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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 6

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

a)

informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

c)

informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

d)

informazioni sul progetto di cripto-attività;

e)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

f)

informazioni sulla cripto-attività;

g)

informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

h)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

i)

informazioni sui rischi;

j)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’ offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « offerente».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

c)

la cripto-attività può non essere liquida;

d)

se l’ offerta_al_pubblico ha come oggetto utility_token, tale utility_token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

e)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

f)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

6.   I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

10.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

11.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 18

Domanda di autorizzazione

1.   Le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione presentano la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16 all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

l’indirizzo dell’ emittente richiedente;

b)

l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente richiedente;

c)

lo statuto dell’ emittente richiedente, se dal caso;

d)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ emittente richiedente intende seguire;

e)

un parere giuridico secondo cui il token_collegato_ad_attività non è qualificabile come:

i)

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure

ii)

un token_di_moneta_elettronica;

f)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

g)

in presenza di accordi di cooperazione con determinati prestatori di servizi per le cripto-attività, una descrizione dei loro meccanismi e delle loro procedure di controllo interno per garantire il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

h)

l’identità dei membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente;

i)

la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’ emittente richiedente;

j)

la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’ emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità;

k)

il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19;

l)

le politiche e le procedure di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

m)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

n)

una descrizione della politica di continuità operativa dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

o)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

p)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11;

q)

una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 31;

r)

se del caso, un elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’ emittente richiedente intende offrire al pubblico il token_collegato_ad_attività o intende chiedere l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività.

3.   Gli emittenti che sono stati precedentemente autorizzati relativamente ad un token_collegato_ad_attività non sono tenuti a presentare, ai fini dell’autorizzazione relativa ad un altro token_collegato_ad_attività, le informazioni che hanno precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 2, l’ emittente conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

4.   L’ autorità_competente comunica per iscritto all’ emittente richiedente di aver ricevuto la domanda prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa in conformità del paragrafo 1.

5.   Ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’ emittente richiedente di un token_collegato_ad_attività fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

a)

per tutti i membri dell’ organo_di_amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b)

che i membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente del token_collegato_ad_attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’ emittente del token_collegato_ad_attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c)

per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’ emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

6.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda al fine di garantire l’uniformità in tutta l’Unione.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 19

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_collegato_ad_attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:

a)

informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività;

b)

informazioni sul token_collegato_ad_attività;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni su diritti e obblighi connessi al token_collegato_ad_attività;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sulla riserva_di_attività;

h)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_collegato_ad_attività.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dall’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

il token_collegato_ad_attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

il token_collegato_ad_attività può non essere sempre trasferibile;

c)

il token_collegato_ad_attività può non essere liquido;

d)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

e)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del token_collegato_ad_attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_collegato_ad_attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_collegato_ad_attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine dell’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 51

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token_di_moneta_elettronica

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_di_moneta_elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III:

a)

informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

b)

informazioni sul token_di_moneta_elettronica;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al token_di_moneta_elettronica;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_di_moneta_elettronica.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che effettua l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token_di_moneta_elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che:

a)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

b)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_di_moneta_elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori del token_di_moneta_elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_di_moneta_elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività alla rispettiva autorità_competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione.

Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle cripto-attività prima della loro pubblicazione.

12.   Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del token_di_moneta_elettronica è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti.

13.   Prima di offrire il token_di_moneta_elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web.

14.   L’ emittente del token_di_moneta_elettronica fornisce all’ autorità_competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 4. L’ autorità_competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’ emittente, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 4.

L’ autorità_competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente del token_di_moneta_elettronica.

L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione.

15.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 62

Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività

1.   Le persone giuridiche o altre imprese che intendono prestare servizi per le cripto-attività presentano la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

il nome, compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata, l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, il sito web gestito da tale prestatore, un indirizzo di posta elettronica di contatto, un numero di telefono di contatto e il suo indirizzo fisico;

b)

la forma giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

c)

lo statuto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, ove applicabile;

d)

un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

e)

la prova che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente soddisfa i requisiti per le tutele prudenziali di cui all’articolo 67;

f)

una descrizione dei dispositivi di governance del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

g)

la prova che i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare detto prestatore;

h)

l’identità di qualsiasi azionista e socio, siano essi diretti o indiretti, che detiene partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e gli importi di tali partecipazioni, nonché la prova che tali persone possiedono sufficienti requisiti di onorabilità;

i)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure per individuare, valutare e gestire i rischi, inclusi i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e del piano di continuità operativa del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

j)

la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza e una descrizione della stessa in linguaggio non tecnico;

k)

una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi del cliente;

l)

una descrizione delle procedure del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente per il trattamento dei reclami;

m)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti, una descrizione della politica di custodia e amministrazione;

n)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione e della procedura e del sistema per individuare gli abusi di mercato;

o)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente propone di scambiare con fondi o con altre cripto-attività;

p)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende eseguire ordini di cripto-attività per conto di clienti, una descrizione della politica di esecuzione;

q)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare consulenza sulle cripto-attività o prestare servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività, una prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi;

r)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti, informazioni sulle modalità con cui saranno prestati tali servizi di trasferimento;

s)

il tipo di cripto-attività cui fa riferimento il servizio per le cripto-attività.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere g) e h), un prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

a)

per tutti i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b)

che i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare il prestatore di servizi per le cripto-attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c)

per tutti gli azionisti e soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

4.   Le autorità competenti non impongono al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di fornire qualsiasi informazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo già ricevuta nell’ambito delle rispettive procedure di autorizzazione a norma della direttiva 2009/110/CE, della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2015/2366, o del diritto nazionale applicabile ai servizi per le cripto-attività prima del 29 giugno 2023, a condizione che tali informazioni o documenti precedentemente presentati siano ancora aggiornati.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 75

Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti concludono un accordo con i loro clienti per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

l’identità delle parti dell’accordo;

b)

la natura del servizio per le cripto-attività prestato e una descrizione di tale servizio;

c)

la politica di custodia;

d)

i mezzi di comunicazione tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e il cliente, compreso il sistema di autenticazione del cliente;

e)

una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

f)

le commissioni, i costi e gli oneri applicati dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

g)

il diritto applicabile.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti tengono un registro delle posizioni, aperte a nome di ciascun cliente, corrispondenti ai diritti di ciascun cliente sulle cripto-attività. Ove opportuno, i prestatori di servizi per le cripto-attività inseriscono quanto prima in tale registro qualsiasi movimento effettuato seguendo le istruzioni dei loro clienti. In tali casi, le loro procedure interne garantiscono che qualsiasi movimento che incida sulla registrazione delle cripto-attività sia corroborato da un’operazione regolarmente registrata nel registro delle posizioni del cliente.

3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti stabiliscono una politica di custodia con norme e procedure interne per garantire la custodia o il controllo di tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività.

La politica di custodia di cui al primo comma minimizza il rischio di perdita delle cripto-attività dei clienti, dei diritti connessi a tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività a causa di frodi, minacce informatiche o negligenza.

Una sintesi della politica di custodia è messa a disposizione dei clienti, su loro richiesta, in formato elettronico.

4.   Se del caso, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti facilitano l’esercizio dei diritti connessi alle cripto-attività. Qualsiasi evento suscettibile di creare o modificare i diritti del cliente è registrato immediatamente nel registro delle posizioni del cliente.

In caso di modifiche alla tecnologia a registro_distribuito sottostante o di qualsiasi altro evento che possa creare o modificare i diritti del cliente, il cliente ha diritto a qualsiasi cripto-attività o a qualsiasi diritto recentemente creato sulla base e nella misura delle posizioni del cliente al verificarsi di tale modifica o evento, salvo diversa disposizione esplicita di un valido accordo concluso prima di tale modifica o evento con il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti a norma del paragrafo 1.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono ai loro clienti, almeno una volta ogni tre mesi e su richiesta del cliente interessato, un rendiconto di posizione delle cripto-attività registrate a nome di tali clienti. Tale rendiconto di posizione è redatto in formato elettronico. Il rendiconto di posizione indica le cripto-attività interessate, il loro saldo, il loro valore e il trasferimento delle cripto-attività effettuato nel periodo in questione.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono quanto prima ai loro clienti qualsiasi informazione sulle operazioni relative alle cripto-attività che richiedono una risposta da parte di tali clienti.

6.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti garantiscono che siano messe in atto le procedure necessarie affinché le cripto-attività detenute per conto dei loro clienti, o i mezzi di accesso, siano restituiti quanto prima a tali clienti.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti separano le partecipazioni di cripto-attività detenute per conto dei loro clienti dalle proprie partecipazioni e garantiscono che i mezzi di accesso alle cripto-attività dei loro clienti siano chiaramente identificati come tali. Essi assicurano che, nel registro_distribuito, le cripto-attività dei loro clienti siano detenute in modo distinto rispetto alle proprie cripto-attività.

Le cripto-attività detenute in custodia sono giuridicamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività, nell’interesse dei clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente al diritto applicabile, in modo che i creditori del prestatore di servizi per le cripto-attività non abbiano diritto di rivalsa sulle cripto-attività detenute in custodia dal prestatore di servizi per le cripto-attività, in particolare in caso di insolvenza.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività garantisce che le cripto-attività detenute in custodia siano operativamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti sono responsabili nei confronti dei loro clienti della perdita di cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività a seguito di un incidente loro attribuibile. La responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività è limitata al valore di mercato della cripto-attività persa al momento della sua perdita.

Gli incidenti non attribuibili al prestatore di servizi per le cripto-attività includono gli eventi rispetto ai quali il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce prova che sono avvenuti indipendentemente dalla prestazione del servizio in questione o indipendentemente dalle operazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività, come un problema inerente al funzionamento del registro_distribuito, che sfugge al controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività.

9.   Qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti ricorrano ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi, essi si avvalgono solo di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma dell’articolo 59.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti informano i loro clienti qualora ricorrano ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi.

Articolo 82

Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti concludono un accordo con i loro clienti per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

l’identità delle parti dell’accordo;

b)

una descrizione delle modalità del servizio di trasferimento fornito;

c)

una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

d)

le commissioni applicate dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

e)

la legge applicabile.

2.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti per quanto concerne le procedure e le politiche, compresi i diritti dei clienti, nel contesto dei servizi di trasferimento di cripto-attività.

CAPO 4

Acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività

Articolo 114

Pubblicazione delle decisioni

1.   La decisione che impone sanzioni o altre misure amministrative per una violazione del presente regolamento a norma dell’articolo 111 è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica destinataria di tale decisione ne è stata informata. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Le decisioni che impongono misure di natura investigativa non necessitano di essere pubblicate.

2.   Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità dei soggetti giuridici o dell’identità o dei dati_personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta un’indagine in corso, le autorità competenti intraprendono una delle azioni seguenti:

a)

rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;

b)

pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati_personali in questione;

c)

non pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari;

ii)

la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui si decida di pubblicare una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

3.   Laddove la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa sia soggetta a un ricorso dinanzi ai pertinenti tribunali od organismi amministrativi, le autorità competenti pubblicano, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa.

4.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati_personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’ autorità_competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

Articolo 123

Poteri generali di indagine

1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere indagini riguardo agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi. A tal fine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dall’ABE è conferito il potere di:

a)

esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)

fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

c)

convocare gli emittenti di un token_collegato_ad_attività significativo o gli emittenti di un token_di_moneta_elettronica significativo, oppure i rispettivi organi di amministrazione o membri del personale, e chiedere loro spiegazioni scritte o orali di fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d)

organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

e)

richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

2.   I funzionari e altre persone autorizzate dall’ABE allo svolgimento dell’indagine di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. Tale autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 131, qualora le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi siano inesatte o fuorvianti.

3.   Gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate sulla base di una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

4.   Entro un termine ragionevole rispetto a un’indagine di cui al paragrafo 1, l’ABE informa l’ autorità_competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’ABE, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’ autorità_competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, primo comma, lettera e), richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

6.   Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), esso verifica:

a)

l’autenticità della decisione dell’ABE di cui al paragrafo 3;

b)

che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

7.   Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.


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Uno dei temi trattati:
"La blockchain è lo strumento per gestire transazioni sicure tra sconosciuti"