Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
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Index & defs
- 2 Articolo 2 Ambito di applicazione
- 3 Articolo 3 Definizioni
- 1 Articolo 4 Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- 1 Articolo 5 Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- 2 Articolo 7 Comunicazioni di marketing
- 2 Articolo 9 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing
- 1 Articolo 12 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate
- 1 Articolo 14 Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- 1 Articolo 15 Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- 3 Articolo 16 Autorizzazione
- 1 Articolo 19 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività
- 3 Articolo 21 Concessione o rifiuto dell’autorizzazione
- 3 Articolo 25 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività
- 3 Articolo 35 Requisiti di fondi propri
- 6 Articolo 36 Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività
- 1 Articolo 37 Custodia delle attività di riserva
- 1 Articolo 38 Investimento della riserva di attività
- 1 Articolo 39 Diritto di rimborso
- 2 Articolo 42 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
- 5 Articolo 43 Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- 3 Articolo 44 Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- 1 Articolo 45 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi
- 3 Articolo 46 Piano di risanamento
- 5 Articolo 47 Piano di rimborso
- 5 Articolo 48 Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica
- 1 Articolo 51 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica
- 2 Articolo 56 Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
- 2 Articolo 58 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica
- 5 Articolo 59 Autorizzazione
- 1 Articolo 60 Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie
- 2 Articolo 61 Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente
- 5 Articolo 63 Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione
- 2 Articolo 67 Requisiti prudenziali
- 1 Articolo 75 Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- 1 Articolo 81 Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività
- 1 Articolo 82 Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti
- 2 Articolo 84 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
- 1 Articolo 92 Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
- 3 Articolo 94 Poteri delle autorità competenti
- 2 Articolo 96 Cooperazione con l’ABE e l’ESMA
- 8 Articolo 97 Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività
- 1 Articolo 103 Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA
- 1 Articolo 104 Poteri di intervento temporaneo dell’ABE
- 2 Articolo 106 Coordinamento con l’ESMA o l’ABE
- 1 Articolo 109 Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
- 2 Articolo 110 Registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività
- 4 Articolo 111 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
- 2 Articolo 112 Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
- 1 Articolo 114 Pubblicazione delle decisioni
- 2 Articolo 115 Segnalazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative all’ESMA e all’ABE
- 3 Articolo 117 Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi
- 1 Articolo 118 Comitato per le cripto-attività dell’ABE
- 1 Articolo 119 Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
- 8 Articolo 120 Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
- 1 Articolo 122 Richiesta di informazioni
- 1 Articolo 123 Poteri generali di indagine
- 1 Articolo 124 Ispezioni in loco
- 1 Articolo 125 Scambio di informazioni
- 1 Articolo 126 Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi
- 1 Articolo 130 Misure di vigilanza dell’ABE
- 4 Articolo 132 Penalità di mora
- 4 Articolo 134 Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie
- 4 Articolo 138 Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti
- 7 Articolo 139 Esercizio della delega
- 3 Articolo 140 Relazioni sull’applicazione del presente regolamento
- 3 Articolo 143 Misure transitorie
- 1 Articolo 146 Modifica della direttiva 2013/36/UE
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- cripto-attività 865
- emittente 416
- attività 361
- servizi 351
- l’ 287
- token_di_moneta_elettronica 256
- informazioni 256
- token_collegato_ad_attività 255
- token 235
- all’articolo 218
- collegati 211
- presente 203
- regolamento 202
- negoziazione 202
- l’articolo 192
- dell’articolo 175
- significativo 175
- white 172
- paper 172
- dell’ 163
- autorità 156
- norma 151
- caso 147
- allorché 144
- emittenti 142
- competenti 135
- autorità_competente 132
- viola 132
- persona 130
- prestatore 122
- decisione 120
- clienti 116
- conto 113
- primo 105
- prestatori 105
- all’ 98
- l’abe 97
- conformemente 95
- significativi 94
- direttiva 93
- persone 90
- vigilanza 90
- qualsiasi 86
- custodia 86
- riserva 85
- offerta_al_pubblico 84
- //ce 84
- data 84
- possessori 83
- diritto 81
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’ offerta_al_pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) | alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri; |
b) | ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell’articolo 47; |
c) | alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri; |
d) | alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate; |
e) | al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità; |
f) | alle organizzazioni internazionali pubbliche. |
3. Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività.
4. Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che rientrano in una o più delle definizioni seguenti:
a) | strumenti finanziari; |
b) | depositi, compresi i depositi strutturati; |
c) | fondi, eccetto ove siano qualificabili come token_di_moneta_elettronica; |
d) | posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402; |
e) | prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) o contratti di riassicurazione e retrocessione di cui alla stessa direttiva; |
f) | i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi; |
g) | gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) o della direttiva 2009/138/CE; |
h) | i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; |
i) | un prodotto pensionistico individuale paneuropeo come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); |
j) | regimi di sicurezza sociale contemplati dal regolamento (CE) n. 883/2004 (30) e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). |
5. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA elabora, ai fini del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari.
6. Il presente regolamento fa salvo il regolamento (UE) n. 1024/2013.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) | « tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti; |
2) | « registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso; |
3) | « meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione; |
4) | « nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito; |
5) | « cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga; |
6) | « token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali; |
7) | « token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale; |
8) | « valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria; |
9) | « utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente; |
10) | « emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività; |
11) | « emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività; |
12) | « offerta_al_pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività; |
13) | « offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico; |
14) | « fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366; |
15) | «prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59; |
16) | «servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:
|
17) | «prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private; |
18) | «gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività; |
19) | «scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio; |
20) | «scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio; |
21) | «esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione; |
22) | «collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa; |
23) | «ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione; |
24) | «prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività; |
25) | «prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività; |
26) | «prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro; |
27) | « organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto; |
28) | « ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE; |
29) | « impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE; |
30) | « investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE; |
31) | « stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE; |
32) | « riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente; |
33) | « Stato_membro_d’origine»:
|
34) | « Stato_membro_ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine; |
35) | « autorità_competente»: l’autorità o le autorità:
|
36) | « partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione; |
37) | « detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
38) | « interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività; |
39) | « cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività; |
40) | «negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE; |
41) | « servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366; |
42) | «prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366; |
43) | « istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE; |
44) | « moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE; |
45) | « dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679; |
46) | « istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366; |
47) | « società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33); |
48) | «gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34); |
49) | « strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE; |
50) | « deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE; |
51) | « deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE. |
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.
TITOLO II
CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA
Articolo 4
Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica
1. Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico nell’Unione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica a meno che tale persona:
a) | sia una persona giuridica; |
b) | abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6; |
c) | abbia notificato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8; |
d) | abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9; |
e) | abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7; |
f) | abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9; |
g) | rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14. |
2. Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica:
a) | un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto; |
b) | un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale o in cripto-attività; |
c) | un’offerta di una cripto-attività rivolta esclusivamente agli investitori_qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori_qualificati. |
3. Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:
a) | la cripto-attività è offerta gratuitamente; |
b) | la cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del registro_distribuito o la convalida delle operazioni; |
c) | l’offerta riguarda un utility_token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione; |
d) | il possessore della cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’ offerente. |
Ai fini della lettera a) del primo comma, una cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati_personali all’ offerente in cambio di tale cripto-attività o se l’ offerente di una cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta cripto-attività.
Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’ offerta_al_pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’ offerente invia all’ autorità_competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d).
Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’ autorità_competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’ offerente.
4. Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’ offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica.
5. L’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività in relazione a cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:
a) | esista un’altra offerta_al_pubblico della stessa cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o |
b) | la cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione. |
6. Qualora l’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica abbia come oggetto un utility_token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’ offerta_al_pubblico quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.
7. Qualsiasi successiva offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva offerta_al_pubblico.
Nessun ulteriore White Paper sulle cripto-attività è richiesto per alcuna successiva offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.
8. Qualora un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.
Articolo 5
Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica
1. Una persona non chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica all’interno dell’Unione, a meno che tale persona:
a) | sia una persona giuridica; |
b) | rediga un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6; |
c) | notifichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8; |
d) | pubblichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9; |
e) | rediga le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7; |
f) | pubblichi le eventuali comunicazione di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9; |
g) | rispetti gli obblighi per le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 14. |
2. Quando una cripto-attività è ammessa alla negoziazione su iniziativa del gestore di una piattaforma di negoziazione e non è stato pubblicato un White Paper in conformità dell’articolo 9 nei casi previsti dal presente regolamento, il gestore di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga al paragrafo 1, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica e il rispettivo gestore della piattaforma di negoziazione possono convenire per iscritto che è il gestore della piattaforma di negoziazione che è tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).
L’accordo per iscritto di cui al primo comma del presente paragrafo indica chiaramente che la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è tenuta a fornire al gestore della piattaforma di negoziazione tutte le informazioni necessarie per consentirgli di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), a seconda dei casi.
4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica quando:
a) | la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione; e |
b) | un White Paper sulle cripto-attività è redatto conformemente all’articolo 6 e aggiornato conformemente all’articolo 12 e la persona responsabile della sua redazione acconsente per iscritto al suo utilizzo. |
Articolo 7
Comunicazioni di marketing
1. Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica o all’ammissione di tale cripto-attività alla negoziazione rispetta tutti i requisiti seguenti:
a) | le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali; |
b) | le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti; |
c) | le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività, qualora tale White Paper sulle cripto-attività sia richiesto a norma dell’articolo 4 o 5; |
d) | le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano chiaramente l’indirizzo del sito web dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione della cripto-attività in questione, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare tale persona; |
e) | le comunicazioni di marketing contengono la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.». |
Qualora la comunicazione di marketing sia preparata dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, lettera e), è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « offerente».
2. Qualora sia richiesto un White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 4 o 5, nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Non è pregiudicata la capacità dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore di una piattaforma di negoziazione di effettuare sondaggi di mercato.
3. L’ autorità_competente dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing ha il potere di valutare il rispetto del paragrafo 1 per quanto riguarda tali comunicazioni di marketing.
Se necessario, l’ autorità_competente dello Stato membro di origine assiste l’ autorità_competente dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing nel valutare la coerenza delle comunicazioni di marketing con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività.
4. Il ricorso, da parte dell’ autorità_competente di uno Stato_membro_ospitante, a uno qualsiasi dei poteri di vigilanza e di indagine di cui all’articolo 94 in relazione all’applicazione del presente articolo è notificato senza indebito ritardo all’ autorità_competente nello Stato membro di origine dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione della cripto-attività.
Articolo 9
Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing
1. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica pubblicano i loro White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing sul proprio sito web, che è accessibile al pubblico, con ragionevole anticipo e, in ogni caso, prima della data di inizio dell’ offerta_al_pubblico di tali cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di tali cripto-attività. I White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le comunicazioni di marketing rimangono disponibili sul sito web degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.
2. La versione dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e, se del caso, delle comunicazioni di marketing pubblicate, è identica a quella notificata all’ autorità_competente in conformità dell’articolo 8 o, se del caso, alla versione modificata in conformità dell’articolo 12.
Articolo 12
Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate
1. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica modificano i loro White Paper pubblicati e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing pubblicate, qualora sopraggiunga un fatto nuovo significativo, un errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione delle cripto-attività. Tale requisito si applica per la durata dell’ offerta_al_pubblico o fino a quando la cripto-attività è ammessa alla negoziazione.
2. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica notificano i loro White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate, come pure la data prevista della pubblicazione, all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine, indicando i motivi di tale modifica, almeno sette giorni lavorativi prima della pubblicazione.
3. Alla data di pubblicazione, o prima se richiesto dall’ autorità_competente, l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di piattaforme di negoziazione, mediante il proprio sito web, informano immediatamente il pubblico della notifica di un White Paper sulle cripto-attività modificato all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine e forniscono una sintesi dei motivi per i quali hanno notificato un White Paper sulle cripto-attività modificato.
4. L’ordine in cui sono riportate le informazioni in un White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate è coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività pubblicato o delle comunicazioni di marketing pubblicate in conformità dell’articolo 9.
5. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, delle comunicazioni di marketing modificate, l’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine notifica il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate all’ autorità_competente degli Stati membri ospitanti di cui all’articolo 8, paragrafo 6, e comunica all’ESMA la notifica e la data di pubblicazione.
L’ESMA inserisce il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 2, alla pubblicazione.
6. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica pubblicano sul proprio sito web la versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing, indicando i motivi di tale modifica, conformemente all’articolo 9.
7. Il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate sono corredati di marca temporale. La più recente versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing è contrassegnata come versione applicabile. Tutti i White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate restano disponibili finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.
8. Se l’ offerta_al_pubblico ha come oggetto un utility_token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, le modifiche apportate nel White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate, non prorogano il termine di 12 mesi di cui all’articolo 4, paragrafo 6.
9. Le versioni precedenti del White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing restano disponibili al pubblico sul sito web degli offerenti, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o dei gestori di piattaforme di negoziazione per almeno 10 anni dalla data di pubblicazione di tali versioni precedenti, con un’avvertenza ben visibile indicante che non sono più valide e un collegamento ipertestuale alla sezione dedicata del sito web in cui è pubblicata la versione più recente di tali documenti.
Articolo 14
Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica
1. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica:
a) | agiscono in modo onesto, corretto e professionale; |
b) | comunicano con i possessori e potenziali possessori di cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante; |
c) | individuano, prevengono, gestiscono e segnalano eventuali conflitti di interesse che possano sorgere; |
d) | mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell’Unione appropriate. |
Ai fini della lettera d), del primo comma, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE, emana entro il 30 dicembre 2024 orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per precisare tali norme dell’Unione.
2. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali cripto-attività e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale di possessori specifici unitamente ai motivi di tale trattamento.
3. Qualora un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica sia annullata, gli offerenti di tale cripto-attività assicurano che tutti i fondi raccolti da possessori o potenziali possessori siano loro debitamente restituiti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento.
Articolo 15
Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
1. Qualora un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di una piattaforma di negoziazione abbia violato l’articolo 6 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti, tale offerente, persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o gestore di una piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore della cripto-attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.
2. Ogni esclusione o limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è priva di qualsiasi effetto giuridico.
3. Qualora il White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing siano elaborate dal gestore della piattaforma di negoziazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è altresì ritenuta responsabile qualora fornisca informazioni non complete, corrette o chiare, oppure fuorvianti al gestore della piattaforma di negoziazione.
4. Spetta al possessore della cripto-attività presentare prove attestanti che l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica abbia violato l’articolo 6 fornendo informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti e che l’affidamento su tali informazioni abbia avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare detta cripto-attività.
5. L’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore della piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili nei confronti di un possessore di una cripto-attività delle perdite subite a causa dell’affidamento sulle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 6, paragrafo 7, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:
a) | è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o |
b) | non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare tale cripto-attività. |
6. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.
TITOLO III
TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ
CAPO 1
Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione
Articolo 16
Autorizzazione
1. Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token_collegato_ad_attività, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività ed:
a) | è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente all’articolo 21; oppure |
b) | è un ente_creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17. |
Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività, altre persone possono offrire al pubblico un token_collegato_ad_attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40.
Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.
2. Il paragrafo 1 non si applica se:
a) | su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token_collegato_ad_attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale, e l’ emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure |
b) | l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività è rivolta esclusivamente a investitori_qualificati e il token_collegato_ad_attività può essere detenuto solo da tali investitori_qualificati. |
Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.
3. L’autorizzazione concessa dall’ autorità_competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’ emittente di un token_collegato_ad_attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token_collegato_ad_attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.
4. L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’ autorità_competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.
Articolo 19
Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività
1. Un White Paper sulle cripto-attività per un token_collegato_ad_attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:
a) | informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività; |
b) | informazioni sul token_collegato_ad_attività; |
c) | informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla sua ammissione alla negoziazione; |
d) | informazioni su diritti e obblighi connessi al token_collegato_ad_attività; |
e) | informazioni relative alla tecnologia sottostante; |
f) | informazioni sui rischi; |
g) | informazioni sulla riserva_di_attività; |
h) | informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_collegato_ad_attività. |
Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dall’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.
2. Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.
3. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.
4. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:
a) | il token_collegato_ad_attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso; |
b) | il token_collegato_ad_attività può non essere sempre trasferibile; |
c) | il token_collegato_ad_attività può non essere liquido; |
d) | il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE; |
e) | il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE. |
5. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.
6. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del token_collegato_ad_attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata.
La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:
a) | dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività; |
b) | il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_collegato_ad_attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi; |
c) | l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile; |
d) | il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale. |
La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.
7. Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.
8. Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Se il token_collegato_ad_attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine dell’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
9. Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.
10. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
11. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 21
Concessione o rifiuto dell’autorizzazione
1. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5, le autorità competenti adottano una decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione all’ emittente richiedente e, entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di tale decisione, la notificano all’ emittente richiedente. Se un emittente richiedente ottiene l’autorizzazione, il suo White Paper sulle cripto-attività si considera approvato.
2. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili che:
a) | l’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente può mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa dell’ emittente, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato; |
b) | i membri dell’ organo_di_amministrazione non soddisfano i criteri di cui all’articolo 34, paragrafo 2; |
c) | gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 4; |
d) | l’ emittente richiedente non soddisfa o rischia di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo; |
e) | il modello di business dell’ emittente richiedente potrebbe costituire una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei sistemi dei pagamenti, o espone l’ emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. |
3. L’ABE e l’ESMA, entro il 30 giugno 2024, emanano congiuntamente orientamenti in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente di token collegati ad attività e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività.
4. Le autorità competenti rifiutano altresì l’autorizzazione qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale formuli un parere negativo in conformità dell’articolo 20, paragrafo 5, per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria.
5. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ESMA, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 3.
L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.
6. Le autorità competenti informano l’ABE, l’ESMA, la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, di tutte le richieste di autorizzazione rifiutate e forniscono le motivazioni alla base della decisione e, se del caso, la spiegazione di eventuali scostamenti dai pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5.
Articolo 25
Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività
1. Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano all’ autorità_competente del proprio Stato_membro_d’origine qualsiasi modifica prevista del loro modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività e che intervenga dopo l’autorizzazione in conformità dell’articolo 21 o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 17, come pure nel contesto dell’articolo 23. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, qualsiasi variazione sostanziale:
a) | dei dispositivi di governance, inclusi le linee di segnalazione all’ organo_di_amministrazione e il quadro di gestione dei rischi; |
b) | delle attività di riserva e della custodia delle attività di riserva; |
c) | dei diritti riconosciuti ai possessori di token collegati ad attività; |
d) | del meccanismo attraverso il quale viene emesso e rimborsato un token_collegato_ad_attività; |
e) | dei protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività; |
f) | del funzionamento della tecnologia a registro_distribuito proprietaria degli emittenti, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e archiviati usando tale tecnologia a registro_distribuito; |
g) | dei meccanismi per assicurare la liquidità dei token collegati ad attività, comprese la politica e le procedure di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all’articolo 45; |
h) | degli accordi con soggetti terzi, anche per quanto riguarda la gestione delle attività di riserva e l’investimento della riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività; |
i) | delle procedure di trattamento dei reclami; |
j) | della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e delle politiche e procedure generali al riguardo. |
Gli emittenti di token collegati ad attività notificano inoltre all’ autorità_competente del proprio Stato_membro_d’origine almeno 30 giorni lavorativi prima che le modifiche previste abbiano effetto.
2. Qualora le modifiche previste di cui al paragrafo 1 siano state notificate all’ autorità_competente, l’ emittente di un token_collegato_ad_attività elabora un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato e assicura che l’ordine delle informazioni ivi riportate sia coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività originario.
L’ emittente del token_collegato_ad_attività notifica il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine.
L’ autorità_competente conferma per via elettronica il ricevimento del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato non appena possibile e in ogni caso al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento.
L’ autorità_competente concede la propria approvazione o rifiuta di approvare il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato entro 30 giorni lavorativi dalla conferma di ricevimento. Durante l’esame del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, l’ autorità_competente può richiedere informazioni, spiegazioni o giustificazioni aggiuntive in merito a tale progetto. Quando l’ autorità_competente richiede tali informazioni aggiuntive, il termine di 30 giorni lavorativi decorre solo dal momento in cui l’ autorità_competente riceve le informazioni supplementari richieste.
3. Qualora l’ autorità_competente ritenga che le modifiche di un White Paper sulle cripto-attività possano avere ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, sulla trasmissione della politica monetaria e sulla sovranità monetaria, essa consulta la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4. L’ autorità_competente può anche consultare l’ABE e l’ESMA in tali casi.
La BCE o la banca centrale pertinente e, se del caso, l’ABE e l’ESMA emettono un parere entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della consultazione di cui al primo comma.
4. In sede di approvazione del White Paper sulle cripto-attività modificato, l’ autorità_competente può chiedere all’ emittente del token_collegato_ad_attività:
a) | di mettere in atto meccanismi per garantire la tutela dei possessori del token_collegato_ad_attività qualora una potenziale modifica delle operazioni dell’ emittente possa avere un effetto rilevante sul valore, sulla stabilità o sui rischi del token_collegato_ad_attività o delle attività di riserva; |
b) | di adottare le opportune misure correttive per affrontare le preoccupazioni relative all’integrità del mercato, alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. |
L’ autorità_competente chiede all’ emittente del token_collegato_ad_attività di adottare misure correttive adeguate per affrontare le preoccupazioni relative al regolare funzionamento del sistema di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria, se tali misure correttive sono proposte dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Qualora la BCE o la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, abbiano proposto misure diverse rispetto a quelle richieste dall’ autorità_competente, le misure proposte sono combinate o, se ciò non è possibile, è richiesta la misura più rigorosa.
5. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, l’ autorità_competente comunica il White Paper sulle cripto-attività modificato all’ESMA, ai punti di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale dello Stato membro interessato.
L’ESMA rende disponibile, senza indebito ritardo, il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109.
Articolo 35
Requisiti di fondi propri
1. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:
a) | 350 000 EUR; |
b) | il 2 % dell’importo medio della riserva_di_attività di cui all’articolo 36; |
c) | un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente. |
Ai fini della lettera b) del primo comma, per importo medio della riserva_di_attività si intende l’importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti.
Se l’ emittente offre più di un token_collegato_ad_attività, l’importo di cui alla lettera b) del primo comma è pari alla somma dell’importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascun token_collegato_ad_attività.
L’importo di cui alla lettera c) del primo comma, è soggetto a revisione annuale e calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 3.
2. I fondi propri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione delle soglie per l’esenzione di cui all’articolo 46, paragrafo 4, e all’articolo 48 di tale regolamento.
3. L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine può imporre a un emittente di un token_collegato_ad_attività di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % superiore all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora una valutazione di uno degli elementi seguenti indichi un livello di rischio superiore:
a) | la valutazione dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell’ emittente del token_collegato_ad_attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10; |
b) | la qualità e la volatilità della riserva_di_attività di cui all’articolo 36; |
c) | i tipi di diritti riconosciuti dall’ emittente del token_collegato_ad_attività ai possessori del token_collegato_ad_attività in conformità dell’articolo 39; |
d) | i rischi comportati dalla politica di investimento sulla riserva_di_attività, se quest’ultima include investimenti; |
e) | il valore aggregato e il numero delle operazioni regolate nel token_collegato_ad_attività; |
f) | l’importanza dei mercati sui quali il token collegati ad attività è offerto e commercializzato; |
g) | se del caso, la capitalizzazione di mercato del token_collegato_ad_attività. |
4. L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine può imporre a un emittente di un token_collegato_ad_attività non significativo di rispettare qualsiasi requisito di cui all’articolo 45, se necessario per far fronte al livello di rischio superiore individuato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o a qualsiasi altro rischio che l’articolo 45 mira ad affrontare, come i rischi di liquidità.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, gli emittenti di token collegati ad attività effettuano periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo. Sulla base dell’esito di tali prove di stress, l’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine impone all’ emittente del token_collegato_ad_attività di detenere fondi propri per un importo superiore tra il 20 % e il 40 % rispetto all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), in determinate circostanze, tenuto conto delle prospettive di rischio e dei risultati delle prove di stress.
6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) | la procedura e i tempi per l’adeguamento di un emittente di un token_collegato_ad_attività ai requisiti di fondi propri più elevati di cui al paragrafo 3; |
b) | i criteri per richiedere un importo più elevato dei fondi propri, come stabilito al paragrafo 3; |
c) | i requisiti minimi per l’elaborazione dei programmi relativi alle prove di stress, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token_collegato_ad_attività, tra cui, ma non solo:
|
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 3
Riserva di attività
Articolo 36
Obbligo di detenere una riserva_di_attività e composizione e gestione di tale riserva_di_attività
1. Gli emittenti di token collegati ad attività costituiscono e mantengono in ogni momento una riserva_di_attività.
La riserva_di_attività è composta e gestita in modo tale che:
a) | siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferiscono i token collegati ad attività; e |
b) | siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori. |
2. La riserva_di_attività è giuridicamente separata dal patrimonio degli emittenti e dalla riserva_di_attività di altri token collegati ad attività, nell’interesse dei possessori di token collegati ad attività in conformità della legislazione applicabile, in modo che i creditori degli emittenti non abbiano diritto di rivalsa sulla riserva_di_attività, in particolare in caso di insolvenza.
3. Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal loro patrimonio e dalla riserva_di_attività di altri token.
4. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di liquidità, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura della riserva_di_attività e del token_collegato_ad_attività.
Le norme tecniche di regolamentazione stabiliscono in particolare:
a) | la percentuale pertinente della riserva_di_attività secondo le scadenze giornaliere, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con un giorno lavorativo di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso; |
b) | la percentuale pertinente della riserva_di_attività secondo le scadenze settimanali, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso; |
c) | altre scadenze pertinenti e le tecniche generali di gestione della liquidità; |
d) | gli importi minimi in ciascuna valuta_ufficiale di riferimento da detenere come depositi negli enti creditizi, che non possono essere inferiori al 30 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta_ufficiale. |
Ai fini del secondo comma, lettere a), b) e c), l’ABE tiene conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE.
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Gli emittenti che offrono al pubblico due o più token collegati ad attività attivano e mantengono gruppi separati di riserve di attività per ciascun token_collegato_ad_attività. Ciascuno di tali gruppi di riserve di attività è gestito separatamente.
Qualora diversi emittenti di token collegati ad attività offrano al pubblico lo stesso token_collegato_ad_attività, tali emittenti attivano e mantengono una sola riserva_di_attività per tale token_collegato_ad_attività.
6. Gli organi di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività garantiscono una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività. Gli emittenti assicurano che l’emissione e il rimborso dei token collegati ad attività siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento della riserva_di_attività.
7. L’ emittente di un token_collegato_ad_attività determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando i prezzi di mercato. Il valore aggregato della riserva è pari almeno al valore aggregato delle richieste risarcitorie dei possessori del token_collegato_ad_attività in circolazione nei confronti dell’ emittente.
8. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di una politica chiara e dettagliata che descrive il meccanismo di stabilizzazione di tali token. In particolare, la politica in oggetto:
a) | elenca le attività cui si riferiscono i token collegati ad attività, di cui mira a stabilizzare la composizione di tali attività; |
b) | descrive il tipo di attività e la ripartizione precisa delle attività incluse nella riserva_di_attività; |
c) | contiene una valutazione dettagliata dei rischi, compreso il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione e il rischio di liquidità, derivanti dalla riserva_di_attività; |
d) | descrive la procedura con cui i token collegati ad attività sono emessi e rimborsati e la procedura secondo cui tale emissione e rimborso comporteranno un corrispondente aumento e decremento della riserva_di_attività; |
e) | indica se una parte della riserva_di_attività è investita conformemente all’articolo 38; |
f) | qualora gli emittenti di token collegati ad attività investano una parte della riserva_di_attività conformemente all’articolo 38, descrive in dettaglio la politica di investimento e include una valutazione del modo in cui tale politica di investimento può incidere sul valore della riserva_di_attività; |
g) | descrive la procedura per l’acquisto di token collegati ad attività e per il relativo rimborso con la riserva_di_attività, elencando le persone o le categorie di persone autorizzate in tal senso. |
9. Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 12, gli emittenti di token collegati ad attività prescrivono un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi, che valuti la conformità alle norme del presente capo, a decorrere dalla data della loro autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.
10. L’ emittente notifica i risultati dell’audit di cui al paragrafo 9 all’ autorità_competente senza indugio e al più tardi entro sei settimane dalla data di riferimento della valutazione. L’ emittente pubblica il risultato dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ autorità_competente. L’ autorità_competente può incaricare un emittente di ritardare la pubblicazione del risultato dell’audit nel caso in cui:
a) | all’ emittente sia stato imposto di attuare un accordo o misure di risanamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 3; |
b) | all’ emittente sia stato imposto di attuare un piano di rimborso a norma dell’articolo 47; |
c) | si ritenga necessario tutelare gli interessi economici dei possessori del token_collegato_ad_attività; |
d) | si ritenga necessario evitare un effetto negativo significativo sul sistema finanziario dello Stato_membro_d’origine o di un altro Stato membro. |
11. La valutazione a prezzi di mercato di cui al paragrafo 7 del presente articolo è effettuata utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato (mark-to-market) ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) ogniqualvolta possibile.
Quando è utilizzato il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, l’attività di riserva è valutata al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l’attività di riserva possa essere liquidata alla media di mercato. Sono utilizzati unicamente dati di mercato di buona qualità e tali dati sono valutati sulla base di tutti gli elementi seguenti:
a) | il numero e la qualità delle controparti; |
b) | il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi; |
c) | l’entità della riserva_di_attività. |
12. Quando non è possibile ricorrere alla valutazione in base ai prezzi di mercato di cui al paragrafo 11 del presente articolo o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficientemente buona, l’attività di riserva è valutata in modo prudente utilizzando la valutazione in base ad un modello (mark-to-model) ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/1131.
Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell’attività di riserva, sulla base di tutti i seguenti elementi chiave aggiornati:
a) | il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi; |
b) | l’entità della riserva_di_attività; |
c) | il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all’attività di riserva. |
In caso di ricorso alla valutazione in base ad un modello, non si utilizza il metodo del costo ammortizzato quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/1131.
Articolo 37
Custodia delle attività di riserva
1. Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento che:
a) | le attività di riserva non siano gravate né costituite in garanzia come «contratto di garanzia finanziaria” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39); |
b) | le attività di riserva siano detenute in custodia conformemente ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo; |
c) | gli emittenti di token collegati ad attività abbiano rapidamente accesso alle attività di riserva per soddisfare eventuali richieste di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività; |
d) | le concentrazioni dei depositari delle attività di riserva siano evitate; |
e) | il rischio di concentrazione delle attività di riserva sia evitato. |
2. Gli emittenti di token collegati ad attività che emettono due o più token collegati ad attività nell’Unione dispongono di una politica di custodia per ciascun gruppo della riserva_di_attività. I diversi emittenti di token collegati ad attività che hanno emesso lo stesso di token_collegato_ad_attività applicano e mantengono una politica di custodia unica.
3. Le attività di riserva sono detenute in custodia non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di emissione del token_collegato_ad_attività da uno o più dei seguenti soggetti:
a) | un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti, nel caso in cui le attività di riserva assumano la forma di cripto-attività; |
b) | un ente_creditizio per tutti i tipi di attività di riserva; |
c) | un’ impresa_di_investimento che presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto di clienti di cui all’allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, se le attività di riserva assumono la forma di strumenti finanziari. |
4. Gli emittenti di token collegati ad attività esercitano tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 3. Il depositario è una persona giuridica diversa dall’ emittente.
Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 3 dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva, tenendo conto delle prassi contabili, delle procedure di custodia e dei meccanismi di controllo interno di tali prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi e imprese di investimento. Gli accordi contrattuali tra gli emittenti di token collegati ad attività e i depositari garantiscono che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.
5. Le politiche e le procedure di custodia di cui al paragrafo 1 stabiliscono i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva e la procedura per il riesame di tale designazione.
Gli emittenti di token collegati ad attività riesaminano periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva. Ai fini di tale riesame, gli emittenti di token collegati ad attività valutano le loro esposizioni nei confronti di tali depositari, tenendo conto dell’intera portata del loro rapporto con essi, e monitorano su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.
6. I depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 4 garantiscono che la custodia di tali attività di riserva sia effettuata nel modo seguente:
a) | gli enti creditizi detengono in custodia i fondi in un conto aperto nei loro libri contabili; |
b) | per gli strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia, gli enti creditizi o le imprese di investimento detengono in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi o delle imprese di investimento e tutti gli strumenti finanziari che possono essere consegnati fisicamente a tali enti creditizi o imprese di investimento; |
c) | per le cripto-attività che possono essere detenute in custodia, i prestatori di servizi per le cripto-attività detengono in custodia le cripto-attività incluse nelle attività di riserva o i mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso, sotto forma di chiavi crittografiche private; |
d) | per le altre attività, gli enti creditizi verificano la proprietà da parte degli emittenti dei token collegati ad attività e tengono un registro delle attività di riserva di cui hanno accertato la proprietà da parte degli emittenti dei token collegati ad attività. |
Ai fini della lettera a) del primo comma, gli enti creditizi assicurano che i fondi siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi in un conto separato conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione (40). Tale conto è aperto a nome dell’ emittente dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun token_collegato_ad_attività, in modo che i fondi detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna riserva_di_attività.
Ai fini della lettera b) del primo comma, gli enti creditizi e le imprese di investimento assicurano che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi e delle imprese di investimento siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi e delle imprese di investimento in conti separati conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE. Il conto di strumenti finanziari è aperto a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun token_collegato_ad_attività, in modo che gli strumenti finanziari detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna riserva_di_attività.
Ai fini della lettera c) del primo comma, i prestatori di servizi per le cripto-attività aprono un registro delle posizioni a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun token_collegato_ad_attività, in modo che le cripto-attività detenute in custodia possano essere chiaramente identificate come appartenenti a ciascuna riserva_di_attività.
Ai fini della lettera d) del primo comma, la valutazione della proprietà delle attività di riserva da parte degli emittenti di token collegati ad attività si basa sulle informazioni o sui documenti forniti dagli emittenti dei token collegati ad attività e, se disponibili, su prove esterne.
7. La designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 4 del presente articolo è comprovata da un accordo contrattuale di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma. Tali accordi contrattuali disciplinano, tra l’altro, il flusso di informazioni necessarie per consentire agli emittenti di token collegati ad attività, ai prestatori di servizi per le cripto-attività, agli enti creditizi e alle imprese di investimento di svolgere le loro funzioni di depositari.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari conformemente al paragrafo 4 agiscono in modo onesto, corretto, professionale, indipendente e nell’interesse degli emittenti dei token collegati ad attività e dei possessori di tali token.
9. I prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari conformemente al paragrafo 4 non svolgono attività nei confronti di emittenti di token collegati ad attività che possano creare conflitti di interesse tra tali emittenti, i possessori dei token collegati ad attività e loro stessi, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) | i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi o le imprese di investimento hanno separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento dei loro compiti di custodia dai loro compiti potenzialmente confliggenti; |
b) | i potenziali conflitti di interesse sono stati adeguatamente individuati, monitorati, gestiti e comunicati dagli emittenti dei token collegati ad attività ai possessori dei token collegati ad attività, conformemente all’articolo 32. |
10. In caso di perdita di uno strumento_finanziario o di una cripto-attività detenuti in custodia a norma del paragrafo 6, il prestatore di servizi per le cripto-attività, l’ ente_creditizio o l’ impresa_di_investimento che ha perso tale strumento_finanziario o cripto-attività procede alla compensazione o alla restituzione all’ emittente del token_collegato_ad_attività di uno strumento_finanziario o una cripto-attività di tipo identico o di valore corrispondente, senza indebito ritardo. Il prestatore di servizi per le cripto-attività, l’ ente_creditizio o l’ impresa_di_investimento in questione non è ritenuto responsabile della compensazione o della restituzione se è in grado di dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, e che le conseguenze di tale evento sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarlo.
Articolo 38
Investimento della riserva_di_attività
1. Gli emittenti di token collegati ad attività che investono una parte della riserva_di_attività investono tali attività unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.
2. Le quote di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono considerate attività con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi ai fini del paragrafo 1, se tale OICVM investe unicamente in attività quali ulteriormente specificate dall’ABE in conformità del paragrafo 5 e se l’ emittente del token_collegato_ad_attività garantisce che la riserva_di_attività sia investita in modo tale da ridurre al minimo il rischio di concentrazione.
3. Gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva_di_attività sono detenuti in custodia a norma dell’articolo 37.
4. Tutti i profitti o le perdite, comprese le fluttuazioni del valore degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, e i rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva_di_attività sono a carico dell’ emittente del token_collegato_ad_attività.
5. L’ABE, in cooperazione l’ESMA e la BCE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e che presentano un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di contrazione minimi di cui al paragrafo 1. Nello specificare tali strumenti finanziari, l’ABE tiene conto:
a) | dei vari tipi di attività cui può fare riferimento un token_collegato_ad_attività; |
b) | della correlazione tra le attività cui fa riferimento il token_collegato_ad_attività e gli strumenti finanziari altamente liquidi in cui l’ emittente può investire; |
c) | del requisito di copertura della liquidità di cui all’articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e quale ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (41); |
d) | dei vincoli alla concentrazione che impediscono all’ emittente di:
|
Ai fini del primo comma, lettera d), punto i), l’ABE definisce limiti adeguati per determinare i requisiti di concentrazione. Tali limiti tengono conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 39
Diritto di rimborso
1. I possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento nei confronti degli emittenti dei token collegati ad attività e in relazione alle attività di riserva quando gli emittenti non sono in grado di adempiere i loro obblighi di cui al capo 6 del presente titolo. Gli emittenti stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure chiare e dettagliate in relazione a tale diritto permanente di rimborso.
2. Su richiesta di un possessore di un token_collegato_ad_attività, un emittente di tale token rimborsa pagando un importo in fondi, diversi dalla moneta_elettronica, equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token_collegato_ad_attività detenuto o consegnando le attività cui è collegato il token. Gli emittenti stabiliscono una politica relativa a tale diritto permanente di rimborso che prevede:
a) | le condizioni, comprese le soglie, i periodi e i tempi per l’esercizio di tale diritto di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività; |
b) | i meccanismi e le procedure per assicurare il rimborso dei token collegati ad attività, anche in condizioni di stress del mercato, nonché nel contesto dell’attuazione del piano di risanamento di cui all’articolo 46 o in caso di rimborso ordinato di token collegati ad attività a norma dell’articolo 47; |
c) | la valutazione, o i principi di valutazione, dei token collegati ad attività e delle attività di riserva quando il diritto di rimborso è esercitato dal possessore di token collegati ad attività, anche utilizzando la metodologia di valutazione stabilita all’articolo 36, paragrafo 11; |
d) | le condizioni di regolamento del rimborso; e |
e) | le misure adottate dagli emittenti per gestire in maniera adeguata l’aumento o il decremento della riserva_di_attività al fine di evitare eventuali effetti negativi sul mercato delle attività di riserva. |
Quando gli emittenti, nel vendere un token_collegato_ad_attività, accettano un pagamento in fondi diversi dalla moneta_elettronica, denominati in una valuta_ufficiale, essi offrono sempre la possibilità di rimborso del token in fondi diversi dalla moneta_elettronica, denominati nella stessa valuta_ufficiale.
3. Fatto salvo l’articolo 46, il rimborso dei token collegati ad attività non è soggetto a commissioni.
Articolo 42
Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
1. Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, l’ autorità_competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:
a) | la reputazione del candidato acquirente; |
b) | la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività; |
c) | la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda l’ emittente del token_collegato_ad_attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione; |
d) | se l’ emittente del token_collegato_ad_attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo; |
e) | l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio. |
2. L’ autorità_competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 41, paragrafo 4, sono incomplete o false.
3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione_qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1.
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 5
Token collegati ad attività significativi
Articolo 43
Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
1. I criteri per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi sono i seguenti, quali ulteriormente specificati dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 11:
a) | il numero di possessori del token_collegato_ad_attività è superiore a 10 milioni; |
b) | il valore del token_collegato_ad_attività emesso, la sua capitalizzazione di mercato o l’entità della riserva_di_attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività è superiore a 5 000 000 000 EUR; |
c) | il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni in tale token_collegato_ad_attività giornalieri nel periodo pertinente sono rispettivamente superiori a 2,5 milioni di operazioni e a 500 000 000 EUR; |
d) | l’ emittente del token_collegato_ad_attività è un fornitore di servizi di piattaforma di base designato come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (43); |
e) | la rilevanza delle attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività su scala internazionale, compreso l’impiego del token_collegato_ad_attività per i pagamenti e le rimesse; |
f) | l’interconnessione del token_collegato_ad_attività o dei suoi emittenti con il sistema finanziario; |
g) | il fatto che lo stesso emittente emetta almeno un token_collegato_ad_attività o token_di_moneta_elettronica aggiuntivo e presti almeno un servizio per le cripto-attività. |
2. L’ABE classifica i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi se almeno tre dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatti:
a) | durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, successiva all’autorizzazione a norma dell’articolo 21, o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17; o |
b) | durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. |
3. Se diversi emittenti emettono lo stesso token_collegato_ad_attività, il soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.
4. Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.
Qualora l’ emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il token_collegato_ad_attività si riferisca a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.
5. Laddove concluda che un token_collegato_ad_attività soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 1 in conformità del paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare il token_collegato_ad_attività come token_collegato_ad_attività significativo e lo notifica all’ emittente di tale token_collegato_ad_attività, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.
Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell’ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.
6. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_collegato_ad_attività come un token_collegato_ad_attività significativo 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività e la rispettiva autorità_competente.
7. Se un token_collegato_ad_attività è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 6, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’ emittente di tale token_collegato_ad_attività significativo sono trasferite dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente all’ABE entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di tale decisione.
L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.
8. Ogni anno l’ABE valuta la classificazione dei token collegati ad attività significativi sulla base delle informazioni disponibili, comprese dalle relazioni di cui al paragrafo 4 o dalle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 22.
Laddove concluda che taluni token collegati ad attività non soddisfino più i criteri stabiliti al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più i token collegati ad attività come significativi e lo notifica agli emittenti di tali token collegati ad attività, all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello tale Stato membro interessato.
Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale di cui al paragrafo 4, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.
9. L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token_collegato_ad_attività come significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tali token collegati ad attività e la rispettiva autorità_competente.
10. Se un token_collegato_ad_attività non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’ emittente di tale token_collegato_ad_attività sono trasferite dall’ABE all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale decisione.
L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.
11. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, sulla cui base classificare come significativo un token_collegato_ad_attività, e sulla cui base determinare:
a) | le circostanze in cui le attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività sono considerate significative su scala internazionale al di fuori dell’Unione; |
b) | le circostanze in cui i token collegati ad attività e i loro emittenti sono considerati interconnessi con il sistema finanziario; |
c) | il contenuto e il formato delle informazioni fornite dalle autorità competenti all’ABE e alla BCE a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e dell’articolo 56, paragrafo 3. |
Articolo 44
Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
1. Gli emittenti richiedenti dei token collegati ad attività possono indicare nella loro domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 18 o nella loro notifica a norma dell’articolo 17 che desiderano che i loro token collegati ad attività siano classificati come token collegati ad attività significativi. In tal caso, l’ autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ emittente richiedente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato.
Affinché un token_collegato_ad_attività sia classificato come significativo a norma del presente articolo, l’ emittente richiedente del token_collegato_ad_attività dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.
2. Entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione contenente il suo parere, sulla base del programma operativo, circa il soddisfacimento o il probabile soddisfacimento di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token_collegato_ad_attività, e notifica tale progetto di decisione all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente richiedente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato.
Le autorità competenti degli emittenti di tali token collegati ad attività, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.
3. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_collegato_ad_attività come un token_collegato_ad_attività significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente richiedente di tale token_collegato_ad_attività e la rispettiva autorità_competente.
4. Se i token collegati ad attività sono stati classificati come significativi in conformità di una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza nei confronti degli emittenti di tali token collegati ad attività sono trasferite dall’ autorità_competente all’ABE alla data della decisione dell’ autorità_competente di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, o alla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.
Articolo 45
Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi
1. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio di tali emittenti e che non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.
2. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi garantiscono che tali token possano essere detenuti in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività che non appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE, su base equa, ragionevole e non discriminatoria.
3. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi valutano e controllano le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso dei token collegati ad attività da parte dei possessori degli stessi. A tal fine gli emittenti di token collegati ad attività significativi stabiliscono, mantengono e attuano una politica e procedure per la gestione della liquidità. Tale politica e tali procedure assicurano che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta agli emittenti di token collegati ad attività significativi di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.
4. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi effettuano periodicamente prove di stress di liquidità. In funzione dell’esito di tali prove, l’ABE può decidere di rafforzare i requisiti in materia di liquidità di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente articolo e all’articolo 36, paragrafo 6.
Se gli emittenti di token collegati ad attività significativi offrono due o più token collegati ad attività o prestano servizi per le cripto-attività, le prove di stress riguardano tutte queste attività in modo globale e olistico.
5. La percentuale di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, lettera b), è fissata al 3 % dell’importo medio delle attività di riserva per gli emittenti di token collegati ad attività significativi.
6. Qualora più emittenti offrano lo stesso token_collegato_ad_attività significativo, a ciascun emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5.
Qualora un emittente offra nell’Unione due o più token collegati ad attività e almeno uno di tali token collegati ad attività è classificato come significativo, a tale emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5.
7. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) | il contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva di cui al paragrafo 1; |
b) | i contenuti minimi della politica e delle procedure per la gestione della liquidità di cui al paragrafo 3 e dei requisiti in materia di liquidità, specificando tra l’altro l’importo minimo dei depositi in ciascuna valuta_ufficiale di riferimento, che non può essere inferiore al 60 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta_ufficiale; |
c) | la procedura e i tempi per l’adeguamento dell’importo dei fondi propri di un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo in applicazione del paragrafo 5. |
Nel caso degli enti creditizi, l’ABE calibra le norme tecniche tenendo conto di eventuali interazioni tra i requisiti normativi stabiliti dal presente regolamento e i requisiti normativi stabiliti da altri atti legislativi dell’Unione.
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con la BCE, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di stabilire i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress da includere nelle prove di stress di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali orientamenti sono aggiornati periodicamente tenendo conto degli ultimi sviluppi del mercato.
CAPO 6
Piani di risanamento e di rimborso
Articolo 46
Piano di risanamento
1. Un emittente di un token_collegato_ad_attività elabora e mantiene un piano di risanamento che prevede l’adozione di misure da parte dell’ emittente per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nei casi in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti.
Il piano di risanamento include inoltre il mantenimento dei servizi dell’ emittente relativi al token_collegato_ad_attività, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.
Il piano di risanamento include condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento nonché un’ampia gamma di opzioni di risanamento, tra cui:
a) | commissioni di liquidità sui rimborsi; |
b) | limiti all’importo del token_collegato_ad_attività che può essere rimborsato in qualsiasi giorno lavorativo; |
c) | sospensione dei rimborsi. |
2. L’ emittente del token_collegato_ad_attività notifica il piano di risanamento all’ autorità_competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’ autorità_competente chiede di apportare modifiche al piano di risanamento ove necessario per garantirne la corretta attuazione, e notifica all’ emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’ emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’ emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di risanamento.
Se del caso, l’ emittente notifica il piano di risanamento anche alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale, parallelamente all’ autorità_competente.
3. Se l’ emittente non rispetta i requisiti applicabili alla riserva_di_attività a norma del capo 3 del presente titolo o, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che nel prossimo futuro non rispetti tali requisiti, l’ autorità_competente, al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili, ha il potere di imporre all’ emittente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o di aggiornare tale piano di risanamento qualora le circostanze siano diverse dalle ipotesi contenute nel piano di risanamento iniziale e di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano aggiornato entro un determinato arco di tempo.
4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, l’ autorità_competente ha il potere di sospendere temporaneamente il rimborso dei token collegati ad attività, a condizione che la sospensione sia giustificata alla luce degli interessi dei possessori di token collegati ad attività e della stabilità finanziaria.
5. Se del caso, l’ autorità_competente notifica alle autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale dell’ emittente ogni misura adottata conformemente ai paragrafi 3 e 4.
6. L’ABE, previa consultazione dell’ESMA, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare il formato del piano di risanamento e le informazioni da fornire.
Articolo 47
Piano di rimborso
1. Un emittente di un token_collegato_ad_attività elabora e mantiene un piano operativo per favorire il rimborso ordinato di ciascun token_collegato_ad_attività, che deve essere attuato sulla base di una decisione dell’ autorità_competente secondo cui l’ emittente non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi, tra l’altro in caso di insolvenza o, se applicabile, di risoluzione o in caso di revoca dell’autorizzazione dell’ emittente, fatto salvo l’avvio di una misura di prevenzione della crisi o di una misura di gestione della crisi ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 101 e 102, della direttiva 2014/59/UE o di un’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (44).
2. Il piano di rimborso dimostra la capacità dell’ emittente del token_collegato_ad_attività di effettuare il rimborso del token_collegato_ad_attività in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.
Il piano di rimborso comprende accordi contrattuali, procedure e sistemi, inclusa la designazione di un amministratore temporaneo in conformità del diritto applicabile, per garantire un trattamento equo di tutti i possessori di token collegati ad attività e per assicurare che i possessori di token collegati ad attività siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.
Il piano di rimborso garantisce la continuità di tutte le attività essenziali che sono necessarie per il rimborso ordinato e che sono svolte dagli emittenti o da qualsiasi soggetto terzo.
3. L’ emittente del token_collegato_ad_attività notifica il piano di rimborso all’ autorità_competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’ autorità_competente chiede di apportare modifiche al piano di rimborso ove necessario per garantirne la corretta attuazione e notifica all’ emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’ emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’ emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di rimborso.
4. Se del caso, l’ autorità_competente notifica il piano di rimborso all’autorità di risoluzione e all’autorità di vigilanza prudenziale dell’ emittente.
L’autorità di risoluzione può esaminare il piano di rimborso al fine di individuare nello stesso eventuali azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’ emittente e può formulare raccomandazioni al riguardo all’ autorità_competente.
5. L’ABE emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare:
a) | il contenuto del piano di rimborso e la periodicità del riesame, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token_collegato_ad_attività, nonché del modello di business del suo emittente; e |
b) | i fattori che determinano l’attuazione del piano di rimborso. |
TITOLO IV
TOKEN DI MONETA ELETTRONICA
CAPO 1
Requisiti che devono essere soddisfatti da tutti gli emittenti di token_di_moneta_elettronica
Articolo 48
Requisiti per l’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token_di_moneta_elettronica
1. Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di un token_di_moneta_elettronica, all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica e:
a) | sia autorizzata quale ente_creditizio o istituto_di_moneta_elettronica; e |
b) | abbia notificato un White Paper sulle cripto-attività all’ autorità_competente e abbia pubblicato un White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 51. |
Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token_di_moneta_elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 50 e 53.
2. I token_di_moneta_elettronica sono considerati moneta_elettronica.
Un token_di_moneta_elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta_ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione.
3. I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token_di_moneta_elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo.
4. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli emittenti di token_di_moneta_elettronica che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.
5. Il presente titolo, ad eccezione del paragrafo 7 del presente articolo e dell’articolo 51, non si applica relativamente ai token_di_moneta_elettronica esentati a norma dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE.
6. Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano alla rispettiva autorità_competente l’intenzione di offrire al pubblico tali token_di_moneta_elettronica o di chiedere la loro ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data dell’ offerta_al_pubblico o della richiesta di ammissione alla negoziazione.
7. In caso di applicazione dei paragrafi 4 o 5, gli emittenti di token_di_moneta_elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all’ autorità_competente in conformità dell’articolo 51.
Articolo 51
Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token_di_moneta_elettronica
1. Un White Paper sulle cripto-attività per un token_di_moneta_elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III:
a) | informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica; |
b) | informazioni sul token_di_moneta_elettronica; |
c) | informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione; |
d) | informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al token_di_moneta_elettronica; |
e) | informazioni relative alla tecnologia sottostante; |
f) | informazioni sui rischi; |
g) | informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_di_moneta_elettronica. |
Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che effettua l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token_di_moneta_elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione.
2. Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.
3. Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:
«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».
4. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che:
a) | il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE; |
b) | il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE. |
5. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.
6. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a prendere una decisione informata.
La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:
a) | dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività; |
b) | il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_di_moneta_elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi; |
c) | l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile; |
d) | il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale. |
La sintesi indica che i possessori del token_di_moneta_elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso.
7. Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.
8. Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Se il token_di_moneta_elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
9. Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.
10. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
11. Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività alla rispettiva autorità_competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione.
Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle cripto-attività prima della loro pubblicazione.
12. Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del token_di_moneta_elettronica è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti.
13. Prima di offrire il token_di_moneta_elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web.
14. L’ emittente del token_di_moneta_elettronica fornisce all’ autorità_competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 4. L’ autorità_competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’ emittente, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 4.
L’ autorità_competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente del token_di_moneta_elettronica.
L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione.
15. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 56
Classificazione dei token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi
1. L’ABE classifica i token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi, se almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, sono soddisfatti:
a) | durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, successiva all’ offerta_al_pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di tali token; o |
b) | durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. |
2. Se diversi emittenti emettono lo stesso token_di_moneta_elettronica, il soddisfacimento dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.
3. Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, informazioni pertinenti alla valutazione del soddisfacimento dei criteri stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.
Qualora l’ emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il token_di_moneta_elettronica si riferisca a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.
4. Laddove concluda che un token_di_moneta_elettronica soddisfi i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo e lo notifica all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.
Gli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.
5. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 4 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di detto token e la rispettiva autorità_competente.
6. Se un token_di_moneta_elettronica è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 5, le responsabilità di vigilanza relative all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.
L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.
7. In deroga al paragrafo 6, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni dei token_di_moneta_elettronica significativi sono concentrati nello Stato_membro_d’origine.
L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sugli eventuali casi di applicazione della deroga di cui al primo comma.
Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario è stabilito in detto Stato membro.
8. Ogni anno l’ABE rivaluta la classificazione dei token_di_moneta_elettronica significativi sulla base delle informazioni disponibili, anche derivanti dalle relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.
Laddove concluda che taluni token_di_moneta_elettronica non soddisfino più i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più il token_di_moneta_elettronica come significativo e lo notifica agli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, alle autorità competenti del loro Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.
Gli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.
9. L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token_di_moneta_elettronica come significativo entro 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di detti token e la rispettiva autorità_competente.
10. Se un token_di_moneta_elettronica non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza relative all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ABE all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.
L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.
Articolo 58
Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica
1. Gli istituti di moneta_elettronica che emettono token_di_moneta_elettronica significativi sono soggetti:
a) | ai requisiti di cui agli articoli 36, 37 e 38 e all’articolo 45, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento, anziché all’articolo 7 della direttiva 2009/110/CE; |
b) | ai requisiti di cui all’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, e all’articolo 45, paragrafo 5, del presente regolamento, anziché all’articolo 5 della direttiva 2009/110/CE. |
In deroga all’articolo 36, paragrafo 9, per quanto riguarda gli emittenti dei token_di_moneta_elettronica significativi, l’audit indipendente è prescritto ogni sei mesi a decorrere dalla data della decisione di classificare i token_di_moneta_elettronica quali significativi ai sensi dell’articolo 56 o dell’articolo 57, se del caso.
2. Le autorità competenti degli Stati membri d’origine possono imporre agli istituti di moneta_elettronica che emettono token_di_moneta_elettronica non significativi di conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1, ove necessario per affrontare i rischi che tali disposizioni mirano a contrastare, quali i rischi di liquidità, i rischi operativi o i rischi derivanti dall’inottemperanza ai requisiti per la gestione della riserva_di_attività.
3. Gli articoli 22, 23 e 24, paragrafo 3, si applicano ai token_di_moneta_elettronica denominati in una valuta che non è una valuta_ufficiale di uno Stato membro.
TITOLO V
AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ
CAPO 1
Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Articolo 59
Autorizzazione
1. Una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia:
a) | una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o |
b) | un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un gestore del mercato, un istituto_di_moneta_elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 60. |
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 hanno la sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le cripto-attività. Hanno la loro sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori è residente nell’Unione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), altre imprese che non sono persone giuridiche prestano servizi per le cripto-attività se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche nonché se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.
5. Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo.
6. Le autorità competenti che concedono autorizzazioni ai sensi dell’articolo 63 assicurano che tali autorizzazioni specifichino i servizi per le cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare.
7. I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività in tutta l’Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato_membro_ospitante.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all’articolo 63 chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione iniziale un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 62. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all’articolo 63.
Articolo 60
Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie
1. Un ente_creditizio può prestare servizi per le cripto-attività se comunica le informazioni di cui al paragrafo 7 all’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.
2. Un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti alla fornitura, al mantenimento o alla gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento di cui alla sezione B, punto 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 909/2014.
3. Un’ impresa_di_investimento può prestare servizi per le cripto-attività nell’Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.
Ai fini del presente paragrafo:
a) | la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti al servizio accessorio di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
b) | la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui alla sezione A, punti 8 e 9, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
c) | lo scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività è considerato equivalente alla negoziazione per conto proprio di cui alla sezione A, punto 3, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
d) | l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente all’esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
e) | il collocamento di cripto-attività è considerato equivalente all’assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nonché al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile di cui alla sezione A, punti 6 e 7, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
f) | la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui alla sezione A, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
g) | la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui alla sezione A, punto 5, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
h) | la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di portafogli di cui alla sezione A, punto 4, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE. |
4. Un istituto_di_moneta_elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai token_di_moneta_elettronica che emette se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.
5. Una società di gestione di un OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi possono prestare servizi per le cripto-attività equivalenti a servizi di gestione di portafogli di investimento e servizi accessori per cui sono autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE se comunicano all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.
Ai fini del presente paragrafo:
a) | la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE; |
b) | la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE; |
c) | la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE. |
6. Un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE può gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.
7. Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 sono comunicate le informazioni seguenti:
a) | un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi; |
b) | una descrizione:
|
c) | la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza, e una descrizione degli stessi in linguaggio non tecnico; |
d) | una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti; |
e) | una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti; |
f) | una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione nonché delle procedure e del sistema per individuare gli abusi di mercato, qualora si intenda gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; |
g) | una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività, qualora si intenda scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività; |
h) | una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di cripto-attività per conto dei clienti; |
i) | la prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi, qualora si intenda prestare consulenza sulle cripto-attività o di prestare servizi di gestione di portafogli di cripto-attività; |
j) | se il servizio per le cripto-attività riguardi token collegati ad attività, token_di_moneta_elettronica o altre cripto-attività; |
k) | informazioni sulle modalità in cui tali servizi di trasferimento saranno prestati, qualora si intenda fornire servizi per le cripto-attività per conto dei clienti. |
8. L’autorità competenti che riceve una notifica di cui ai paragrafi da 1 a 6 valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, se sono state fornite tutte le informazioni richieste. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa, informa immediatamente l’ente notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale tale ente è tenuto a fornire le informazioni mancanti.
Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, ciascun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6 è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità, ma non danno luogo ad una sospensione del decorso di alcun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6.
Il prestatore di servizi per le cripto-attività non inizia a prestare servizi per le cripto-attività finché la notifica è incompleta.
9. I soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono tenuti a presentare le informazioni di cui al paragrafo 7 che hanno precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Quando presentano le informazioni di cui al paragrafo 7, i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 dichiarano espressamente che le informazioni precedentemente trasmesse sono ancora aggiornate.
10. Qualora i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo forniscano servizi per le cripto-attività, essi non sono soggetti agli articoli 62, 63, 64, 67, 83 e 84.
11. Il diritto di prestare servizi per le cripto-attività di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo è revocato al momento della revoca della relativa autorizzazione che ha consentito al rispettivo soggetto di prestare servizi per le cripto-attività senza essere tenuto a ottenere un’autorizzazione a norma dell’articolo 59.
12. Le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5, dopo aver verificato la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 7.
L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109 entro la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività.
13. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 7.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
14. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la notifica di cui al paragrafo 7.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 61
Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente
1. Quando un cliente stabilito o residente nell’Unione avvia su propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio o un’attività per le cripto-attività da parte di un’impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione di cui all’articolo 59 non si applica alla prestazione di tale servizio o attività per le cripto-attività da parte dell’impresa del paese terzo a tale cliente, ivi compreso un rapporto connesso specificamente alla prestazione di tale servizio o attività per le cripto-attività.
Fatti salvi i rapporti intragruppo, se un’impresa di un paese terzo, anche mediante un soggetto che agisce per suo conto o che ha stretti_legami con tale impresa di un paese terzo o qualsiasi altra persona che agisce per conto di tale soggetto, cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’Unione, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato per la sollecitazione, la promozione o la pubblicizzazione nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.
Il secondo comma si applica a prescindere da qualsiasi clausola contrattuale o limitazione della responsabilità che sostenga di affermare diversamente, compresa qualsiasi clausola o limitazione della responsabilità secondo cui la prestazione di servizi da parte di un’impresa di un paese terzo è considerata un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.
2. L’iniziativa esclusiva di un cliente di cui al paragrafo 1 non consente a un’impresa del paese terzo di proporre nuovi tipi di cripto-attività o di servizi per le cripto-attività a tale cliente.
3. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, intesi a precisare le situazioni in cui si ritiene che un’impresa di un paese terzo cerchi di procurarsi clienti stabiliti o residenti nell’Unione.
Al fine di favorire la convergenza e promuovere una vigilanza coerente rispetto al rischio di abusi del presente articolo, l’ESMA emana inoltre orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle pratiche di vigilanza volte a individuare e prevenire l’elusione del presente regolamento.
Articolo 63
Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione
1. Le autorità competenti informano per iscritto prontamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di aver ricevuto la stessa.
2. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la completezza di tale domanda verificando che siano state presentate le informazioni elencate all’articolo 62, paragrafo 2.
Laddove la domanda non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente deve fornire le informazioni mancanti.
3. Le autorità competenti possono rifiutarsi di riesaminare le domande laddove tali domande rimangano incomplete dopo il termine da esse fissato a norma del paragrafo 2, secondo comma.
4. Una volta che una domanda è completa, le autorità competenti ne informano tempestivamente il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.
5. Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano le autorità competenti di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente è in una delle seguenti posizioni in relazione a un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un operatore di mercato, una società di gestione di un OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi, un istituto_di_pagamento, un’impresa di assicurazione, un istituto_di_moneta_elettronica o un ente pensionistico aziendale o professionale, autorizzati nell’altro Stato membro in questione:
a) | è una sua filiazione; |
b) | è una filiazione dell’impresa madre di tale soggetto; o |
c) | è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano tale soggetto. |
6. Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti:
a) | possono consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e le unità di informazione finanziaria, al fine di verificare che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non sia stato oggetto di un’indagine su comportamenti in rapporto con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo; |
b) | garantiscono che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente che gestisce sedi o ricorre a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 sia conforme alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 45, paragrafi 3 e 5, della suddetta direttiva; |
c) | garantiscono, se del caso, che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente abbia messo in atto procedure adeguate per conformarsi alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 18 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849. |
7. Quando sussistono stretti_legami tra il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
8. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente ha stretti_legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’esercizio efficace delle loro funzioni di vigilanza.
9. Entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente rispetta le disposizioni di cui al presente titolo e adottano una decisione, pienamente motivata, di concessione o rifiuto dell’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività. Le autorità competenti notificano la loro decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di tale decisione. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare.
10. Le autorità competenti rifiutano un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività se sussistono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che:
a) | l’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possa mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa del prestatore, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato, o possa esporre il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente a un grave rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo; |
b) | i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di cui all’articolo 68, paragrafo 1; |
c) | gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di sufficiente onorabilità di cui all’articolo 68, paragrafo 2; |
d) | il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfi o rischi di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo. |
11. L’ESMA e l’ABE emanano congiuntamente, in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti relativi alla valutazione dell’idoneità dei membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.
L’ESMA e l’ABE emanano gli orientamenti di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
12. Durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 ed entro il 20o giorno lavorativo di tale periodo, le autorità competenti possono chiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per completare la valutazione. Tale richiesta è presentata per iscritto al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente precisando le informazioni supplementari necessarie.
Il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni mancanti presentata dalle autorità competenti e il ricevimento, da parte delle stesse, della relativa risposta del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di completamento o chiarimento delle informazioni presentata dalle autorità competenti è a discrezione di dette autorità ma non comporta una sospensione del periodo di valutazione di cui al paragrafo 9.
13. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5. Le autorità competenti informano altresì l’ESMA di ogni rifiuto o autorizzazione. L’ESMA rende disponibili le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 5, nel registro di cui a tale articolo, entro la data di inizio della prestazione dei servizi di cripto-attività.
Articolo 67
Requisiti prudenziali
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono in ogni momento di tutele prudenziali pari almeno al più elevato degli elementi seguenti:
a) | l’importo dei requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all’allegato IV, in funzione del tipo dei servizi per le cripto-attività prestati; |
b) | un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, soggette a revisione annuale. |
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che non sono in attività da un anno a decorrere dalla data in cui hanno iniziato a prestare servizi utilizzano, per il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), le spese fisse generali previste incluse nelle loro proiezioni per i primi 12 mesi di prestazione di servizi, quali trasmesse unitamente alla domanda di autorizzazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi per le cripto-attività calcolano le loro spese fisse generali dell’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo gli elementi seguenti dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti e ai soci dei profitti del bilancio annuale sottoposto alla più recente revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:
a) | bonus per il personale e altra remunerazione, nella misura in cui tali bonus e tale remunerazione dipendono da un profitto netto dei prestatori di servizi per le cripto-attività nell’anno in questione; |
b) | quote di partecipazione ai profitti per dipendenti, amministratori e soci; |
c) | altre forme di partecipazione ai profitti e altra remunerazione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali; |
d) | spese non ricorrenti da attività non ordinarie. |
4. Le tutele prudenziali di cui al paragrafo 1 assumono una delle forme seguenti o una combinazione delle stesse:
a) | fondi propri, costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma degli articoli 46 e 48 di tale regolamento; |
b) | una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui sono prestati servizi per le cripto-attività o una garanzia analoga. |
5. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 4, lettera b), è resa pubblica sul sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e presenta almeno le caratteristiche seguenti:
a) | ha una durata iniziale non inferiore ad un anno; |
b) | il termine di preavviso per la cancellazione è di almeno 90 giorni; |
c) | è sottoscritta con un’impresa autorizzata a fornire un’assicurazione, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale; |
d) | è fornita da un soggetto terzo. |
6. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 4, lettera b), comprende una copertura contro tutti i rischi seguenti:
a) | perdita di documenti; |
b) | rilascio di dichiarazioni false o fuorvianti; |
c) | atti, errori od omissioni che determinano la violazione:
|
d) | omissione di stabilire, attuare e mantenere procedure appropriate per prevenire i conflitti di interesse; |
e) | perdite dovute a interruzioni dell’operatività o a disfunzioni del sistema; |
f) | ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella tutela delle cripto-attività e dei fondi dei clienti; |
g) | responsabilità dei prestatori di servizi per le cripto-attività nei confronti dei clienti a norma dell’articolo 75, paragrafo 8. |
Articolo 75
Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti concludono un accordo con i loro clienti per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:
a) | l’identità delle parti dell’accordo; |
b) | la natura del servizio per le cripto-attività prestato e una descrizione di tale servizio; |
c) | la politica di custodia; |
d) | i mezzi di comunicazione tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e il cliente, compreso il sistema di autenticazione del cliente; |
e) | una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal prestatore di servizi per le cripto-attività; |
f) | le commissioni, i costi e gli oneri applicati dal prestatore di servizi per le cripto-attività; |
g) | il diritto applicabile. |
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti tengono un registro delle posizioni, aperte a nome di ciascun cliente, corrispondenti ai diritti di ciascun cliente sulle cripto-attività. Ove opportuno, i prestatori di servizi per le cripto-attività inseriscono quanto prima in tale registro qualsiasi movimento effettuato seguendo le istruzioni dei loro clienti. In tali casi, le loro procedure interne garantiscono che qualsiasi movimento che incida sulla registrazione delle cripto-attività sia corroborato da un’operazione regolarmente registrata nel registro delle posizioni del cliente.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti stabiliscono una politica di custodia con norme e procedure interne per garantire la custodia o il controllo di tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività.
La politica di custodia di cui al primo comma minimizza il rischio di perdita delle cripto-attività dei clienti, dei diritti connessi a tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività a causa di frodi, minacce informatiche o negligenza.
Una sintesi della politica di custodia è messa a disposizione dei clienti, su loro richiesta, in formato elettronico.
4. Se del caso, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti facilitano l’esercizio dei diritti connessi alle cripto-attività. Qualsiasi evento suscettibile di creare o modificare i diritti del cliente è registrato immediatamente nel registro delle posizioni del cliente.
In caso di modifiche alla tecnologia a registro_distribuito sottostante o di qualsiasi altro evento che possa creare o modificare i diritti del cliente, il cliente ha diritto a qualsiasi cripto-attività o a qualsiasi diritto recentemente creato sulla base e nella misura delle posizioni del cliente al verificarsi di tale modifica o evento, salvo diversa disposizione esplicita di un valido accordo concluso prima di tale modifica o evento con il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti a norma del paragrafo 1.
5. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono ai loro clienti, almeno una volta ogni tre mesi e su richiesta del cliente interessato, un rendiconto di posizione delle cripto-attività registrate a nome di tali clienti. Tale rendiconto di posizione è redatto in formato elettronico. Il rendiconto di posizione indica le cripto-attività interessate, il loro saldo, il loro valore e il trasferimento delle cripto-attività effettuato nel periodo in questione.
I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono quanto prima ai loro clienti qualsiasi informazione sulle operazioni relative alle cripto-attività che richiedono una risposta da parte di tali clienti.
6. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti garantiscono che siano messe in atto le procedure necessarie affinché le cripto-attività detenute per conto dei loro clienti, o i mezzi di accesso, siano restituiti quanto prima a tali clienti.
7. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti separano le partecipazioni di cripto-attività detenute per conto dei loro clienti dalle proprie partecipazioni e garantiscono che i mezzi di accesso alle cripto-attività dei loro clienti siano chiaramente identificati come tali. Essi assicurano che, nel registro_distribuito, le cripto-attività dei loro clienti siano detenute in modo distinto rispetto alle proprie cripto-attività.
Le cripto-attività detenute in custodia sono giuridicamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività, nell’interesse dei clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente al diritto applicabile, in modo che i creditori del prestatore di servizi per le cripto-attività non abbiano diritto di rivalsa sulle cripto-attività detenute in custodia dal prestatore di servizi per le cripto-attività, in particolare in caso di insolvenza.
Il prestatore di servizi per le cripto-attività garantisce che le cripto-attività detenute in custodia siano operativamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti sono responsabili nei confronti dei loro clienti della perdita di cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività a seguito di un incidente loro attribuibile. La responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività è limitata al valore di mercato della cripto-attività persa al momento della sua perdita.
Gli incidenti non attribuibili al prestatore di servizi per le cripto-attività includono gli eventi rispetto ai quali il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce prova che sono avvenuti indipendentemente dalla prestazione del servizio in questione o indipendentemente dalle operazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività, come un problema inerente al funzionamento del registro_distribuito, che sfugge al controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività.
9. Qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti ricorrano ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi, essi si avvalgono solo di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma dell’articolo 59.
I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti informano i loro clienti qualora ricorrano ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi.
Articolo 81
Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività valutano se i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività sono adeguate ai clienti o ai potenziali clienti, tenendo in considerazione le conoscenze dei clienti e le loro esperienze di investimento in cripto-attività, i loro obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, e la loro la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività informano i potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione della consulenza sulle cripto-attività, se la consulenza:
a) | è fornita su base indipendente; |
b) | si basa su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie cripto-attività, anche indicando se la consulenza è limitata alle cripto-attività emesse oppure offerte da entità che hanno stretti_legami con il prestatore di servizi per le cripto-attività o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale, che rischino di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata. |
3. Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività informi il potenziale cliente che la consulenza è prestata su base indipendente, il prestatore di servizi per le cripto-attività:
a) | valuta una congrua gamma di cripto-attività disponibili sul mercato, che deve essere sufficientemente diversificata da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente possano essere opportunamente conseguiti e che non deve essere limitata alle cripto-attività emesse o fornite:
|
b) | non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. |
Fatta salva la lettera b) del primo comma, sono consentiti, nei casi in cui siano chiaramente comunicati al cliente, benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità dei servizi per le cripto-attività prestati al cliente e che, per la loro portata e natura, non pregiudicano il rispetto da parte del prestatore di servizi di cripto-attività dell’obbligo di agire nel migliore interesse del cliente.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività comunicano altresì ai potenziali clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi, compresi il costo della consulenza, ove applicabile, il costo delle cripto-attività raccomandate o commercializzate al cliente e le modalità di pagamento delle cripto-attività da parte del cliente, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.
5. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività non accettano né trattengono onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da un emittente, un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione oppure da terzi, o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di servizi di gestione del portafoglio delle cripto-attività ai loro clienti.
6. Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività comunichi a un potenziale cliente che la sua consulenza è prestata su base non indipendente, tale prestatore può ricevere incentivi a condizione che il pagamento o il beneficio:
a) | sia concepito per accrescere la qualità del servizio prestato al cliente; e |
b) | non pregiudichi il rispetto dell’obbligo dei prestatori di servizi per le cripto-attività di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei loro clienti. |
L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al paragrafo 4 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei corrispondenti servizi per le cripto-attività.
7. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività assicurano che le persone fisiche che prestano consulenza o informazioni sulle cripto-attività o un servizio per le cripto-attività per loro conto possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.
8. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ottengono dai clienti effettivi o potenziali le informazioni necessarie in merito alle loro conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche in cripto-attività, ai loro obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio, alla loro situazione finanziaria, compresa la loro capacità di sostenere perdite, e alla loro comprensione di base dei rischi connessi all’acquisto di cripto-attività, in modo da consentire ai prestatori di servizi per le cripto-attività di indicare ai clienti effettivi o potenziali se le cripto-attività siano o meno adatte a loro e, in particolare, se siano in linea con la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di sostenere perdite.
9. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività avvertono i clienti o i potenziali clienti che:
a) | il valore delle cripto-attività potrebbe essere soggetto a fluttuazioni; |
b) | le cripto-attività potrebbero essere soggette a perdite totali o parziali; |
c) | le cripto-attività potrebbero non essere liquide; |
d) | ove applicabile, le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE; |
e) | le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE. |
10. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 per ciascun cliente. Essi adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti effettivi o potenziali siano attendibili.
11. Qualora i clienti non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 8, o qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ritengano che i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività non siano adatti ai loro clienti, i prestatori di servizi non raccomandano tali servizi per le cripto-attività o cripto-attività, né iniziano a prestare servizi di gestione del portafoglio di tali cripto-attività.
12. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività esaminano regolarmente, per ciascun cliente, la valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.
13. Una volta effettuata la valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, o il suo riesame a norma del paragrafo 12, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività forniscono ai clienti una relazione sull’adeguatezza che specifica la consulenza prestata e spiega perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dei clienti. Tale relazione è redatta e comunicata ai clienti in formato elettronico. La relazione in oggetto, come minimo:
a) | include informazioni aggiornate sulla valutazione di cui al paragrafo 1; e |
b) | fornisce una sintesi della consulenza prestata. |
La relazione sull’adeguatezza di cui al primo comma chiarisce che la consulenza si basa sulle conoscenze e sull’esperienza del cliente in materia di investimenti in cripto-attività, sugli obiettivi di investimento del cliente, sulla tolleranza al rischio, sulla situazione finanziaria e sulla capacità di sostenere perdite.
14. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività trasmettono ai loro clienti, in formato elettronico, rendiconti periodici delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto. Tali rendiconti periodici contengono una rassegna equa ed equilibrata delle attività intraprese e delle prestazioni del portafoglio durante il periodo di riferimento, un rendiconto aggiornato del modo in cui le attività intraprese soddisfano le preferenze, gli obiettivi e le altre caratteristiche del cliente, nonché informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 o sul suo riesame a norma del paragrafo 12.
Il rendiconto periodico di cui al primo comma del presente paragrafo è fornito ogni tre mesi, tranne nei casi in cui un cliente ha accesso a un sistema online in cui è possibile consultare valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, e il prestatore di servizi per le cripto-attività ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione almeno una volta durante il trimestre di riferimento. Tale sistema online si configura in formato elettronico.
15. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, che precisano:
a) | i criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del cliente conformemente al paragrafo 2; |
b) | le informazioni di cui al paragrafo 8; e |
c) | il formato del rendiconto periodico di cui al paragrafo 14. |
Articolo 82
Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti concludono un accordo con i loro clienti per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:
a) | l’identità delle parti dell’accordo; |
b) | una descrizione delle modalità del servizio di trasferimento fornito; |
c) | una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal prestatore di servizi per le cripto-attività; |
d) | le commissioni applicate dal prestatore di servizi per le cripto-attività; |
e) | la legge applicabile. |
2. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti per quanto concerne le procedure e le politiche, compresi i diritti dei clienti, nel contesto dei servizi di trasferimento di cripto-attività.
CAPO 4
Acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
Articolo 84
Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
1. Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, l’ autorità_competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:
a) | la reputazione del candidato acquirente; |
b) | la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività del prestatore di servizi per le cripto-attività; |
c) | la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda il prestatore di servizi per le cripto-attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione; |
d) | se il prestatore di servizi per le cripto-attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo; |
e) | l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio. |
2. L’ autorità_competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se in base ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 83, paragrafo 4, sono incomplete o false.
3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello di partecipazione_qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 5
Prestatori di servizi per le cripto-attività significativi
Articolo 92
Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività dispone di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per prevenire e individuare gli abusi di mercato. Tale persona è soggetta alle norme di notifica dello Stato membro in cui è registrata o ha la sede centrale o, nel caso di una succursale, dello Stato membro in cui è situata la succursale, e comunica senza indugio all’ autorità_competente di tale Stato membro qualsiasi ragionevole sospetto in merito a un ordine o a un’operazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche degli stessi, e ad altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro_distribuito, come il meccanismo_di_consenso, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso.
Le autorità competenti che ricevono una segnalazione di ordini o operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti delle piattaforme di negoziazione interessate.
2. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) | dispositivi, sistemi e procedure adeguati affinché le persone si conformino al paragrafo 1; |
b) | il modello che le persone devono utilizzare per conformarsi al paragrafo 1; |
c) | per gli abusi di mercato transfrontalieri, procedure di coordinamento tra le autorità competenti pertinenti per individuare e sanzionare gli abusi di mercato. |
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 dicembre 2024.
3. Al fine di garantire la coerenza delle prassi di vigilanza di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2025 l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle prassi di vigilanza tra le autorità competenti al fine di prevenire e individuare gli abusi di mercato, se non già contemplati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2.
TITOLO VII
AUTORITÀ COMPETENTI, ABE ED ESMA
CAPO 1
Poteri delle autorità competenti e cooperazione tra le autorità competenti, l’ABE e l’ESMA
Articolo 94
Poteri delle autorità competenti
1. Per adempiere i compiti loro assegnati dai titoli da II a VI del presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti:
a) | di imporre a qualsiasi persona di fornire informazioni e documenti che le autorità competenti ritengono possano essere rilevanti per l’esercizio delle loro funzioni; |
b) | di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; |
c) | di vietare la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato; |
d) | di rendere pubbliche, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla prestazione dei servizi per le cripto-attività interessati al fine di garantire la tutela degli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato; |
e) | di rendere di dominio pubblico il fatto che un prestatore di servizi per le cripto-attività non rispetta i propri obblighi; |
f) | di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora le autorità competenti ritengano che la situazione del prestatore di servizi per le cripto-attività sia tale che la prestazione del servizio per le cripto-attività pregiudicherebbe gli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio; |
g) | di imporre il trasferimento dei contratti esistenti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi in cui l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività sia revocata conformemente all’articolo 64, previo accordo dei clienti e del prestatore di servizi per le cripto-attività al quale devono essere trasferiti i contratti; |
h) | qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine; |
i) | di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, di modificare il loro White Paper sulle cripto-attività o di modificare ulteriormente il loro White Paper sulle cripto-attività modificato, qualora ritengano che il White Paper sulle cripto-attività o il White Paper sulle cripto-attività modificato non contenga le informazioni richieste dagli articoli 6, 19 o 51; |
j) | di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, di modificare le loro comunicazioni di marketing, qualora ritengano che le comunicazioni di marketing non siano conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 7, 29 o 53 del presente regolamento; |
k) | di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività e di token_di_moneta_elettronica, di includere informazioni aggiuntive nei loro White Paper sulle cripto-attività, ove necessario per la stabilità finanziaria o per la tutela degli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio; |
l) | di sospendere l’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; |
m) | di vietare l’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato; |
n) | di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione sospenda la negoziazione di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; |
o) | di vietare la negoziazione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato; |
p) | di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; |
q) | di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, o ai pertinenti prestatori di servizi per le cripto-attività, di cessare o sospendere le comunicazioni di marketing per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; |
r) | di rendere di dominio pubblico il fatto che un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica non adempie i propri obblighi a norma del presente regolamento; |
s) | di rendere pubbliche, o esigere che l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o l’ emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica renda pubbliche tutte le informazioni rilevanti che possono influire sulla valutazione della cripto-attività offerta_al_pubblico o ammessa alla negoziazione al fine di garantire la tutela degli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato; |
t) | di sospendere o imporre al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività di sospendere le cripto-attività dalla negoziazione qualora ritengano che la situazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica sia tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio; |
u) | qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia emettendo token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica senza autorizzazione o che una persona stia offrendo cripto-attività o chiedendo l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica senza aver notificato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine; |
v) | di adottare qualsiasi tipo di misura per garantire che un offerente o una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica o un prestatore di servizi per le cripto-attività rispetti il presente regolamento, anche chiedendo la cessazione di qualsiasi pratica o condotta che le autorità competenti reputino contraria al presente regolamento; |
w) | di effettuare ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma; |
x) | di esternalizzare verifiche o indagini a revisori o esperti; |
y) | di imporre la rimozione di una persona fisica dall’ organo_di_amministrazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un prestatore di servizi per le cripto-attività; |
z) | di chiedere a qualsiasi persona di adottare misure per ridurre l’entità della sua posizione o esposizione in relazione a cripto-attività; |
aa) | laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare la violazione del presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danneggiare gravemente gli interessi dei clienti o dei possessori di cripto-attività, di adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendo a soggetti terzi o a un’autorità pubblica di attuare tali misure, per:
|
ab) | imporre a un emittente di un token_collegato_ad_attività o di token_di_moneta_elettronica, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 3, o dell’articolo 58, paragrafo 3, di introdurre un importo nominale minimo o di limitare l’importo emesso. |
2. I poteri di vigilanza e di indagine esercitati in relazione agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, agli emittenti e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, non pregiudicano i poteri conferiti alle medesime o ad altre autorità di vigilanza per quanto riguarda tali soggetti, compresi i poteri conferiti alle pertinenti autorità competenti a norma delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2009/110/CE e i poteri di vigilanza prudenziale conferiti alla BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013.
3. Per adempiere i compiti loro assegnati dal titolo VI, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti, oltre ai poteri di cui al paragrafo 1:
a) | di accedere a qualsiasi documento e dato sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia; |
b) | di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, ove necessario, convocarli allo scopo di ottenere informazioni; |
c) | di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche, allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato; |
d) | di riferire fatti ai fini della promozione dell’azione penale; |
e) | di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative al traffico di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini dell’indagine su una violazione degli articoli da 88 a 91; |
f) | di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi; |
g) | di imporre un divieto temporaneo all’esercizio dell’attività professionale; |
h) | di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’ offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, all’ emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica. |
4. Se necessario, in base al diritto nazionale, l’ autorità_competente può chiedere all’autorità giudiziaria competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Le autorità competenti esercitano i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle modalità seguenti:
a) | direttamente; |
b) | in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; |
c) | sotto la propria responsabilità, mediante delega alle autorità di cui alla lettera b); |
d) | rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. |
6. Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di esercitare i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.
7. La segnalazione di informazioni all’ autorità_competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.
Articolo 96
Cooperazione con l’ABE e l’ESMA
1. Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti collaborano strettamente con l’ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010 e con l’ABE in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. Esse si scambiano informazioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente capo e dei capi 2 e 3 del presente titolo.
2. Le autorità competenti forniscono senza ritardo all’ABE e all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei loro compiti in conformità rispettivamente dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ABE e l’ESMA.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 97
Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività
1. Entro il 30 dicembre 2024, le AEV emanano congiuntamente orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare il contenuto e la forma della spiegazione che accompagna il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e dei pareri legali sulla qualificazione dei token collegati ad attività di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e). Gli orientamenti includono un modello per la spiegazione e il parere nonché un test standardizzato per la classificazione delle cripto-attività.
2. Conformemente all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, le AEV promuovono la discussione tra le autorità competenti sulla classificazione delle cripto-attività, compresa la classificazione delle cripto-attività escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 3. Le AEV identificano inoltre le fonti di potenziali divergenze negli approcci adottati dalle autorità competenti riguardo alla classificazione di tali cripto-attività e, nella misura del possibile, promuovono un approccio comune al riguardo.
3. Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine o dello Stato_membro_ospitante possono chiedere all’ESMA, all’EIOPA o all’ABE, a seconda dei casi, un parere sulla classificazione delle cripto-attività, comprese quelle escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 3. L’ESMA, l’EIOPA o l’ABE, se del caso, forniscono tale parere in conformità dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se del caso, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità competenti.
4. Le AEV redigono congiuntamente una relazione annuale sulla base delle informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 109 e dei risultati delle loro attività di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che individua le difficoltà incontrate nella classificazione delle cripto-attività e le divergenze emerse negli approcci adottati dalle autorità competenti.
Articolo 103
Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA
1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ESMA può vietare o limitare temporaneamente:
a) | la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica o di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o |
b) | un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica. |
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ESMA.
2. L’ESMA adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) | il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione; |
b) | i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività pertinenti non affrontano la minaccia in questione; |
c) | un’ autorità_competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata. |
3. Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ESMA garantisce che la misura:
a) | non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle cripto-attività o sui possessori di cripto-attività o i clienti destinatari di servizi per le cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e |
b) | non crei un rischio di arbitraggio regolamentare. |
Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.
4. Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ESMA notifica alle autorità competenti pertinenti la misura che intende adottare.
5. L’ESMA pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.
6. L’ESMA riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ESMA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.
7. Le misure adottate dall’ESMA a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dalle autorità competenti pertinenti sulla stessa questione.
8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ESMA deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.
Articolo 104
Poteri di intervento temporaneo dell’ABE
1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ABE può vietare o limitare temporaneamente:
a) | la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica o di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o |
b) | un tipo di attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o ai token_di_moneta_elettronica. |
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE.
2. L’ABE adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) | il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione; |
b) | i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione ai pertinenti token collegati ad attività, ai token_di_moneta_elettronica o ai servizi per le cripto-attività a essi correlati non affrontano la minaccia in questione; |
c) | un’ autorità_competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata. |
3. Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE garantisce che la misura:
a) | non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle cripto-attività o sui possessori di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica o i clienti destinatari di servizi per cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e |
b) | non crei un rischio di arbitraggio regolamentare. |
Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.
4. Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE notifica all’ autorità_competente pertinente la misura che intende adottare.
5. L’ABE pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.
6. L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.
7. Le misure adottate dall’ABE a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dall’ autorità_competente pertinente sulla stessa questione.
8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ABE deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.
Articolo 106
Coordinamento con l’ESMA o l’ABE
1. L’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, l’ABE svolge un ruolo di facilitazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 105. L’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, l’ABE, garantisce che le misure adottate da un’ autorità_competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se del caso, un approccio coerente.
2. Dopo aver ricevuto la comunicazione a norma dell’articolo 105, paragrafo 3, di una misura da adottare a norma di tale articolo, l’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, l’ABE, emette un parere per confermare che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, l’ABE, ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito web dell’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, dell’ABE.
3. Se un’ autorità_competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere emesso dall’ESMA o dall’ABE a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito web un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.
Articolo 109
Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token_di_moneta_elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
1. L’ESMA istituisce un registro:
a) | dei White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica; |
b) | degli emittenti di token collegati ad attività; |
c) | degli emittenti di token_di_moneta_elettronica; e |
d) | dei prestatori di servizi per le cripto-attività. |
Il registro dell’ESMA è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è aggiornato periodicamente. Per facilitare tale aggiornamento, le autorità competenti comunicano all’ESMA qualsiasi modifica che venga loro notificata relativa alle informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
Le autorità competenti forniscono all’ESMA i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro, come indicato in conformità del paragrafo 8.
2. Per quanto riguarda i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, il registro contiene i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete dei White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete.
3. Per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività, il registro contiene le informazioni seguenti:
a) | il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente; |
b) | la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’ emittente; |
c) | i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete; |
d) | l’elenco degli Stati membri ospitanti dove l’ emittente richiedente intende offrire un token_collegato_ad_attività al pubblico o intende richiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività; |
e) | la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione; |
f) | qualsiasi altro servizio prestato dall’ emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile; |
g) | la data dell’autorizzazione ad offrire al pubblico o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività o dell’autorizzazione come ente_creditizio e, se del caso, della revoca di una di tali autorizzazioni. |
4. Per quanto riguarda gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, il registro contiene le informazioni seguenti:
a) | il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente; |
b) | la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’ emittente; |
c) | i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete; |
d) | la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione; |
e) | qualsiasi altro servizio prestato dall’ emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile; |
f) | la data dell’autorizzazione come ente_creditizio o come istituto_di_moneta_elettronica e, se del caso, della revoca di tale autorizzazione. |
5. Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, il registro contiene le informazioni seguenti:
a) | il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, delle succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività; |
b) | la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, della piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività; |
c) | il nome e indirizzo dell’ autorità_competente che ha rilasciato l’autorizzazione e i suoi recapiti; |
d) | l’elenco dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività presta; |
e) | l’elenco degli Stati membri ospitanti nei quali il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività; |
f) | la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, della prestazione di servizi per le cripto-attività; |
g) | qualsiasi altro servizio prestato dal prestatore di servizi per le cripto-attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile; |
h) | la data dell’autorizzazione e, se del caso, della revoca dell’autorizzazione. |
6. Le autorità competenti notificano all’ESMA senza indugio le misure di cui all’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c), f), l), m), n), o) o t), e i provvedimenti cautelari adottati a norma dell’articolo 102 che incidono sulla prestazione di servizi per le cripto-attività o sull’emissione, sull’ offerta_al_pubblico o sull’utilizzo di cripto-attività. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro.
7. Qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività, di un emittente di un token_di_moneta_elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, e qualsiasi misura notificata conformemente al paragrafo 6 rimane pubblicata nel registro per cinque anni.
8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dati necessari per la classificazione per tipo di cripto-attività dei White Paper sulle cripto-attività, compresi gli identificativi della persona giuridica, nel registro e per specificare le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 110
Registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività
1. L’ESMA istituisce un registro non esaustivo delle entità che prestano servizi per le cripto-attività in violazione dell’articolo 59 o 61.
2. Il registro contiene almeno la denominazione commerciale o il sito web di un’entità non conforme e il nome dell’ autorità_competente che ha trasmesso le informazioni.
3. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell’ESMA in un formato leggibile meccanicamente ed è aggiornato periodicamente per tenere conto di eventuali cambiamenti delle circostanze o di eventuali informazioni comunicate all’ESMA in merito alle entità non conformi registrate. Il registro permette l’accesso centralizzato alle informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi nonché dall’ABE.
4. L’ESMA aggiorna il registro per includervi informazioni su qualsiasi caso di violazione del presente regolamento indentificato di propria iniziativa a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel quale ha adottato una decisione a norma del paragrafo 6 di tale articolo nei confronti di un soggetto non conforme che presta servizi per le cripto-attività, o qualsiasi informazione relativa a soggetti che prestano servizi per le cripto-attività senza la necessaria autorizzazione o registrazione trasmessa dalle autorità di vigilanza competenti di paesi terzi.
5. Nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l’ESMA può esercitare i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all’articolo 94, paragrafo 1, nei confronti dei soggetti non conformi che prestano servizi per le cripto-attività.
CAPO 3
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative da parte delle autorità competenti
Articolo 111
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatti salvi le sanzioni penali, nonché i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all’articolo 94, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle violazioni seguenti:
a) | violazioni degli articoli da 4 a 14; |
b) | violazioni degli articoli 16, 17, 19, 22, 23, 25, degli articoli da 27 a 41 e degli articoli 46 e 47; |
c) | violazioni degli articoli da 48 a 51, degli articoli 53, 54 e 55; |
d) | violazioni degli articoli 59, 60, 64 e degli articoli da 65 a 83; |
e) | violazioni degli articoli da 88 a 92; |
f) | l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 94, paragrafo 3. |
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative se le violazioni di cui al primo comma, lettere a), b, c), d) o e), sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al 30 giugno 2024. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione, all’ESMA e all’ABE le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 30 giugno 2024 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione, all’ABE e all’ESMA. Essi comunicano inoltre senza ritardo alla Commissione, all’ESMA e all’ABE ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d):
a) | una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione; |
b) | un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo; |
c) | sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera d) del presente paragrafo, per quanto riguarda le persone fisiche, o al paragrafo 3 per quanto riguarda le persone giuridiche; |
d) | in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023. |
3. Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, in caso di violazioni commesse da persone giuridiche, sanzioni amministrative massime di almeno:
a) | 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, il corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d); |
b) | il 3 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a); |
c) | il 5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d); |
d) | il 12,5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c). |
Se la persona giuridica di cui al primo comma, lettere da a) a d), è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’ organo_di_amministrazione dell’impresa madre capogruppo.
4. In aggiunta alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative nonché alle sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, conformemente al rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività, o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività.
5. Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché, in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti:
a) | una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione; |
b) | un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo; |
c) | la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possono essere determinati; |
d) | la revoca o la sospensione dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività; |
e) | l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività; |
f) | in caso di ripetute violazioni dell’articolo 89, 90, 91 o 92, l’interdizione per almeno 10 anni di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività; |
g) | l’interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione; |
h) | sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al triplo dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi stabiliti alla lettera i) o j), a seconda dei casi; |
i) | in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 1 000 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 5 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92 o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023; |
j) | in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 2 500 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 15 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92, o al 2 % per violazioni dell’articolo 88 e al 15 % per violazioni degli articoli da 89 a 92 del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023. |
Ai fini del della lettera j) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione dell’impresa madre capogruppo.
6. Gli Stati membri possono provvedere affinché le autorità competenti dispongano di poteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 e possono prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito in tali paragrafi, sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche responsabili della violazione.
Articolo 112
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
1. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione o di un’altra misura amministrativa da imporre a norma dell’articolo 111, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:
a) | la gravità e la durata della violazione; |
b) | se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza; |
c) | il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; |
d) | la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica; |
e) | l’importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati; |
f) | le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; |
g) | il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ autorità_competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto; |
h) | precedenti violazioni del presente regolamento da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; |
i) | le misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi; |
j) | le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio. |
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 111, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e di indagine e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine nonché nell’imposizione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.
Articolo 114
Pubblicazione delle decisioni
1. La decisione che impone sanzioni o altre misure amministrative per una violazione del presente regolamento a norma dell’articolo 111 è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica destinataria di tale decisione ne è stata informata. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Le decisioni che impongono misure di natura investigativa non necessitano di essere pubblicate.
2. Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità dei soggetti giuridici o dell’identità o dei dati_personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta un’indagine in corso, le autorità competenti intraprendono una delle azioni seguenti:
a) | rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere; |
b) | pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati_personali in questione; |
c) | non pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
|
Nel caso in cui si decida di pubblicare una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.
3. Laddove la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa sia soggetta a un ricorso dinanzi ai pertinenti tribunali od organismi amministrativi, le autorità competenti pubblicano, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa.
4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati_personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’ autorità_competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.
Articolo 115
Segnalazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative all’ESMA e all’ABE
1. L’ autorità_competente trasmette annualmente all’ESMA e all’ABE informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni e le altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 111. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.
Qualora gli Stati membri abbiano stabilito, in conformità dell’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale paragrafo, le rispettive autorità competenti inviano all’ABE e all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati riguardanti tutte le pertinenti indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.
2. Se l’ autorità_competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali, essa le comunica contestualmente all’ESMA.
3. Le autorità competenti informano l’ABE e l’ESMA in merito a tutte le sanzioni o altre misure amministrative applicate ma non pubblicate, compresi eventuali ricorsi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all’ABE e all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e delle misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all’ABE, all’ESMA e alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite da queste ultime.
Articolo 117
Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi
1. Se un token_collegato_ad_attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 43 o 44, l’ emittente di tale token svolge la propria attività sotto la vigilanza dell’ABE.
Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l’ABE esercita i poteri delle autorità competenti conferiti dagli articoli da 22 a 25, dall’articolo 29, dall’articolo 33, dall’articolo 34, paragrafi 7 e 12, dall’articolo 35, paragrafi 3 e 5, dall’articolo 36, paragrafo 10, nonché dagli articoli 41, 42, 46 e 47 nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività significativi.
2. Se un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo presta anche servizi per le cripto-attività o emette cripto-attività che non sono token collegati ad attività significativi, tali servizi e attività rimangono sotto la vigilanza dell’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine.
3. Se un token_collegato_ad_attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 3, l’ABE procede a una nuova valutazione prudenziale per garantire che l’ emittente rispetti il titolo III.
4. Se un token_di_moneta_elettronica emesso da un istituto_di_moneta_elettronica è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 56 o 57, l’ABE vigila sulla conformità dell’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica significativo agli articoli 55 e 58.
Ai fini della vigilanza per la conformità agli articoli 55 e 58, l’ABE esercita i poteri conferiti alle autorità competenti dagli articoli 22 e 23, dall’articolo 24, paragrafo 3, nonché dagli articoli 35, paragrafi 3 e 5, dall’articolo 36, paragrafo 10, e dagli articoli 46 e 47, nei confronti di istituti di moneta_elettronica che emettono token_di_moneta_elettronica significativi.
5. L’ABE esercita i propri poteri di vigilanza di cui ai paragrafi da 1 a 4 in stretta cooperazione con le altre autorità competenti responsabili della vigilanza dell’ emittente, in particolare:
a) | l’autorità di vigilanza prudenziale, compresa, se del caso, la BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013; |
b) | le pertinenti autorità competenti a norma della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2009/110/CE, se del caso; |
c) | le autorità competenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1. |
Articolo 118
Comitato per le cripto-attività dell’ABE
1. L’ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, incaricato di elaborare le decisioni dell’ABE che devono essere adottate conformemente all’articolo 44 del citato regolamento, comprese le decisioni relative ai compiti di vigilanza conferiti all’ABE dal presente regolamento.
2. Il comitato per le cripto-attività può inoltre elaborare decisioni in relazione ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e ai progetti di norme tecniche di attuazione concernenti i compiti di vigilanza conferiti all’ABE dal presente regolamento.
3. L’ABE garantisce che il comitato per le cripto-attività svolga unicamente le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 e ogni altro compito necessario allo svolgimento delle sue attività connesse alle cripto-attività.
Articolo 119
Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token_di_moneta_elettronica significativi
1. Entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificare un token_collegato_ad_attività o un token_di_moneta_elettronica come significativo ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57, a seconda dei casi, l’ABE istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un token_di_moneta_elettronica significativo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza ai sensi del presente regolamento.
2. Il collegio di cui al paragrafo 1 è composto da:
a) | l’ABE; |
b) | l’ESMA; |
c) | le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine in cui è stabilito l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o del token_di_moneta_elettronica significativo; |
d) | le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37 o dei fondi ricevuti in cambio dei token_di_moneta_elettronica significativi; |
e) | se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione i token collegati ad attività significativi o i token_di_moneta_elettronica significativi; |
f) | le autorità competenti dei prestatori di servizi_di_pagamento più rilevanti che prestano servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi; |
g) | se del caso, le autorità competenti dei soggetti che assicurano le funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h); |
h) | se del caso, le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che prestano custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione ai token collegati ad attività significativi o ai token_di_moneta_elettronica significativi; |
i) | la BCE; |
j) | se l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o se nel token_collegato_ad_attività significativo figura una valuta_ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro; |
k) | se l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o se nel token_di_moneta_elettronica significativo figura una valuta_ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro; |
l) | le autorità competenti degli Stati membri in cui il token_collegato_ad_attività o il token_di_moneta_elettronica è utilizzato su vasta scala, su loro richiesta; |
m) | le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l’ABE ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell’articolo 126. |
3. L’ABE può invitare altre autorità a far parte del collegio di cui al paragrafo 1 in qualità di membri, se i soggetti rispetto ai quali effettuano la vigilanza sono pertinenti ai lavori del collegio.
4. L’ autorità_competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.
5. Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un collegio di cui al paragrafo 1 del presente articolo assicura:
a) | la redazione del parere non vincolante di cui all’articolo 120; |
b) | lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento; |
c) | l’accordo sull’affidamento volontario di compiti tra i suoi membri. |
Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.
6. L’istituzione e il funzionamento del collegio di cui al paragrafo 1 sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.
L’accordo di cui al primo comma stabilisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:
a) | le procedure di voto di cui all’articolo 120, paragrafo 3; |
b) | le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio; |
c) | la frequenza delle riunioni del collegio; |
d) | gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio; |
e) | le modalità di comunicazione tra i membri del collegio; |
f) | la creazione di diversi collegi, uno per ogni cripto-attività specifica o gruppo di cripto-attività specifico. |
L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’ABE o a un altro membro del collegio.
7. In qualità di presidente di ciascun collegio, l’ABE:
a) | stabilisce le disposizioni scritte e le procedure che regolano il funzionamento del collegio, previa consultazione degli altri membri del collegio; |
b) | coordina tutte le attività del collegio; |
c) | ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, i membri del collegio in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali da discutere e ai punti da prendere in considerazione; |
d) | comunica ai membri del collegio le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi; |
e) | informa tempestivamente i membri del collegio delle decisioni e degli esiti di tali riunioni. |
8. Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi, l’ABE elabora, in cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
a) | le condizioni alle quali i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), sono da considerare come i più rilevanti; |
b) | le condizioni alle quali si considera che i token collegati ad attività o i token_di_moneta_elettronica siano utilizzati su vasta scala, conformemente al paragrafo 2, lettera l); e |
c) | i dettagli delle modalità pratiche di cui al paragrafo 6. |
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 120
Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token_di_moneta_elettronica significativi
1. Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, può formulare un parere non vincolante in merito a quanto segue:
a) | la nuova valutazione prudenziale di cui all’articolo 117, paragrafo 3; |
b) | le eventuali decisioni relative all’obbligo per l’ emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un token_di_moneta_elettronica significativo di detenere un importo superiore di fondi propri in conformità dell’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 45, paragrafo 5, e dell’articolo 58, paragrafo 1, a seconda dei casi; |
c) | gli eventuali aggiornamenti del piano di risanamento o del piano di rimborso di un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo ai sensi degli articoli 46, 47 e 55, a seconda dei casi; |
d) | le eventuali modifiche del modello di business dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività significativo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1; |
e) | un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 25, paragrafo 2; |
f) | le eventuali misure correttive adeguate previste a norma dell’articolo 25, paragrafo 4; |
g) | le eventuali misure di vigilanza previste ai sensi dell’articolo 130; |
h) | gli eventuali accordi amministrativi sullo scambio di informazioni previsti con un’autorità di vigilanza di un paese terzo in conformità dell’articolo 126; |
i) | le eventuali deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell’ABE a un’ autorità_competente ai sensi dell’articolo 138; |
j) | le eventuali modifiche previste all’autorizzazione dei membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h), o le eventuali misure di vigilanza a essi relative; |
k) | un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 51, paragrafo 12. |
2. Qualora il collegio formuli un parere conformemente al paragrafo 1, su richiesta di un qualsiasi membro del collegio e previa adozione da parte della maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 3, il parere può contenere eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura prevista dall’ABE o dalle autorità competenti.
3. Il parere del collegio è adottato con la maggioranza semplice dei suoi membri.
Qualora un collegio comprenda vari membri appartenenti allo stesso Stato membro, può votare solo uno di essi.
Se è membro del collegio con diverse funzioni, tra cui funzioni di vigilanza, la BCE dispone di un solo voto.
Le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m), non hanno diritto di voto in merito a un parere del collegio.
4. L’ABE o le autorità competenti, a seconda dei casi, tengono debitamente conto del parere non vincolante del collegio raggiunto conformemente al paragrafo 3, ivi comprese le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista per un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo, per un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo, per un soggetto o per un prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h). Se l’ABE o un’ autorità_competente non concorda con il parere del collegio, anche per quanto riguarda le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista, motiva la sua decisione dando delucidazioni per ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni in oggetto.
CAPO 5
Poteri e competenze dell’ABE in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi
Articolo 122
Richiesta di informazioni
1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti a norma del presente regolamento:
a) | un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo; |
b) | un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo abbia un accordo contrattuale; |
c) | un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37; |
d) | un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo; |
e) | un prestatore di servizi_di_pagamento che presta servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi; |
f) | una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token_di_moneta_elettronica significativi per conto di un emittente di token_di_moneta_elettronica significativi; |
g) | un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token_di_moneta_elettronica significativi; |
h) | un gestore di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token_collegato_ad_attività significativo o un token_di_moneta_elettronica significativo; |
i) | l’ organo_di_amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h). |
2. Una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:
a) | fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta; |
b) | dichiara la finalità della richiesta; |
c) | specifica le informazioni richieste; |
d) | stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse; |
e) | informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e |
f) | indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti. |
3. Nel richiedere la presentazione di informazioni tramite decisione a norma del paragrafo 1, l’ABE:
a) | fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta; |
b) | dichiara la finalità della richiesta; |
c) | specifica le informazioni richieste; |
d) | stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse; |
e) | indica le penalità di mora previste dall’articolo 132 laddove è richiesta la produzione di informazioni; |
f) | indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti; |
g) | indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE e di ottenere il riesame della Corte di giustizia conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
4. I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste.
5. L’ABE trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’ autorità_competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti interessati dalla richiesta di informazioni.
Articolo 123
Poteri generali di indagine
1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere indagini riguardo agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi. A tal fine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dall’ABE è conferito il potere di:
a) | esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto; |
b) | fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale; |
c) | convocare gli emittenti di un token_collegato_ad_attività significativo o gli emittenti di un token_di_moneta_elettronica significativo, oppure i rispettivi organi di amministrazione o membri del personale, e chiedere loro spiegazioni scritte o orali di fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte; |
d) | organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine; |
e) | richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati. |
Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.
2. I funzionari e altre persone autorizzate dall’ABE allo svolgimento dell’indagine di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. Tale autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 131, qualora le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi siano inesatte o fuorvianti.
3. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate sulla base di una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.
4. Entro un termine ragionevole rispetto a un’indagine di cui al paragrafo 1, l’ABE informa l’ autorità_competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’ABE, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’ autorità_competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.
5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, primo comma, lettera e), richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.
6. Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), esso verifica:
a) | l’autenticità della decisione dell’ABE di cui al paragrafo 3; |
b) | che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive. |
7. Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 124
Ispezioni in loco
1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di token collegati ad attività significativi e degli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi.
Il collegio di cui all’articolo 119 è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.
2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ABE e possono esercitare tutti i poteri di cui all’articolo 123, paragrafo 1. Essi hanno altresì la facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali, libri e documenti aziendali per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ABE avvisa dell’ispezione l’ autorità_competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato tale autorità_competente, l’ABE può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo.
4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.
5. L’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo si sottopone alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, specifica la data d’inizio e indica le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.
6. I funzionari dell’ autorità_competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ABE, ai funzionari dell’ABE e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’ autorità_competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.
7. L’ABE può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 123, paragrafo 1.
8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ABE constatino che una persona si oppone a un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’ autorità_competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.
9. Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.
10. Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, esso verifica:
a) | l’autenticità della decisione adottata dall’ABE di cui al paragrafo 4; |
b) | che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive. |
11. Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 125
Scambio di informazioni
1. Per adempiere alle responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 e fatto salvo l’articolo 96, l’ABE e le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti e l’ABE si scambiano tutte le informazioni relative a:
a) | un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo; |
b) | un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo abbia un accordo contrattuale; |
c) | un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37; |
d) | un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo; |
e) | un prestatore di servizi_di_pagamento che presta servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi; |
f) | una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token_di_moneta_elettronica significativi per conto dell’ emittente di token_di_moneta_elettronica significativi; |
g) | un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token_di_moneta_elettronica significativi; |
h) | una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nella quale sia stato ammesso alla negoziazione un token_collegato_ad_attività significativo o un token_di_moneta_elettronica significativo; |
i) | l’ organo_di_amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h). |
2. Un’ autorità_competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a una richiesta di cooperazione nell’eseguire un’indagine o un’ispezione in loco di cui rispettivamente agli articoli 123 e 124 solo se:
a) | l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alla propria indagine, alle proprie attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale; |
b) | è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro; |
c) | nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti. |
Articolo 126
Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi
1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE può concludere accordi amministrativi che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 129.
2. Lo scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell’ABE o delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1.
3. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati_personali a un paese terzo, l’ABE applica il regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 130
Misure di vigilanza dell’ABE
1. Qualora accerti che un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato V, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:
a) | adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione; |
b) | adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132; |
c) | adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token_collegato_ad_attività, in particolare dei detentori al dettaglio; |
d) | adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di sospendere l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; |
e) | adottare una decisione che vieti l’offerta pubblica del token_collegato_ad_attività significativo se accerta una violazione del presente regolamento o ha fondati motivi di sospettare che sarà violato; |
f) | adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione il token_collegato_ad_attività significativo, di sospendere la negoziazione di tale cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; |
g) | adottare una decisione che vieti la negoziazione del token_collegato_ad_attività significativo su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato; |
h) | adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di modificare le proprie comunicazioni di marketing se accerta che tali comunicazioni di marketing non rispettano l’articolo 29; |
i) | adottare la decisione di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; |
j) | adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token_collegato_ad_attività significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato; |
k) | emettere avvertenze sul fatto che l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento; |
l) | revocare l’autorizzazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo; |
m) | adottare una decisione che imponga la rimozione di una persona fisica dall’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo; |
n) | imporre all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token_collegato_ad_attività significativo o di limitare l’importo del token_collegato_ad_attività significativo emesso, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 3. |
2. Qualora accerti che un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato VI, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:
a) | adottare una decisione che imponga all’ emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione; |
b) | adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132; |
c) | adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token_di_moneta_elettronica significativo, in particolare dei detentori al dettaglio; |
d) | adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di sospendere l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; |
e) | adottare una decisione che vieti l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica significativo se accerta che il presente regolamento è stato violato o se ha fondati motivi di sospettare che sarà violato; |
f) | adottare una decisione che imponga al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione token_di_moneta_elettronica significativi, di sospendere la negoziazione di tali cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; |
g) | adottare una decisione che vieti la negoziazione di token_di_moneta_elettronica significativi su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato; |
h) | adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token_di_moneta_elettronica significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato; |
i) | emettere avvertenze sul fatto che l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento; |
j) | imporre all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token_di_moneta_elettronica significativo o di limitare l’importo del token_di_moneta_elettronica significativo emesso, in applicazione dell’articolo 58, paragrafo 3. |
3. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 o 2, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando:
a) | la durata e la frequenza della violazione; |
b) | se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione; |
c) | se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo; |
d) | se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza; |
e) | il grado di responsabilità dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione; |
f) | la capacità finanziaria dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente di token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica; |
g) | le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token_di_moneta_elettronica significativi; |
h) | l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinati; |
i) | il livello di cooperazione che l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto; |
j) | le precedenti violazioni da parte dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione; |
k) | le misure adottate dall’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi. |
4. Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera j), l’ABE informa l’ESMA e, qualora i token collegati ad attività significativi facciano riferimento all’euro o a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, rispettivamente la BCE o la banca centrale dello Stato membro interessato che emette tale valuta_ufficiale.
5. Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 2, l’ABE informa l’ autorità_competente dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo e la banca centrale dello Stato membro alla cui valuta_ufficiale il token_di_moneta_elettronica significativo fa riferimento.
6. L’ABE notifica senza indebito ritardo le misure intraprese in conformità del paragrafo 1 o 2 all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti interessate nonché alla Commissione. L’ABE pubblica tali misure sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati_personali.
7. La pubblicazione di cui al paragrafo 6 comprende gli elementi seguenti:
a) | una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia; |
b) | se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo; |
c) | una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ABE può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
Articolo 132
Penalità di mora
1. L’ABE adotta una decisione che impone penalità di mora volte a obbligare:
a) | una persona a porre termine alla condotta che costituisce una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 130; |
b) | la persona di cui all’articolo 122, paragrafo 1:
|
2. La penalità di mora è effettiva e proporzionata. La penalità di mora è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. In deroga al paragrafo 2, l’importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione dell’ABE che impone la penalità di mora.
4. Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ABE. Al termine di tale periodo l’ABE rivede la misura.
Articolo 134
Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie
1. Qualora, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, vi siano motivi chiari e dimostrabili di sospettare che vi sia stata o sarà commessa una violazione di cui all’allegato V o VI, l’ABE nomina un funzionario indipendente incaricato delle indagini all’interno dell’ABE per indagare sulla questione. Il funzionario incaricato delle indagini non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nella vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività significativi o degli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi interessati e svolge i propri compiti indipendentemente dall’ABE.
2. Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto dell’indagine, e invia all’ABE un fascicolo completo sui risultati ottenuti.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 123 e 124. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 121.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’ABE nelle attività di vigilanza.
5. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’ABE, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto dell’indagine la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati dell’indagine solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.
6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.
7. Quando trasmette all’ABE il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto dell’indagine stessa. Le persone oggetto dell’indagine hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi o ai documenti preparatori interni dell’ABE.
8. Sulla base del fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto dell’indagine, dopo averle sentite conformemente all’articolo 135, l’ABE decide se l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo oggetto dell’indagine abbia commesso una violazione di cui all’allegato V o VI, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 130 o impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 131.
9. Il funzionario incaricato dell’indagine non partecipa alle deliberazioni dell’ABE, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.
10. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 139 entro il 30 giugno 2024 per integrare il presente regolamento al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle penalità di mora e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.
11. L’ABE si rivolge alle autorità nazionali competenti per le indagini e, laddove opportuno, il procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ABE si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.
Articolo 138
Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti
1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi, l’ABE può delegare specifici compiti di vigilanza all’ autorità_competente. Tali funzioni di vigilanza specifiche possono includere il potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 123 o 124.
2. Prima di delegare un compito di cui al paragrafo 1, l’ABE consulta l’ autorità_competente interessata in merito:
a) | alla portata del compito da delegare; |
b) | ai tempi di esecuzione del compito; e |
c) | alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ABE e all’ABE stessa. |
3. Conformemente all’atto delegato relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 137, paragrafo 3, e dell’articolo 139, l’ABE rimborsa all’ autorità_competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.
4. L’ABE riesamina la delega di compiti a opportuni intervalli di tempo. Tale delega può essere revocata in qualsiasi momento.
TITOLO VIII
ATTI DELEGATI
Articolo 139
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 8, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 7, all’articolo 134, paragrafo 10 e all’articolo 137, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 29 giugno 2023. La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 36 mesi. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 8, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 7, all’articolo 134, paragrafo 10 e all’articolo 137, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 43, paragrafo 11, dell’articolo 103, paragrafo 8, dell’articolo 104, paragrafo 8, dell’articolo 105, paragrafo 7, dell’articolo 134, paragrafo 10 e dell’articolo 137, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 140
Relazioni sull’applicazione del presente regolamento
1. Entro il 30 giugno 2027 e previa consultazione dell’ABE e dell’ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Entro il 30 giugno 2025 è presentata una relazione intermedia, corredata se del caso di una proposta legislativa.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:
a) | il numero di emissioni di cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle cripto-attività presentati o notificati presso le autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione; |
b) | una descrizione dell’esperienza nella classificazione delle cripto-attività, comprese eventuali divergenze di approccio da parte delle autorità competenti; |
c) | una valutazione della necessità di introdurre un meccanismo di approvazione per i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica; |
d) | una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell’Unione; |
e) | laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tale riguardo; |
f) | il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse; |
g) | il numero di emittenti di token collegati ad attività autorizzati e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività; |
h) | il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività significativi; |
i) | il numero di emittenti di token_di_moneta_elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token_di_moneta_elettronica, della composizione e della dimensione dei fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54 e del volume dei pagamenti effettuati in token_di_moneta_elettronica; |
j) | il numero di emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token_di_moneta_elettronica, della dimensione delle riserve di attività e, per gli istituti di moneta_elettronica che emettono token_di_moneta_elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione della riserva_di_attività e del volume dei pagamenti effettuati in token_di_moneta_elettronica significativi; |
k) | il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi; |
l) | una valutazione del funzionamento dei mercati in cripto-attività nell’Unione, comprese l’evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell’esperienza delle autorità di vigilanza, del numero di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati e della loro rispettiva quota di mercato media; |
m) | una valutazione del livello di tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio; |
n) | una valutazione delle comunicazioni di marketing fraudolente e delle truffe che coinvolgono le cripto-attività che si verificano attraverso le reti dei social media; |
o) | una valutazione dei requisiti applicabili agli emittenti di cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività e del loro impatto sulla resilienza operativa, l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività; |
p) | una valutazione dell’applicazione dell’articolo 81 e della possibilità di introdurre verifiche di adeguatezza negli articoli 78, 79 e 80 al fine di tutelare meglio i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio; |
q) | una valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione dei servizi per le cripto-attività contemplati dal presente regolamento e della necessità di un eventuale adeguamento delle definizioni in esso contenute, nonché della necessità di aggiungere all’ambito di applicazione del presente regolamento eventuali ulteriori forme innovative di cripto-attività; |
r) | una valutazione dell’adeguatezza dei requisiti prudenziali per i prestatori di servizi per le cripto-attività e dell’opportunità di allinearli ai requisiti di capitale iniziale e di fondi propri applicabili alle imprese di investimento a norma del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) e della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (47); |
s) | una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per classificare i token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica significativi a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie; |
t) | una valutazione dello sviluppo della finanza decentrata nei mercati delle cripto-attività e del trattamento normativo adeguato dei sistemi decentrati di cripto-attività; |
u) | una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per considerare i prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma dell’articolo 85 e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie; |
v) | una valutazione dell’opportunità di stabilire ai sensi del presente regolamento un regime di equivalenza per le entità che prestano servizi per le cripto-attività di paesi terzi, gli emittenti di token collegati ad attività o gli emittenti di token_di_moneta_elettronica di paesi terzi; |
w) | una valutazione dell’adeguatezza delle esenzioni di cui agli articoli 4 e 16; |
x) | una valutazione dell’impatto del presente regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno con riguardo alle cripto-attività, compreso l’eventuale impatto sull’accesso ai finanziamenti per le PMI e sullo sviluppo di nuovi mezzi di pagamento, compresi strumenti di pagamento; |
y) | una descrizione degli sviluppi dei modelli aziendali e delle tecnologie nei mercati delle cripto-attività, con particolare attenzione all’impatto ambientale e climatico delle nuove tecnologie, nonché una valutazione delle opzioni strategiche e, se necessario, di eventuali misure supplementari che potrebbero essere giustificate per attenuare gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi legati all’ambiente delle tecnologie utilizzate nei mercati delle cripto-attività e, in particolare, dei meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività; |
z) | una stima dell’eventuale necessità di modificare le misure previste dal presente regolamento per garantire la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria; |
aa) | l’applicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative; |
ab) | una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti, l’ABE, l’ESMA, le banche centrali e altre autorità pertinenti, anche per quanto riguarda l’interazione tra le loro responsabilità o i loro compiti, e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ABE, responsabili della vigilanza a norma del presente regolamento; |
ac) | una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA per quanto riguarda la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ESMA, responsabili della vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma del presente regolamento; |
ad) | i costi sostenuti dagli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica, per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dell’importo raccolto attraverso l’emissione di cripto-attività; |
ae) | i costi sostenuti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di token_di_moneta_elettronica per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi; |
af) | i costi sostenuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi; |
ag) | il numero e l’importo delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali imposte dalle autorità competenti e dall’ABE per le violazioni del presente regolamento. |
3. Se del caso, le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo forniscono un seguito ai temi trattati nelle relazioni di cui agli articoli 141 e 142.
Articolo 143
Misure transitorie
1. Gli articoli da 4 a 15 non si applicano alle offerte al pubblico di cripto-attività concluse prima del 30 dicembre 2024.
2. In deroga al titolo II, solo i seguenti requisiti si applicano alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica che sono stati ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024:
a) | gli articoli 7 e 9 si applicano alle comunicazioni di marketing pubblicate dopo il 30 dicembre 2024; |
b) | entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione garantiscono che, nei casi previsti dal presente regolamento, sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 6, 8 e 9 e aggiornato conformemente all’articolo 12. |
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1o luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63, se questa data è anteriore.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il regime transitorio di cui al primo comma per i prestatori di servizi per le cripto-attività, o decidere di ridurne la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso.
Entro il 30 giugno 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA se hanno esercitato l’opzione di cui al secondo comma e la durata del regime transitorio.
4. Gli emittenti di token collegati ad attività diversi dagli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro un’autorizzazione conformemente all’articolo 21, a condizione che richiedano l’autorizzazione prima del 30 luglio 2024.
5. Gli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fino all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività o alla mancata approvazione del White Paper a norma dell’articolo 17, a condizione che ne informino la rispettiva autorità_competente a norma del paragrafo 1 di tale articolo prima del 30 luglio 2024.
6. In deroga agli articoli 62 e 63, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate tra il 30 dicembre 2024 e il 1o luglio 2026 da soggetti che al 30 dicembre 2024 erano autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale. Le autorità competenti assicurano il rispetto del titolo V, capi 2 e 3, prima di concedere l’autorizzazione in base a tali procedure semplificate.
7. L’ABE esercita le sue responsabilità di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 a decorrere dalla data di entrata in applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 43, paragrafo 11.
Articolo 146
Modifica della direttiva 2013/36/UE
Nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, il punto 15) è sostituito dal seguente:
«15. | Emissione di moneta_elettronica, compresi i token_di_moneta_elettronica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13). |
16. | Emissione di token collegati ad attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114. |
17. | Servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114. |
Articolo 149
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.
3. In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) GU C 152 del 29.4.2021, pag. 1.
(2) GU C 155 del 30.4.2021, pag. 31.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2023.
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(7) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(8) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi_di_pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(9) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
(10) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta_elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(11) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(12) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(13) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(14) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(15) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(16) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(17) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(18) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(19) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(20) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(21) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(23) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(24) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati_personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(25) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati_personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(26) GU C 337 del 23.8.2021, pag. 4.
(27) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(28) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(29) Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).
(30) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(31) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
(32) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(33) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(34) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(35) Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
(36) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(37) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).
(38) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
(39) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
(40) Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).
(41) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(42) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(43) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).
(44) Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).
(45) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(46) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
(47) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
ALLEGATO I
ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA
Parte A: informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione
1. | Nome; |
2. | forma giuridica; |
3. | sede legale e sede centrale, se differente; |
4. | data di registrazione; |
5. | identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile; |
6. | un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, emittente e dell’ offerente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta; |
7. | se del caso, denominazione della società madre; |
8. | identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione; |
9. | attività commerciale o professionale dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e, laddove applicabile, della rispettiva società madre; |
10. | la condizione finanziaria negli ultimi tre anni dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o, qualora l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione. La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali. Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività. |
Parte B: informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione
1. | Nome; |
2. | forma giuridica; |
3. | sede legale e sede centrale, se differente; |
4. | data di registrazione; |
5. | identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile; |
6. | se del caso, denominazione della società madre; |
7. | identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente; |
8. | attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre; |
Parte C: informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività
1. | Nome; |
2. | forma giuridica; |
3. | sede legale e sede centrale, se differente; |
4. | data di registrazione; |
5. | identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile; |
6. | se del caso, denominazione della società madre; |
7. | il motivo per cui tale gestore ha redatto il White Paper sulle cripto-attività; |
8. | identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’operatore; |
9. | attività commerciale o professionale dell’operatore e, se del caso, della rispettiva società madre. |
Parte D: informazioni sul progetto di cripto-attività
1. | Nome del progetto delle cripto-attività e delle cripto-attività (se diverso dal nome dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione) e abbreviazione o ticker; |
2. | breve descrizione del progetto di cripto-attività; |
3. | dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’attuazione del progetto di cripto-attività, quali consulenti, team di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività; |
4. | se il progetto di cripto-attività riguarda utility_token, le caratteristiche principali dei beni o servizi da sviluppare; |
5. | informazioni sul progetto di cripto-attività, in particolare le sue tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate al progetto; |
6. | se del caso, l’uso previsto di eventuali fondi o altre cripto-attività raccolti. |
Parte E: informazioni sull’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione
1. | Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione; |
2. | motivi dell’offerta pubblica o della richiesta di ammissione alla negoziazione; |
3. | se del caso, l’importo che l’ offerta_al_pubblico intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione; |
4. | il prezzo di emissione della cripto-attività oggetto dell’ offerta_al_pubblico (in una valuta_ufficiale o altra cripto-attività), eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili o il metodo per determinare il prezzo di offerta; |
5. | se del caso, il numero totale di cripto-attività oggetto dell’ offerta_al_pubblico o ammessi alla negoziazione; |
6. | l’indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori di tali cripto-attività; |
7. | avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ offerta_al_pubblico, qualora esercitino il diritto di recesso previsto all’articolo 13 o qualora l’offerta venga annullata e descrizione dettagliata del meccanismo di rimborso, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi; |
8. | informazioni sulle varie fasi dell’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, comprese le informazioni sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti (pre-vendite al pubblico); in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, spiegazione della ragione per cui il prezzo di acquisto può essere differente, e la descrizione delle conseguenze per gli altri investitori; |
9. | per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ offerta_al_pubblico è aperta; |
10. | le disposizioni per salvaguardare fondi o altre cripto-attività di cui all’articolo 10 durante l’ offerta_al_pubblico limitata nel tempo o durante il periodo di recesso; |
11. | metodi di pagamento per l’acquisto delle cripto-attività offerte e metodi di trasferimento del valore agli acquirenti quando hanno diritto di essere rimborsati; |
12. | nel caso di offerte al pubblico, informazioni sul diritto di recesso di cui all’articolo 13; |
13. | informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento delle cripto-attività acquistate ai possessori; |
14. | informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per possedere le cripto-attività; |
15. | se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento delle cripto-attività e forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile); |
16. | se del caso, il nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforme di negoziazione e sui costi correlati; |
17. | le spese relative all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività; |
18. | potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ offerta_al_pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione; |
19. | il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, così come i tribunali competenti. |
Parte F: informazioni sulle cripto-attività
1. | Tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l’ammissione alla negoziazione; |
2. | una descrizione delle caratteristiche, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo, e delle funzionalità delle cripto-attività offerte o ammesse alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità. |
Parte G: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alle cripto-attività
1. | Una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti; |
2. | una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi; |
3. | se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico di cripto-attività da parte dell’ emittente e sul numero di cripto-attività conservate dall’ emittente stesso; |
4. | se l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione ha come oggetto utility_token, le informazioni sulla qualità e la quantità di beni o servizi a cui questi danno accesso; |
5. | se le offerte al pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione hanno come oggetto utility_token, le informazioni su come questi possono essere riscattati con i beni o i servizi a cui si riferiscono; |
6. | se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere cripto-attività dopo l’ offerta_al_pubblico; |
7. | restrizioni alla trasferibilità delle cripto-attività oggetto dell’offerta o ammesse alla negoziazione; |
8. | se le cripto-attività sono dotate di protocolli per l’aumento o la diminuzione della loro offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli; |
9. | se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo; |
10. | il diritto applicabile alle cripto-attività, così come i tribunali competenti. |
Parte H: informazioni relative alla tecnologia sottostante
1. | Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, i protocolli e gli standard tecnici impiegati; |
2. | se del caso, il meccanismo_di_consenso; |
3. | i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili; |
4. | se le cripto-attività sono emesse, trasferite e conservate utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestita dall’ emittente, dall’ offerente o da un terzo che agisce per loro conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito; |
5. | informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato. |
Parte I: informazioni sui rischi
1. | Una descrizione dei rischi connessi all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o alla loro ammissione alla negoziazione; |
2. | una descrizione dei rischi associali all’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione; |
3. | una descrizione dei rischi associati alle cripto-attività; |
4. | una descrizione dei rischi associati all’attuazione del progetto; |
5. | una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti. |
ALLEGATO II
ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN COLLEGATO AD ATTIVITÀ
Parte A: informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività
1. | Nome; |
2. | forma giuridica; |
3. | sede legale e sede centrale, se differente; |
4. | data di registrazione; |
5. | identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile; |
6. | se del caso, identità della società madre; |
7. | identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente; |
8. | attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre; |
9. | la condizione finanziaria dell’ emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione. La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali. Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo. |
10. | Una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ emittente; |
11. | fatta eccezione per gli emittenti di token collegati ad attività che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17, i dettagli sull’autorizzazione come emittente di un token_collegato_ad_attività e il nome dell’ autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione. Per gli enti creditizi, il nome dell’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine. |
12. | Se l’ emittente del token_collegato_ad_attività emette anche altre cripto-attività o esercita anche altre attività legate ad altre cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a registro_distribuito utilizzata per emettere la cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto. |
Parte B: informazioni sul token_collegato_ad_attività
1. | Nome e forma abbreviata o ticker del token_collegato_ad_attività; |
2. | una breve descrizione delle caratteristiche del token_collegato_ad_attività, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo; |
3. | dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’operatività del token_collegato_ad_attività, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività; |
4. | una descrizione del ruolo e delle responsabilità di eventuali soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h); |
5. | informazioni sui piani per i token collegati ad attività, comprese la descrizione delle tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate. |
Parte C: informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla loro ammissione alla negoziazione
1. | Indicazione attestante se il White Paper sulle cripto-attività riguardi un’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o la sua ammissione alla negoziazione; |
2. | se del caso, l’importo che l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione; |
3. | se del caso, il numero totale di quote del token collegati ad attività oggetto dell’offerta o ammessi alla negoziazione; |
4. | indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o dell’ammissione alla negoziazione di tale token_collegato_ad_attività, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori dei tale token_collegato_ad_attività; |
5. | un avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ offerta_al_pubblico, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi; occorrerebbe esplicitare le conseguenze del superamento di un obiettivo massimo di sottoscrizione; |
6. | informazioni sulle varie fasi dell’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, tra cui quelle sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti del token_collegato_ad_attività (precedenti le vendite al pubblico) e, in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, una spiegazione dei motivi per cui i prezzi di acquisto possono essere diversi e una descrizione dell’incidenza sugli altri investitori; |
7. | per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ offerta_al_pubblico è aperta; |
8. | metodi di pagamento per l’acquisto e il rimborso del token_collegato_ad_attività offerto; |
9. | informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento del token_collegato_ad_attività acquistato ai possessori; |
10. | informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente è tenuto a rispettare per possedere token collegati ad attività; |
11. | se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento del token_collegato_ad_attività e la forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile); |
12. | se del caso, nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforma di negoziazione e sui costi correlati; |
13. | le spese relative all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività; |
14. | potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ offerta_al_pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione; |
15. | il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente. |
Parte D: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi al token_collegato_ad_attività
1. | Una descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del token_collegato_ad_attività offerto o ammesso alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità; |
2. | una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti; |
3. | una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi; |
4. | se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico del token_collegato_ad_attività da parte dell’ emittente e sul numero di quote del token_collegato_ad_attività conservate dall’ emittente stesso; |
5. | se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere il token_collegato_ad_attività dopo l’ offerta_al_pubblico; |
6. | eventuali restrizioni alla libera trasferibilità del token_collegato_ad_attività oggetto dell’offerta o ammesso alla negoziazione; |
7. | se il token_collegato_ad_attività è dotato di protocolli per l’aumento o la diminuzione della sua offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli; |
8. | se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore dei token collegati ad attività e dei sistemi di indennizzo; |
9. | informazioni sulla natura e l’applicabilità dei diritti, tra cui i diritti permanenti di rimborso ed eventuali crediti che i titolari e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono vantare nei confronti dell’ emittente, comprese informazioni sulle modalità di trattamento di tali diritti in caso di procedure di insolvenza, informazioni sull’eventuale attribuzione di diritti diversi a diversi titolari e sui motivi non discriminatori di tale disparità di trattamento; |
10. | una descrizione dettagliata del credito rappresentato dal token_collegato_ad_attività per i titolari, tra cui:
|
11. | se del caso, informazioni sulle disposizioni adottate dall’ emittente per garantire la liquidità del token_collegato_ad_attività, compreso il nome dei soggetti incaricati di assicurare tale liquidità; |
12. | i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ emittente del token_collegato_ad_attività; |
13. | una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza; |
14. | una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento; |
15. | una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso; |
16. | informazioni dettagliate sulle modalità di rimborso del token_collegato_ad_attività, che indicano anche se il possessore potrà scegliere la forma del rimborso, la forma del trasferimento o la valuta_ufficiale del rimborso; |
17. | il diritto applicabile al token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente. |
Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante
1. | Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di token_di_moneta_elettronica; |
2. | se del caso, il meccanismo_di_consenso; |
3. | i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili; |
4. | se i token collegati ad attività sono emessi, trasferiti e conservati utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestito dall’ emittente o da un terzo che agisce per conto dell’ emittente, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito; |
5. | informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se presente, se tale audit è stato effettuato. |
Parte F: informazioni sui rischi
1. | I principali rischi connessi alla riserva_di_attività, ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi; |
2. | una descrizione dei rischi associati all’ emittente del token_collegato_ad_attività; |
3. | una descrizione dei rischi associati all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o alla sua ammissione alla negoziazione; |
4. | una descrizione dei rischi associati al token collegati ad attività, in particolare relativamente alle attività di riferimento; |
5. | una descrizione dei rischi associati all’operatività del progetto del token_collegato_ad_attività; |
6. | una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti. |
Parte G: informazioni sull’investimento della riserva_di_attività
1. | Una descrizione dettagliata del meccanismo volto ad allineare il valore della riserva_di_attività al credito associato al token_collegato_ad_attività, compresi gli aspetti legali e tecnici; |
2. | una descrizione dettagliata della riserva_di_attività e della sua composizione; |
3. | una descrizione dei meccanismi attraverso i quali vengono emessi e rimborsati i token collegati ad attività; |
4. | informazioni sull’eventuale investimento di una parte delle attività di riserva e, se del caso, una descrizione della politica di investimento delle attività di riserva; |
5. | una descrizione delle disposizioni in materia di custodia delle attività di riserva, compresa la loro separazione, e il nome dei prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, degli enti creditizi o delle imprese di investimento nominati quali custodi delle attività di riserva. |
ALLEGATO III
ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN DI MONETA ELETTRONICA
Parte A: informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica
1. | Nome; |
2. | forma giuridica; |
3. | sede legale e sede centrale, se differente; |
4. | data di registrazione; |
5. | identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile; |
6. | un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ emittente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ emittente tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta; |
7. | se del caso, identità della società madre; |
8. | identità, indirizzo professionale e funzioni delle persone appartenenti all’ organo_di_amministrazione dell’ emittente; |
9. | attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre; |
10. | potenziali conflitti di interesse; |
11. | se l’ emittente del token_di_moneta_elettronica emette anche altre cripto-attività o esercita anche altre attività legate alle cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a registro_distribuito utilizzata per emettere la cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto; |
12. | la condizione finanziaria dell’ emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la condizione finanziaria dell’ emittente dalla data della sua registrazione. La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali. Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo; |
13. | fatta eccezione per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafi 4 e 5, i dettagli sull’autorizzazione come emittente di un token_di_moneta_elettronica e il nome dell’ autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione. |
Parte B: informazioni sul token_di_moneta_elettronica
1. | Nome e abbreviazione; |
2. | Una descrizione delle caratteristiche del token_di_moneta_elettronica, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo; |
3. | dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nella progettazione e nella realizzazione, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività. |
Parte C: informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione
1. | Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o l’ammissione di tale token alla negoziazione; |
2. | ove possibile, il numero totale di quote di token_di_moneta_elettronica oggetto dell’ offerta_al_pubblico o ammesse alla negoziazione; |
3. | se del caso, nome delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività cui si richiede l’ammissione alla negoziazione del token_di_moneta_elettronica; |
4. | il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente. |
Parte D: informazioni su diritti e obblighi connessi ai token_di_moneta_elettronica
1. | Una descrizione dettagliata dei diritti e degli obblighi, se presenti, del possessore di token_di_moneta_elettronica, compreso il diritto di rimborso al valore nominale, nonché delle procedure e delle condizioni di esercizio di tali diritti; |
2. | una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi; |
3. | una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza; |
4. | una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento; |
5. | una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso; |
6. | i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione della procedura di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica; |
7. | se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo; |
8. | il diritto applicabile al token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente. |
Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante
1. | Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di token_di_moneta_elettronica; |
2. | informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per acquisire il controllo del token_di_moneta_elettronica; |
3. | se del caso, il meccanismo_di_consenso; |
4. | i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili; |
5. | se il token_di_moneta_elettronica è emesso, trasferito e conservato utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestita dall’ emittente o da un terzo che agisce per suo conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito; |
6. | informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato. |
Parte F: informazioni sui rischi
1. | Una descrizione dei rischi associati all’ emittente del token_di_moneta_elettronica; |
2. | una descrizione dei rischi associati al token_di_moneta_elettronica; |
3. | una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti. |
ALLEGATO IV
REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ
Prestatori di servizi per le cripto-attività | Tipo di servizi per le cripto-attività | Requisiti patrimoniali minimi ai sensi dell’ articolo 67, paragrafo 1, lettera a) | ||||||||||||
Classe 1 | Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per i seguenti servizi per le cripto-attività:
| 50 000 EUR | ||||||||||||
Classe 2 | Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le cripto-attività della classe 1 e:
| 125 000 EUR; | ||||||||||||
Classe 3 | Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le cripto-attività della classe 2 e:
| 150 000 EUR; |
ALLEGATO V
ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AI TITOLI III E VI PER GLI EMITTENTI DI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ SIGNIFICATIVI
1. | L’ emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun token_collegato_ad_attività significativo con un’emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo. |
2. | L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un token_collegato_ad_attività significativo al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione. |
3. | L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE. |
4. | L’ emittente viola l’articolo 25 allorché non comunica all’ABE qualsiasi modifica prevista del proprio modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività significativi o non descrive tale cambiamento in un White Paper sulle cripto-attività. |
5. | L’ emittente viola l’articolo 25 allorché non rispetta una misura imposta dall’ABE conformemente all’articolo 25, paragrafo 4. |
6. | L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non agisce in modo onesto, corretto e professionale. |
7. | L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non comunica con i possessori e i potenziali possessori del token_collegato_ad_attività significativo in modo corretto, chiaro e non fuorviante. |