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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 85

Individuazione di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi

1.   Un prestatore di servizi per le cripto-attività è ritenuto significativo se ha nell’Unione almeno 15 milioni di utenti attivi, in media, in un anno civile, laddove tale media è calcolata come media del numero giornaliero di utenti attivi nel corso dell’intero anno civile precedente.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività danno notifica alle rispettive autorità competenti entro due mesi dal raggiungimento del numero di utenti attivi stabilito al paragrafo 1. Se l’ autorità_competente conviene che la soglia stabilito al paragrafo 1 è stata raggiunta, ne dà notifica all’ESMA.

3.   Fatte salve le responsabilità delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri di origine forniscono al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA aggiornamenti annuali in merito ai seguenti sviluppi in fatto di vigilanza per quanto concerne i prestatori di servizi per le cripto-attività significativi:

a)

le autorizzazioni, in corso o concluse, di cui all’articolo 59;

b)

le procedure, in corso o concluse, di revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 64;

c)

l’esercizio dei poteri di vigilanza stabiliti all’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c), e), f), g), y) e aa).

L’ autorità_competente dello Stato membro di origine può fornire al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA aggiornamenti più frequenti o informarlo prima di qualsiasi decisione presa dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine in relazione al primo comma, lettera a), b) o c).

4.   L’aggiornamento di cui al paragrafo 3, secondo comma, può essere seguito da uno scambio di opinioni in seno al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

5.   Se del caso, l’ESMA può avvalersi dei poteri di cui agli articoli 29, 30, 31 e 31 ter del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO VI

PREVENZIONE E DIVIETO DEGLI ABUSI DI MERCATO RELATIVI ALLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Articolo 143

Misure transitorie

1.   Gli articoli da 4 a 15 non si applicano alle offerte al pubblico di cripto-attività concluse prima del 30 dicembre 2024.

2.   In deroga al titolo II, solo i seguenti requisiti si applicano alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica che sono stati ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024:

a)

gli articoli 7 e 9 si applicano alle comunicazioni di marketing pubblicate dopo il 30 dicembre 2024;

b)

entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione garantiscono che, nei casi previsti dal presente regolamento, sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 6, 8 e 9 e aggiornato conformemente all’articolo 12.

3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1o luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63, se questa data è anteriore.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il regime transitorio di cui al primo comma per i prestatori di servizi per le cripto-attività, o decidere di ridurne la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso.

Entro il 30 giugno 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA se hanno esercitato l’opzione di cui al secondo comma e la durata del regime transitorio.

4.   Gli emittenti di token collegati ad attività diversi dagli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro un’autorizzazione conformemente all’articolo 21, a condizione che richiedano l’autorizzazione prima del 30 luglio 2024.

5.   Gli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fino all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività o alla mancata approvazione del White Paper a norma dell’articolo 17, a condizione che ne informino la rispettiva autorità_competente a norma del paragrafo 1 di tale articolo prima del 30 luglio 2024.

6.   In deroga agli articoli 62 e 63, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate tra il 30 dicembre 2024 e il 1o luglio 2026 da soggetti che al 30 dicembre 2024 erano autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale. Le autorità competenti assicurano il rispetto del titolo V, capi 2 e 3, prima di concedere l’autorizzazione in base a tali procedure semplificate.

7.   L’ABE esercita le sue responsabilità di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 a decorrere dalla data di entrata in applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 43, paragrafo 11.


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