Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
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Index & defs
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- regolamento 14
- cripto-attività 14
- dell’articolo 10
- all’articolo 8
- classificazione 7
- terzo 7
- paese 7
- cliente 7
- competenti 5
- autorità 5
- prestazione 5
- un’impresa 5
- presente 5
- esclusiva 5
- servizio 5
- attività 4
- orientamenti 4
- nell’unione 4
- iniziativa 4
- conformità 4
- l’esma 3
- clienti 3
- servizi 3
- qualsiasi 3
- parere 3
- compresa 2
- potenziali 2
- convergenza 2
- promozione 2
- prestato 2
- norma 2
- limitazione 2
- responsabilità 2
- le 2
- clausola 2
- applicazione 2
- dall’ambito 2
- procurarsi 2
- secondo 2
- escluse 2
- caso 2
- divergenze 2
- approcci 2
- adottati 2
- spiegazione 2
- applica 2
- dicembre 2
- congiuntamente 2
- entro 2
- riguardo 2
Articolo 61
Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente
1. Quando un cliente stabilito o residente nell’Unione avvia su propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio o un’attività per le cripto-attività da parte di un’impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione di cui all’articolo 59 non si applica alla prestazione di tale servizio o attività per le cripto-attività da parte dell’impresa del paese terzo a tale cliente, ivi compreso un rapporto connesso specificamente alla prestazione di tale servizio o attività per le cripto-attività.
Fatti salvi i rapporti intragruppo, se un’impresa di un paese terzo, anche mediante un soggetto che agisce per suo conto o che ha stretti_legami con tale impresa di un paese terzo o qualsiasi altra persona che agisce per conto di tale soggetto, cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’Unione, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato per la sollecitazione, la promozione o la pubblicizzazione nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.
Il secondo comma si applica a prescindere da qualsiasi clausola contrattuale o limitazione della responsabilità che sostenga di affermare diversamente, compresa qualsiasi clausola o limitazione della responsabilità secondo cui la prestazione di servizi da parte di un’impresa di un paese terzo è considerata un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.
2. L’iniziativa esclusiva di un cliente di cui al paragrafo 1 non consente a un’impresa del paese terzo di proporre nuovi tipi di cripto-attività o di servizi per le cripto-attività a tale cliente.
3. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, intesi a precisare le situazioni in cui si ritiene che un’impresa di un paese terzo cerchi di procurarsi clienti stabiliti o residenti nell’Unione.
Al fine di favorire la convergenza e promuovere una vigilanza coerente rispetto al rischio di abusi del presente articolo, l’ESMA emana inoltre orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle pratiche di vigilanza volte a individuare e prevenire l’elusione del presente regolamento.
Articolo 97
Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività
1. Entro il 30 dicembre 2024, le AEV emanano congiuntamente orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare il contenuto e la forma della spiegazione che accompagna il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e dei pareri legali sulla qualificazione dei token collegati ad attività di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e). Gli orientamenti includono un modello per la spiegazione e il parere nonché un test standardizzato per la classificazione delle cripto-attività.
2. Conformemente all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, le AEV promuovono la discussione tra le autorità competenti sulla classificazione delle cripto-attività, compresa la classificazione delle cripto-attività escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 3. Le AEV identificano inoltre le fonti di potenziali divergenze negli approcci adottati dalle autorità competenti riguardo alla classificazione di tali cripto-attività e, nella misura del possibile, promuovono un approccio comune al riguardo.
3. Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine o dello Stato_membro_ospitante possono chiedere all’ESMA, all’EIOPA o all’ABE, a seconda dei casi, un parere sulla classificazione delle cripto-attività, comprese quelle escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 3. L’ESMA, l’EIOPA o l’ABE, se del caso, forniscono tale parere in conformità dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se del caso, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità competenti.
4. Le AEV redigono congiuntamente una relazione annuale sulla base delle informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 109 e dei risultati delle loro attività di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che individua le difficoltà incontrate nella classificazione delle cripto-attività e le divergenze emerse negli approcci adottati dalle autorità competenti.
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"La blockchain è lo strumento per gestire transazioni sicure tra sconosciuti"