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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 22

Comunicazione sui token collegati ad attività

1.   Per ciascun token_collegato_ad_attività con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, l’ emittente trasmette con cadenza trimestrale all’ autorità_competente le informazioni seguenti:

a)

il numero di possessori;

b)

il valore del token_collegato_ad_attività emesso e l’entità della riserva_di_attività;

c)

il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere nel trimestre pertinente;

d)

una stima del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

Ai fini delle lettere c) e d) del primo comma, per «operazione» si intende qualsiasi cambiamento della persona fisica o giuridica che ha diritto al token_collegato_ad_attività a seguito del trasferimento del token_collegato_ad_attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro.

Le operazioni associate allo scambio di fondi o altre cripto-attività con l’ emittente o con un prestatore di servizi per le cripto-attività non devono essere considerate associate a usi del token_collegato_ad_attività come mezzo di scambio, a meno che non si dimostri che il token_collegato_ad_attività è utilizzato per il regolamento di operazioni in altre cripto-attività.

2.   L’ autorità_competente può esigere che gli emittenti di token collegati ad attività ottemperino agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 in relazione a token collegati ad attività emessi con un valore inferiore a 100 000 000 EUR.

3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi relativi a token collegati ad attività forniscono all’ emittente del token_collegato_ad_attività le informazioni necessarie alla preparazione della relazione di cui al paragrafo 1, anche riferendo sulle operazioni regolate al di fuori del registro_distribuito.

4.   L’ autorità_competente condivide le informazioni ricevute con la BCE e, se del caso, con la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

5.   La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, possono fornire all’ autorità_competente le loro stime riguardo al numero medio e al valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del token_collegato_ad_attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

6.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia utilizzata per stimare il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del token_collegato_ad_attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1 e della fornitura di informazioni di cui al paragrafo 3.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 32

Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra di loro e:

a)

i rispettivi azionisti o soci;

b)

qualsiasi azionista o socio, siano diretti o indiretti, che detenga una partecipazione_qualificata negli emittenti;

c)

i membri dei rispettivi organi di amministrazione;

d)

i rispettivi dipendenti;

e)

i possessori di token collegati ad attività; oppure

f)

qualsiasi soggetto terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

2.   Gli emittenti di token collegati ad attività adottano in particolare tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

3.   Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano, in una posizione ben visibile sul loro sito web, ai possessori dei loro token la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

4.   La comunicazione di cui al paragrafo 3 è sufficientemente precisa da consentire ai potenziali possessori dei loro token collegati ad attività di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tali token.

5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;

b)

i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 3.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 35

Requisiti di fondi propri

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:

a)

350 000 EUR;

b)

il 2 % dell’importo medio della riserva_di_attività di cui all’articolo 36;

c)

un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.

Ai fini della lettera b) del primo comma, per importo medio della riserva_di_attività si intende l’importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti.

Se l’ emittente offre più di un token_collegato_ad_attività, l’importo di cui alla lettera b) del primo comma è pari alla somma dell’importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascun token_collegato_ad_attività.

L’importo di cui alla lettera c) del primo comma, è soggetto a revisione annuale e calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 3.

2.   I fondi propri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione delle soglie per l’esenzione di cui all’articolo 46, paragrafo 4, e all’articolo 48 di tale regolamento.

3.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine può imporre a un emittente di un token_collegato_ad_attività di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % superiore all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora una valutazione di uno degli elementi seguenti indichi un livello di rischio superiore:

a)

la valutazione dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell’ emittente del token_collegato_ad_attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10;

b)

la qualità e la volatilità della riserva_di_attività di cui all’articolo 36;

c)

i tipi di diritti riconosciuti dall’ emittente del token_collegato_ad_attività ai possessori del token_collegato_ad_attività in conformità dell’articolo 39;

d)

i rischi comportati dalla politica di investimento sulla riserva_di_attività, se quest’ultima include investimenti;

e)

il valore aggregato e il numero delle operazioni regolate nel token_collegato_ad_attività;

f)

l’importanza dei mercati sui quali il token collegati ad attività è offerto e commercializzato;

g)

se del caso, la capitalizzazione di mercato del token_collegato_ad_attività.

4.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine può imporre a un emittente di un token_collegato_ad_attività non significativo di rispettare qualsiasi requisito di cui all’articolo 45, se necessario per far fronte al livello di rischio superiore individuato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o a qualsiasi altro rischio che l’articolo 45 mira ad affrontare, come i rischi di liquidità.

5.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli emittenti di token collegati ad attività effettuano periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo. Sulla base dell’esito di tali prove di stress, l’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine impone all’ emittente del token_collegato_ad_attività di detenere fondi propri per un importo superiore tra il 20 % e il 40 % rispetto all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), in determinate circostanze, tenuto conto delle prospettive di rischio e dei risultati delle prove di stress.

6.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

la procedura e i tempi per l’adeguamento di un emittente di un token_collegato_ad_attività ai requisiti di fondi propri più elevati di cui al paragrafo 3;

b)

i criteri per richiedere un importo più elevato dei fondi propri, come stabilito al paragrafo 3;

c)

i requisiti minimi per l’elaborazione dei programmi relativi alle prove di stress, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token_collegato_ad_attività, tra cui, ma non solo:

i)

i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni;

ii)

la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress;

iii)

i dispositivi di governance interna;

iv)

l’infrastruttura di dati pertinente;

v)

la metodologia e la plausibilità delle ipotesi;

vi)

l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e

vii)

la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 3

Riserva di attività

Articolo 39

Diritto di rimborso

1.   I possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento nei confronti degli emittenti dei token collegati ad attività e in relazione alle attività di riserva quando gli emittenti non sono in grado di adempiere i loro obblighi di cui al capo 6 del presente titolo. Gli emittenti stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure chiare e dettagliate in relazione a tale diritto permanente di rimborso.

2.   Su richiesta di un possessore di un token_collegato_ad_attività, un emittente di tale token rimborsa pagando un importo in fondi, diversi dalla moneta_elettronica, equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token_collegato_ad_attività detenuto o consegnando le attività cui è collegato il token. Gli emittenti stabiliscono una politica relativa a tale diritto permanente di rimborso che prevede:

a)

le condizioni, comprese le soglie, i periodi e i tempi per l’esercizio di tale diritto di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività;

b)

i meccanismi e le procedure per assicurare il rimborso dei token collegati ad attività, anche in condizioni di stress del mercato, nonché nel contesto dell’attuazione del piano di risanamento di cui all’articolo 46 o in caso di rimborso ordinato di token collegati ad attività a norma dell’articolo 47;

c)

la valutazione, o i principi di valutazione, dei token collegati ad attività e delle attività di riserva quando il diritto di rimborso è esercitato dal possessore di token collegati ad attività, anche utilizzando la metodologia di valutazione stabilita all’articolo 36, paragrafo 11;

d)

le condizioni di regolamento del rimborso; e

e)

le misure adottate dagli emittenti per gestire in maniera adeguata l’aumento o il decremento della riserva_di_attività al fine di evitare eventuali effetti negativi sul mercato delle attività di riserva.

Quando gli emittenti, nel vendere un token_collegato_ad_attività, accettano un pagamento in fondi diversi dalla moneta_elettronica, denominati in una valuta_ufficiale, essi offrono sempre la possibilità di rimborso del token in fondi diversi dalla moneta_elettronica, denominati nella stessa valuta_ufficiale.

3.   Fatto salvo l’articolo 46, il rimborso dei token collegati ad attività non è soggetto a commissioni.

Articolo 60

Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie

1.   Un ente_creditizio può prestare servizi per le cripto-attività se comunica le informazioni di cui al paragrafo 7 all’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

2.   Un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti alla fornitura, al mantenimento o alla gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento di cui alla sezione B, punto 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Un’ impresa_di_investimento può prestare servizi per le cripto-attività nell’Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a)

la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti al servizio accessorio di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

b)

la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui alla sezione A, punti 8 e 9, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

c)

lo scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività è considerato equivalente alla negoziazione per conto proprio di cui alla sezione A, punto 3, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

d)

l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente all’esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

e)

il collocamento di cripto-attività è considerato equivalente all’assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nonché al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile di cui alla sezione A, punti 6 e 7, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

f)

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui alla sezione A, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

g)

la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui alla sezione A, punto 5, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

h)

la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di portafogli di cui alla sezione A, punto 4, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE.

4.   Un istituto_di_moneta_elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai token_di_moneta_elettronica che emette se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

5.   Una società di gestione di un OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi possono prestare servizi per le cripto-attività equivalenti a servizi di gestione di portafogli di investimento e servizi accessori per cui sono autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE se comunicano all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a)

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE;

b)

la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

c)

la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE.

6.   Un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE può gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

7.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 sono comunicate le informazioni seguenti:

a)

un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

b)

una descrizione:

i)

dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849;

ii)

il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e

iii)

il piano di continuità operativa;

c)

la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza, e una descrizione degli stessi in linguaggio non tecnico;

d)

una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;

e)

una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti;

f)

una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione nonché delle procedure e del sistema per individuare gli abusi di mercato, qualora si intenda gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

g)

una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività, qualora si intenda scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;

h)

una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di cripto-attività per conto dei clienti;

i)

la prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi, qualora si intenda prestare consulenza sulle cripto-attività o di prestare servizi di gestione di portafogli di cripto-attività;

j)

se il servizio per le cripto-attività riguardi token collegati ad attività, token_di_moneta_elettronica o altre cripto-attività;

k)

informazioni sulle modalità in cui tali servizi di trasferimento saranno prestati, qualora si intenda fornire servizi per le cripto-attività per conto dei clienti.

8.   L’autorità competenti che riceve una notifica di cui ai paragrafi da 1 a 6 valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, se sono state fornite tutte le informazioni richieste. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa, informa immediatamente l’ente notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale tale ente è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, ciascun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6 è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità, ma non danno luogo ad una sospensione del decorso di alcun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività non inizia a prestare servizi per le cripto-attività finché la notifica è incompleta.

9.   I soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono tenuti a presentare le informazioni di cui al paragrafo 7 che hanno precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Quando presentano le informazioni di cui al paragrafo 7, i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 dichiarano espressamente che le informazioni precedentemente trasmesse sono ancora aggiornate.

10.   Qualora i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo forniscano servizi per le cripto-attività, essi non sono soggetti agli articoli 62, 63, 64, 67, 83 e 84.

11.   Il diritto di prestare servizi per le cripto-attività di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo è revocato al momento della revoca della relativa autorizzazione che ha consentito al rispettivo soggetto di prestare servizi per le cripto-attività senza essere tenuto a ottenere un’autorizzazione a norma dell’articolo 59.

12.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5, dopo aver verificato la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 7.

L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109 entro la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività.

13.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 7.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

14.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la notifica di cui al paragrafo 7.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 62

Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività

1.   Le persone giuridiche o altre imprese che intendono prestare servizi per le cripto-attività presentano la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

il nome, compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata, l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, il sito web gestito da tale prestatore, un indirizzo di posta elettronica di contatto, un numero di telefono di contatto e il suo indirizzo fisico;

b)

la forma giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

c)

lo statuto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, ove applicabile;

d)

un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

e)

la prova che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente soddisfa i requisiti per le tutele prudenziali di cui all’articolo 67;

f)

una descrizione dei dispositivi di governance del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

g)

la prova che i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare detto prestatore;

h)

l’identità di qualsiasi azionista e socio, siano essi diretti o indiretti, che detiene partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e gli importi di tali partecipazioni, nonché la prova che tali persone possiedono sufficienti requisiti di onorabilità;

i)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure per individuare, valutare e gestire i rischi, inclusi i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e del piano di continuità operativa del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

j)

la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza e una descrizione della stessa in linguaggio non tecnico;

k)

una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi del cliente;

l)

una descrizione delle procedure del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente per il trattamento dei reclami;

m)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti, una descrizione della politica di custodia e amministrazione;

n)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione e della procedura e del sistema per individuare gli abusi di mercato;

o)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente propone di scambiare con fondi o con altre cripto-attività;

p)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende eseguire ordini di cripto-attività per conto di clienti, una descrizione della politica di esecuzione;

q)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare consulenza sulle cripto-attività o prestare servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività, una prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi;

r)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti, informazioni sulle modalità con cui saranno prestati tali servizi di trasferimento;

s)

il tipo di cripto-attività cui fa riferimento il servizio per le cripto-attività.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere g) e h), un prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

a)

per tutti i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b)

che i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare il prestatore di servizi per le cripto-attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c)

per tutti gli azionisti e soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

4.   Le autorità competenti non impongono al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di fornire qualsiasi informazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo già ricevuta nell’ambito delle rispettive procedure di autorizzazione a norma della direttiva 2009/110/CE, della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2015/2366, o del diritto nazionale applicabile ai servizi per le cripto-attività prima del 29 giugno 2023, a condizione che tali informazioni o documenti precedentemente presentati siano ancora aggiornati.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 72

Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra:

a)

loro e

i)

i loro azionisti o soci;

ii)

qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci;

iii)

i membri del loro organo_di_amministrazione;

iv)

i loro dipendenti; o

v)

i loro clienti; o

b)

due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano, in una posizione ben visibile del loro sito web, ai loro clienti effettivi e potenziali la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

3.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 è effettuata in formato elettronico ed è sufficientemente dettagliata, tenendo conto della natura di ciascun cliente, al fine di consentire a ciascun cliente di prendere una decisione informata in merito al servizio per le cripto-attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività valutano e riesaminano almeno una volta all’anno la loro politica in materia di conflitti di interesse e adottano tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze in tal senso.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati;

b)

i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 137

Commissioni per attività di vigilanza

1.   L’ABE impone commissioni sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi. Dette commissioni coprono i costi sostenuti dall’ABE per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi conformemente agli articoli 117 e 119, nonché per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgimento delle attività previste a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega dei compiti conformemente all’articolo 138.

2.   L’importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di un token_collegato_ad_attività significativo è proporzionato alle dimensioni delle sue attività di riserva e copre tutti i costi sostenuti dall’ABE per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

L’importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo è proporzionato al volume del token_di_moneta_elettronica emesso in cambio di fondi e copre tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle funzioni di vigilanza dell’ABE ai sensi del presente regolamento, compreso il rimborso di qualsiasi costo sostenuto come conseguenza dell’esecuzione di tali funzioni.

3.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 139 entro il 30 giugno 2024 al fine di integrare il presente regolamento per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento e la metodologia per calcolare l’importo massimo per soggetto di cui al paragrafo 2 del presente articolo che può essere addebitato dall’ABE.


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Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: come tenere lo stesso wallet su più device"