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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 13

Diritto di recesso

1.   I detentori al dettaglio che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica direttamente da un offerente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente hanno il diritto di recesso.

I detentori al dettaglio dispongono di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal loro accordo di acquisto di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica senza incorrere in commissioni o costi e senza essere tenuti a fornire una motivazione. Il periodo di recesso decorre dalla data in cui il detentore_al_dettaglio ha prestato il proprio consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

2.   Tutti i pagamenti ricevuti da un detentore_al_dettaglio, comprese, se del caso, le eventuali spese, sono rimborsati senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui l’ offerente o il prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente è informato della decisione del detentore_al_dettaglio di revocare il consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

Tale rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal detentore_al_dettaglio per l’operazione iniziale, salvo che il detentore_al_dettaglio abbia espressamente consentito l’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa o costo in virtù del rimborso.

3.   Gli offerenti di cripto-attività forniscono informazioni sul diritto di recesso di cui al paragrafo 1 nel loro White Paper sulle cripto-attività.

4.   Il diritto di recesso di cui al paragrafo 1 non si applica se le cripto-attività sono state ammesse alla negoziazione prima del loro acquisto da parte del detentore_al_dettaglio.

5.   Se gli offerenti hanno fissato un termine per la loro offerta_al_pubblico di tali cripto-attività conformemente all’articolo 10, il diritto di recesso non può essere esercitato dopo la fine del periodo di sottoscrizione.

Articolo 14

Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica:

a)

agiscono in modo onesto, corretto e professionale;

b)

comunicano con i possessori e potenziali possessori di cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;

c)

individuano, prevengono, gestiscono e segnalano eventuali conflitti di interesse che possano sorgere;

d)

mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell’Unione appropriate.

Ai fini della lettera d), del primo comma, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE, emana entro il 30 dicembre 2024 orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per precisare tali norme dell’Unione.

2.   Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali cripto-attività e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale di possessori specifici unitamente ai motivi di tale trattamento.

3.   Qualora un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica sia annullata, gli offerenti di tale cripto-attività assicurano che tutti i fondi raccolti da possessori o potenziali possessori siano loro debitamente restituiti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento.

Articolo 16

Autorizzazione

1.   Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token_collegato_ad_attività, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività ed:

a)

è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente all’articolo 21; oppure

b)

è un ente_creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività, altre persone possono offrire al pubblico un token_collegato_ad_attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40.

Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se:

a)

su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token_collegato_ad_attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale, e l’ emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

b)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività è rivolta esclusivamente a investitori_qualificati e il token_collegato_ad_attività può essere detenuto solo da tali investitori_qualificati.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

3.   L’autorizzazione concessa dall’ autorità_competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’ emittente di un token_collegato_ad_attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token_collegato_ad_attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

4.   L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’ autorità_competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.

Articolo 35

Requisiti di fondi propri

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:

a)

350 000 EUR;

b)

il 2 % dell’importo medio della riserva_di_attività di cui all’articolo 36;

c)

un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.

Ai fini della lettera b) del primo comma, per importo medio della riserva_di_attività si intende l’importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti.

Se l’ emittente offre più di un token_collegato_ad_attività, l’importo di cui alla lettera b) del primo comma è pari alla somma dell’importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascun token_collegato_ad_attività.

L’importo di cui alla lettera c) del primo comma, è soggetto a revisione annuale e calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 3.

2.   I fondi propri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione delle soglie per l’esenzione di cui all’articolo 46, paragrafo 4, e all’articolo 48 di tale regolamento.

3.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine può imporre a un emittente di un token_collegato_ad_attività di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % superiore all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora una valutazione di uno degli elementi seguenti indichi un livello di rischio superiore:

a)

la valutazione dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell’ emittente del token_collegato_ad_attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10;

b)

la qualità e la volatilità della riserva_di_attività di cui all’articolo 36;

c)

i tipi di diritti riconosciuti dall’ emittente del token_collegato_ad_attività ai possessori del token_collegato_ad_attività in conformità dell’articolo 39;

d)

i rischi comportati dalla politica di investimento sulla riserva_di_attività, se quest’ultima include investimenti;

e)

il valore aggregato e il numero delle operazioni regolate nel token_collegato_ad_attività;

f)

l’importanza dei mercati sui quali il token collegati ad attività è offerto e commercializzato;

g)

se del caso, la capitalizzazione di mercato del token_collegato_ad_attività.

4.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine può imporre a un emittente di un token_collegato_ad_attività non significativo di rispettare qualsiasi requisito di cui all’articolo 45, se necessario per far fronte al livello di rischio superiore individuato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o a qualsiasi altro rischio che l’articolo 45 mira ad affrontare, come i rischi di liquidità.

5.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli emittenti di token collegati ad attività effettuano periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo. Sulla base dell’esito di tali prove di stress, l’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine impone all’ emittente del token_collegato_ad_attività di detenere fondi propri per un importo superiore tra il 20 % e il 40 % rispetto all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), in determinate circostanze, tenuto conto delle prospettive di rischio e dei risultati delle prove di stress.

6.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

la procedura e i tempi per l’adeguamento di un emittente di un token_collegato_ad_attività ai requisiti di fondi propri più elevati di cui al paragrafo 3;

b)

i criteri per richiedere un importo più elevato dei fondi propri, come stabilito al paragrafo 3;

c)

i requisiti minimi per l’elaborazione dei programmi relativi alle prove di stress, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token_collegato_ad_attività, tra cui, ma non solo:

i)

i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni;

ii)

la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress;

iii)

i dispositivi di governance interna;

iv)

l’infrastruttura di dati pertinente;

v)

la metodologia e la plausibilità delle ipotesi;

vi)

l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e

vii)

la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 3

Riserva di attività

Articolo 64

Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

1.   Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività se il prestatore di servizi per le cripto-attività:

a)

non si è avvalso dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della stessa;

b)

ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione;

c)

non ha prestato servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi;

d)

ha ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, ad esempio presentando dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;

e)

non soddisfa più le condizioni di concessione dell’autorizzazione e non ha adottato le azioni correttive richieste dall’ autorità_competente entro il termine fissato;

f)

non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

g)

ha violato gravemente il presente regolamento, incluse le disposizioni relative alla tutela dei possessori di cripto-attività o dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività, o dell’integrità del mercato.

2.   Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi seguenti:

a)

il prestatore di servizi per le cripto-attività ha violato le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849;

b)

il prestatore di servizi per le cripto-attività ha perso l’autorizzazione come istituto_di_pagamento o l’autorizzazione come istituto_di_moneta_elettronica e lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.

3.   Laddove un’ autorità_competente revochi un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e i punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109.

4.   Le autorità competenti possono limitare la revoca dell’autorizzazione a un determinato servizio per le cripto-attività.

5.   Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano l’ autorità_competente di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato:

a)

è una filiazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;

b)

è una filiazione dell’impresa madre di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;

c)

è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione.

6.   Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti possono consultare l’autorità responsabile di vigilare sulla conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività alle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

7.   L’ABE, l’ESMA e qualsiasi autorità_competente di uno Stato_membro_ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine di verificare se il prestatore di servizi per le cripto-attività soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l’autorizzazione, qualora sussistano motivi per sospettare il contrario.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono, attuano e mantengono procedure adeguate per garantire il trasferimento tempestivo e ordinato delle cripto-attività e dei fondi dei loro clienti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività in caso di revoca dell’autorizzazione.

Articolo 65

Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività

1.   Un prestatore di servizi per le cripto-attività che intende prestare servizi per le cripto-attività in più di uno Stato membro trasmette le informazioni seguenti all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine:

a)

un elenco degli Stati membri in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

b)

i servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare su base transfrontaliera;

c)

la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività;

d)

un elenco di tutte le altre attività offerte dal prestatore di servizi per le cripto-attività non disciplinate dal presente regolamento.

2.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine comunica tali informazioni ai punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti, all’ESMA e all’ABE entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   L’ autorità_competente dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa senza indugio il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività può iniziare a prestare servizi per le cripto-attività in uno Stato membro diverso dal suo Stato_membro_d’origine a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o al più tardi a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO 2

Obblighi per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività

Articolo 119

Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificare un token_collegato_ad_attività o un token_di_moneta_elettronica come significativo ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57, a seconda dei casi, l’ABE istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un token_di_moneta_elettronica significativo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

2.   Il collegio di cui al paragrafo 1 è composto da:

a)

l’ABE;

b)

l’ESMA;

c)

le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine in cui è stabilito l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o del token_di_moneta_elettronica significativo;

d)

le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37 o dei fondi ricevuti in cambio dei token_di_moneta_elettronica significativi;

e)

se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione i token collegati ad attività significativi o i token_di_moneta_elettronica significativi;

f)

le autorità competenti dei prestatori di servizi_di_pagamento più rilevanti che prestano servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi;

g)

se del caso, le autorità competenti dei soggetti che assicurano le funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);

h)

se del caso, le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che prestano custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione ai token collegati ad attività significativi o ai token_di_moneta_elettronica significativi;

i)

la BCE;

j)

se l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o se nel token_collegato_ad_attività significativo figura una valuta_ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;

k)

se l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o se nel token_di_moneta_elettronica significativo figura una valuta_ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;

l)

le autorità competenti degli Stati membri in cui il token_collegato_ad_attività o il token_di_moneta_elettronica è utilizzato su vasta scala, su loro richiesta;

m)

le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l’ABE ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell’articolo 126.

3.   L’ABE può invitare altre autorità a far parte del collegio di cui al paragrafo 1 in qualità di membri, se i soggetti rispetto ai quali effettuano la vigilanza sono pertinenti ai lavori del collegio.

4.   L’ autorità_competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

5.   Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un collegio di cui al paragrafo 1 del presente articolo assicura:

a)

la redazione del parere non vincolante di cui all’articolo 120;

b)

lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento;

c)

l’accordo sull’affidamento volontario di compiti tra i suoi membri.

Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.

6.   L’istituzione e il funzionamento del collegio di cui al paragrafo 1 sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L’accordo di cui al primo comma stabilisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

a)

le procedure di voto di cui all’articolo 120, paragrafo 3;

b)

le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio;

c)

la frequenza delle riunioni del collegio;

d)

gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;

e)

le modalità di comunicazione tra i membri del collegio;

f)

la creazione di diversi collegi, uno per ogni cripto-attività specifica o gruppo di cripto-attività specifico.

L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’ABE o a un altro membro del collegio.

7.   In qualità di presidente di ciascun collegio, l’ABE:

a)

stabilisce le disposizioni scritte e le procedure che regolano il funzionamento del collegio, previa consultazione degli altri membri del collegio;

b)

coordina tutte le attività del collegio;

c)

ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, i membri del collegio in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali da discutere e ai punti da prendere in considerazione;

d)

comunica ai membri del collegio le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;

e)

informa tempestivamente i membri del collegio delle decisioni e degli esiti di tali riunioni.

8.   Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi, l’ABE elabora, in cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a)

le condizioni alle quali i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), sono da considerare come i più rilevanti;

b)

le condizioni alle quali si considera che i token collegati ad attività o i token_di_moneta_elettronica siano utilizzati su vasta scala, conformemente al paragrafo 2, lettera l); e

c)

i dettagli delle modalità pratiche di cui al paragrafo 6.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.


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Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: come regalare un wallet "