestita dall’ emittente, dall’ offerente o da un terzo che agisce per loro conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

5.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte I: informazioni sui rischi

1.

Una descrizione dei rischi connessi all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o alla loro ammissione alla negoziazione;

2.

una descrizione dei rischi associali all’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

3.

una descrizione dei rischi associati alle cripto-attività;

4.

una descrizione dei rischi associati all’attuazione del progetto;

5.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.


ALLEGATO II

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN COLLEGATO AD ATTIVITÀ

Parte A: informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, identità della società madre;

7.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

8.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

9.

la condizione finanziaria dell’ emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo.

10.

Una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ emittente;

11.

fatta eccezione per gli emittenti di token collegati ad attività che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17, i dettagli sull’autorizzazione come emittente di un token_collegato_ad_attività e il nome dell’ autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione.

Per gli enti creditizi, il nome dell’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine.

12.

Se l’ emittente del token_collegato_ad_attività emette anche altre cripto-attività o esercita anche altre attività legate ad altre cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a registro_distribuito utilizzata per emettere la cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto.

Parte B: informazioni sul token_collegato_ad_attività

1.

Nome e forma abbreviata o ticker del token_collegato_ad_attività;

2.

una breve descrizione delle caratteristiche del token_collegato_ad_attività, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’operatività del token_collegato_ad_attività, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività;

4.

una descrizione del ruolo e delle responsabilità di eventuali soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);

5.

informazioni sui piani per i token collegati ad attività, comprese la descrizione delle tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate.

Parte C: informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla loro ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper sulle cripto-attività riguardi un’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o la sua ammissione alla negoziazione;

2.

se del caso, l’importo che l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

3.

se del caso, il numero totale di quote del token collegati ad attività oggetto dell’offerta o ammessi alla negoziazione;

4.

indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o dell’ammissione alla negoziazione di tale token_collegato_ad_attività, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori dei tale token_collegato_ad_attività;

5.

un avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ offerta_al_pubblico, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi; occorrerebbe esplicitare le conseguenze del superamento di un obiettivo massimo di sottoscrizione;

6.

informazioni sulle varie fasi dell’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, tra cui quelle sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti del token_collegato_ad_attività (precedenti le vendite al pubblico) e, in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, una spiegazione dei motivi per cui i prezzi di acquisto possono essere diversi e una descrizione dell’incidenza sugli altri investitori;

7.

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ offerta_al_pubblico è aperta;

8.

metodi di pagamento per l’acquisto e il rimborso del token_collegato_ad_attività offerto;

9.

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento del token_collegato_ad_attività acquistato ai possessori;

10.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente è tenuto a rispettare per possedere token collegati ad attività;

11.

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento del token_collegato_ad_attività e la forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

12.

se del caso, nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforma di negoziazione e sui costi correlati;

13.

le spese relative all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività;

14.

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ offerta_al_pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

15.

il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente.

Parte D: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi al token_collegato_ad_attività

1.

Una descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del token_collegato_ad_attività offerto o ammesso alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità;

2.

una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

3.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

4.

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico del token_collegato_ad_attività da parte dell’ emittente e sul numero di quote del token_collegato_ad_attività conservate dall’ emittente stesso;

5.

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere il token_collegato_ad_attività dopo l’ offerta_al_pubblico;

6.

eventuali restrizioni alla libera trasferibilità del token_collegato_ad_attività oggetto dell’offerta o ammesso alla negoziazione;

7.

se il token_collegato_ad_attività è dotato di protocolli per l’aumento o la diminuzione della sua offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

8.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore dei token collegati ad attività e dei sistemi di indennizzo;

9.

informazioni sulla natura e l’applicabilità dei diritti, tra cui i diritti permanenti di rimborso ed eventuali crediti che i titolari e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono vantare nei confronti dell’ emittente, comprese informazioni sulle modalità di trattamento di tali diritti in caso di procedure di insolvenza, informazioni sull’eventuale attribuzione di diritti diversi a diversi titolari e sui motivi non discriminatori di tale disparità di trattamento;

10.

una descrizione dettagliata del credito rappresentato dal token_collegato_ad_attività per i titolari, tra cui:

a)

la descrizione di ciascuna attività di riferimento e le proporzioni specificate di ciascuna di tali attività;

b)

il rapporto tra il valore delle attività di riferimento e l’importo del credito e la riserva_di_attività; e

c)

una descrizione delle modalità con cui è effettuata una valutazione equa e trasparente delle componenti del credito, che individua, se del caso, le parti indipendenti;

11.

se del caso, informazioni sulle disposizioni adottate dall’ emittente per garantire la liquidità del token_collegato_ad_attività, compreso il nome dei soggetti incaricati di assicurare tale liquidità;

12.

i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ emittente del token_collegato_ad_attività;

13.

una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza;

14.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento;

15.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso;

16.

informazioni dettagliate sulle modalità di rimborso del token_collegato_ad_attività, che indicano anche se il possessore potrà scegliere la forma del rimborso, la forma del trasferimento o la valuta_ufficiale del rimborso;

17.

il diritto applicabile al token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di token_di_moneta_elettronica;

2.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

3.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

4.

se i token collegati ad attività sono emessi, trasferiti e conservati utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestito dall’ emittente o da un terzo che agisce per conto dell’ emittente, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

5.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se presente, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

1.

I principali rischi connessi alla riserva_di_attività, ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi;

2.

una descrizione dei rischi associati all’ emittente del token_collegato_ad_attività;

3.

una descrizione dei rischi associati all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o alla sua ammissione alla negoziazione;

4.

una descrizione dei rischi associati al token collegati ad attività, in particolare relativamente alle attività di riferimento;

5.

una descrizione dei rischi associati all’operatività del progetto del token_collegato_ad_attività;

6.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.

Parte G: informazioni sull’investimento della riserva_di_attività

1.

Una descrizione dettagliata del meccanismo volto ad allineare il valore della riserva_di_attività al credito associato al token_collegato_ad_attività, compresi gli aspetti legali e tecnici;

2.

una descrizione dettagliata della riserva_di_attività e della sua composizione;

3.

una descrizione dei meccanismi attraverso i quali vengono emessi e rimborsati i token collegati ad attività;

4.

informazioni sull’eventuale investimento di una parte delle attività di riserva e, se del caso, una descrizione della politica di investimento delle attività di riserva;

5.

una descrizione delle disposizioni in materia di custodia delle attività di riserva, compresa la loro separazione, e il nome dei prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, degli enti creditizi o delle imprese di investimento nominati quali custodi delle attività di riserva.


ALLEGATO III

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Parte A: informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ emittente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ emittente tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

7.

se del caso, identità della società madre;

8.

identità, indirizzo professionale e funzioni delle persone appartenenti all’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

9.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

10.

potenziali conflitti di interesse;

11.

se l’ emittente del token_di_moneta_elettronica emette anche altre cripto-attività o esercita anche altre attività legate alle cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a registro_distribuito utilizzata per emettere la cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto;

12.

la condizione finanziaria dell’ emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la condizione finanziaria dell’ emittente dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo;

13.

fatta eccezione per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafi 4 e 5, i dettagli sull’autorizzazione come emittente di un token_di_moneta_elettronica e il nome dell’ autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione.

Parte B: informazioni sul token_di_moneta_elettronica

1.

Nome e abbreviazione;

2.

Una descrizione delle caratteristiche del token_di_moneta_elettronica, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nella progettazione e nella realizzazione, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività.

Parte C: informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o l’ammissione di tale token alla negoziazione;

2.

ove possibile, il numero totale di quote di token_di_moneta_elettronica oggetto dell’ offerta_al_pubblico o ammesse alla negoziazione;

3.

se del caso, nome delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività cui si richiede l’ammissione alla negoziazione del token_di_moneta_elettronica;

4.

il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente.

Parte D: informazioni su diritti e obblighi connessi ai token_di_moneta_elettronica

1.

Una descrizione dettagliata dei diritti e degli obblighi, se presenti, del possessore di token_di_moneta_elettronica, compreso il diritto di rimborso al valore nominale, nonché delle procedure e delle condizioni di esercizio di tali diritti;

2.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

3.

una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza;

4.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento;

5.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso;

6.

i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione della procedura di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

7.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

8.

il diritto applicabile al token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di token_di_moneta_elettronica;

2.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per acquisire il controllo del token_di_moneta_elettronica;

3.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

4.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

5.

se il token_di_moneta_elettronica è emesso, trasferito e conservato utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestita dall’ emittente o da un terzo che agisce per suo conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

6.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

1.

Una descrizione dei rischi associati all’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

2.

una descrizione dei rischi associati al token_di_moneta_elettronica;

3.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.


ALLEGATO IV

REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

Prestatori di servizi per le cripto-attività

Tipo di servizi per le cripto-attività

Requisiti patrimoniali minimi ai sensi dell’ articolo 67, paragrafo 1, lettera a)

Classe 1

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per i seguenti servizi per le cripto-attività:

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

il collocamento di cripto-attività;

la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

prestazione di consulenza sulle cripto-attività; e/o

gestione del portafoglio per le cripto-attività.

50 000  EUR

Classe 2

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le cripto-attività della classe 1 e:

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

scambio di cripto-attività con fondi; e/o

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività.

125 000  EUR;

Classe 3

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le cripto-attività della classe 2 e:

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

150 000  EUR;


ALLEGATO V

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AI TITOLI III E VI PER GLI EMITTENTI DI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ SIGNIFICATIVI

1.

L’ emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun token_collegato_ad_attività significativo con un’emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

2.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un token_collegato_ad_attività significativo al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione.

3.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE.

4.

L’ emittente viola l’articolo 25 allorché non comunica all’ABE qualsiasi modifica prevista del proprio modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività significativi o non descrive tale cambiamento in un White Paper sulle cripto-attività.

5.

L’ emittente viola l’articolo 25 allorché non rispetta una misura imposta dall’ABE conformemente all’articolo 25, paragrafo 4.

6.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non agisce in modo onesto, corretto e professionale.

7.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non comunica con i possessori e i potenziali possessori del token_collegato_ad_attività significativo in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

8.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 2, allorché non agisce nel migliore interesse dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo o quando concede un trattamento preferenziale a specifici possessori senza renderlo noto nel rispettivo White Paper o, se del caso, nelle comunicazioni di marketing.

9.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non pubblica sul proprio sito web il White Paper sulle cripto-attività approvato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato di cui all’articolo 25.

10.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non rende i White Paper sulle cripto-attività pubblicamente accessibili entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ammissione di tale token alla negoziazione.

11.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non garantisce che il White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato rimanga disponibile sul proprio sito web finché il token_collegato_ad_attività significativo è detenuto dal pubblico.

12.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, allorché pubblica comunicazioni di marketing relative a un’ offerta_al_pubblico di un token_collegato_ad_attività significativo, o relative all’ammissione alla negoziazione di tale token_collegato_ad_attività significativo, che non sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2 di tale articolo.

13.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 3, allorché non pubblica sul proprio sito web le comunicazioni di marketing e le relative modifiche.

14.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 5, allorché non notifica all’ABE le comunicazioni di marketing, su richiesta.

15.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 6, allorché diffonde comunicazioni di marketing prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività.

16.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 1, allorché non pubblica, in modo chiaro, preciso e trasparente, in una posizione facilmente accessibile al pubblico del proprio sito web, l’importo del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione e il valore e la composizione della riserva_di_attività di cui all’articolo 36 o allorché non aggiorna le informazioni richieste almeno mensilmente.

17.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 2, allorché non pubblica non appena possibile in una posizione facilmente accessibile al pubblico del proprio sito web una breve sintesi chiara, precisa e trasparente della relazione di audit, nonché la relazione di audit integrale, per quanto concerne la riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

18.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 3, allorché non pubblica in una posizione facilmente accessibile al pubblico sul proprio sito web, non appena possibile e in modo chiaro, preciso e trasparente, informazioni su qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore del token_collegato_ad_attività significativo o sulla riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

19.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 1, allorché non istituisce e mantiene procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai possessori del token_collegato_ad_attività significativo e da altre parti interessate, incluse le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori del token_collegato_ad_attività significativo, e allorché non pubblica descrizioni di tali procedure, o se il token_collegato_ad_attività significativo è distribuito, in tutto o in parte, da soggetti terzi o allorché non istituisce procedure per facilitare il trattamento dei reclami tra i possessori e i soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

20.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 2, allorché non consente ai possessori del token_collegato_ad_attività significativo di presentare reclami a titolo gratuito.

21.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 3, allorché non elabora e non mette a disposizione dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo un modello per la presentazione dei reclami e allorché non tiene una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure eventualmente adottate in risposta agli stessi.

22.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 4, allorché non esamina tutti i reclami in modo tempestivo ed equo o non comunica l’esito di tali indagini ai possessori del suo token_collegato_ad_attività significativo entro un termine ragionevole.

23.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafo 1, allorché non attua e mantiene politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra l’ emittente stesso e i suoi azionisti o soci, tra se stesso e qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene una partecipazione_qualificata in esso, tra se stesso e i membri del suo organo_di_amministrazione, tra se stesso e i suoi dipendenti, tra se stesso e i possessori del token_collegato_ad_attività significativo o tra se stesso e qualsiasi terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

24.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafo 2, allorché non adotta tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

25.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafi 3 e 4, allorché non comunica ai possessori del token_collegato_ad_attività significativo, in una posizione ben visibile sul loro sito web, la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli o non è sufficientemente preciso da consentire ai potenziali possessori del token_collegato_ad_attività significativo di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tale token.

26.

L’ emittente viola l’articolo 33 allorché non notifica immediatamente all’ABE qualsiasi modifica apportata al proprio organo_di_amministrazione o non fornisce all’ABE tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 34, paragrafo 2.

27.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 1, allorché non si dota di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

28.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 2, allorché i membri del suo organo_di_amministrazione non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità o non possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, sia individualmente che collettivamente, per svolgere le loro funzioni o non dimostrano di essere in grado di dedicare tempo sufficiente all’efficace esercizio delle loro funzioni.

29.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 3, allorché il suo organo_di_amministrazione non valuta o riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi agli obblighi di cui ai capi 2, 3, 5 e 6 del titolo III o non adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

30.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 4, allorché ammette azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate che non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità.

31.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 5, allorché non adotta politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, in particolare allorché omette di stabilire, mantenere e attuare le politiche e le procedure di cui al primo comma, lettere da a) a k), di tale paragrafo.

32.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 5, allorché non stipula accordi contrattuali con i soggetti terzi di cui al primo comma, lettera h), di tale paragrafo, che stabiliscono i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi dell’ emittente e del soggetto terzo interessato o allorché non fornisce una scelta chiara in merito al diritto applicabile.

33.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 6, allorché, a meno che non abbia avviato il piano di cui all’articolo 47, non impiega sistemi, risorse o procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità e la regolarità dei loro servizi e delle loro attività e non mantiene tutti i suoi sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo in conformità delle norme dell’Unione appropriate.

34.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 7, allorché non sottopone un piano per l’interruzione della prestazione di servizi e attività all’ABE per l’approvazione di tale interruzione.

35.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 8, allorché non individua le fonti di rischio operativo e non riduce al minimo tali rischi attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedure adeguati.

36.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 9, allorché non stabilisce una politica e piani di continuità operativa che assicurano, in caso di interruzione dei suoi sistemi TIC e delle sue procedure, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento delle sue attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa delle sue attività.

37.

L’ emittente violano l’articolo 34, paragrafo 10, allorché non dispone di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la gestione del rischio, compresi dispositivi di controllo e salvaguardia efficaci per la gestione dei sistemi TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554.

38.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 11, allorché non dispone di sistemi e procedure adeguati a garantire la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, come esige il regolamento (UE) 2022/2554 e in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

39.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 12, allorché non assicura che l’ emittente sia sottoposto ad audit periodico a cura di revisori indipendenti.

40.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 1, allorché non rispetta in ogni momento il requisito di fondi propri pari almeno al più elevato tra quelli di cui alla lettera a) o c) di tale paragrafo, o all’articolo 45, paragrafo 5.

41.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento allorché i fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, e dell’articolo 48 di tale regolamento.

42.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 3, allorché non adempie l’obbligo dell’ABE di detenere un importo superiore di fondi propri, a seguito della valutazione effettuata a norma delle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

43.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non effettua periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo.

44.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non rispetta l’obbligo dell’ABE di detenere un importo più elevato di fondi propri sulla base dell’esito delle prove di stress.

45.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non costituisce e, in ogni momento, non mantiene una riserva_di_attività.

46.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale che siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferisce il token_collegato_ad_attività significativo.

47.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività composta e gestita in modo tale che siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

48.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 3, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal patrimonio dell’ emittente e dalla riserva_di_attività di altri token collegati ad attività.

49.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché il suo organo_di_amministrazione non garantisce una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività.

50.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché non assicura che l’emissione e il rimborso del token_collegato_ad_attività significativo siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento nella riserva_di_attività.

51.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 7, allorché non determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando prezzi di mercato e non provvede affinché il suo valore aggregato sia sempre almeno pari al valore nominale aggregato dei crediti nei confronti dell’ emittente da parte dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione.

52.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 8, allorché non dispone di politiche chiare e dettagliate sul meccanismo di stabilizzazione del token_collegato_ad_attività significativo che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

53.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 9, allorché non prescrive un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi, a partire dalla data della sua autorizzazione o a partire dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

54.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 10, allorché non notifica all’ABE i risultati dell’audit a norma di tale paragrafo o non pubblica i risultati dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ABE.

55.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene o attua politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni elencate al primo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo.

56.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 2, allorché non dispone, quando emette due o token collegati ad attività significativi, di una politica di custodia per ciascun pool di riserve di attività.

57.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 3, allorché non garantisce che le attività di riserva siano detenute in custodia da un prestatore di servizi per le cripto-attività per conto di clienti, da un ente_creditizio o da un’ impresa_di_investimento entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data dell’emissione del token_collegato_ad_attività significativo.

58.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva, o non garantisce che il depositario sia una persona giuridica diversa dall’ emittente.

59.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non assicura che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva.

60.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non garantisce negli accordi contrattuali con i depositari che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

61.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non stabilisce nelle politiche e procedure di custodia i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva o non stabilisce la procedura per il riesame di tale designazione.

62.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non riesamina periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva, non valuta le proprie esposizioni nei confronti di tali depositari o non monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

63.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 6, allorché non assicura che la custodia delle attività di riserva sia effettuata in conformità del primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

64.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 7, allorché la designazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento quale depositario delle attività di riserva non è comprovata da un accordo contrattuale o allorché non regolamenta, mediante tale accordo contrattuale, il flusso di informazioni necessarie per consentire all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo, al prestatore di servizi per le cripto-attività, all’ ente_creditizio e all’ impresa_di_investimento di svolgere le loro funzioni di depositari.

65.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 1, allorché investe la riserva_di_attività in prodotti che non sono strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi o allorché tali investimenti non possono essere liquidati rapidamente, con un effetto minimo sui prezzi.

66.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non detiene in custodia a norma dell’articolo 37 gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva_di_attività.

67.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non si fa carico di tutti i profitti e le perdite e dei rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva_di_attività.

68.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene e attua politiche e procedure chiare e dettagliate sui diritti permanenti di rimborso dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo.

69.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, allorché non garantisce che i possessori del token_collegato_ad_attività significativo abbiano diritti permanenti di rimborso a norma di tali paragrafi, e allorché non stabilisce una politica su tali diritti permanenti di rimborso che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e).

70.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafo 3, allorché applica commissioni al momento del rimborso del token_collegato_ad_attività significativo.

71.

L’ emittente viola l’articolo 40 allorché concede interessi in relazione al token_collegato_ad_attività significativo.

72.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 1, allorché non adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token collegati ad attività significativi e non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

73.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 2, allorché non garantisce che il suo token_collegato_ad_attività significativo possa essere detenuto in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, su una base equa, ragionevole e non discriminatoria.

74.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non valuta o non controlla le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso del token_collegato_ad_attività significativo da parte dei possessori dello stesso.

75.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabilisce, mantiene o attua una politica e procedure per la gestione della liquidità o non garantisce, con la politica e le procedure in parola che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

76.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non effettua periodicamente prove di stress di liquidità o non inasprisce i requisiti di liquidità laddove richiesto dall’ABE sulla base dei risultati di tali prove.

77.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda l’adozione di misure da parte dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nel caso in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti, compresi il mantenimento dei suoi servizi relativi al token_collegato_ad_attività significativo, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

78.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento e un’ampia gamma di opzioni di risanamento di cui al terzo comma di tale paragrafo.

79.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE e, se del caso, alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

80.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di risanamento.

81.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano operativo a sostegno del rimborso ordinato di ciascun token_collegato_ad_attività significativo.

82.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che dimostri la capacità dell’ emittente di token collegati ad attività significativi di effettuare il rimborso del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

83.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che comprenda disposizioni contrattuali, procedure e sistemi, compresa la designazione di un amministratore temporaneo, atti a garantire il trattamento equo di tutti i possessori del token_collegato_ad_attività significativo e ad assicurare che i possessori del token_collegato_ad_attività significativo siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

84.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che garantisca la continuità di qualsiasi attività essenziale che sia necessaria per il rimborso ordinato e svolta dall’ emittente o da qualsiasi soggetto terzo.

85.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non notifica il piano di rimborso all’ABE entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

86.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di rimborso.

87.

L’ emittente viola l’articolo 88, paragrafo 1, tranne nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88, paragrafo 2, allorché non comunica quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 che lo riguarda direttamente, i in modo da consentire al pubblico di accedervi agevolmente e ampiamente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo.

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO IV IN APPLICAZIONE DEL TITOLO III PER GLI EMITTENTI DI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA SIGNIFICATIVI

1.

L’ emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun token_di_moneta_elettronica significativo denominato in una valuta che non è una valuta_ufficiale di uno Stato membro con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

2.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un token_di_moneta_elettronica significativo denominato in una valuta che non è una valuta_ufficiale di uno Stato membro al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione.

3.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE.

4.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento allorché i fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, e dell’articolo 48 di tale regolamento.

5.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 3, allorché non adempie l’obbligo dell’ABE di detenere un importo superiore di fondi propri, a seguito della valutazione effettuata a norma delle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

6.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non effettua periodicamente prove di stress che tengano conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo.

7.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non rispetta l’obbligo dell’ABE di detenere un importo più elevato di fondi propri sulla base dell’esito delle prove di stress.

8.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non costituisce e non mantiene, in ogni momento, una riserva_di_attività.

9.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale da coprire i rischi associati alla valuta_ufficiale cui si riferisce il token_di_moneta_elettronica significativo.

10.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale da affrontare i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

11.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 3, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal patrimonio dell’ emittente e dalla riserva_di_attività di altri token_di_moneta_elettronica.

12.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché il suo organo_di_amministrazione non garantisce una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività.

13.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché non assicura che l’emissione e il rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento nella riserva_di_attività.

14.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 7, allorché non determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando i prezzi di mercato, e non mantenendo il suo valore aggregato sempre almeno pari al valore aggregato dei crediti nei confronti dell’ emittente dei possessori del token_di_moneta_elettronica significativo in circolazione.

15.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 8, allorché non dispone di politiche chiare e dettagliate sul meccanismo di stabilizzazione del token_di_moneta_elettronica significativo che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

16.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 9, allorché non prescrive un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi a partire dalla data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

17.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 10, allorché non notifica all’ABE i risultati dell’audit a norma di tale paragrafo o non pubblica i risultati dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ABE.

18.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene o attua politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni elencate al primo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo.

19.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 2, allorché non dispone, quando emette due o più token_di_moneta_elettronica significativi, di una politica di custodia per ciascun pool di riserve di attività.

20.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 3, allorché non garantisce che le attività di riserva siano detenuta in custodia da un prestatore di servizi per le cripto-attività per conto di clienti, da un ente_creditizio o da un’ impresa_di_investimento entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall’emissione del token_di_moneta_elettronica significativo.

21.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva, o non garantisce che il depositario sia una persona giuridica diversa dall’ emittente.

22.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non assicura che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva.

23.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non garantisce negli accordi contrattuali con i depositari che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

24.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non stabilisce nelle politiche e procedure di custodia i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva o non stabilisce la procedura per il riesame di tale designazione.

25.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non riesamina periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva, o non valuta le proprie esposizioni nei confronti di tali depositari e non monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

26.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 6, allorché non assicura che la custodia delle attività di riserva sia effettuata a norma del primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

27.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 7, allorché la designazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento quale depositario delle attività di riserva non è comprovata da un accordo contrattuale o allorché non regolamentano, mediante tale accordo contrattuale, il flusso di informazioni necessarie per consentire all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo, al prestatore di servizi per le cripto-attività, all’ ente_creditizio e all’ impresa_di_investimento di svolgere le loro funzioni di custodi.

28.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 1, allorché investe la riserva_di_attività in prodotti che non sono strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi o allorché tali investimenti non possono essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

29.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non detiene in custodia a norma dell’articolo 37 gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva_di_attività.

30.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non si fa carico di tutti i profitti e le perdite e dei rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva_di_attività.

31.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 1, allorché non adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi e non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

32.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 2, allorché non garantisce che il suo token_di_moneta_elettronica significativo possa essere detenuto in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, su una base equa, ragionevole e non discriminatoria.

33.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non valuta o non controlla le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo da parte dei possessori dello stesso.

34.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabilisce, mantiene o attua una politica e procedure per la gestione della liquidità o non garantisce, con la politica e le procedure in parola che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

35.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non effettua periodicamente prove di stress di liquidità o non inasprisce i requisiti di liquidità laddove richiesto dall’ABE sulla base dei risultati di tali prove.

36.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 5, allorché non rispetta in ogni momento il requisito di fondi propri.

37.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda l’adozione di misure da parte dell’ emittente di token_di_moneta_elettronica significativi per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nel caso in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti, compresi il mantenimento dei suoi servizi relativi al token_di_moneta_elettronica significativo emesso, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

38.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento e un’ampia gamma di opzioni di risanamento di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), di tale paragrafo.

39.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE e, se del caso, alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale entro sei mesi dalla data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

40.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di risanamento.

41.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano operativo a sostegno del rimborso ordinato del suo token_di_moneta_elettronica significativo.

42.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2 allorché non dispone di un piano di rimborso che dimostri la capacità dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di effettuare il rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

43.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che comprenda disposizioni contrattuali, procedure e sistemi, compresa la designazione di un amministratore temporaneo, atti a garantire il trattamento equo di tutti i possessori del token_di_moneta_elettronica significativo e ad assicurare che i possessori del token_di_moneta_elettronica significativo siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

44.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che garantisca la continuità di qualsiasi attività essenziale che sia necessaria per il rimborso ordinato e svolta dall’ emittente o da qualsiasi soggetto terzo.

45.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE entro sei mesi dalla data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

46.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di rimborso.


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