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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’ finition'>offerta_al_pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività o che prestano servizi connessi alle finition'>cripto-attività nell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle persone che prestano servizi per le finition'>cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri;

b)

ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell’articolo 47;

c)

alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri;

d)

alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate;

e)

al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità;

f)

alle organizzazioni internazionali pubbliche.

3.   Il presente regolamento non si applica alle finition'>cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre finition'>cripto-attività.

4.   Il presente regolamento non si applica alle finition'>cripto-attività che rientrano in una o più delle definizioni seguenti:

a)

strumenti finanziari;

b)

depositi, compresi i depositi strutturati;

c)

finition'>fondi, eccetto ove siano qualificabili come finition'>token_di_moneta_elettronica;

d)

posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

e)

prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) o contratti di riassicurazione e retrocessione di cui alla stessa direttiva;

f)

i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

g)

gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) o della direttiva 2009/138/CE;

h)

i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

i)

un prodotto pensionistico individuale paneuropeo come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

j)

regimi di sicurezza sociale contemplati dal regolamento (CE) n. 883/2004 (30) e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

5.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA elabora, ai fini del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle finition'>cripto-attività come strumenti finanziari.

6.   Il presente regolamento fa salvo il regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« finition'>tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« finition'>registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un finition'>meccanismo_di_consenso;

3)

« finition'>meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« finition'>nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il finition'>registro_distribuito;

5)

« finition'>cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a finition'>registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« finition'>token_collegato_ad_attività»: un tipo di finition'>cripto-attività che non è un finition'>token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« finition'>token_di_moneta_elettronica»: un tipo di finition'>cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una finition'>valuta_ufficiale;

8)

« finition'>valuta_ufficiale»: una finition'>valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« finition'>utility_token»: un tipo di finition'>cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo finition'>emittente;

10)

« finition'>emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette finition'>cripto-attività;

11)

« finition'>emittente richiedente»: un finition'>emittente di token collegati ad attività o finition'>token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali finition'>cripto-attività;

12)

« finition'>offerta_al_pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle finition'>cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali finition'>cripto-attività;

13)

« finition'>offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ finition'>emittente, che offre finition'>cripto-attività al pubblico;

14)

« finition'>fondi»: finition'>fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le finition'>cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le finition'>cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le finition'>cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi finition'>cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività;

c)

scambio di finition'>cripto-attività con finition'>fondi;

d)

scambio di finition'>cripto-attività con altre finition'>cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di finition'>cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle finition'>cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle finition'>cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di finition'>cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle finition'>cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali finition'>cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di finition'>cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando finition'>cripto-attività con finition'>fondi, o scambiando finition'>cripto-attività con altre finition'>cripto-attività;

19)

«scambio di finition'>cripto-attività con finition'>fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di finition'>cripto-attività a fronte di finition'>fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di finition'>cripto-attività con altre finition'>cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di finition'>cripto-attività a fronte di altre finition'>cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più finition'>cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più finition'>cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di finition'>cripto-attività al momento della loro finition'>offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di finition'>cripto-attività»: la commercializzazione di finition'>cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ finition'>offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più finition'>cripto-attività o di sottoscrizione di una o più finition'>cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle finition'>cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del finition'>cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a finition'>cripto-attività o all’impiego di servizi per le finition'>cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più finition'>cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di finition'>cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di finition'>cripto-attività da un indirizzo o un conto di finition'>registro_distribuito a un altro;

27)

« finition'>organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un finition'>emittente, finition'>offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« finition'>ente_creditizio»: un finition'>ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« finition'>impresa_di_investimento»: un’ finition'>impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« finition'>investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« finition'>stretti_legami»: gli finition'>stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« finition'>riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ finition'>emittente;

33)

« finition'>Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ finition'>offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ finition'>offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ finition'>offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ finition'>offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ finition'>emittente ha succursali;

c)

se l’ finition'>offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le finition'>cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ finition'>offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali finition'>cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ finition'>emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ finition'>emittente di tali token è autorizzato come finition'>ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come finition'>istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« finition'>Stato_membro_ospitante»: lo Stato membro in cui un finition'>offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività presta servizi per le finition'>cripto-attività, se diverso dallo finition'>Stato_membro_d’origine;

35)

« finition'>autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica;

36)

« finition'>partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un finition'>emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ finition'>emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« finition'>detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« finition'>interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un finition'>offerente o di un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di finition'>cripto-attività l’accesso alle loro finition'>cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le finition'>cripto-attività;

39)

« finition'>cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività presta servizi per le finition'>cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« finition'>servizi_di_pagamento»: finition'>servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di finition'>servizi_di_pagamento»: un prestatore di finition'>servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« finition'>istituto_di_moneta_elettronica»: un finition'>istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« finition'>moneta_elettronica»: la finition'>moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« finition'>dati_personali»: i finition'>dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« finition'>istituto_di_pagamento»: un finition'>istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« finition'>società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di finition'>fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« finition'>strumento_finanziario»: uno finition'>strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« finition'>deposito»: un finition'>deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« finition'>deposito strutturato»: un finition'>deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 4

Offerte al pubblico di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non presenta un’ finition'>offerta_al_pubblico nell’Unione di una finition'>cripto-attività diversa da un finition'>token_collegato_ad_attività o da un finition'>token_di_moneta_elettronica a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

abbia redatto un White Paper sulle finition'>cripto-attività in relazione a tale finition'>cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

abbia notificato il White Paper sulle finition'>cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

abbia pubblicato il White Paper sulle finition'>cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale finition'>cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale finition'>cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14.

2.   Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica:

a)

un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;

b)

un’ finition'>offerta_al_pubblico di una finition'>cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra finition'>valuta_ufficiale o in finition'>cripto-attività;

c)

un’offerta di una finition'>cripto-attività rivolta esclusivamente agli finition'>investitori_qualificati dove la finition'>cripto-attività può essere detenuta solo da tali finition'>investitori_qualificati.

3.   Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:

a)

la finition'>cripto-attività è offerta gratuitamente;

b)

la finition'>cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del finition'>registro_distribuito o la convalida delle operazioni;

c)

l’offerta riguarda un finition'>utility_token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione;

d)

il possessore della finition'>cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’ finition'>offerente.

Ai fini della lettera a) del primo comma, una finition'>cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire finition'>dati_personali all’ finition'>offerente in cambio di tale finition'>cripto-attività o se l’ finition'>offerente di una finition'>cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta finition'>cripto-attività.

Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’ finition'>offerta_al_pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’ finition'>offerta_al_pubblico di una finition'>cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’ finition'>offerente invia all’ finition'>autorità_competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d).

Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’ finition'>autorità_competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’ finition'>offerente.

4.   Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’ finition'>offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una finition'>cripto-attività diversa da un finition'>token_collegato_ad_attività o da un finition'>token_di_moneta_elettronica.

5.   L’autorizzazione come prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di finition'>cripto-attività in relazione a finition'>cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:

a)

esista un’altra finition'>offerta_al_pubblico della stessa finition'>cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o

b)

la finition'>cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione.

6.   Qualora l’ finition'>offerta_al_pubblico di una finition'>cripto-attività diversa da un finition'>token_collegato_ad_attività o da un finition'>token_di_moneta_elettronica abbia come oggetto un finition'>utility_token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’ finition'>offerta_al_pubblico quale descritta nel White Paper sulle finition'>cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.

7.   Qualsiasi successiva finition'>offerta_al_pubblico di una finition'>cripto-attività diversa da un finition'>token_collegato_ad_attività o da un finition'>token_di_moneta_elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva finition'>offerta_al_pubblico.

Nessun ulteriore White Paper sulle finition'>cripto-attività è richiesto per alcuna successiva finition'>offerta_al_pubblico di una finition'>cripto-attività diversa da un finition'>token_collegato_ad_attività o da un finition'>token_di_moneta_elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle finition'>cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.

8.   Qualora un’ finition'>offerta_al_pubblico di una finition'>cripto-attività diversa da un finition'>token_collegato_ad_attività o da un finition'>token_di_moneta_elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle finition'>cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.

Articolo 6

Contenuto e forma del White Paper sulle finition'>cripto-attività

1.   Un White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

a)

informazioni sull’ finition'>offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

informazioni sull’ finition'>emittente, se diverso dall’ finition'>offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

c)

informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle finition'>cripto-attività;

d)

informazioni sul progetto di finition'>cripto-attività;

e)

informazioni sull’ finition'>offerta_al_pubblico della finition'>cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

f)

informazioni sulla finition'>cripto-attività;

g)

informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla finition'>cripto-attività;

h)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

i)

informazioni sui rischi;

j)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del finition'>meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere le finition'>cripto-attività.

Nei casi in cui il White Paper sulle finition'>cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle finition'>cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle finition'>cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle finition'>cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle finition'>cripto-attività non è stato approvato da alcuna finition'>autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’ finition'>offerente della finition'>cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle finition'>cripto-attività.».

Qualora il White Paper sulle finition'>cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « finition'>offerente».

4.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della finition'>cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

5.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

la finition'>cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

la finition'>cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

c)

la finition'>cripto-attività può non essere liquida;

d)

se l’ finition'>offerta_al_pubblico ha come oggetto finition'>utility_token, tale finition'>utility_token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle finition'>cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di finition'>cripto-attività;

e)

la finition'>cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

f)

la finition'>cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

6.   I White Paper sulle finition'>cripto-attività contengono una dichiarazione dell’ finition'>organo_di_amministrazione dell’ finition'>offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle finition'>cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ finition'>organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle finition'>cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle finition'>cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

7.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’ finition'>offerta_al_pubblico della finition'>cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle finition'>cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della finition'>cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della finition'>cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle finition'>cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la finition'>cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle finition'>cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ finition'>offerta_al_pubblico della finition'>cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle finition'>cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

8.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

9.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello finition'>Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la finition'>cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo finition'>Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle finition'>cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello finition'>Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

10.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

11.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in finition'>cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica

1.   Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica:

a)

agiscono in modo onesto, corretto e professionale;

b)

comunicano con i possessori e potenziali possessori di finition'>cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;

c)

individuano, prevengono, gestiscono e segnalano eventuali conflitti di interesse che possano sorgere;

d)

mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell’Unione appropriate.

Ai fini della lettera d), del primo comma, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE, emana entro il 30 dicembre 2024 orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per precisare tali norme dell’Unione.

2.   Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali finition'>cripto-attività e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle finition'>cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale di possessori specifici unitamente ai motivi di tale trattamento.

3.   Qualora un’ finition'>offerta_al_pubblico di una finition'>cripto-attività diversa da un finition'>token_collegato_ad_attività o da un finition'>token_di_moneta_elettronica sia annullata, gli offerenti di tale finition'>cripto-attività assicurano che tutti i finition'>fondi raccolti da possessori o potenziali possessori siano loro debitamente restituiti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento.

Articolo 16

Autorizzazione

1.   Una persona non presenta un’ finition'>offerta_al_pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un finition'>token_collegato_ad_attività, a meno che tale persona sia l’ finition'>emittente di tale finition'>token_collegato_ad_attività ed:

a)

è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’ finition'>autorità_competente del suo finition'>Stato_membro_d’origine conformemente all’articolo 21; oppure

b)

è un finition'>ente_creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività, altre persone possono offrire al pubblico un finition'>token_collegato_ad_attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40.

Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se:

a)

su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del finition'>token_collegato_ad_attività emessi da un finition'>emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra finition'>valuta_ufficiale, e l’ finition'>emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

b)

l’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività è rivolta esclusivamente a finition'>investitori_qualificati e il finition'>token_collegato_ad_attività può essere detenuto solo da tali finition'>investitori_qualificati.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle finition'>cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’ finition'>autorità_competente del loro finition'>Stato_membro_d’origine.

3.   L’autorizzazione concessa dall’ finition'>autorità_competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’ finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il finition'>token_collegato_ad_attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

4.   L’approvazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività, concessa dall’ finition'>autorità_competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle finition'>cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.

Articolo 17

Requisiti per gli enti creditizi

1.   Un finition'>token_collegato_ad_attività emesso da un finition'>ente_creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ finition'>ente_creditizio:

a)

redige un White Paper sulle finition'>cripto-attività di cui all’articolo 19 per il finition'>token_collegato_ad_attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’ finition'>autorità_competente del suo finition'>Stato_membro_d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività da parte dell’ finition'>autorità_competente;

b)

notifica alla rispettiva finition'>autorità_competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il finition'>token_collegato_ad_attività, fornendole le informazioni seguenti:

i)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ finition'>ente_creditizio intende seguire;

ii)

un parere giuridico secondo cui il finition'>token_collegato_ad_attività non è assimilabile a:

una finition'>cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

un finition'>token_di_moneta_elettronica;

iii)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

iv)

le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

v)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

vi)

una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

vii)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

viii)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

2.   Un finition'>ente_creditizio che ha precedentemente notificato l’ finition'>autorità_competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro finition'>token_collegato_ad_attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’ finition'>autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ finition'>ente_creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

3.   L’ finition'>autorità_competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’ finition'>autorità_competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ finition'>ente_creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ finition'>ente_creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ finition'>autorità_competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b).

L’ finition'>ente_creditizio non presenta un’ finition'>offerta_al_pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del finition'>token_collegato_ad_attività fino a quando la notifica è incompleta.

4.   L’ finition'>ente_creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.

5.   L’ finition'>autorità_competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ finition'>ente_creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui finition'>valuta_ufficiale non è l’euro o qualora il finition'>token_collegato_ad_attività abbia come valuta di riferimento una finition'>valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro.

La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’ finition'>autorità_competente.

L’ finition'>autorità_competente esige che l’ finition'>ente_creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del finition'>token_collegato_ad_attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

6.   L’ finition'>autorità_competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’ finition'>offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

7.   Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’ finition'>autorità_competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un finition'>ente_creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.

8.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 18

Domanda di autorizzazione

1.   Le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione presentano la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16 all’ finition'>autorità_competente del loro finition'>Stato_membro_d’origine.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

l’indirizzo dell’ finition'>emittente richiedente;

b)

l’identificativo della persona giuridica dell’ finition'>emittente richiedente;

c)

lo statuto dell’ finition'>emittente richiedente, se dal caso;

d)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ finition'>emittente richiedente intende seguire;

e)

un parere giuridico secondo cui il finition'>token_collegato_ad_attività non è qualificabile come:

i)

una finition'>cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure

ii)

un finition'>token_di_moneta_elettronica;

f)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ finition'>emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

g)

in presenza di accordi di cooperazione con determinati prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, una descrizione dei loro meccanismi e delle loro procedure di controllo interno per garantire il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

h)

l’identità dei membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione dell’ finition'>emittente richiedente;

i)

la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’ finition'>emittente richiedente;

j)

la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’ finition'>emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità;

k)

il White Paper sulle finition'>cripto-attività di cui all’articolo 19;

l)

le politiche e le procedure di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

m)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

n)

una descrizione della politica di continuità operativa dell’ finition'>emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

o)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

p)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11;

q)

una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami dell’ finition'>emittente richiedente di cui all’articolo 31;

r)

se del caso, un elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’ finition'>emittente richiedente intende offrire al pubblico il finition'>token_collegato_ad_attività o intende chiedere l’ammissione alla negoziazione del finition'>token_collegato_ad_attività.

3.   Gli emittenti che sono stati precedentemente autorizzati relativamente ad un finition'>token_collegato_ad_attività non sono tenuti a presentare, ai fini dell’autorizzazione relativa ad un altro finition'>token_collegato_ad_attività, le informazioni che hanno precedentemente trasmesso all’ finition'>autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 2, l’ finition'>emittente conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

4.   L’ finition'>autorità_competente comunica per iscritto all’ finition'>emittente richiedente di aver ricevuto la domanda prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa in conformità del paragrafo 1.

5.   Ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’ finition'>emittente richiedente di un finition'>token_collegato_ad_attività fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

a)

per tutti i membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b)

che i membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione dell’ finition'>emittente richiedente del finition'>token_collegato_ad_attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c)

per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’ finition'>emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

6.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda al fine di garantire l’uniformità in tutta l’Unione.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 19

Contenuto e forma del White Paper sulle finition'>cripto-attività per i token collegati ad attività

1.   Un White Paper sulle finition'>cripto-attività per un finition'>token_collegato_ad_attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:

a)

informazioni sull’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività;

b)

informazioni sul finition'>token_collegato_ad_attività;

c)

informazioni sull’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni su diritti e obblighi connessi al finition'>token_collegato_ad_attività;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sulla finition'>riserva_di_attività;

h)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del finition'>meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il finition'>token_collegato_ad_attività.

Il White Paper sulle finition'>cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ finition'>emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle finition'>cripto-attività non venga redatto dall’ finition'>emittente, il White Paper sulle finition'>cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle finition'>cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle finition'>cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle finition'>cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.

4.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

il finition'>token_collegato_ad_attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

il finition'>token_collegato_ad_attività può non essere sempre trasferibile;

c)

il finition'>token_collegato_ad_attività può non essere liquido;

d)

il finition'>token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

e)

il finition'>token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ finition'>organo_di_amministrazione dell’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle finition'>cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ finition'>organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle finition'>cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle finition'>cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del finition'>token_collegato_ad_attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle finition'>cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del finition'>token_collegato_ad_attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle finition'>cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il finition'>token_collegato_ad_attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle finition'>cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle finition'>cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello finition'>Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il finition'>token_collegato_ad_attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente, il White Paper sulle finition'>cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello finition'>Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in finition'>cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22

Comunicazione sui token collegati ad attività

1.   Per ciascun finition'>token_collegato_ad_attività con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, l’ finition'>emittente trasmette con cadenza trimestrale all’ finition'>autorità_competente le informazioni seguenti:

a)

il numero di possessori;

b)

il valore del finition'>token_collegato_ad_attività emesso e l’entità della finition'>riserva_di_attività;

c)

il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere nel trimestre pertinente;

d)

una stima del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

Ai fini delle lettere c) e d) del primo comma, per «operazione» si intende qualsiasi cambiamento della persona fisica o giuridica che ha diritto al finition'>token_collegato_ad_attività a seguito del trasferimento del finition'>token_collegato_ad_attività da un indirizzo o un conto di finition'>registro_distribuito a un altro.

Le operazioni associate allo scambio di finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività con l’ finition'>emittente o con un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività non devono essere considerate associate a usi del finition'>token_collegato_ad_attività come mezzo di scambio, a meno che non si dimostri che il finition'>token_collegato_ad_attività è utilizzato per il regolamento di operazioni in altre finition'>cripto-attività.

2.   L’ finition'>autorità_competente può esigere che gli emittenti di token collegati ad attività ottemperino agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 in relazione a token collegati ad attività emessi con un valore inferiore a 100 000 000 EUR.

3.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano servizi relativi a token collegati ad attività forniscono all’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività le informazioni necessarie alla preparazione della relazione di cui al paragrafo 1, anche riferendo sulle operazioni regolate al di fuori del finition'>registro_distribuito.

4.   L’ finition'>autorità_competente condivide le informazioni ricevute con la BCE e, se del caso, con la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

5.   La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, possono fornire all’ finition'>autorità_competente le loro stime riguardo al numero medio e al valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del finition'>token_collegato_ad_attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

6.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia utilizzata per stimare il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del finition'>token_collegato_ad_attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1 e della fornitura di informazioni di cui al paragrafo 3.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 34

Dispositivi di governance

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività si dotano di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2.   I membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni. In particolare, essi non sono stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni.

3.   L’ finition'>organo_di_amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività valuta o riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi ai capi 2, 3, 5 e 6 del presente titolo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

4.   Gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e, in particolare, non sono state condannate per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità.

5.   Gli emittenti di token collegati ad attività adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento. Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano, in particolare, politiche e procedure riguardanti:

a)

la finition'>riserva_di_attività di cui all’articolo 36;

b)

la custodia delle attività di riserva, compresa la separazione delle attività, secondo quanto specificato all’articolo 37;

c)

il riconoscimento di diritti ai possessori di token collegati ad attività, secondo quanto specificato all’articolo 39;

d)

il meccanismo attraverso il quale vengono emessi e rimborsati i token collegati ad attività;

e)

i protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività;

f)

il funzionamento della tecnologia a finition'>registro_distribuito proprietaria degli emittenti, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e memorizzati usando tale tecnologia a finition'>registro_distribuito o tecnologie analoghe gestite dagli emittenti o da un terzo che agisce per loro conto;

g)

i meccanismi per garantire la liquidità dei token collegati ad attività, comprese la politica e le procedure di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all’articolo 45;

h)

gli accordi con soggetti terzi per la gestione della finition'>riserva_di_attività e per l’investimento delle attività di riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività;

i)

il consenso scritto degli emittenti di token collegati ad attività dato ad altre persone che potrebbero offrire o chiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;

j)

il trattamento dei reclami, secondo quanto specificato all’articolo 31;

k)

i conflitti di interesse, secondo quanto specificato all’articolo 32.

Qualora gli emittenti di token collegati ad attività concludano gli accordi di cui al primo comma, lettera h), tali accordi sono stabiliti in un contratto con i soggetti terzi. Tali accordi contrattuali stabiliscono i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi sia degli emittenti di token collegati ad attività che dei soggetti terzi. Qualsiasi accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto applicabile.

6.   A meno che non abbiano avviato un piano di rimborso di cui all’articolo 47, gli emittenti di token collegati ad attività impiegano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità e la regolarità dei loro servizi e delle loro attività. A tal fine, gli emittenti di token collegati ad attività mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza in conformità delle norme dell’Unione appropriate.

7.   Se l’ finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività decide di interrompere la prestazione dei suoi servizi e attività, anche con l’interruzione dell’emissione di tale finition'>token_collegato_ad_attività, esso presenta un piano all’ finition'>autorità_competente per l’approvazione di tale interruzione.

8.   Gli emittenti di token collegati ad attività individuano le fonti di rischio operativo e riducono al minimo tali rischi attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedure adeguati.

9.   Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono una politica e piani di continuità operativa per assicurare, in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure TIC, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento delle loro attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa delle loro attività.

10.   Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la gestione del rischio, compresi dispositivi di controllo e salvaguardia efficaci per la gestione dei sistemi TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). Le procedure prevedono una valutazione globale del ricorso a soggetti terzi di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera h), del presente articolo. Gli emittenti di token collegati ad attività monitorano e valutano periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia dei meccanismi di controllo interno e delle procedure per la valutazione del rischio e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

11.   Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di sistemi e procedure adatti per salvaguardare la disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati, come previsto dal regolamento (UE) 2022/2554 e in conformità del regolamento (UE) 2016/679. Tali sistemi registrano e salvaguardano i dati e le informazioni pertinenti raccolti e prodotti nel corso delle attività degli emittenti.

12.   Gli emittenti di token collegati ad attività garantiscono di essere regolarmente sottoposti a audit da parte di revisori indipendenti. I risultati di tali audit sono comunicati all’ finition'>organo_di_amministrazione dell’ finition'>emittente interessato e messi a disposizione dell’ finition'>autorità_competente.

13.   Entro il 30 giugno 2024 l’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare il contenuto minimo dei dispositivi di governance riguardanti:

a)

gli strumenti di monitoraggio dei rischi di cui al paragrafo 8;

b)

il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 9;

c)

il meccanismo di controllo interno di cui al paragrafo 10;

d)

gli audit di cui al paragrafo 12, compresa la documentazione minima da utilizzare nell’audit.

Nell’emanazione degli orientamenti di cui al primo comma, l’ABE tiene conto delle disposizioni sui requisiti in materia di governance contenute in altri atti legislativi dell’Unione concernenti i servizi finanziari, compresa la direttiva 2014/65/UE.

Articolo 35

Requisiti di finition'>fondi propri

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono in qualsiasi momento di finition'>fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:

a)

350 000 EUR;

b)

il 2 % dell’importo medio della finition'>riserva_di_attività di cui all’articolo 36;

c)

un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.

Ai fini della lettera b) del primo comma, per importo medio della finition'>riserva_di_attività si intende l’importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti.

Se l’ finition'>emittente offre più di un finition'>token_collegato_ad_attività, l’importo di cui alla lettera b) del primo comma è pari alla somma dell’importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascun finition'>token_collegato_ad_attività.

L’importo di cui alla lettera c) del primo comma, è soggetto a revisione annuale e calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 3.

2.   I finition'>fondi propri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione delle soglie per l’esenzione di cui all’articolo 46, paragrafo 4, e all’articolo 48 di tale regolamento.

3.   L’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine può imporre a un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività di detenere finition'>fondi propri per un importo fino al 20 % superiore all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora una valutazione di uno degli elementi seguenti indichi un livello di rischio superiore:

a)

la valutazione dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10;

b)

la qualità e la volatilità della finition'>riserva_di_attività di cui all’articolo 36;

c)

i tipi di diritti riconosciuti dall’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività ai possessori del finition'>token_collegato_ad_attività in conformità dell’articolo 39;

d)

i rischi comportati dalla politica di investimento sulla finition'>riserva_di_attività, se quest’ultima include investimenti;

e)

il valore aggregato e il numero delle operazioni regolate nel finition'>token_collegato_ad_attività;

f)

l’importanza dei mercati sui quali il token collegati ad attività è offerto e commercializzato;

g)

se del caso, la capitalizzazione di mercato del finition'>token_collegato_ad_attività.

4.   L’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine può imporre a un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività non significativo di rispettare qualsiasi requisito di cui all’articolo 45, se necessario per far fronte al livello di rischio superiore individuato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o a qualsiasi altro rischio che l’articolo 45 mira ad affrontare, come i rischi di liquidità.

5.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli emittenti di token collegati ad attività effettuano periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo. Sulla base dell’esito di tali prove di stress, l’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine impone all’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività di detenere finition'>fondi propri per un importo superiore tra il 20 % e il 40 % rispetto all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), in determinate circostanze, tenuto conto delle prospettive di rischio e dei risultati delle prove di stress.

6.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

la procedura e i tempi per l’adeguamento di un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività ai requisiti di finition'>fondi propri più elevati di cui al paragrafo 3;

b)

i criteri per richiedere un importo più elevato dei finition'>fondi propri, come stabilito al paragrafo 3;

c)

i requisiti minimi per l’elaborazione dei programmi relativi alle prove di stress, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del finition'>token_collegato_ad_attività, tra cui, ma non solo:

i)

i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni;

ii)

la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress;

iii)

i dispositivi di governance interna;

iv)

l’infrastruttura di dati pertinente;

v)

la metodologia e la plausibilità delle ipotesi;

vi)

l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e

vii)

la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 3

Riserva di attività

Articolo 36

Obbligo di detenere una finition'>riserva_di_attività e composizione e gestione di tale finition'>riserva_di_attività

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività costituiscono e mantengono in ogni momento una finition'>riserva_di_attività.

La finition'>riserva_di_attività è composta e gestita in modo tale che:

a)

siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferiscono i token collegati ad attività; e

b)

siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

2.   La finition'>riserva_di_attività è giuridicamente separata dal patrimonio degli emittenti e dalla finition'>riserva_di_attività di altri token collegati ad attività, nell’interesse dei possessori di token collegati ad attività in conformità della legislazione applicabile, in modo che i creditori degli emittenti non abbiano diritto di rivalsa sulla finition'>riserva_di_attività, in particolare in caso di insolvenza.

3.   Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che la finition'>riserva_di_attività sia operativamente separata dal loro patrimonio e dalla finition'>riserva_di_attività di altri token.

4.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di liquidità, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura della finition'>riserva_di_attività e del finition'>token_collegato_ad_attività.

Le norme tecniche di regolamentazione stabiliscono in particolare:

a)

la percentuale pertinente della finition'>riserva_di_attività secondo le scadenze giornaliere, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con un giorno lavorativo di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso;

b)

la percentuale pertinente della finition'>riserva_di_attività secondo le scadenze settimanali, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso;

c)

altre scadenze pertinenti e le tecniche generali di gestione della liquidità;

d)

gli importi minimi in ciascuna finition'>valuta_ufficiale di riferimento da detenere come depositi negli enti creditizi, che non possono essere inferiori al 30 % dell’importo di riferimento in ciascuna finition'>valuta_ufficiale.

Ai fini del secondo comma, lettere a), b) e c), l’ABE tiene conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Gli emittenti che offrono al pubblico due o più token collegati ad attività attivano e mantengono gruppi separati di riserve di attività per ciascun finition'>token_collegato_ad_attività. Ciascuno di tali gruppi di riserve di attività è gestito separatamente.

Qualora diversi emittenti di token collegati ad attività offrano al pubblico lo stesso finition'>token_collegato_ad_attività, tali emittenti attivano e mantengono una sola finition'>riserva_di_attività per tale finition'>token_collegato_ad_attività.

6.   Gli organi di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività garantiscono una gestione efficace e prudente della finition'>riserva_di_attività. Gli emittenti assicurano che l’emissione e il rimborso dei token collegati ad attività siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento della finition'>riserva_di_attività.

7.   L’ finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività determina il valore aggregato della finition'>riserva_di_attività utilizzando i prezzi di mercato. Il valore aggregato della riserva è pari almeno al valore aggregato delle richieste risarcitorie dei possessori del finition'>token_collegato_ad_attività in circolazione nei confronti dell’ finition'>emittente.

8.   Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di una politica chiara e dettagliata che descrive il meccanismo di stabilizzazione di tali token. In particolare, la politica in oggetto:

a)

elenca le attività cui si riferiscono i token collegati ad attività, di cui mira a stabilizzare la composizione di tali attività;

b)

descrive il tipo di attività e la ripartizione precisa delle attività incluse nella finition'>riserva_di_attività;

c)

contiene una valutazione dettagliata dei rischi, compreso il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione e il rischio di liquidità, derivanti dalla finition'>riserva_di_attività;

d)

descrive la procedura con cui i token collegati ad attività sono emessi e rimborsati e la procedura secondo cui tale emissione e rimborso comporteranno un corrispondente aumento e decremento della finition'>riserva_di_attività;

e)

indica se una parte della finition'>riserva_di_attività è investita conformemente all’articolo 38;

f)

qualora gli emittenti di token collegati ad attività investano una parte della finition'>riserva_di_attività conformemente all’articolo 38, descrive in dettaglio la politica di investimento e include una valutazione del modo in cui tale politica di investimento può incidere sul valore della finition'>riserva_di_attività;

g)

descrive la procedura per l’acquisto di token collegati ad attività e per il relativo rimborso con la finition'>riserva_di_attività, elencando le persone o le categorie di persone autorizzate in tal senso.

9.   Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 12, gli emittenti di token collegati ad attività prescrivono un audit indipendente della finition'>riserva_di_attività ogni sei mesi, che valuti la conformità alle norme del presente capo, a decorrere dalla data della loro autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività a norma dell’articolo 17.

10.   L’ finition'>emittente notifica i risultati dell’audit di cui al paragrafo 9 all’ finition'>autorità_competente senza indugio e al più tardi entro sei settimane dalla data di riferimento della valutazione. L’ finition'>emittente pubblica il risultato dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ finition'>autorità_competente. L’ finition'>autorità_competente può incaricare un finition'>emittente di ritardare la pubblicazione del risultato dell’audit nel caso in cui:

a)

all’ finition'>emittente sia stato imposto di attuare un accordo o misure di risanamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 3;

b)

all’ finition'>emittente sia stato imposto di attuare un piano di rimborso a norma dell’articolo 47;

c)

si ritenga necessario tutelare gli interessi economici dei possessori del finition'>token_collegato_ad_attività;

d)

si ritenga necessario evitare un effetto negativo significativo sul sistema finanziario dello finition'>Stato_membro_d’origine o di un altro Stato membro.

11.   La valutazione a prezzi di mercato di cui al paragrafo 7 del presente articolo è effettuata utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato (mark-to-market) ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) ogniqualvolta possibile.

Quando è utilizzato il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, l’attività di riserva è valutata al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l’attività di riserva possa essere liquidata alla media di mercato. Sono utilizzati unicamente dati di mercato di buona qualità e tali dati sono valutati sulla base di tutti gli elementi seguenti:

a)

il numero e la qualità delle controparti;

b)

il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

c)

l’entità della finition'>riserva_di_attività.

12.   Quando non è possibile ricorrere alla valutazione in base ai prezzi di mercato di cui al paragrafo 11 del presente articolo o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficientemente buona, l’attività di riserva è valutata in modo prudente utilizzando la valutazione in base ad un modello (mark-to-model) ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/1131.

Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell’attività di riserva, sulla base di tutti i seguenti elementi chiave aggiornati:

a)

il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

b)

l’entità della finition'>riserva_di_attività;

c)

il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all’attività di riserva.

In caso di ricorso alla valutazione in base ad un modello, non si utilizza il metodo del costo ammortizzato quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/1131.

Articolo 37

Custodia delle attività di riserva

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento che:

a)

le attività di riserva non siano gravate né costituite in garanzia come «contratto di garanzia finanziaria” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39);

b)

le attività di riserva siano detenute in custodia conformemente ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo;

c)

gli emittenti di token collegati ad attività abbiano rapidamente accesso alle attività di riserva per soddisfare eventuali richieste di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività;

d)

le concentrazioni dei depositari delle attività di riserva siano evitate;

e)

il rischio di concentrazione delle attività di riserva sia evitato.

2.   Gli emittenti di token collegati ad attività che emettono due o più token collegati ad attività nell’Unione dispongono di una politica di custodia per ciascun gruppo della finition'>riserva_di_attività. I diversi emittenti di token collegati ad attività che hanno emesso lo stesso di finition'>token_collegato_ad_attività applicano e mantengono una politica di custodia unica.

3.   Le attività di riserva sono detenute in custodia non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di emissione del finition'>token_collegato_ad_attività da uno o più dei seguenti soggetti:

a)

un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle finition'>cripto-attività per conto di clienti, nel caso in cui le attività di riserva assumano la forma di finition'>cripto-attività;

b)

un finition'>ente_creditizio per tutti i tipi di attività di riserva;

c)

un’ finition'>impresa_di_investimento che presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto di clienti di cui all’allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, se le attività di riserva assumono la forma di strumenti finanziari.

4.   Gli emittenti di token collegati ad attività esercitano tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 3. Il depositario è una persona giuridica diversa dall’ finition'>emittente.

Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 3 dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva, tenendo conto delle prassi contabili, delle procedure di custodia e dei meccanismi di controllo interno di tali prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, enti creditizi e imprese di investimento. Gli accordi contrattuali tra gli emittenti di token collegati ad attività e i depositari garantiscono che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

5.   Le politiche e le procedure di custodia di cui al paragrafo 1 stabiliscono i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva e la procedura per il riesame di tale designazione.

Gli emittenti di token collegati ad attività riesaminano periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva. Ai fini di tale riesame, gli emittenti di token collegati ad attività valutano le loro esposizioni nei confronti di tali depositari, tenendo conto dell’intera portata del loro rapporto con essi, e monitorano su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

6.   I depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 4 garantiscono che la custodia di tali attività di riserva sia effettuata nel modo seguente:

a)

gli enti creditizi detengono in custodia i finition'>fondi in un conto aperto nei loro libri contabili;

b)

per gli strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia, gli enti creditizi o le imprese di investimento detengono in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi o delle imprese di investimento e tutti gli strumenti finanziari che possono essere consegnati fisicamente a tali enti creditizi o imprese di investimento;

c)

per le finition'>cripto-attività che possono essere detenute in custodia, i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività detengono in custodia le finition'>cripto-attività incluse nelle attività di riserva o i mezzi di accesso a tali finition'>cripto-attività, se del caso, sotto forma di chiavi crittografiche private;

d)

per le altre attività, gli enti creditizi verificano la proprietà da parte degli emittenti dei token collegati ad attività e tengono un registro delle attività di riserva di cui hanno accertato la proprietà da parte degli emittenti dei token collegati ad attività.

Ai fini della lettera a) del primo comma, gli enti creditizi assicurano che i finition'>fondi siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi in un conto separato conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione (40). Tale conto è aperto a nome dell’ finition'>emittente dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun finition'>token_collegato_ad_attività, in modo che i finition'>fondi detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna finition'>riserva_di_attività.

Ai fini della lettera b) del primo comma, gli enti creditizi e le imprese di investimento assicurano che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi e delle imprese di investimento siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi e delle imprese di investimento in conti separati conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE. Il conto di strumenti finanziari è aperto a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun finition'>token_collegato_ad_attività, in modo che gli strumenti finanziari detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna finition'>riserva_di_attività.

Ai fini della lettera c) del primo comma, i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività aprono un registro delle posizioni a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun finition'>token_collegato_ad_attività, in modo che le finition'>cripto-attività detenute in custodia possano essere chiaramente identificate come appartenenti a ciascuna finition'>riserva_di_attività.

Ai fini della lettera d) del primo comma, la valutazione della proprietà delle attività di riserva da parte degli emittenti di token collegati ad attività si basa sulle informazioni o sui documenti forniti dagli emittenti dei token collegati ad attività e, se disponibili, su prove esterne.

7.   La designazione dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 4 del presente articolo è comprovata da un accordo contrattuale di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma. Tali accordi contrattuali disciplinano, tra l’altro, il flusso di informazioni necessarie per consentire agli emittenti di token collegati ad attività, ai prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, agli enti creditizi e alle imprese di investimento di svolgere le loro funzioni di depositari.

8.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari conformemente al paragrafo 4 agiscono in modo onesto, corretto, professionale, indipendente e nell’interesse degli emittenti dei token collegati ad attività e dei possessori di tali token.

9.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari conformemente al paragrafo 4 non svolgono attività nei confronti di emittenti di token collegati ad attività che possano creare conflitti di interesse tra tali emittenti, i possessori dei token collegati ad attività e loro stessi, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, gli enti creditizi o le imprese di investimento hanno separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento dei loro compiti di custodia dai loro compiti potenzialmente confliggenti;

b)

i potenziali conflitti di interesse sono stati adeguatamente individuati, monitorati, gestiti e comunicati dagli emittenti dei token collegati ad attività ai possessori dei token collegati ad attività, conformemente all’articolo 32.

10.   In caso di perdita di uno finition'>strumento_finanziario o di una finition'>cripto-attività detenuti in custodia a norma del paragrafo 6, il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, l’ finition'>ente_creditizio o l’ finition'>impresa_di_investimento che ha perso tale finition'>strumento_finanziario o finition'>cripto-attività procede alla compensazione o alla restituzione all’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività di uno finition'>strumento_finanziario o una finition'>cripto-attività di tipo identico o di valore corrispondente, senza indebito ritardo. Il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, l’ finition'>ente_creditizio o l’ finition'>impresa_di_investimento in questione non è ritenuto responsabile della compensazione o della restituzione se è in grado di dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, e che le conseguenze di tale evento sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarlo.

Articolo 38

Investimento della finition'>riserva_di_attività

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività che investono una parte della finition'>riserva_di_attività investono tali attività unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

2.   Le quote di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono considerate attività con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi ai fini del paragrafo 1, se tale OICVM investe unicamente in attività quali ulteriormente specificate dall’ABE in conformità del paragrafo 5 e se l’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività garantisce che la finition'>riserva_di_attività sia investita in modo tale da ridurre al minimo il rischio di concentrazione.

3.   Gli strumenti finanziari in cui è investita la finition'>riserva_di_attività sono detenuti in custodia a norma dell’articolo 37.

4.   Tutti i profitti o le perdite, comprese le fluttuazioni del valore degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, e i rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della finition'>riserva_di_attività sono a carico dell’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività.

5.   L’ABE, in cooperazione l’ESMA e la BCE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e che presentano un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di contrazione minimi di cui al paragrafo 1. Nello specificare tali strumenti finanziari, l’ABE tiene conto:

a)

dei vari tipi di attività cui può fare riferimento un finition'>token_collegato_ad_attività;

b)

della correlazione tra le attività cui fa riferimento il finition'>token_collegato_ad_attività e gli strumenti finanziari altamente liquidi in cui l’ finition'>emittente può investire;

c)

del requisito di copertura della liquidità di cui all’articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e quale ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (41);

d)

dei vincoli alla concentrazione che impediscono all’ finition'>emittente di:

i)

investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto;

ii)

detenere in custodia più di una determinata percentuale di finition'>cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42), o imprese di investimento.

Ai fini del primo comma, lettera d), punto i), l’ABE definisce limiti adeguati per determinare i requisiti di concentrazione. Tali limiti tengono conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 40

Divieto di concedere interessi

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività non concedono interessi in relazione ai token collegati ad attività.

2.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le finition'>cripto-attività relativi a token collegati ad attività.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore degli stessi sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti, con un effetto equivalente a quello di un interesse percepito dal possessore di token collegati ad attività, direttamente dall’ finition'>emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati ai token collegati ad attività oppure derivanti dalla remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.

CAPO 4

Acquisizioni di emittenti di token collegati ad attività

Articolo 43

Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

1.   I criteri per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi sono i seguenti, quali ulteriormente specificati dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 11:

a)

il numero di possessori del finition'>token_collegato_ad_attività è superiore a 10 milioni;

b)

il valore del finition'>token_collegato_ad_attività emesso, la sua capitalizzazione di mercato o l’entità della finition'>riserva_di_attività dell’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività è superiore a 5 000 000 000 EUR;

c)

il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni in tale finition'>token_collegato_ad_attività giornalieri nel periodo pertinente sono rispettivamente superiori a 2,5 milioni di operazioni e a 500 000 000 EUR;

d)

l’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività è un fornitore di servizi di piattaforma di base designato come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (43);

e)

la rilevanza delle attività dell’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività su scala internazionale, compreso l’impiego del finition'>token_collegato_ad_attività per i pagamenti e le rimesse;

f)

l’interconnessione del finition'>token_collegato_ad_attività o dei suoi emittenti con il sistema finanziario;

g)

il fatto che lo stesso finition'>emittente emetta almeno un finition'>token_collegato_ad_attività o finition'>token_di_moneta_elettronica aggiuntivo e presti almeno un servizio per le finition'>cripto-attività.

2.   L’ABE classifica i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi se almeno tre dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatti:

a)

durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, successiva all’autorizzazione a norma dell’articolo 21, o dopo l’approvazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività a norma dell’articolo 17; o

b)

durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

3.   Se diversi emittenti emettono lo stesso finition'>token_collegato_ad_attività, il soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

4.   Le autorità competenti dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Qualora l’ finition'>emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui finition'>valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il finition'>token_collegato_ad_attività si riferisca a una finition'>valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

5.   Laddove concluda che un finition'>token_collegato_ad_attività soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 1 in conformità del paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare il finition'>token_collegato_ad_attività come finition'>token_collegato_ad_attività significativo e lo notifica all’ finition'>emittente di tale finition'>token_collegato_ad_attività, all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell’ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

6.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un finition'>token_collegato_ad_attività come un finition'>token_collegato_ad_attività significativo 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 e informa immediatamente di tale decisione l’ finition'>emittente di tale finition'>token_collegato_ad_attività e la rispettiva finition'>autorità_competente.

7.   Se un finition'>token_collegato_ad_attività è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 6, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’ finition'>emittente di tale finition'>token_collegato_ad_attività significativo sono trasferite dall’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente all’ABE entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ finition'>autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

8.   Ogni anno l’ABE valuta la classificazione dei token collegati ad attività significativi sulla base delle informazioni disponibili, comprese dalle relazioni di cui al paragrafo 4 o dalle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 22.

Laddove concluda che taluni token collegati ad attività non soddisfino più i criteri stabiliti al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più i token collegati ad attività come significativi e lo notifica agli emittenti di tali token collegati ad attività, all’ finition'>autorità_competente del loro finition'>Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello tale Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale di cui al paragrafo 4, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

9.   L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un finition'>token_collegato_ad_attività come significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ finition'>emittente di tali token collegati ad attività e la rispettiva finition'>autorità_competente.

10.   Se un finition'>token_collegato_ad_attività non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’ finition'>emittente di tale finition'>token_collegato_ad_attività sono trasferite dall’ABE all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ finition'>autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

11.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, sulla cui base classificare come significativo un finition'>token_collegato_ad_attività, e sulla cui base determinare:

a)

le circostanze in cui le attività dell’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività sono considerate significative su scala internazionale al di fuori dell’Unione;

b)

le circostanze in cui i token collegati ad attività e i loro emittenti sono considerati interconnessi con il sistema finanziario;

c)

il contenuto e il formato delle informazioni fornite dalle autorità competenti all’ABE e alla BCE a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e dell’articolo 56, paragrafo 3.

Articolo 44

Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

1.   Gli emittenti richiedenti dei token collegati ad attività possono indicare nella loro domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 18 o nella loro notifica a norma dell’articolo 17 che desiderano che i loro token collegati ad attività siano classificati come token collegati ad attività significativi. In tal caso, l’ finition'>autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ finition'>emittente richiedente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Affinché un finition'>token_collegato_ad_attività sia classificato come significativo a norma del presente articolo, l’ finition'>emittente richiedente del finition'>token_collegato_ad_attività dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2.   Entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione contenente il suo parere, sulla base del programma operativo, circa il soddisfacimento o il probabile soddisfacimento di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del finition'>token_collegato_ad_attività, e notifica tale progetto di decisione all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente richiedente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti degli emittenti di tali token collegati ad attività, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un finition'>token_collegato_ad_attività come un finition'>token_collegato_ad_attività significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ finition'>emittente richiedente di tale finition'>token_collegato_ad_attività e la rispettiva finition'>autorità_competente.

4.   Se i token collegati ad attività sono stati classificati come significativi in conformità di una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza nei confronti degli emittenti di tali token collegati ad attività sono trasferite dall’ finition'>autorità_competente all’ABE alla data della decisione dell’ finition'>autorità_competente di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, o alla data di approvazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività a norma dell’articolo 17.

Articolo 45

Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività significativi adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio di tali emittenti e che non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

2.   Gli emittenti di token collegati ad attività significativi garantiscono che tali token possano essere detenuti in custodia da diversi prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto di clienti, compresi i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che non appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE, su base equa, ragionevole e non discriminatoria.

3.   Gli emittenti di token collegati ad attività significativi valutano e controllano le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso dei token collegati ad attività da parte dei possessori degli stessi. A tal fine gli emittenti di token collegati ad attività significativi stabiliscono, mantengono e attuano una politica e procedure per la gestione della liquidità. Tale politica e tali procedure assicurano che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta agli emittenti di token collegati ad attività significativi di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

4.   Gli emittenti di token collegati ad attività significativi effettuano periodicamente prove di stress di liquidità. In funzione dell’esito di tali prove, l’ABE può decidere di rafforzare i requisiti in materia di liquidità di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente articolo e all’articolo 36, paragrafo 6.

Se gli emittenti di token collegati ad attività significativi offrono due o più token collegati ad attività o prestano servizi per le finition'>cripto-attività, le prove di stress riguardano tutte queste attività in modo globale e olistico.

5.   La percentuale di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, lettera b), è fissata al 3 % dell’importo medio delle attività di riserva per gli emittenti di token collegati ad attività significativi.

6.   Qualora più emittenti offrano lo stesso finition'>token_collegato_ad_attività significativo, a ciascun finition'>emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5.

Qualora un finition'>emittente offra nell’Unione due o più token collegati ad attività e almeno uno di tali token collegati ad attività è classificato come significativo, a tale finition'>emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5.

7.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

il contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva di cui al paragrafo 1;

b)

i contenuti minimi della politica e delle procedure per la gestione della liquidità di cui al paragrafo 3 e dei requisiti in materia di liquidità, specificando tra l’altro l’importo minimo dei depositi in ciascuna finition'>valuta_ufficiale di riferimento, che non può essere inferiore al 60 % dell’importo di riferimento in ciascuna finition'>valuta_ufficiale;

c)

la procedura e i tempi per l’adeguamento dell’importo dei finition'>fondi propri di un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività significativo in applicazione del paragrafo 5.

Nel caso degli enti creditizi, l’ABE calibra le norme tecniche tenendo conto di eventuali interazioni tra i requisiti normativi stabiliti dal presente regolamento e i requisiti normativi stabiliti da altri atti legislativi dell’Unione.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con la BCE, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di stabilire i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress da includere nelle prove di stress di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali orientamenti sono aggiornati periodicamente tenendo conto degli ultimi sviluppi del mercato.

CAPO 6

Piani di risanamento e di rimborso

Articolo 50

Divieto di concedere interessi

1.   In deroga all’articolo 12 della direttiva 2009/110/CE, gli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica non concedono interessi in relazione ai finition'>token_di_moneta_elettronica.

2.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le finition'>cripto-attività relativi a finition'>token_di_moneta_elettronica.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altro beneficio legati alla durata del periodo di detenzione di un finition'>token_di_moneta_elettronica da parte del suo possessore sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti aventi un effetto equivalente a quello di un interesse percepiti dal possessore del finition'>token_di_moneta_elettronica direttamente dall’ finition'>emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati al finition'>token_di_moneta_elettronica, oppure attraverso la remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.

Articolo 51

Contenuto e forma del White Paper sulle finition'>cripto-attività per i finition'>token_di_moneta_elettronica

1.   Un White Paper sulle finition'>cripto-attività per un finition'>token_di_moneta_elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III:

a)

informazioni sull’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica;

b)

informazioni sul finition'>token_di_moneta_elettronica;

c)

informazioni sull’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al finition'>token_di_moneta_elettronica;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del finition'>meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il finition'>token_di_moneta_elettronica.

Il White Paper sulle finition'>cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ finition'>emittente che effettua l’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_di_moneta_elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale finition'>token_di_moneta_elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle finition'>cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle finition'>cripto-attività non è stato approvato da alcuna finition'>autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ finition'>emittente della finition'>cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle finition'>cripto-attività.».

4.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che:

a)

il finition'>token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

b)

il finition'>token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ finition'>organo_di_amministrazione dell’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle finition'>cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ finition'>organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle finition'>cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle finition'>cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_di_moneta_elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle finition'>cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle finition'>cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di finition'>cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle finition'>cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il finition'>token_di_moneta_elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle finition'>cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_di_moneta_elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle finition'>cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori del finition'>token_di_moneta_elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello finition'>Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il finition'>token_di_moneta_elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo finition'>Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle finition'>cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello finition'>Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle finition'>cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   Gli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle finition'>cripto-attività alla rispettiva finition'>autorità_competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione.

Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle finition'>cripto-attività prima della loro pubblicazione.

12.   Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del finition'>token_di_moneta_elettronica è descritto in un White Paper sulle finition'>cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti.

13.   Prima di offrire il finition'>token_di_moneta_elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’ finition'>emittente di tale finition'>token_di_moneta_elettronica pubblica un White Paper sulle finition'>cripto-attività sul proprio sito web.

14.   L’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica fornisce all’ finition'>autorità_competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle finition'>cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 4. L’ finition'>autorità_competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’ finition'>emittente, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 4.

L’ finition'>autorità_competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle finition'>cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica.

L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’ finition'>offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle finition'>cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione.

15.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in finition'>cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 56

Classificazione dei finition'>token_di_moneta_elettronica quali finition'>token_di_moneta_elettronica significativi

1.   L’ABE classifica i finition'>token_di_moneta_elettronica quali finition'>token_di_moneta_elettronica significativi, se almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, sono soddisfatti:

a)

durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, successiva all’ finition'>offerta_al_pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di tali token; o

b)

durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Se diversi emittenti emettono lo stesso finition'>token_di_moneta_elettronica, il soddisfacimento dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

3.   Le autorità competenti dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, informazioni pertinenti alla valutazione del soddisfacimento dei criteri stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Qualora l’ finition'>emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui finition'>valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il finition'>token_di_moneta_elettronica si riferisca a una finition'>valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

4.   Laddove concluda che un finition'>token_di_moneta_elettronica soddisfi i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare un finition'>token_di_moneta_elettronica come un finition'>token_di_moneta_elettronica significativo e lo notifica all’ finition'>emittente di tale finition'>token_di_moneta_elettronica, all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali finition'>token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

5.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un finition'>token_di_moneta_elettronica come un finition'>token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 4 e informa immediatamente di tale decisione l’ finition'>emittente di detto token e la rispettiva finition'>autorità_competente.

6.   Se un finition'>token_di_moneta_elettronica è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 5, le responsabilità di vigilanza relative all’ finition'>emittente di tale finition'>token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ finition'>autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

7.   In deroga al paragrafo 6, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una finition'>valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni dei finition'>token_di_moneta_elettronica significativi sono concentrati nello finition'>Stato_membro_d’origine.

L’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sugli eventuali casi di applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello finition'>Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario è stabilito in detto Stato membro.

8.   Ogni anno l’ABE rivaluta la classificazione dei finition'>token_di_moneta_elettronica significativi sulla base delle informazioni disponibili, anche derivanti dalle relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Laddove concluda che taluni finition'>token_di_moneta_elettronica non soddisfino più i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più il finition'>token_di_moneta_elettronica come significativo e lo notifica agli emittenti di tali finition'>token_di_moneta_elettronica, alle autorità competenti del loro finition'>Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali finition'>token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

9.   L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un finition'>token_di_moneta_elettronica come significativo entro 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ finition'>emittente di detti token e la rispettiva finition'>autorità_competente.

10.   Se un finition'>token_di_moneta_elettronica non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza relative all’ finition'>emittente di tale finition'>token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ABE all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ finition'>autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

Articolo 57

Classificazione volontaria dei finition'>token_di_moneta_elettronica quali finition'>token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Un finition'>emittente richiedente di un finition'>token_di_moneta_elettronica autorizzato come finition'>ente_creditizio o come finition'>istituto_di_moneta_elettronica, o che richiede tale autorizzazione, può indicare che desidera che il suo finition'>token_di_moneta_elettronica sia classificato come finition'>token_di_moneta_elettronica significativo. In tal caso, l’ finition'>autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ finition'>emittente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Affinché il finition'>token_di_moneta_elettronica sia classificato come significativo a norma del presente articolo, il potenziale finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato, che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2.   Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione recante il suo parere, sulla base del programma operativo dell’ finition'>emittente, circa il soddisfacimento effettivo o probabile di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del finition'>token_di_moneta_elettronica e notifica tale progetto di decisione all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti degli emittenti di tali finition'>token_di_moneta_elettronica, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica del progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un finition'>token_di_moneta_elettronica come un finition'>token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ finition'>emittente di tale token e la rispettiva finition'>autorità_competente.

4.   Laddove un finition'>token_di_moneta_elettronica sia stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di tali finition'>token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ finition'>autorità_competente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’EBA e le autorità competenti cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

5.   In deroga al paragrafo 4, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una finition'>valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni di tali finition'>token_di_moneta_elettronica significativi sono o si prevede che siano concentrati nello finition'>Stato_membro_d’origine.

L’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dell’ finition'>emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sull’applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello finition'>Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario sono stabiliti in detto Stato membro.

Articolo 59

Autorizzazione

1.   Una persona non presta servizi per le finition'>cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia:

a)

una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o

b)

un finition'>ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ finition'>impresa_di_investimento, un gestore del mercato, un finition'>istituto_di_moneta_elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le finition'>cripto-attività a norma dell’articolo 60.

2.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 hanno la sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le finition'>cripto-attività. Hanno la loro sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori è residente nell’Unione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), altre imprese che non sono persone giuridiche prestano servizi per le finition'>cripto-attività se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche nonché se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

4.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.

5.   Una persona che non è un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo.

6.   Le autorità competenti che concedono autorizzazioni ai sensi dell’articolo 63 assicurano che tali autorizzazioni specifichino i servizi per le finition'>cripto-attività che i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività sono autorizzati a prestare.

7.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le finition'>cripto-attività in tutta l’Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano servizi per le finition'>cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno finition'>Stato_membro_ospitante.

8.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le finition'>cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all’articolo 63 chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione iniziale un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 62. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all’articolo 63.

Articolo 60

Prestazione di servizi per le finition'>cripto-attività da parte di talune entità finanziarie

1.   Un finition'>ente_creditizio può prestare servizi per le finition'>cripto-attività se comunica le informazioni di cui al paragrafo 7 all’ finition'>autorità_competente del suo finition'>Stato_membro_d’origine almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

2.   Un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) presta il servizio di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto dei clienti se comunica all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la prestazione di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti alla fornitura, al mantenimento o alla gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento di cui alla sezione B, punto 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Un’ finition'>impresa_di_investimento può prestare servizi per le finition'>cripto-attività nell’Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE se comunica all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a)

la prestazione di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti al servizio accessorio di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

b)

la gestione di una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui alla sezione A, punti 8 e 9, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

c)

lo scambio di finition'>cripto-attività con finition'>fondi e altre finition'>cripto-attività è considerato equivalente alla negoziazione per conto proprio di cui alla sezione A, punto 3, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

d)

l’esecuzione di ordini di finition'>cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente all’esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

e)

il collocamento di finition'>cripto-attività è considerato equivalente all’assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nonché al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile di cui alla sezione A, punti 6 e 7, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

f)

la ricezione e trasmissione di ordini di finition'>cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui alla sezione A, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

g)

la prestazione di consulenza sulle finition'>cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui alla sezione A, punto 5, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

h)

la gestione di portafogli di finition'>cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di portafogli di cui alla sezione A, punto 4, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE.

4.   Un finition'>istituto_di_moneta_elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE presta il servizio di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di finition'>cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai finition'>token_di_moneta_elettronica che emette se comunica all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

5.   Una società di gestione di un OICVM o un gestore di finition'>fondi di investimento alternativi possono prestare servizi per le finition'>cripto-attività equivalenti a servizi di gestione di portafogli di investimento e servizi accessori per cui sono autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE se comunicano all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a)

la ricezione e trasmissione di ordini di finition'>cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE;

b)

la prestazione di consulenza sulle finition'>cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

c)

la gestione di portafogli di finition'>cripto-attività è considerata equivalente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE.

6.   Un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE può gestire una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività se comunica all’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

7.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 sono comunicate le informazioni seguenti:

a)

un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le finition'>cripto-attività che il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

b)

una descrizione:

i)

dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849;

ii)

il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e

iii)

il piano di continuità operativa;

c)

la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza, e una descrizione degli stessi in linguaggio non tecnico;

d)

una descrizione della procedura per la separazione delle finition'>cripto-attività e dei finition'>fondi dei clienti;

e)

una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle finition'>cripto-attività per conto dei clienti;

f)

una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione nonché delle procedure e del sistema per individuare gli abusi di mercato, qualora si intenda gestire una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività;

g)

una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle finition'>cripto-attività che si propone di scambiare con finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività, qualora si intenda scambiare finition'>cripto-attività con finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività;

h)

una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di finition'>cripto-attività per conto dei clienti;

i)

la prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi, qualora si intenda prestare consulenza sulle finition'>cripto-attività o di prestare servizi di gestione di portafogli di finition'>cripto-attività;

j)

se il servizio per le finition'>cripto-attività riguardi token collegati ad attività, finition'>token_di_moneta_elettronica o altre finition'>cripto-attività;

k)

informazioni sulle modalità in cui tali servizi di trasferimento saranno prestati, qualora si intenda fornire servizi per le finition'>cripto-attività per conto dei clienti.

8.   L’autorità competenti che riceve una notifica di cui ai paragrafi da 1 a 6 valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, se sono state fornite tutte le informazioni richieste. Qualora l’ finition'>autorità_competente concluda che una notifica non è completa, informa immediatamente l’ente notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale tale ente è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, ciascun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6 è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ finition'>autorità_competente sono a discrezione di detta autorità, ma non danno luogo ad una sospensione del decorso di alcun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6.

Il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività non inizia a prestare servizi per le finition'>cripto-attività finché la notifica è incompleta.

9.   I soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono tenuti a presentare le informazioni di cui al paragrafo 7 che hanno precedentemente trasmesso all’ finition'>autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Quando presentano le informazioni di cui al paragrafo 7, i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 dichiarano espressamente che le informazioni precedentemente trasmesse sono ancora aggiornate.

10.   Qualora i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo forniscano servizi per le finition'>cripto-attività, essi non sono soggetti agli articoli 62, 63, 64, 67, 83 e 84.

11.   Il diritto di prestare servizi per le finition'>cripto-attività di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo è revocato al momento della revoca della relativa autorizzazione che ha consentito al rispettivo soggetto di prestare servizi per le finition'>cripto-attività senza essere tenuto a ottenere un’autorizzazione a norma dell’articolo 59.

12.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5, dopo aver verificato la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 7.

L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109 entro la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le finition'>cripto-attività.

13.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 7.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

14.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la notifica di cui al paragrafo 7.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 62

Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività

1.   Le persone giuridiche o altre imprese che intendono prestare servizi per le finition'>cripto-attività presentano la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività all’ finition'>autorità_competente del loro finition'>Stato_membro_d’origine.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

il nome, compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata, l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente, il sito web gestito da tale prestatore, un indirizzo di posta elettronica di contatto, un numero di telefono di contatto e il suo indirizzo fisico;

b)

la forma giuridica del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente;

c)

lo statuto del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente, ove applicabile;

d)

un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le finition'>cripto-attività che il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

e)

la prova che il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente soddisfa i requisiti per le tutele prudenziali di cui all’articolo 67;

f)

una descrizione dei dispositivi di governance del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente;

g)

la prova che i membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare detto prestatore;

h)

l’identità di qualsiasi azionista e socio, siano essi diretti o indiretti, che detiene partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente e gli importi di tali partecipazioni, nonché la prova che tali persone possiedono sufficienti requisiti di onorabilità;

i)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure per individuare, valutare e gestire i rischi, inclusi i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e del piano di continuità operativa del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente;

j)

la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza e una descrizione della stessa in linguaggio non tecnico;

k)

una descrizione della procedura per la separazione delle finition'>cripto-attività e dei finition'>fondi del finition'>cliente;

l)

una descrizione delle procedure del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente per il trattamento dei reclami;

m)

se il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente intende prestare il servizio di custodia e amministrazione delle finition'>cripto-attività per conto di clienti, una descrizione della politica di custodia e amministrazione;

n)

se il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente intende gestire una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività, una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione e della procedura e del sistema per individuare gli abusi di mercato;

o)

se il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente intende scambiare finition'>cripto-attività con finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività, una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle finition'>cripto-attività che il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente propone di scambiare con finition'>fondi o con altre finition'>cripto-attività;

p)

se il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente intende eseguire ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti, una descrizione della politica di esecuzione;

q)

se il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente intende prestare consulenza sulle finition'>cripto-attività o prestare servizi di gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività, una prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi;

r)

se il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente intende prestare servizi di trasferimento di finition'>cripto-attività per conto di clienti, informazioni sulle modalità con cui saranno prestati tali servizi di trasferimento;

s)

il tipo di finition'>cripto-attività cui fa riferimento il servizio per le finition'>cripto-attività.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere g) e h), un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

a)

per tutti i membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b)

che i membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c)

per tutti gli azionisti e soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

4.   Le autorità competenti non impongono al prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività richiedente di fornire qualsiasi informazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo già ricevuta nell’ambito delle rispettive procedure di autorizzazione a norma della direttiva 2009/110/CE, della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2015/2366, o del diritto nazionale applicabile ai servizi per le finition'>cripto-attività prima del 29 giugno 2023, a condizione che tali informazioni o documenti precedentemente presentati siano ancora aggiornati.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 67

Requisiti prudenziali

1.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività dispongono in ogni momento di tutele prudenziali pari almeno al più elevato degli elementi seguenti:

a)

l’importo dei requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all’allegato IV, in funzione del tipo dei servizi per le finition'>cripto-attività prestati;

b)

un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, soggette a revisione annuale.

2.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che non sono in attività da un anno a decorrere dalla data in cui hanno iniziato a prestare servizi utilizzano, per il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), le spese fisse generali previste incluse nelle loro proiezioni per i primi 12 mesi di prestazione di servizi, quali trasmesse unitamente alla domanda di autorizzazione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività calcolano le loro spese fisse generali dell’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo gli elementi seguenti dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti e ai soci dei profitti del bilancio annuale sottoposto alla più recente revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:

a)

bonus per il personale e altra remunerazione, nella misura in cui tali bonus e tale remunerazione dipendono da un profitto netto dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività nell’anno in questione;

b)

quote di partecipazione ai profitti per dipendenti, amministratori e soci;

c)

altre forme di partecipazione ai profitti e altra remunerazione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;

d)

spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

4.   Le tutele prudenziali di cui al paragrafo 1 assumono una delle forme seguenti o una combinazione delle stesse:

a)

finition'>fondi propri, costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma degli articoli 46 e 48 di tale regolamento;

b)

una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui sono prestati servizi per le finition'>cripto-attività o una garanzia analoga.

5.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 4, lettera b), è resa pubblica sul sito web del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività e presenta almeno le caratteristiche seguenti:

a)

ha una durata iniziale non inferiore ad un anno;

b)

il termine di preavviso per la cancellazione è di almeno 90 giorni;

c)

è sottoscritta con un’impresa autorizzata a fornire un’assicurazione, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale;

d)

è fornita da un soggetto terzo.

6.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 4, lettera b), comprende una copertura contro tutti i rischi seguenti:

a)

perdita di documenti;

b)

rilascio di dichiarazioni false o fuorvianti;

c)

atti, errori od omissioni che determinano la violazione:

i)

di obblighi legali e regolamentari;

ii)

dell’obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nei confronti dei clienti;

iii)

degli obblighi di riservatezza;

d)

omissione di stabilire, attuare e mantenere procedure appropriate per prevenire i conflitti di interesse;

e)

perdite dovute a interruzioni dell’operatività o a disfunzioni del sistema;

f)

ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella tutela delle finition'>cripto-attività e dei finition'>fondi dei clienti;

g)

responsabilità dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività nei confronti dei clienti a norma dell’articolo 75, paragrafo 8.

Articolo 73

Esternalizzazione

1.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che esternalizzano servizi o attività a terzi per lo svolgimento di funzioni operative adottano tutte le misure ragionevoli per evitare rischi operativi aggiuntivi. Essi restano pienamente responsabili dell’adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente titolo e garantiscono in ogni momento il rispetto delle condizioni seguenti:

a)

l’esternalizzazione non comporta la delega delle responsabilità dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività;

b)

l’esternalizzazione non altera il rapporto tra i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività e i loro clienti, né gli obblighi dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività nei confronti dei loro clienti;

c)

l’esternalizzazione non altera le condizioni per l’autorizzazione dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività;

d)

i terzi coinvolti nell’esternalizzazione cooperano con l’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività e l’esternalizzazione non impedisce l’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti, compreso l’accesso in loco per l’acquisizione di qualsiasi informazione pertinente necessaria per svolgere tali funzioni;

e)

i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività mantengono le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi prestati, per vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e per gestire i rischi associati all’esternalizzazione su base continuativa;

f)

i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività hanno accesso diretto alle informazioni pertinenti dei servizi esternalizzati;

g)

i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività garantiscono che i terzi coinvolti nell’esternalizzazione rispettino le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Ai fini della lettera g) del primo comma, i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività sono responsabili di garantire che le norme in materia di protezione dei dati siano definite negli accordi scritti di cui al paragrafo 3.

2.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività dispongono di una politica in materia di esternalizzazione che prevede anche piani di emergenza e strategie di uscita, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le finition'>cripto-attività prestati.

3.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività definiscono in un accordo scritto i propri diritti e obblighi e quelli dei terzi ai quali esternalizzano servizi o attività. Gli accordi di esternalizzazione conferiscono ai prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività il diritto di porre termine a tali accordi.

4.   Su richiesta, i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività e i terzi mettono a disposizione delle autorità competenti e delle altre autorità pertinenti tutte le informazioni necessarie per consentire a tali autorità di valutare la conformità delle attività esternalizzate ai requisiti di cui al presente titolo.

Articolo 76

Gestione di una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano norme operative chiare e trasparenti per la piattaforma di negoziazione. Tali norme operative devono almeno:

a)

stabilire i processi di approvazione, inclusi obblighi di adeguata verifica della finition'>clientela commisurati al rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo che il richiedente presenta in conformità della direttiva (UE) 2015/849, applicati prima di ammettere le finition'>cripto-attività alla piattaforma di negoziazione;

b)

definire le eventuali categorie di esclusione per i tipi di finition'>cripto-attività che non sono ammessi alla negoziazione;

c)

definire le politiche, le procedure e il livello delle eventuali commissioni per l’ammissione alla negoziazione;

d)

stabilire norme oggettive e non discriminatorie e criteri proporzionati per la partecipazione alle attività di negoziazione, che promuovano un accesso equo e aperto alla piattaforma di negoziazione per i clienti disposti a negoziare;

e)

stabilire norme e procedure non discrezionali per garantire una negoziazione corretta e ordinata e criteri oggettivi per l’esecuzione efficace degli ordini;

f)

stabilire condizioni affinché le finition'>cripto-attività restino accessibili per la negoziazione, comprese soglie di liquidità e obblighi di informativa periodica;

g)

fissare le condizioni alle quali la negoziazione di finition'>cripto-attività può essere sospesa;

h)

stabilire procedure per assicurare un regolamento efficiente delle finition'>cripto-attività e dei finition'>fondi.

Ai fini del primo comma, lettera a), le norme operative indicano chiaramente che una finition'>cripto-attività non è ammessa alla negoziazione qualora non sia stato pubblicato un White Paper sulle finition'>cripto-attività corrispondente nei casi previsti dal presente regolamento.

2.   Prima di ammettere una finition'>cripto-attività alla negoziazione, i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività assicurano che la finition'>cripto-attività rispetti le norme operative della piattaforma di negoziazione e valutano l’adeguatezza della finition'>cripto-attività interessata. Nel valutare l’adeguatezza di una finition'>cripto-attività, i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione valutano, in particolare, l’affidabilità delle soluzioni tecniche utilizzate e la potenziale associazione ad attività illecite o fraudolente, tenendo conto dell’esperienza, delle attività comprovate e della reputazione dell’ finition'>emittente di tali finition'>cripto-attività e della sua squadra di sviluppo. I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione valutano inoltre l’adeguatezza delle finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d).

3.   Le norme operative della piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività impediscono l’ammissione alla negoziazione delle finition'>cripto-attività che hanno una funzione di anonimizzazione integrata, a meno che i possessori di tali finition'>cripto-attività e la cronologia delle loro operazioni non possano essere identificati dai prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività.

4.   Le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una lingua ufficiale dello finition'>Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la gestione di una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività è offerta in un altro Stato membro, le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una lingua ufficiale dello finition'>Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

5.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività non negoziano per conto proprio sulla piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività che gestiscono, anche quando prestano servizi di scambio di finition'>cripto-attività con finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività.

6.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività sono autorizzati a effettuare negoziazioni «matched principal» unicamente laddove il finition'>cliente abbia fornito il proprio consenso in tal senso. I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività forniscono all’ finition'>autorità_competente informazioni che spieghino il loro uso della negoziazione «matched principal». L’ finition'>autorità_competente svolge un’azione di monitoraggio sulle attività di negoziazione «matched principal» dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, e si assicura che le loro attività di negoziazione «matched principal» continuino a ricadere nell’ambito della definizione di tale negoziazione e non generino conflitti di interesse tra i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività e i loro clienti.

7.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività dispongono di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i loro sistemi di negoziazione:

a)

siano resilienti;

b)

dispongano di capacità sufficienti per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;

c)

siano in grado di garantire una negoziazione ordinata in condizioni di mercato critiche;

d)

siano in grado di respingere ordini che superano le soglie predeterminate in termini di volume e di prezzo o che sono palesemente errati;

e)

siano sottoposti a prove complete per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

f)

siano soggetti a disposizioni efficaci in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei loro servizi in caso di disfunzione del sistema di negoziazione;

g)

siano in grado di prevenire o individuare gli abusi di mercato;

h)

siano sufficientemente solidi da evitare un loro uso abusivo a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

8.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività informano la rispettiva finition'>autorità_competente quando individuano casi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato commessi nei loro sistemi di negoziazione o per loro tramite.

9.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività rendono pubblici tutti i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi ai prezzi pubblicizzati per le finition'>cripto-attività attraverso le loro piattaforme di negoziazione. I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività interessati mettono tali informazioni a disposizione del pubblico durante le ore di negoziazione su base continuativa.

10.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività rendono pubblici il prezzo, il volume e l’ora delle operazioni eseguite in relazione alle finition'>cripto-attività negoziate sulle loro piattaforme di negoziazione. Essi rendono pubblici tali dettagli per tutte queste operazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile.

11.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività mettono a disposizione del pubblico le informazioni pubblicate conformemente ai paragrafi 9 e 10 a condizioni commerciali ragionevoli e garantiscono un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Tali informazioni sono messe a disposizione gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione in un formato leggibile meccanicamente e restano pubblicate per almeno due anni.

12.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività avviano il regolamento definitivo di un’operazione di finition'>cripto-attività nel finition'>registro_distribuito entro 24 ore dall’esecuzione dell’operazione sulla piattaforma di negoziazione o, nel caso di operazioni regolate al di fuori del finition'>registro_distribuito, al più tardi entro la fine del giorno.

13.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività garantiscono che le loro strutture tariffarie siano trasparenti, eque e non discriminatorie e che non creino incentivi per collocare, modificare o cancellare ordini o eseguire operazioni in modo da contribuire a condizioni di negoziazione anormali o ad abusi di mercato di cui al titolo VI.

14.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività mantengono le risorse e dispongono di dispositivi di back-up che consentano loro di riferire in qualsiasi momento alla rispettiva finition'>autorità_competente.

15.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione tengono a disposizione dell’ finition'>autorità_competente, per almeno cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutti gli ordini in finition'>cripto-attività pubblicizzati attraverso i loro sistemi, o forniscono all’ finition'>autorità_competente l’accesso al book di negoziazione in modo che tale autorità sia in grado di monitorare l’attività di negoziazione. I dati pertinenti comprendono le caratteristiche dell’ordine, incluse le caratteristiche che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso.

16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

il modo in cui devono essere presentati i dati sulla trasparenza, incluso il livello di disaggregazione dei dati da mettere a disposizione del pubblico ai sensi dei paragrafi 1, 9 e 10;

b)

il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione che devono essere conservate a norma del paragrafo 15.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 77

Scambio di finition'>cripto-attività con finition'>fondi o scambio di finition'>cripto-attività con altre finition'>cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che scambiano finition'>cripto-attività con finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività stabiliscono una politica commerciale non discriminatoria che indichi, in particolare, il tipo di clienti con cui accettano di effettuare operazioni e le condizioni che tali clienti devono soddisfare.

2.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che scambiano finition'>cripto-attività con finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività pubblicano un prezzo fisso delle finition'>cripto-attività o un metodo per determinare il prezzo delle finition'>cripto-attività che propongono di scambiare con finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività, come pure qualsiasi limite applicabile all’importo da scambiare determinato dal prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività.

3.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che scambiano finition'>cripto-attività con finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività eseguono gli ordini dei clienti ai prezzi indicati quando l’ordine di scambio è definitivo. I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività informano i loro clienti delle condizioni necessarie affinché un ordine sia considerato definitivo.

4.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che scambiano finition'>cripto-attività con finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività pubblicano informazioni circa le operazioni da essi eseguite, ad esempio il volume e il prezzo delle operazioni.

Articolo 80

Ricezione e trasmissione di ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti

1.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti istituiscono e attuano procedure e dispositivi che consentono la trasmissione tempestiva e corretta degli ordini dei clienti ai fini dell’esecuzione su una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività o a un altro prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività.

2.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti non ricevono alcuna remunerazione né alcuno sconto o beneficio non monetario per il fatto di canalizzare gli ordini dei clienti ricevuti dai clienti verso una specifica piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività o verso un altro prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività.

3.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti non abusano delle informazioni relative agli ordini pendenti dei clienti e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso improprio di tali informazioni da parte dei loro dipendenti.

Articolo 81

Prestazione di consulenza sulle finition'>cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano consulenza sulle finition'>cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività valutano se i servizi per le finition'>cripto-attività o le finition'>cripto-attività sono adeguate ai clienti o ai potenziali clienti, tenendo in considerazione le conoscenze dei clienti e le loro esperienze di investimento in finition'>cripto-attività, i loro obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, e la loro la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite.

2.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano consulenza sulle finition'>cripto-attività informano i potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione della consulenza sulle finition'>cripto-attività, se la consulenza:

a)

è fornita su base indipendente;

b)

si basa su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie finition'>cripto-attività, anche indicando se la consulenza è limitata alle finition'>cripto-attività emesse oppure offerte da entità che hanno finition'>stretti_legami con il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale, che rischino di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata.

3.   Qualora un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività che presta consulenza sulle finition'>cripto-attività informi il potenziale finition'>cliente che la consulenza è prestata su base indipendente, il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività:

a)

valuta una congrua gamma di finition'>cripto-attività disponibili sul mercato, che deve essere sufficientemente diversificata da garantire che gli obiettivi di investimento del finition'>cliente possano essere opportunamente conseguiti e che non deve essere limitata alle finition'>cripto-attività emesse o fornite:

i)

dallo stesso prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività;

ii)

da entità che hanno finition'>stretti_legami con lo stesso prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività; o

iii)

da altre entità che hanno con lo stesso prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività stretti rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale, tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;

b)

non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Fatta salva la lettera b) del primo comma, sono consentiti, nei casi in cui siano chiaramente comunicati al finition'>cliente, benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità dei servizi per le finition'>cripto-attività prestati al finition'>cliente e che, per la loro portata e natura, non pregiudicano il rispetto da parte del prestatore di servizi di finition'>cripto-attività dell’obbligo di agire nel migliore interesse del finition'>cliente.

4.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano consulenza sulle finition'>cripto-attività comunicano altresì ai potenziali clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi, compresi il costo della consulenza, ove applicabile, il costo delle finition'>cripto-attività raccomandate o commercializzate al finition'>cliente e le modalità di pagamento delle finition'>cripto-attività da parte del finition'>cliente, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.

5.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività non accettano né trattengono onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da un finition'>emittente, un finition'>offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione oppure da terzi, o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di servizi di gestione del portafoglio delle finition'>cripto-attività ai loro clienti.

6.   Qualora un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività comunichi a un potenziale finition'>cliente che la sua consulenza è prestata su base non indipendente, tale prestatore può ricevere incentivi a condizione che il pagamento o il beneficio:

a)

sia concepito per accrescere la qualità del servizio prestato al finition'>cliente; e

b)

non pregiudichi il rispetto dell’obbligo dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei loro clienti.

L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al paragrafo 4 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al finition'>cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei corrispondenti servizi per le finition'>cripto-attività.

7.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano consulenza sulle finition'>cripto-attività assicurano che le persone fisiche che prestano consulenza o informazioni sulle finition'>cripto-attività o un servizio per le finition'>cripto-attività per loro conto possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

8.   Ai fini della valutazione dell’adeguatezza di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano consulenza sulle finition'>cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività ottengono dai clienti effettivi o potenziali le informazioni necessarie in merito alle loro conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche in finition'>cripto-attività, ai loro obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio, alla loro situazione finanziaria, compresa la loro capacità di sostenere perdite, e alla loro comprensione di base dei rischi connessi all’acquisto di finition'>cripto-attività, in modo da consentire ai prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività di indicare ai clienti effettivi o potenziali se le finition'>cripto-attività siano o meno adatte a loro e, in particolare, se siano in linea con la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di sostenere perdite.

9.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano consulenza sulle finition'>cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività avvertono i clienti o i potenziali clienti che:

a)

il valore delle finition'>cripto-attività potrebbe essere soggetto a fluttuazioni;

b)

le finition'>cripto-attività potrebbero essere soggette a perdite totali o parziali;

c)

le finition'>cripto-attività potrebbero non essere liquide;

d)

ove applicabile, le finition'>cripto-attività non sono coperte dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE;

e)

le finition'>cripto-attività non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

10.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano consulenza sulle finition'>cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 per ciascun finition'>cliente. Essi adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti effettivi o potenziali siano attendibili.

11.   Qualora i clienti non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 8, o qualora i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano consulenza sulle finition'>cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività ritengano che i servizi per le finition'>cripto-attività o le finition'>cripto-attività non siano adatti ai loro clienti, i prestatori di servizi non raccomandano tali servizi per le finition'>cripto-attività o finition'>cripto-attività, né iniziano a prestare servizi di gestione del portafoglio di tali finition'>cripto-attività.

12.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano consulenza sulle finition'>cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività esaminano regolarmente, per ciascun finition'>cliente, la valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

13.   Una volta effettuata la valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, o il suo riesame a norma del paragrafo 12, i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano consulenza sulle finition'>cripto-attività forniscono ai clienti una relazione sull’adeguatezza che specifica la consulenza prestata e spiega perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dei clienti. Tale relazione è redatta e comunicata ai clienti in formato elettronico. La relazione in oggetto, come minimo:

a)

include informazioni aggiornate sulla valutazione di cui al paragrafo 1; e

b)

fornisce una sintesi della consulenza prestata.

La relazione sull’adeguatezza di cui al primo comma chiarisce che la consulenza si basa sulle conoscenze e sull’esperienza del finition'>cliente in materia di investimenti in finition'>cripto-attività, sugli obiettivi di investimento del finition'>cliente, sulla tolleranza al rischio, sulla situazione finanziaria e sulla capacità di sostenere perdite.

14.   I prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di finition'>cripto-attività trasmettono ai loro clienti, in formato elettronico, rendiconti periodici delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto. Tali rendiconti periodici contengono una rassegna equa ed equilibrata delle attività intraprese e delle prestazioni del portafoglio durante il periodo di riferimento, un rendiconto aggiornato del modo in cui le attività intraprese soddisfano le preferenze, gli obiettivi e le altre caratteristiche del finition'>cliente, nonché informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 o sul suo riesame a norma del paragrafo 12.

Il rendiconto periodico di cui al primo comma del presente paragrafo è fornito ogni tre mesi, tranne nei casi in cui un finition'>cliente ha accesso a un sistema online in cui è possibile consultare valutazioni aggiornate del portafoglio del finition'>cliente e informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, e il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività ha prova del fatto che il finition'>cliente ha avuto accesso a una valutazione almeno una volta durante il trimestre di riferimento. Tale sistema online si configura in formato elettronico.

15.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, che precisano:

a)

i criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del finition'>cliente conformemente al paragrafo 2;

b)

le informazioni di cui al paragrafo 8; e

c)

il formato del rendiconto periodico di cui al paragrafo 14.

Articolo 83

Valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica o combinazione di tali persone che agisca di concerto che abbia deciso di acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una finition'>partecipazione_qualificata in un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività o di aumentare, direttamente o indirettamente, tale finition'>partecipazione_qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’ finition'>autorità_competente di detto prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 84, paragrafo 4.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una finition'>partecipazione_qualificata in un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività comunica per iscritto la propria decisione all’ finition'>autorità_competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’ finition'>autorità_competente anche qualora abbia deciso di diminuire una finition'>partecipazione_qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività cessi di essere una sua filiazione.

3.   L’ finition'>autorità_competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

4.   L’ finition'>autorità_competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste ai sensi delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 84, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’autorità competenti informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.

5.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 4, l’ finition'>autorità_competente può consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché le unità di informazione finanziaria e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

6.   Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’ finition'>autorità_competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie.

L’ finition'>autorità_competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’ finition'>autorità_competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione.

L’ finition'>autorità_competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

7.   L’ finition'>autorità_competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1, ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 6, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

8.   Qualora l’ finition'>autorità_competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 6, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.

9.   L’ finition'>autorità_competente può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale periodo massimo.

Articolo 87

Informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento, per informazioni privilegiate si intende:

a)

informazioni di natura precisa, che non sono state rese pubbliche e che riguardano, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di finition'>cripto-attività, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più finition'>cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali finition'>cripto-attività o sul prezzo di una finition'>cripto-attività collegata;

b)

nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti, s’intende anche le informazioni di natura precisa trasmesse da un finition'>cliente e connesse agli ordini pendenti in finition'>cripto-attività del finition'>cliente, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più finition'>cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali finition'>cripto-attività o sul prezzo di una finition'>cripto-attività collegata.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che le informazioni sono di natura precisa se esse fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tali informazioni sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detta serie di circostanze o di detto evento sui prezzi delle finition'>cripto-attività. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate come informazioni di natura precisa la futura circostanza o il futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della futura circostanza o del futuro evento.

3.   Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al paragrafo 2 riguardo alle informazioni privilegiate.

4.   Ai fini del paragrafo 1, per informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi delle finition'>cripto-attività s’intende le informazioni che un possessore di finition'>cripto-attività ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni d’investimento.

Articolo 89

Divieto di abuso di informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le finition'>cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente finition'>cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2.   Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle finition'>cripto-attività per acquisire o per cedere tali finition'>cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

3.   Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle finition'>cripto-attività raccomanda o induce un’altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

a)

ad acquistare o cedere tali finition'>cripto-attività; o

b)

ad annullare o modificare un ordine riguardante tali finition'>cripto-attività.

4.   Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

5.   Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a)

è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell’ finition'>emittente, dell’ finition'>offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

ha una partecipazione al capitale dell’ finition'>emittente, dell’ finition'>offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;

c)

ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a finition'>registro_distribuito o in una tecnologia analoga; oppure

d)

è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

6.   Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 91

Divieto di manipolazione del mercato

1.   A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

2.   Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

a)

salvo che per motivi legittimi, concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

i)

fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una finition'>cripto-attività;

ii)

fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più finition'>cripto-attività a un livello anormale o artificiale;

b)

concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più finition'>cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c)

diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una o più finition'>cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più finition'>cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

3.   Sono considerate manipolazione del mercato, tra l’altro, le condotte seguenti:

a)

l’acquisizione di una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di una finition'>cripto-attività, che abbia o possa avere l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b)

l’inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i)

la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii)

l’esecuzione di azioni intese a ostacolare l’individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l’inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività;

iii)

la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una finition'>cripto-attività, in particolare mediante l’inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

c)

l’uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una finition'>cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta finition'>cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.

Articolo 94

Poteri delle autorità competenti

1.   Per adempiere i compiti loro assegnati dai titoli da II a VI del presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti:

a)

di imporre a qualsiasi persona di fornire informazioni e documenti che le autorità competenti ritengono possano essere rilevanti per l’esercizio delle loro funzioni;

b)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le finition'>cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

c)

di vietare la prestazione di servizi per le finition'>cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato;

d)

di rendere pubbliche, o esigere che un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla prestazione dei servizi per le finition'>cripto-attività interessati al fine di garantire la tutela degli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

e)

di rendere di dominio pubblico il fatto che un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività non rispetta i propri obblighi;

f)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le finition'>cripto-attività qualora le autorità competenti ritengano che la situazione del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività sia tale che la prestazione del servizio per le finition'>cripto-attività pregiudicherebbe gli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio;

g)

di imporre il trasferimento dei contratti esistenti a un altro prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività nei casi in cui l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività sia revocata conformemente all’articolo 64, previo accordo dei clienti e del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività al quale devono essere trasferiti i contratti;

h)

qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le finition'>cripto-attività senza autorizzazione, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine;

i)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di finition'>token_di_moneta_elettronica, di modificare il loro White Paper sulle finition'>cripto-attività o di modificare ulteriormente il loro White Paper sulle finition'>cripto-attività modificato, qualora ritengano che il White Paper sulle finition'>cripto-attività o il White Paper sulle finition'>cripto-attività modificato non contenga le informazioni richieste dagli articoli 6, 19 o 51;

j)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di finition'>token_di_moneta_elettronica, di modificare le loro comunicazioni di marketing, qualora ritengano che le comunicazioni di marketing non siano conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 7, 29 o 53 del presente regolamento;

k)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività e di finition'>token_di_moneta_elettronica, di includere informazioni aggiuntive nei loro White Paper sulle finition'>cripto-attività, ove necessario per la stabilità finanziaria o per la tutela degli interessi dei possessori di finition'>cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

l)

di sospendere l’ finition'>offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

m)

di vietare l’ finition'>offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato;

n)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione sospenda la negoziazione di finition'>cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

o)

di vietare la negoziazione di finition'>cripto-attività su una piattaforma di negoziazione qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato;

p)

di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

q)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività, agli emittenti di token collegati ad attività o di finition'>token_di_moneta_elettronica, o ai pertinenti prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, di cessare o sospendere le comunicazioni di marketing per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

r)

di rendere di dominio pubblico il fatto che un finition'>offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una finition'>cripto-attività o un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività o di un finition'>token_di_moneta_elettronica non adempie i propri obblighi a norma del presente regolamento;

s)

di rendere pubbliche, o esigere che l’ finition'>offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una finition'>cripto-attività o l’ finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività o di un finition'>token_di_moneta_elettronica renda pubbliche tutte le informazioni rilevanti che possono influire sulla valutazione della finition'>cripto-attività finition'>offerta_al_pubblico o ammessa alla negoziazione al fine di garantire la tutela degli interessi dei possessori di finition'>cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

t)

di sospendere o imporre al pertinente prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività di sospendere le finition'>cripto-attività dalla negoziazione qualora ritengano che la situazione dell’ finition'>offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una finition'>cripto-attività o dell’ finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività o di un finition'>token_di_moneta_elettronica sia tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi dei possessori di finition'>cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

u)

qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia emettendo token collegati ad attività o finition'>token_di_moneta_elettronica senza autorizzazione o che una persona stia offrendo finition'>cripto-attività o chiedendo l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica senza aver notificato un White Paper sulle finition'>cripto-attività conformemente all’articolo 8, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine;

v)

di adottare qualsiasi tipo di misura per garantire che un finition'>offerente o una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di finition'>cripto-attività, un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività o di un finition'>token_di_moneta_elettronica o un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività rispetti il presente regolamento, anche chiedendo la cessazione di qualsiasi pratica o condotta che le autorità competenti reputino contraria al presente regolamento;

w)

di effettuare ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma;

x)

di esternalizzare verifiche o indagini a revisori o esperti;

y)

di imporre la rimozione di una persona fisica dall’ finition'>organo_di_amministrazione di un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività o di un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività;

z)

di chiedere a qualsiasi persona di adottare misure per ridurre l’entità della sua posizione o esposizione in relazione a finition'>cripto-attività;

aa)

laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare la violazione del presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danneggiare gravemente gli interessi dei clienti o dei possessori di finition'>cripto-attività, di adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendo a soggetti terzi o a un’autorità pubblica di attuare tali misure, per:

i)

rimuovere i contenuti o limitare l’accesso a un’ finition'>interfaccia_online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai clienti e ai possessori di finition'>cripto-attività quando accedono a un’ finition'>interfaccia_online;

ii)

imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l’accesso a un’ finition'>interfaccia_online; o

iii)

imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all’ finition'>autorità_competente interessata di registrarlo;

ab)

imporre a un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività o di finition'>token_di_moneta_elettronica, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 3, o dell’articolo 58, paragrafo 3, di introdurre un importo nominale minimo o di limitare l’importo emesso.

2.   I poteri di vigilanza e di indagine esercitati in relazione agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, agli emittenti e ai prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, non pregiudicano i poteri conferiti alle medesime o ad altre autorità di vigilanza per quanto riguarda tali soggetti, compresi i poteri conferiti alle pertinenti autorità competenti a norma delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2009/110/CE e i poteri di vigilanza prudenziale conferiti alla BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013.

3.   Per adempiere i compiti loro assegnati dal titolo VI, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti, oltre ai poteri di cui al paragrafo 1:

a)

di accedere a qualsiasi documento e dato sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia;

b)

di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, ove necessario, convocarli allo scopo di ottenere informazioni;

c)

di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche, allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato;

d)

di riferire fatti ai fini della promozione dell’azione penale;

e)

di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative al traffico di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini dell’indagine su una violazione degli articoli da 88 a 91;

f)

di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;

g)

di imporre un divieto temporaneo all’esercizio dell’attività professionale;

h)

di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’ finition'>offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, all’ finition'>emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

4.   Se necessario, in base al diritto nazionale, l’ finition'>autorità_competente può chiedere all’autorità giudiziaria competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Le autorità competenti esercitano i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle modalità seguenti:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

c)

sotto la propria responsabilità, mediante delega alle autorità di cui alla lettera b);

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

6.   Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di esercitare i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

7.   La segnalazione di informazioni all’ finition'>autorità_competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

Articolo 95

Cooperazione tra autorità competenti

1.   Le autorità competenti collaborano fra loro ai fini del presente regolamento. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri, nonché all’ABE e all’ESMA. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

Qualora abbiano stabilito, conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento di cui all’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell’azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni del presente regolamento, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, nonché all’ABE e all’ESMA, in modo tale che possano adempiere l’obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

2.   Un’ finition'>autorità_competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nei casi seguenti:

a)

la comunicazione di informazioni pertinenti potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità grave;

b)

l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o, se del caso, a un’indagine penale;

c)

è già stato avviato un procedimento per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

d)

nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche.

3.   Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a fornire senza indebito ritardo le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.

4.   Un’ finition'>autorità_competente può chiedere l’assistenza dell’ finition'>autorità_competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Un’ finition'>autorità_competente richiedente informa l’ABE e l’ESMA di qualsiasi richiesta presentata a norma del primo comma. Quando un’ finition'>autorità_competente riceve da un’ finition'>autorità_competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, essa può:

a)

effettuare direttamente l’ispezione o l’indagine in loco;

b)

consentire all’ finition'>autorità_competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

c)

consentire all’ finition'>autorità_competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

d)

condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza.

5.   Nel caso di un’ispezione o indagine in loco di cui al paragrafo 4, l’ESMA coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.

Se l’ispezione o l’indagine in loco di cui al paragrafo 4 riguarda un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività o di un finition'>token_di_moneta_elettronica, o concerne servizi per le finition'>cripto-attività relativi a token collegati ad attività o a finition'>token_di_moneta_elettronica, l’ABE coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.

6.   Le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ESMA nelle situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ABE nelle situazioni in cui una richiesta di cooperazione, in particolare per informazioni, riguardante un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività o di un finition'>token_di_moneta_elettronica o riguardante servizi per le finition'>cripto-attività relativi a token collegati ad attività o finition'>token_di_moneta_elettronica, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.

Ai fini del primo comma, l’ABE e l’ESMA assolvono un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi di vigilanza come stabilito all’articolo 119 allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi e di garantire uniformità di procedure.

9.   Se un’ finition'>autorità_competente accerta che qualsiasi requisito di cui al presente regolamento è stato violato, o ha motivo di sospettare che sia stato violato, essa comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’ finition'>autorità_competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione.

10.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma del paragrafo 1.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 96

Cooperazione con l’ABE e l’ESMA

1.   Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti collaborano strettamente con l’ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010 e con l’ABE in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. Esse si scambiano informazioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente capo e dei capi 2 e 3 del presente titolo.

2.   Le autorità competenti forniscono senza ritardo all’ABE e all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei loro compiti in conformità rispettivamente dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ABE e l’ESMA.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 100

Segreto d’ufficio

1.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto d’ufficio, salvo quando l’ finition'>autorità_competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari o per casi disciplinati dal diritto tributario o penale nazionale.

2.   L’obbligo del segreto d’ufficio si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che prestano o hanno prestato la loro opera per le autorità competenti. Le informazioni coperte dal segreto d’ufficio non possono essere divulgate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non in forza di atti legislativi dell’Unione o nazionali.

Articolo 101

Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento di finition'>dati_personali nell’ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei finition'>dati_personali effettuato dall’ABE e dall’ESMA ai fini del presente regolamento avviene conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 103

Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA

1.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ESMA può vietare o limitare temporaneamente:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica o di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa alle finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai finition'>token_di_moneta_elettronica.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ESMA.

2.   L’ESMA adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle finition'>cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione alle finition'>cripto-attività e ai servizi per le finition'>cripto-attività pertinenti non affrontano la minaccia in questione;

c)

un’ finition'>autorità_competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata.

3.   Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ESMA garantisce che la misura:

a)

non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle finition'>cripto-attività o sui possessori di finition'>cripto-attività o i clienti destinatari di servizi per le finition'>cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e

b)

non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.

4.   Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ESMA notifica alle autorità competenti pertinenti la misura che intende adottare.

5.   L’ESMA pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.

6.   L’ESMA riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ESMA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.

7.   Le misure adottate dall’ESMA a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dalle autorità competenti pertinenti sulla stessa questione.

8.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ESMA deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle finition'>cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

Articolo 104

Poteri di intervento temporaneo dell’ABE

1.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ABE può vietare o limitare temporaneamente:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni token collegati ad attività o finition'>token_di_moneta_elettronica o di token collegati ad attività o finition'>token_di_moneta_elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o ai finition'>token_di_moneta_elettronica.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE.

2.   L’ABE adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle finition'>cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione ai pertinenti token collegati ad attività, ai finition'>token_di_moneta_elettronica o ai servizi per le finition'>cripto-attività a essi correlati non affrontano la minaccia in questione;

c)

un’ finition'>autorità_competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata.

3.   Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE garantisce che la misura:

a)

non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle finition'>cripto-attività o sui possessori di token collegati ad attività o finition'>token_di_moneta_elettronica o i clienti destinatari di servizi per finition'>cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e

b)

non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.

4.   Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE notifica all’ finition'>autorità_competente pertinente la misura che intende adottare.

5.   L’ABE pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.

6.   L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.

7.   Le misure adottate dall’ABE a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dall’ finition'>autorità_competente pertinente sulla stessa questione.

8.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ABE deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle finition'>cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

Articolo 105

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

1.   Un’ finition'>autorità_competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune finition'>cripto-attività o di finition'>cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa alle finition'>cripto-attività.

2.   Un’ finition'>autorità_competente adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se ha fondati motivi di ritenere che:

a)

una finition'>cripto-attività desti un timore significativo in materia di tutela degli investitori o rappresenti una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle finition'>cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro;

b)

i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili alla finition'>cripto-attività o al servizio per le finition'>cripto-attività in questione non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;

c)

la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare la finition'>cripto-attività o il servizio per le finition'>cripto-attività in questione, ovvero trarre beneficio dagli stessi;

d)

l’ finition'>autorità_competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

e)

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma del presente paragrafo, l’ finition'>autorità_competente ha facoltà di imporre in via precauzionale il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 prima che una finition'>cripto-attività sia commercializzata, distribuita o venduta alla finition'>clientela.

L’ finition'>autorità_competente può decidere di applicare il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 solo in determinate circostanze o di assoggettarli a deroghe.

3.   L’ finition'>autorità_competente non impone un divieto o una restrizione a norma del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o all’ABE, per i token collegati ad attività e i finition'>token_di_moneta_elettronica, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari seguenti:

a)

la finition'>cripto-attività o l’attività o prassi cui si riferisce la misura proposta;

b)

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c)

gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l’ finition'>autorità_competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte.

4.   In casi eccezionali, ove lo ritenga necessario per prevenire un danno risultante dalla finition'>cripto-attività o dall’attività o prassi di cui al paragrafo 1, l’ finition'>autorità_competente può adottare una misura urgente in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri elencati al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che un periodo di notifica di un mese non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. La durata delle misure adottate in via provvisoria non supera i tre mesi.

5.   L’ finition'>autorità_competente pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e gli elementi sui quali si fonda la decisione dell’ finition'>autorità_competente e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività dopo l’entrata in vigore delle misure.

6.   L’ finition'>autorità_competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ finition'>autorità_competente deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle finition'>cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Articolo 107

Cooperazione con i paesi terzi

1.   Le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario, concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all’applicazione degli obblighi di cui al presente regolamento in tali paesi terzi. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che consente alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.

Un’ finition'>autorità_competente informa l’ABE, l’ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.

2.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, agevola e coordina, ove possibile, l’elaborazione di accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.

3.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono un modello di documento per gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1 destinato a essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri ove possibile.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   L’ESMA inoltre, in stretta cooperazione con l’ABE, agevola e coordina, ove possibile, lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure nell’ambito del capo 3 del presente titolo.

5.   Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 100. Tale scambio di informazioni è finalizzato all’assolvimento delle funzioni di dette autorità competenti a norma del presente regolamento.

Articolo 111

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatti salvi le sanzioni penali, nonché i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all’articolo 94, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle violazioni seguenti:

a)

violazioni degli articoli da 4 a 14;

b)

violazioni degli articoli 16, 17, 19, 22, 23, 25, degli articoli da 27 a 41 e degli articoli 46 e 47;

c)

violazioni degli articoli da 48 a 51, degli articoli 53, 54 e 55;

d)

violazioni degli articoli 59, 60, 64 e degli articoli da 65 a 83;

e)

violazioni degli articoli da 88 a 92;

f)

l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 94, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative se le violazioni di cui al primo comma, lettere a), b, c), d) o e), sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al 30 giugno 2024. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione, all’ESMA e all’ABE le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 30 giugno 2024 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione, all’ABE e all’ESMA. Essi comunicano inoltre senza ritardo alla Commissione, all’ESMA e all’ABE ogni successiva modifica.

2.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d):

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

c)

sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera d) del presente paragrafo, per quanto riguarda le persone fisiche, o al paragrafo 3 per quanto riguarda le persone giuridiche;

d)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui finition'>valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella finition'>valuta_ufficiale al 29 giugno 2023.

3.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, in caso di violazioni commesse da persone giuridiche, sanzioni amministrative massime di almeno:

a)

5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui finition'>valuta_ufficiale non è l’euro, il corrispondente valore nella finition'>valuta_ufficiale al 29 giugno 2023, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d);

b)

il 3 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ finition'>organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

c)

il 5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ finition'>organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d);

d)

il 12,5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ finition'>organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

Se la persona giuridica di cui al primo comma, lettere da a) a d), è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’ finition'>organo_di_amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

4.   In aggiunta alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative nonché alle sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, conformemente al rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’ finition'>organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività.

5.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché, in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti:

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

c)

la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possono essere determinati;

d)

la revoca o la sospensione dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività;

e)

l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’ finition'>organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività;

f)

in caso di ripetute violazioni dell’articolo 89, 90, 91 o 92, l’interdizione per almeno 10 anni di qualsiasi membro dell’ finition'>organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività;

g)

l’interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di qualsiasi membro dell’ finition'>organo_di_amministrazione di un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;

h)

sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al triplo dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi stabiliti alla lettera i) o j), a seconda dei casi;

i)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 1 000 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 5 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92 o, negli Stati membri la cui finition'>valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella finition'>valuta_ufficiale al 29 giugno 2023;

j)

in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 2 500 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 15 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92, o al 2 % per violazioni dell’articolo 88 e al 15 % per violazioni degli articoli da 89 a 92 del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ finition'>organo_di_amministrazione o, negli Stati membri la cui finition'>valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella finition'>valuta_ufficiale al 29 giugno 2023.

Ai fini del della lettera j) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall’ finition'>organo_di_amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

6.   Gli Stati membri possono provvedere affinché le autorità competenti dispongano di poteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 e possono prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito in tali paragrafi, sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche responsabili della violazione.

Articolo 115

Segnalazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative all’ESMA e all’ABE

1.   L’ finition'>autorità_competente trasmette annualmente all’ESMA e all’ABE informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni e le altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 111. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano stabilito, in conformità dell’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale paragrafo, le rispettive autorità competenti inviano all’ABE e all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati riguardanti tutte le pertinenti indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.

2.   Se l’ finition'>autorità_competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali, essa le comunica contestualmente all’ESMA.

3.   Le autorità competenti informano l’ABE e l’ESMA in merito a tutte le sanzioni o altre misure amministrative applicate ma non pubblicate, compresi eventuali ricorsi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all’ABE e all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e delle misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all’ABE, all’ESMA e alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite da queste ultime.

Articolo 117

Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Se un finition'>token_collegato_ad_attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 43 o 44, l’ finition'>emittente di tale token svolge la propria attività sotto la vigilanza dell’ABE.

Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l’ABE esercita i poteri delle autorità competenti conferiti dagli articoli da 22 a 25, dall’articolo 29, dall’articolo 33, dall’articolo 34, paragrafi 7 e 12, dall’articolo 35, paragrafi 3 e 5, dall’articolo 36, paragrafo 10, nonché dagli articoli 41, 42, 46 e 47 nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività significativi.

2.   Se un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività significativo presta anche servizi per le finition'>cripto-attività o emette finition'>cripto-attività che non sono token collegati ad attività significativi, tali servizi e attività rimangono sotto la vigilanza dell’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine.

3.   Se un finition'>token_collegato_ad_attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 3, l’ABE procede a una nuova valutazione prudenziale per garantire che l’ finition'>emittente rispetti il titolo III.

4.   Se un finition'>token_di_moneta_elettronica emesso da un finition'>istituto_di_moneta_elettronica è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 56 o 57, l’ABE vigila sulla conformità dell’ finition'>emittente di tale finition'>token_di_moneta_elettronica significativo agli articoli 55 e 58.

Ai fini della vigilanza per la conformità agli articoli 55 e 58, l’ABE esercita i poteri conferiti alle autorità competenti dagli articoli 22 e 23, dall’articolo 24, paragrafo 3, nonché dagli articoli 35, paragrafi 3 e 5, dall’articolo 36, paragrafo 10, e dagli articoli 46 e 47, nei confronti di istituti di finition'>moneta_elettronica che emettono finition'>token_di_moneta_elettronica significativi.

5.   L’ABE esercita i propri poteri di vigilanza di cui ai paragrafi da 1 a 4 in stretta cooperazione con le altre autorità competenti responsabili della vigilanza dell’ finition'>emittente, in particolare:

a)

l’autorità di vigilanza prudenziale, compresa, se del caso, la BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013;

b)

le pertinenti autorità competenti a norma della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2009/110/CE, se del caso;

c)

le autorità competenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 123

Poteri generali di indagine

1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere indagini riguardo agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi. A tal fine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dall’ABE è conferito il potere di:

a)

esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)

fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

c)

convocare gli emittenti di un finition'>token_collegato_ad_attività significativo o gli emittenti di un finition'>token_di_moneta_elettronica significativo, oppure i rispettivi organi di amministrazione o membri del personale, e chiedere loro spiegazioni scritte o orali di fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d)

organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

e)

richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

2.   I funzionari e altre persone autorizzate dall’ABE allo svolgimento dell’indagine di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. Tale autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 131, qualora le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi siano inesatte o fuorvianti.

3.   Gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate sulla base di una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

4.   Entro un termine ragionevole rispetto a un’indagine di cui al paragrafo 1, l’ABE informa l’ finition'>autorità_competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’ABE, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’ finition'>autorità_competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, primo comma, lettera e), richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

6.   Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), esso verifica:

a)

l’autenticità della decisione dell’ABE di cui al paragrafo 3;

b)

che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

7.   Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 124

Ispezioni in loco

1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di token collegati ad attività significativi e degli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi.

Il collegio di cui all’articolo 119 è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

2.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ABE e possono esercitare tutti i poteri di cui all’articolo 123, paragrafo 1. Essi hanno altresì la facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali, libri e documenti aziendali per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.   In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ABE avvisa dell’ispezione l’ finition'>autorità_competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato tale finition'>autorità_competente, l’ABE può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente l’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività significativo o l’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo.

4.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.

5.   L’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività significativo o l’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo si sottopone alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, specifica la data d’inizio e indica le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

6.   I funzionari dell’ finition'>autorità_competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ABE, ai funzionari dell’ABE e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’ finition'>autorità_competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

7.   L’ABE può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 123, paragrafo 1.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ABE constatino che una persona si oppone a un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’ finition'>autorità_competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

9.   Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

10.   Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, esso verifica:

a)

l’autenticità della decisione adottata dall’ABE di cui al paragrafo 4;

b)

che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

11.   Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 125

Scambio di informazioni

1.   Per adempiere alle responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 e fatto salvo l’articolo 96, l’ABE e le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti e l’ABE si scambiano tutte le informazioni relative a:

a)

un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività significativo;

b)

un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività significativo abbia un accordo contrattuale;

c)

un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, un finition'>ente_creditizio o un’ finition'>impresa_di_investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

d)

un finition'>emittente di un finition'>token_di_moneta_elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un finition'>emittente di un finition'>token_di_moneta_elettronica significativo;

e)

un prestatore di finition'>servizi_di_pagamento che presta finition'>servizi_di_pagamento in relazione ai finition'>token_di_moneta_elettronica significativi;

f)

una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire finition'>token_di_moneta_elettronica significativi per conto dell’ finition'>emittente di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi;

g)

un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle finition'>cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a finition'>token_di_moneta_elettronica significativi;

h)

una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività nella quale sia stato ammesso alla negoziazione un finition'>token_collegato_ad_attività significativo o un finition'>token_di_moneta_elettronica significativo;

i)

l’ finition'>organo_di_amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

2.   Un’ finition'>autorità_competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a una richiesta di cooperazione nell’eseguire un’indagine o un’ispezione in loco di cui rispettivamente agli articoli 123 e 124 solo se:

a)

l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alla propria indagine, alle proprie attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale;

b)

è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

c)

nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.

Articolo 127

Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

1.   L’ABE può divulgare informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l’ABE o l’ finition'>autorità_competente che ha fornito le informazioni all’ABE ha ottenuto il consenso esplicito dell’autorità di vigilanza del paese terzo che le ha trasmesse e, se del caso, divulga tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo consenso o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

2.   Il requisito del consenso esplicito di cui al paragrafo 1 non si applica alle altre autorità di vigilanza dell’Unione qualora le informazioni da esse richieste siano necessarie per lo svolgimento dei loro compiti né si applica agli organi giurisdizionali qualora le informazioni da essi richieste siano necessarie ai fini di indagini o procedimenti relativi a violazioni soggette a sanzioni penali.

Articolo 138

Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti

1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi, l’ABE può delegare specifici compiti di vigilanza all’ finition'>autorità_competente. Tali funzioni di vigilanza specifiche possono includere il potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 123 o 124.

2.   Prima di delegare un compito di cui al paragrafo 1, l’ABE consulta l’ finition'>autorità_competente interessata in merito:

a)

alla portata del compito da delegare;

b)

ai tempi di esecuzione del compito; e

c)

alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ABE e all’ABE stessa.

3.   Conformemente all’atto delegato relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 137, paragrafo 3, e dell’articolo 139, l’ABE rimborsa all’ finition'>autorità_competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4.   L’ABE riesamina la delega di compiti a opportuni intervalli di tempo. Tale delega può essere revocata in qualsiasi momento.

TITOLO VIII

ATTI DELEGATI

Articolo 140

Relazioni sull’applicazione del presente regolamento

1.   Entro il 30 giugno 2027 e previa consultazione dell’ABE e dell’ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Entro il 30 giugno 2025 è presentata una relazione intermedia, corredata se del caso di una proposta legislativa.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a)

il numero di emissioni di finition'>cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle finition'>cripto-attività presentati o notificati presso le autorità competenti, il tipo di finition'>cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di finition'>cripto-attività ammesse alla negoziazione;

b)

una descrizione dell’esperienza nella classificazione delle finition'>cripto-attività, comprese eventuali divergenze di approccio da parte delle autorità competenti;

c)

una valutazione della necessità di introdurre un meccanismo di approvazione per i White Paper sulle finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai finition'>token_di_moneta_elettronica;

d)

una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in finition'>cripto-attività emesse nell’Unione;

e)

laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in finition'>cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tale riguardo;

f)

il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle finition'>cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di finition'>cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;

g)

il numero di emittenti di token collegati ad attività autorizzati e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività;

h)

il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività significativi;

i)

il numero di emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei finition'>token_di_moneta_elettronica, della composizione e della dimensione dei finition'>fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54 e del volume dei pagamenti effettuati in finition'>token_di_moneta_elettronica;

j)

il numero di emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei finition'>token_di_moneta_elettronica, della dimensione delle riserve di attività e, per gli istituti di finition'>moneta_elettronica che emettono finition'>token_di_moneta_elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione della finition'>riserva_di_attività e del volume dei pagamenti effettuati in finition'>token_di_moneta_elettronica significativi;

k)

il numero di prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività significativi;

l)

una valutazione del funzionamento dei mercati in finition'>cripto-attività nell’Unione, comprese l’evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell’esperienza delle autorità di vigilanza, del numero di prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività autorizzati e della loro rispettiva quota di mercato media;

m)

una valutazione del livello di tutela dei possessori di finition'>cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

n)

una valutazione delle comunicazioni di marketing fraudolente e delle truffe che coinvolgono le finition'>cripto-attività che si verificano attraverso le reti dei social media;

o)

una valutazione dei requisiti applicabili agli emittenti di finition'>cripto-attività e ai prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività e del loro impatto sulla resilienza operativa, l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e la tutela dei clienti e dei possessori di finition'>cripto-attività;

p)

una valutazione dell’applicazione dell’articolo 81 e della possibilità di introdurre verifiche di adeguatezza negli articoli 78, 79 e 80 al fine di tutelare meglio i clienti dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio;

q)

una valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione dei servizi per le finition'>cripto-attività contemplati dal presente regolamento e della necessità di un eventuale adeguamento delle definizioni in esso contenute, nonché della necessità di aggiungere all’ambito di applicazione del presente regolamento eventuali ulteriori forme innovative di finition'>cripto-attività;

r)

una valutazione dell’adeguatezza dei requisiti prudenziali per i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività e dell’opportunità di allinearli ai requisiti di capitale iniziale e di finition'>fondi propri applicabili alle imprese di investimento a norma del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) e della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (47);

s)

una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per classificare i token collegati ad attività e dai finition'>token_di_moneta_elettronica significativi a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

t)

una valutazione dello sviluppo della finanza decentrata nei mercati delle finition'>cripto-attività e del trattamento normativo adeguato dei sistemi decentrati di finition'>cripto-attività;

u)

una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per considerare i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività significativi a norma dell’articolo 85 e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

v)

una valutazione dell’opportunità di stabilire ai sensi del presente regolamento un regime di equivalenza per le entità che prestano servizi per le finition'>cripto-attività di paesi terzi, gli emittenti di token collegati ad attività o gli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica di paesi terzi;

w)

una valutazione dell’adeguatezza delle esenzioni di cui agli articoli 4 e 16;

x)

una valutazione dell’impatto del presente regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno con riguardo alle finition'>cripto-attività, compreso l’eventuale impatto sull’accesso ai finanziamenti per le PMI e sullo sviluppo di nuovi mezzi di pagamento, compresi strumenti di pagamento;

y)

una descrizione degli sviluppi dei modelli aziendali e delle tecnologie nei mercati delle finition'>cripto-attività, con particolare attenzione all’impatto ambientale e climatico delle nuove tecnologie, nonché una valutazione delle opzioni strategiche e, se necessario, di eventuali misure supplementari che potrebbero essere giustificate per attenuare gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi legati all’ambiente delle tecnologie utilizzate nei mercati delle finition'>cripto-attività e, in particolare, dei meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in finition'>cripto-attività;

z)

una stima dell’eventuale necessità di modificare le misure previste dal presente regolamento per garantire la tutela dei clienti e dei possessori di finition'>cripto-attività, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria;

aa)

l’applicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative;

ab)

una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti, l’ABE, l’ESMA, le banche centrali e altre autorità pertinenti, anche per quanto riguarda l’interazione tra le loro responsabilità o i loro compiti, e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ABE, responsabili della vigilanza a norma del presente regolamento;

ac)

una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA per quanto riguarda la vigilanza dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività significativi e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ESMA, responsabili della vigilanza dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività significativi a norma del presente regolamento;

ad)

i costi sostenuti dagli emittenti di finition'>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai finition'>token_di_moneta_elettronica, per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dell’importo raccolto attraverso l’emissione di finition'>cripto-attività;

ae)

i costi sostenuti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

af)

i costi sostenuti dai prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

ag)

il numero e l’importo delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali imposte dalle autorità competenti e dall’ABE per le violazioni del presente regolamento.

3.   Se del caso, le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo forniscono un seguito ai temi trattati nelle relazioni di cui agli articoli 141 e 142.

Articolo 141

Relazione annuale dell’ESMA sugli sviluppi del mercato

Entro il 31 dicembre 2025 e in seguito ogni anno, l’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sugli sviluppi dei mercati delle finition'>cripto-attività. La relazione è resa pubblica.

La relazione contiene gli elementi seguenti:

a)

il numero di emissioni di finition'>cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle finition'>cripto-attività presentati o notificati alle autorità competenti, il tipo di finition'>cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di finition'>cripto-attività ammesse alla negoziazione;

b)

il numero di emittenti di token collegati ad attività e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività, e del volume delle transazioni in token collegate ad attività;

c)

il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume delle transazioni in token collegati ad attività significativi;

d)

il numero di emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei finition'>token_di_moneta_elettronica, della composizione e della dimensione dei finition'>fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54, e del volume dei pagamenti effettuati in finition'>token_di_moneta_elettronica;

e)

il numero di emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei finition'>token_di_moneta_elettronica significativi, e, per gli istituti di finition'>moneta_elettronica che emettono finition'>token_di_moneta_elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in finition'>token_di_moneta_elettronica significativi;

f)

il numero di prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività e il numero di prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività significativi;

g)

una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in finition'>cripto-attività emesse nell’Unione;

h)

laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in finition'>cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione, e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tal proposito;

i)

una mappatura dell’ubicazione geografica e del livello di conoscenza del proprio finition'>cliente e delle procedure di adeguata verifica della finition'>clientela delle piattaforme di scambio non autorizzate che prestano servizi per le finition'>cripto-attività ai residenti dell’Unione, compreso il numero di piattaforme di scambio senza un chiaro domicilio e il numero di piattaforme di scambio situate in giurisdizioni incluse nell’elenco dell’Unione dei paesi terzi ad alto rischio in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o nell’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, classificate per livello di conformità ad adeguate procedure di conoscenza del proprio finition'>cliente;

j)

la percentuale di operazioni in finition'>cripto-attività che avvengono attraverso un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività o un prestatore di servizi non autorizzato o tra pari e il volume delle loro operazioni;

k)

il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle finition'>cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di finition'>cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;

l)

il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, dagli emittenti e dalle autorità competenti in relazione a informazioni false e fuorvianti presenti nel White Paper sulle finition'>cripto-attività o nelle comunicazioni di marketing, anche attraverso le piattaforme dei social media;

m)

possibili approcci e opzioni, basati sulle migliori pratiche e sulle relazioni delle organizzazioni internazionali pertinenti, per ridurre il rischio di elusione del presente regolamento, anche in relazione alla prestazione nell’Unione di servizi per le finition'>cripto-attività da parte di soggetti di paesi terzi senza autorizzazione.

Le autorità competenti trasmettono all’ESMA le informazioni necessarie per la preparazione della relazione. Ai fini della relazione, l’ESMA può chiedere informazioni alle autorità di contrasto.

Articolo 146

Modifica della direttiva 2013/36/UE

Nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, il punto 15) è sostituito dal seguente:

«15.

Emissione di finition'>moneta_elettronica, compresi i finition'>token_di_moneta_elettronica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13).

16.

Emissione di token collegati ad attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114.

17.

Servizi per le finition'>cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 149

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.

3.   In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  GU C 152 del 29.4.2021, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 30.4.2021, pag. 31.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2023.

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(8)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai finition'>servizi_di_pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(9)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(10)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di finition'>moneta_elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(11)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(12)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(13)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(14)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(15)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(16)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(17)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(18)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(19)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(21)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(24)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei finition'>dati_personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei finition'>dati_personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(26)  GU C 337 del 23.8.2021, pag. 4.

(27)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(28)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(29)  Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

(30)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(32)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(33)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(34)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di finition'>fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(35)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(36)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(37)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui finition'>fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

(39)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(40)  Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

(41)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(42)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(43)  Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

(44)  Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

(45)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(46)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(47)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).


ALLEGATO I

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Parte A: informazioni sull’ finition'>offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ finition'>offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, finition'>emittente e dell’ finition'>offerente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ finition'>offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

7.

se del caso, denominazione della società madre;

8.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione dell’ finition'>offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

9.

attività commerciale o professionale dell’ finition'>offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e, laddove applicabile, della rispettiva società madre;

10.

la condizione finanziaria negli ultimi tre anni dell’ finition'>offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o, qualora l’ finition'>offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ finition'>offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ finition'>offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività.

Parte B: informazioni sull’ finition'>emittente, se diverso dall’ finition'>offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, denominazione della società madre;

7.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione dell’ finition'>emittente;

8.

attività commerciale o professionale dell’ finition'>emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

Parte C: informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle finition'>cripto-attività

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, denominazione della società madre;

7.

il motivo per cui tale gestore ha redatto il White Paper sulle finition'>cripto-attività;

8.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione dell’operatore;

9.

attività commerciale o professionale dell’operatore e, se del caso, della rispettiva società madre.

Parte D: informazioni sul progetto di finition'>cripto-attività

1.

Nome del progetto delle finition'>cripto-attività e delle finition'>cripto-attività (se diverso dal nome dell’ finition'>offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione) e abbreviazione o ticker;

2.

breve descrizione del progetto di finition'>cripto-attività;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’attuazione del progetto di finition'>cripto-attività, quali consulenti, team di sviluppo e prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività;

4.

se il progetto di finition'>cripto-attività riguarda finition'>utility_token, le caratteristiche principali dei beni o servizi da sviluppare;

5.

informazioni sul progetto di finition'>cripto-attività, in particolare le sue tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate al progetto;

6.

se del caso, l’uso previsto di eventuali finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività raccolti.

Parte E: informazioni sull’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione;

2.

motivi dell’offerta pubblica o della richiesta di ammissione alla negoziazione;

3.

se del caso, l’importo che l’ finition'>offerta_al_pubblico intende raccogliere in finition'>fondi o in qualsiasi altra finition'>cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

4.

il prezzo di emissione della finition'>cripto-attività oggetto dell’ finition'>offerta_al_pubblico (in una finition'>valuta_ufficiale o altra finition'>cripto-attività), eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili o il metodo per determinare il prezzo di offerta;

5.

se del caso, il numero totale di finition'>cripto-attività oggetto dell’ finition'>offerta_al_pubblico o ammessi alla negoziazione;

6.

l’indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività o dell’ammissione di tali finition'>cripto-attività alla negoziazione, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori di tali finition'>cripto-attività;

7.

avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ finition'>offerta_al_pubblico, qualora esercitino il diritto di recesso previsto all’articolo 13 o qualora l’offerta venga annullata e descrizione dettagliata del meccanismo di rimborso, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi;

8.

informazioni sulle varie fasi dell’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività, comprese le informazioni sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti (pre-vendite al pubblico); in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, spiegazione della ragione per cui il prezzo di acquisto può essere differente, e la descrizione delle conseguenze per gli altri investitori;

9.

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ finition'>offerta_al_pubblico è aperta;

10.

le disposizioni per salvaguardare finition'>fondi o altre finition'>cripto-attività di cui all’articolo 10 durante l’ finition'>offerta_al_pubblico limitata nel tempo o durante il periodo di recesso;

11.

metodi di pagamento per l’acquisto delle finition'>cripto-attività offerte e metodi di trasferimento del valore agli acquirenti quando hanno diritto di essere rimborsati;

12.

nel caso di offerte al pubblico, informazioni sul diritto di recesso di cui all’articolo 13;

13.

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento delle finition'>cripto-attività acquistate ai possessori;

14.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per possedere le finition'>cripto-attività;

15.

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività incaricato del collocamento delle finition'>cripto-attività e forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

16.

se del caso, il nome della piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforme di negoziazione e sui costi correlati;

17.

le spese relative all’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività;

18.

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ finition'>offerta_al_pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

19.

il diritto applicabile all’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Parte F: informazioni sulle finition'>cripto-attività

1.

Tipo di finition'>cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l’ammissione alla negoziazione;

2.

una descrizione delle caratteristiche, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo, e delle funzionalità delle finition'>cripto-attività offerte o ammesse alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità.

Parte G: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alle finition'>cripto-attività

1.

Una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

2.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

3.

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico di finition'>cripto-attività da parte dell’ finition'>emittente e sul numero di finition'>cripto-attività conservate dall’ finition'>emittente stesso;

4.

se l’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione ha come oggetto finition'>utility_token, le informazioni sulla qualità e la quantità di beni o servizi a cui questi danno accesso;

5.

se le offerte al pubblico di finition'>cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione hanno come oggetto finition'>utility_token, le informazioni su come questi possono essere riscattati con i beni o i servizi a cui si riferiscono;

6.

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere finition'>cripto-attività dopo l’ finition'>offerta_al_pubblico;

7.

restrizioni alla trasferibilità delle finition'>cripto-attività oggetto dell’offerta o ammesse alla negoziazione;

8.

se le finition'>cripto-attività sono dotate di protocolli per l’aumento o la diminuzione della loro offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

9.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle finition'>cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

10.

il diritto applicabile alle finition'>cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Parte H: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a finition'>registro_distribuito, i protocolli e gli standard tecnici impiegati;

2.

se del caso, il finition'>meccanismo_di_consenso;

3.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

4.

se le finition'>cripto-attività sono emesse, trasferite e conservate utilizzando la tecnologia a finition'>registro_distribuito gestita dall’ finition'>emittente, dall’ finition'>offerente o da un terzo che agisce per loro conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a finition'>registro_distribuito;

5.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte I: informazioni sui rischi

1.

Una descrizione dei rischi connessi all’ finition'>offerta_al_pubblico di finition'>cripto-attività o alla loro ammissione alla negoziazione;

2.

una descrizione dei rischi associali all’ finition'>emittente, se diverso dall’ finition'>offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

3.

una descrizione dei rischi associati alle finition'>cripto-attività;

4.

una descrizione dei rischi associati all’attuazione del progetto;

5.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.


ALLEGATO II

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN COLLEGATO AD ATTIVITÀ

Parte A: informazioni sull’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, identità della società madre;

7.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ finition'>organo_di_amministrazione dell’ finition'>emittente;

8.

attività commerciale o professionale dell’ finition'>emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

9.

la condizione finanziaria dell’ finition'>emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ finition'>emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ finition'>emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ finition'>emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo.

10.

Una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ finition'>emittente;

11.

fatta eccezione per gli emittenti di token collegati ad attività che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17, i dettagli sull’autorizzazione come finition'>emittente di un finition'>token_collegato_ad_attività e il nome dell’ finition'>autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione.

Per gli enti creditizi, il nome dell’ finition'>autorità_competente dello finition'>Stato_membro_d’origine.

12.

Se l’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività emette anche altre finition'>cripto-attività o esercita anche altre attività legate ad altre finition'>cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ finition'>emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ finition'>emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a finition'>registro_distribuito utilizzata per emettere la finition'>cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto.

Parte B: informazioni sul finition'>token_collegato_ad_attività

1.

Nome e forma abbreviata o ticker del finition'>token_collegato_ad_attività;

2.

una breve descrizione delle caratteristiche del finition'>token_collegato_ad_attività, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’operatività del finition'>token_collegato_ad_attività, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività;

4.

una descrizione del ruolo e delle responsabilità di eventuali soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);

5.

informazioni sui piani per i token collegati ad attività, comprese la descrizione delle tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate.

Parte C: informazioni sull’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività o sulla loro ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper sulle finition'>cripto-attività riguardi un’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività o la sua ammissione alla negoziazione;

2.

se del caso, l’importo che l’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività intende raccogliere in finition'>fondi o in qualsiasi altra finition'>cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

3.

se del caso, il numero totale di quote del token collegati ad attività oggetto dell’offerta o ammessi alla negoziazione;

4.

indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività o dell’ammissione alla negoziazione di tale finition'>token_collegato_ad_attività, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori dei tale finition'>token_collegato_ad_attività;

5.

un avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ finition'>offerta_al_pubblico, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi; occorrerebbe esplicitare le conseguenze del superamento di un obiettivo massimo di sottoscrizione;

6.

informazioni sulle varie fasi dell’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività, tra cui quelle sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti del finition'>token_collegato_ad_attività (precedenti le vendite al pubblico) e, in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, una spiegazione dei motivi per cui i prezzi di acquisto possono essere diversi e una descrizione dell’incidenza sugli altri investitori;

7.

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ finition'>offerta_al_pubblico è aperta;

8.

metodi di pagamento per l’acquisto e il rimborso del finition'>token_collegato_ad_attività offerto;

9.

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento del finition'>token_collegato_ad_attività acquistato ai possessori;

10.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente è tenuto a rispettare per possedere token collegati ad attività;

11.

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività incaricato del collocamento del finition'>token_collegato_ad_attività e la forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

12.

se del caso, nome della piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforma di negoziazione e sui costi correlati;

13.

le spese relative all’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività;

14.

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ finition'>offerta_al_pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

15.

il diritto applicabile all’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente.

Parte D: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi al finition'>token_collegato_ad_attività

1.

Una descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del finition'>token_collegato_ad_attività offerto o ammesso alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità;

2.

una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

3.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

4.

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività da parte dell’ finition'>emittente e sul numero di quote del finition'>token_collegato_ad_attività conservate dall’ finition'>emittente stesso;

5.

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere il finition'>token_collegato_ad_attività dopo l’ finition'>offerta_al_pubblico;

6.

eventuali restrizioni alla libera trasferibilità del finition'>token_collegato_ad_attività oggetto dell’offerta o ammesso alla negoziazione;

7.

se il finition'>token_collegato_ad_attività è dotato di protocolli per l’aumento o la diminuzione della sua offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

8.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore dei token collegati ad attività e dei sistemi di indennizzo;

9.

informazioni sulla natura e l’applicabilità dei diritti, tra cui i diritti permanenti di rimborso ed eventuali crediti che i titolari e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono vantare nei confronti dell’ finition'>emittente, comprese informazioni sulle modalità di trattamento di tali diritti in caso di procedure di insolvenza, informazioni sull’eventuale attribuzione di diritti diversi a diversi titolari e sui motivi non discriminatori di tale disparità di trattamento;

10.

una descrizione dettagliata del credito rappresentato dal finition'>token_collegato_ad_attività per i titolari, tra cui:

a)

la descrizione di ciascuna attività di riferimento e le proporzioni specificate di ciascuna di tali attività;

b)

il rapporto tra il valore delle attività di riferimento e l’importo del credito e la finition'>riserva_di_attività; e

c)

una descrizione delle modalità con cui è effettuata una valutazione equa e trasparente delle componenti del credito, che individua, se del caso, le parti indipendenti;

11.

se del caso, informazioni sulle disposizioni adottate dall’ finition'>emittente per garantire la liquidità del finition'>token_collegato_ad_attività, compreso il nome dei soggetti incaricati di assicurare tale liquidità;

12.

i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività;

13.

una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ finition'>emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza;

14.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento;

15.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso;

16.

informazioni dettagliate sulle modalità di rimborso del finition'>token_collegato_ad_attività, che indicano anche se il possessore potrà scegliere la forma del rimborso, la forma del trasferimento o la finition'>valuta_ufficiale del rimborso;

17.

il diritto applicabile al finition'>token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a finition'>registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di finition'>token_di_moneta_elettronica;

2.

se del caso, il finition'>meccanismo_di_consenso;

3.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

4.

se i token collegati ad attività sono emessi, trasferiti e conservati utilizzando la tecnologia a finition'>registro_distribuito gestito dall’ finition'>emittente o da un terzo che agisce per conto dell’ finition'>emittente, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a finition'>registro_distribuito;

5.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se presente, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

1.

I principali rischi connessi alla finition'>riserva_di_attività, ove l’ finition'>emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi;

2.

una descrizione dei rischi associati all’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività;

3.

una descrizione dei rischi associati all’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività o alla sua ammissione alla negoziazione;

4.

una descrizione dei rischi associati al token collegati ad attività, in particolare relativamente alle attività di riferimento;

5.

una descrizione dei rischi associati all’operatività del progetto del finition'>token_collegato_ad_attività;

6.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.

Parte G: informazioni sull’investimento della finition'>riserva_di_attività

1.

Una descrizione dettagliata del meccanismo volto ad allineare il valore della finition'>riserva_di_attività al credito associato al finition'>token_collegato_ad_attività, compresi gli aspetti legali e tecnici;

2.

una descrizione dettagliata della finition'>riserva_di_attività e della sua composizione;

3.

una descrizione dei meccanismi attraverso i quali vengono emessi e rimborsati i token collegati ad attività;

4.

informazioni sull’eventuale investimento di una parte delle attività di riserva e, se del caso, una descrizione della politica di investimento delle attività di riserva;

5.

una descrizione delle disposizioni in materia di custodia delle attività di riserva, compresa la loro separazione, e il nome dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto dei clienti, degli enti creditizi o delle imprese di investimento nominati quali custodi delle attività di riserva.


ALLEGATO III

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Parte A: informazioni sull’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ finition'>emittente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ finition'>emittente tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

7.

se del caso, identità della società madre;

8.

identità, indirizzo professionale e funzioni delle persone appartenenti all’ finition'>organo_di_amministrazione dell’ finition'>emittente;

9.

attività commerciale o professionale dell’ finition'>emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

10.

potenziali conflitti di interesse;

11.

se l’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica emette anche altre finition'>cripto-attività o esercita anche altre attività legate alle finition'>cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ finition'>emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ finition'>emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a finition'>registro_distribuito utilizzata per emettere la finition'>cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto;

12.

la condizione finanziaria dell’ finition'>emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ finition'>emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la condizione finanziaria dell’ finition'>emittente dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ finition'>emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ finition'>emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo;

13.

fatta eccezione per gli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafi 4 e 5, i dettagli sull’autorizzazione come finition'>emittente di un finition'>token_di_moneta_elettronica e il nome dell’ finition'>autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione.

Parte B: informazioni sul finition'>token_di_moneta_elettronica

1.

Nome e abbreviazione;

2.

Una descrizione delle caratteristiche del finition'>token_di_moneta_elettronica, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nella progettazione e nella realizzazione, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività.

Parte C: informazioni sull’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_di_moneta_elettronica o l’ammissione di tale token alla negoziazione;

2.

ove possibile, il numero totale di quote di finition'>token_di_moneta_elettronica oggetto dell’ finition'>offerta_al_pubblico o ammesse alla negoziazione;

3.

se del caso, nome delle piattaforme di negoziazione di finition'>cripto-attività cui si richiede l’ammissione alla negoziazione del finition'>token_di_moneta_elettronica;

4.

il diritto applicabile all’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente.

Parte D: informazioni su diritti e obblighi connessi ai finition'>token_di_moneta_elettronica

1.

Una descrizione dettagliata dei diritti e degli obblighi, se presenti, del possessore di finition'>token_di_moneta_elettronica, compreso il diritto di rimborso al valore nominale, nonché delle procedure e delle condizioni di esercizio di tali diritti;

2.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

3.

una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ finition'>emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza;

4.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento;

5.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso;

6.

i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione della procedura di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica;

7.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle finition'>cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

8.

il diritto applicabile al finition'>token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a finition'>registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di finition'>token_di_moneta_elettronica;

2.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per acquisire il controllo del finition'>token_di_moneta_elettronica;

3.

se del caso, il finition'>meccanismo_di_consenso;

4.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

5.

se il finition'>token_di_moneta_elettronica è emesso, trasferito e conservato utilizzando la tecnologia a finition'>registro_distribuito gestita dall’ finition'>emittente o da un terzo che agisce per suo conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a finition'>registro_distribuito;

6.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

1.

Una descrizione dei rischi associati all’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica;

2.

una descrizione dei rischi associati al finition'>token_di_moneta_elettronica;

3.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.


ALLEGATO IV

REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

Prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività

Tipo di servizi per le finition'>cripto-attività

Requisiti patrimoniali minimi ai sensi dell’ articolo 67, paragrafo 1, lettera a)

Classe 1

Prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività autorizzato per i seguenti servizi per le finition'>cripto-attività:

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

il collocamento di finition'>cripto-attività;

la prestazione di servizi di trasferimento di finition'>cripto-attività per conto dei clienti;

la ricezione e trasmissione di ordini di finition'>cripto-attività per conto di clienti;

prestazione di consulenza sulle finition'>cripto-attività; e/o

gestione del portafoglio per le finition'>cripto-attività.

50 000  EUR

Classe 2

Prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le finition'>cripto-attività della classe 1 e:

prestazione di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto di clienti;

scambio di finition'>cripto-attività con finition'>fondi; e/o

scambio di finition'>cripto-attività con altre finition'>cripto-attività.

125 000  EUR;

Classe 3

Prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le finition'>cripto-attività della classe 2 e:

gestione di una piattaforma di negoziazione di finition'>cripto-attività.

150 000  EUR;


ALLEGATO V

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AI TITOLI III E VI PER GLI EMITTENTI DI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ SIGNIFICATIVI

1.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun finition'>token_collegato_ad_attività significativo con un’emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

2.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un finition'>token_collegato_ad_attività significativo al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione.

3.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE.

4.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 25 allorché non comunica all’ABE qualsiasi modifica prevista del proprio modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività significativi o non descrive tale cambiamento in un White Paper sulle finition'>cripto-attività.

5.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 25 allorché non rispetta una misura imposta dall’ABE conformemente all’articolo 25, paragrafo 4.

6.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non agisce in modo onesto, corretto e professionale.

7.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non comunica con i possessori e i potenziali possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

8.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 27, paragrafo 2, allorché non agisce nel migliore interesse dei possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo o quando concede un trattamento preferenziale a specifici possessori senza renderlo noto nel rispettivo White Paper o, se del caso, nelle comunicazioni di marketing.

9.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 28 allorché non pubblica sul proprio sito web il White Paper sulle finition'>cripto-attività approvato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, il White Paper sulle finition'>cripto-attività modificato di cui all’articolo 25.

10.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 28 allorché non rende i White Paper sulle finition'>cripto-attività pubblicamente accessibili entro la data di inizio dell’ finition'>offerta_al_pubblico del finition'>token_collegato_ad_attività significativo o dell’ammissione di tale token alla negoziazione.

11.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 28 allorché non garantisce che il White Paper sulle finition'>cripto-attività e, se del caso, il White Paper sulle finition'>cripto-attività modificato rimanga disponibile sul proprio sito web finché il finition'>token_collegato_ad_attività significativo è detenuto dal pubblico.

12.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, allorché pubblica comunicazioni di marketing relative a un’ finition'>offerta_al_pubblico di un finition'>token_collegato_ad_attività significativo, o relative all’ammissione alla negoziazione di tale finition'>token_collegato_ad_attività significativo, che non sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2 di tale articolo.

13.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 29, paragrafo 3, allorché non pubblica sul proprio sito web le comunicazioni di marketing e le relative modifiche.

14.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 29, paragrafo 5, allorché non notifica all’ABE le comunicazioni di marketing, su richiesta.

15.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 29, paragrafo 6, allorché diffonde comunicazioni di marketing prima della pubblicazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività.

16.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 30, paragrafo 1, allorché non pubblica, in modo chiaro, preciso e trasparente, in una posizione facilmente accessibile al pubblico del proprio sito web, l’importo del finition'>token_collegato_ad_attività significativo in circolazione e il valore e la composizione della finition'>riserva_di_attività di cui all’articolo 36 o allorché non aggiorna le informazioni richieste almeno mensilmente.

17.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 30, paragrafo 2, allorché non pubblica non appena possibile in una posizione facilmente accessibile al pubblico del proprio sito web una breve sintesi chiara, precisa e trasparente della relazione di audit, nonché la relazione di audit integrale, per quanto concerne la finition'>riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

18.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 30, paragrafo 3, allorché non pubblica in una posizione facilmente accessibile al pubblico sul proprio sito web, non appena possibile e in modo chiaro, preciso e trasparente, informazioni su qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore del finition'>token_collegato_ad_attività significativo o sulla finition'>riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

19.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 31, paragrafo 1, allorché non istituisce e mantiene procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo e da altre parti interessate, incluse le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo, e allorché non pubblica descrizioni di tali procedure, o se il finition'>token_collegato_ad_attività significativo è distribuito, in tutto o in parte, da soggetti terzi o allorché non istituisce procedure per facilitare il trattamento dei reclami tra i possessori e i soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

20.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 31, paragrafo 2, allorché non consente ai possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo di presentare reclami a titolo gratuito.

21.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 31, paragrafo 3, allorché non elabora e non mette a disposizione dei possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo un modello per la presentazione dei reclami e allorché non tiene una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure eventualmente adottate in risposta agli stessi.

22.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 31, paragrafo 4, allorché non esamina tutti i reclami in modo tempestivo ed equo o non comunica l’esito di tali indagini ai possessori del suo finition'>token_collegato_ad_attività significativo entro un termine ragionevole.

23.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 32, paragrafo 1, allorché non attua e mantiene politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra l’ finition'>emittente stesso e i suoi azionisti o soci, tra se stesso e qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene una finition'>partecipazione_qualificata in esso, tra se stesso e i membri del suo finition'>organo_di_amministrazione, tra se stesso e i suoi dipendenti, tra se stesso e i possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo o tra se stesso e qualsiasi terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

24.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 32, paragrafo 2, allorché non adotta tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della finition'>riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

25.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 32, paragrafi 3 e 4, allorché non comunica ai possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo, in una posizione ben visibile sul loro sito web, la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli o non è sufficientemente preciso da consentire ai potenziali possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tale token.

26.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 33 allorché non notifica immediatamente all’ABE qualsiasi modifica apportata al proprio finition'>organo_di_amministrazione o non fornisce all’ABE tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 34, paragrafo 2.

27.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 1, allorché non si dota di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

28.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 2, allorché i membri del suo finition'>organo_di_amministrazione non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità o non possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, sia individualmente che collettivamente, per svolgere le loro funzioni o non dimostrano di essere in grado di dedicare tempo sufficiente all’efficace esercizio delle loro funzioni.

29.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 3, allorché il suo finition'>organo_di_amministrazione non valuta o riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi agli obblighi di cui ai capi 2, 3, 5 e 6 del titolo III o non adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

30.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 4, allorché ammette azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate che non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità.

31.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 5, allorché non adotta politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, in particolare allorché omette di stabilire, mantenere e attuare le politiche e le procedure di cui al primo comma, lettere da a) a k), di tale paragrafo.

32.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 5, allorché non stipula accordi contrattuali con i soggetti terzi di cui al primo comma, lettera h), di tale paragrafo, che stabiliscono i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi dell’ finition'>emittente e del soggetto terzo interessato o allorché non fornisce una scelta chiara in merito al diritto applicabile.

33.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 6, allorché, a meno che non abbia avviato il piano di cui all’articolo 47, non impiega sistemi, risorse o procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità e la regolarità dei loro servizi e delle loro attività e non mantiene tutti i suoi sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo in conformità delle norme dell’Unione appropriate.

34.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 7, allorché non sottopone un piano per l’interruzione della prestazione di servizi e attività all’ABE per l’approvazione di tale interruzione.

35.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 8, allorché non individua le fonti di rischio operativo e non riduce al minimo tali rischi attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedure adeguati.

36.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 9, allorché non stabilisce una politica e piani di continuità operativa che assicurano, in caso di interruzione dei suoi sistemi TIC e delle sue procedure, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento delle sue attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa delle sue attività.

37.

L’ finition'>emittente violano l’articolo 34, paragrafo 10, allorché non dispone di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la gestione del rischio, compresi dispositivi di controllo e salvaguardia efficaci per la gestione dei sistemi TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554.

38.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 11, allorché non dispone di sistemi e procedure adeguati a garantire la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, come esige il regolamento (UE) 2022/2554 e in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

39.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 34, paragrafo 12, allorché non assicura che l’ finition'>emittente sia sottoposto ad audit periodico a cura di revisori indipendenti.

40.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 35, paragrafo 1, allorché non rispetta in ogni momento il requisito di finition'>fondi propri pari almeno al più elevato tra quelli di cui alla lettera a) o c) di tale paragrafo, o all’articolo 45, paragrafo 5.

41.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento allorché i finition'>fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, e dell’articolo 48 di tale regolamento.

42.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 35, paragrafo 3, allorché non adempie l’obbligo dell’ABE di detenere un importo superiore di finition'>fondi propri, a seguito della valutazione effettuata a norma delle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

43.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non effettua periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo.

44.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non rispetta l’obbligo dell’ABE di detenere un importo più elevato di finition'>fondi propri sulla base dell’esito delle prove di stress.

45.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non costituisce e, in ogni momento, non mantiene una finition'>riserva_di_attività.

46.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la finition'>riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale che siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferisce il finition'>token_collegato_ad_attività significativo.

47.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la finition'>riserva_di_attività composta e gestita in modo tale che siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

48.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 3, allorché non assicura che la finition'>riserva_di_attività sia operativamente separata dal patrimonio dell’ finition'>emittente e dalla finition'>riserva_di_attività di altri token collegati ad attività.

49.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché il suo finition'>organo_di_amministrazione non garantisce una gestione efficace e prudente della finition'>riserva_di_attività.

50.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché non assicura che l’emissione e il rimborso del finition'>token_collegato_ad_attività significativo siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento nella finition'>riserva_di_attività.

51.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 7, allorché non determina il valore aggregato della finition'>riserva_di_attività utilizzando prezzi di mercato e non provvede affinché il suo valore aggregato sia sempre almeno pari al valore nominale aggregato dei crediti nei confronti dell’ finition'>emittente da parte dei possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo in circolazione.

52.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 8, allorché non dispone di politiche chiare e dettagliate sul meccanismo di stabilizzazione del finition'>token_collegato_ad_attività significativo che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

53.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 9, allorché non prescrive un audit indipendente della finition'>riserva_di_attività ogni sei mesi, a partire dalla data della sua autorizzazione o a partire dalla data di approvazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività a norma dell’articolo 17.

54.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 10, allorché non notifica all’ABE i risultati dell’audit a norma di tale paragrafo o non pubblica i risultati dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ABE.

55.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene o attua politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni elencate al primo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo.

56.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 2, allorché non dispone, quando emette due o token collegati ad attività significativi, di una politica di custodia per ciascun pool di riserve di attività.

57.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 3, allorché non garantisce che le attività di riserva siano detenute in custodia da un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività per conto di clienti, da un finition'>ente_creditizio o da un’ finition'>impresa_di_investimento entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data dell’emissione del finition'>token_collegato_ad_attività significativo.

58.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva, o non garantisce che il depositario sia una persona giuridica diversa dall’ finition'>emittente.

59.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non assicura che i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva.

60.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non garantisce negli accordi contrattuali con i depositari che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

61.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non stabilisce nelle politiche e procedure di custodia i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva o non stabilisce la procedura per il riesame di tale designazione.

62.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non riesamina periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva, non valuta le proprie esposizioni nei confronti di tali depositari o non monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

63.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 6, allorché non assicura che la custodia delle attività di riserva sia effettuata in conformità del primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

64.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 7, allorché la designazione di un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, un finition'>ente_creditizio o un’ finition'>impresa_di_investimento quale depositario delle attività di riserva non è comprovata da un accordo contrattuale o allorché non regolamenta, mediante tale accordo contrattuale, il flusso di informazioni necessarie per consentire all’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività significativo, al prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, all’ finition'>ente_creditizio e all’ finition'>impresa_di_investimento di svolgere le loro funzioni di depositari.

65.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 38, paragrafo 1, allorché investe la finition'>riserva_di_attività in prodotti che non sono strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi o allorché tali investimenti non possono essere liquidati rapidamente, con un effetto minimo sui prezzi.

66.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non detiene in custodia a norma dell’articolo 37 gli strumenti finanziari in cui è investita la finition'>riserva_di_attività.

67.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non si fa carico di tutti i profitti e le perdite e dei rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della finition'>riserva_di_attività.

68.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 39, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene e attua politiche e procedure chiare e dettagliate sui diritti permanenti di rimborso dei possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo.

69.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, allorché non garantisce che i possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo abbiano diritti permanenti di rimborso a norma di tali paragrafi, e allorché non stabilisce una politica su tali diritti permanenti di rimborso che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e).

70.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 39, paragrafo 3, allorché applica commissioni al momento del rimborso del finition'>token_collegato_ad_attività significativo.

71.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 40 allorché concede interessi in relazione al finition'>token_collegato_ad_attività significativo.

72.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 1, allorché non adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token collegati ad attività significativi e non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

73.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 2, allorché non garantisce che il suo finition'>token_collegato_ad_attività significativo possa essere detenuto in custodia da diversi prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto di clienti, su una base equa, ragionevole e non discriminatoria.

74.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non valuta o non controlla le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso del finition'>token_collegato_ad_attività significativo da parte dei possessori dello stesso.

75.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabilisce, mantiene o attua una politica e procedure per la gestione della liquidità o non garantisce, con la politica e le procedure in parola che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività significativo di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

76.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non effettua periodicamente prove di stress di liquidità o non inasprisce i requisiti di liquidità laddove richiesto dall’ABE sulla base dei risultati di tali prove.

77.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda l’adozione di misure da parte dell’ finition'>emittente del finition'>token_collegato_ad_attività significativo per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla finition'>riserva_di_attività nel caso in cui l’ finition'>emittente non rispetta tali requisiti, compresi il mantenimento dei suoi servizi relativi al finition'>token_collegato_ad_attività significativo, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ finition'>emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

78.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento e un’ampia gamma di opzioni di risanamento di cui al terzo comma di tale paragrafo.

79.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE e, se del caso, alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività a norma dell’articolo 17.

80.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di risanamento.

81.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano operativo a sostegno del rimborso ordinato di ciascun finition'>token_collegato_ad_attività significativo.

82.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che dimostri la capacità dell’ finition'>emittente di token collegati ad attività significativi di effettuare il rimborso del finition'>token_collegato_ad_attività significativo in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

83.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che comprenda disposizioni contrattuali, procedure e sistemi, compresa la designazione di un amministratore temporaneo, atti a garantire il trattamento equo di tutti i possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo e ad assicurare che i possessori del finition'>token_collegato_ad_attività significativo siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

84.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che garantisca la continuità di qualsiasi attività essenziale che sia necessaria per il rimborso ordinato e svolta dall’ finition'>emittente o da qualsiasi soggetto terzo.

85.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non notifica il piano di rimborso all’ABE entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle finition'>cripto-attività a norma dell’articolo 17.

86.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di rimborso.

87.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 88, paragrafo 1, tranne nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88, paragrafo 2, allorché non comunica quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 che lo riguarda direttamente, i in modo da consentire al pubblico di accedervi agevolmente e ampiamente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo.

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO IV IN APPLICAZIONE DEL TITOLO III PER GLI EMITTENTI DI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA SIGNIFICATIVI

1.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun finition'>token_di_moneta_elettronica significativo denominato in una valuta che non è una finition'>valuta_ufficiale di uno Stato membro con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

2.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un finition'>token_di_moneta_elettronica significativo denominato in una valuta che non è una finition'>valuta_ufficiale di uno Stato membro al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione.

3.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE.

4.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento allorché i finition'>fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, e dell’articolo 48 di tale regolamento.

5.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 35, paragrafo 3, allorché non adempie l’obbligo dell’ABE di detenere un importo superiore di finition'>fondi propri, a seguito della valutazione effettuata a norma delle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

6.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non effettua periodicamente prove di stress che tengano conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo.

7.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non rispetta l’obbligo dell’ABE di detenere un importo più elevato di finition'>fondi propri sulla base dell’esito delle prove di stress.

8.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non costituisce e non mantiene, in ogni momento, una finition'>riserva_di_attività.

9.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la finition'>riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale da coprire i rischi associati alla finition'>valuta_ufficiale cui si riferisce il finition'>token_di_moneta_elettronica significativo.

10.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la finition'>riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale da affrontare i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

11.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 3, allorché non assicura che la finition'>riserva_di_attività sia operativamente separata dal patrimonio dell’ finition'>emittente e dalla finition'>riserva_di_attività di altri finition'>token_di_moneta_elettronica.

12.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché il suo finition'>organo_di_amministrazione non garantisce una gestione efficace e prudente della finition'>riserva_di_attività.

13.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché non assicura che l’emissione e il rimborso del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento nella finition'>riserva_di_attività.

14.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 7, allorché non determina il valore aggregato della finition'>riserva_di_attività utilizzando i prezzi di mercato, e non mantenendo il suo valore aggregato sempre almeno pari al valore aggregato dei crediti nei confronti dell’ finition'>emittente dei possessori del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo in circolazione.

15.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 8, allorché non dispone di politiche chiare e dettagliate sul meccanismo di stabilizzazione del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

16.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 9, allorché non prescrive un audit indipendente della finition'>riserva_di_attività ogni sei mesi a partire dalla data di inizio dell’ finition'>offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

17.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 36, paragrafo 10, allorché non notifica all’ABE i risultati dell’audit a norma di tale paragrafo o non pubblica i risultati dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ABE.

18.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene o attua politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni elencate al primo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo.

19.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 2, allorché non dispone, quando emette due o più finition'>token_di_moneta_elettronica significativi, di una politica di custodia per ciascun pool di riserve di attività.

20.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 3, allorché non garantisce che le attività di riserva siano detenuta in custodia da un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività per conto di clienti, da un finition'>ente_creditizio o da un’ finition'>impresa_di_investimento entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall’emissione del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo.

21.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva, o non garantisce che il depositario sia una persona giuridica diversa dall’ finition'>emittente.

22.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non assicura che i prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva.

23.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non garantisce negli accordi contrattuali con i depositari che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

24.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non stabilisce nelle politiche e procedure di custodia i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva o non stabilisce la procedura per il riesame di tale designazione.

25.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non riesamina periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva, o non valuta le proprie esposizioni nei confronti di tali depositari e non monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

26.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 6, allorché non assicura che la custodia delle attività di riserva sia effettuata a norma del primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

27.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 37, paragrafo 7, allorché la designazione di un prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, un finition'>ente_creditizio o un’ finition'>impresa_di_investimento quale depositario delle attività di riserva non è comprovata da un accordo contrattuale o allorché non regolamentano, mediante tale accordo contrattuale, il flusso di informazioni necessarie per consentire all’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo, al prestatore di servizi per le finition'>cripto-attività, all’ finition'>ente_creditizio e all’ finition'>impresa_di_investimento di svolgere le loro funzioni di custodi.

28.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 38, paragrafo 1, allorché investe la finition'>riserva_di_attività in prodotti che non sono strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi o allorché tali investimenti non possono essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

29.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non detiene in custodia a norma dell’articolo 37 gli strumenti finanziari in cui è investita la finition'>riserva_di_attività.

30.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non si fa carico di tutti i profitti e le perdite e dei rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della finition'>riserva_di_attività.

31.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 1, allorché non adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi e non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

32.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 2, allorché non garantisce che il suo finition'>token_di_moneta_elettronica significativo possa essere detenuto in custodia da diversi prestatori di servizi per le finition'>cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di finition'>cripto-attività per conto di clienti, su una base equa, ragionevole e non discriminatoria.

33.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non valuta o non controlla le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo da parte dei possessori dello stesso.

34.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabilisce, mantiene o attua una politica e procedure per la gestione della liquidità o non garantisce, con la politica e le procedure in parola che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

35.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non effettua periodicamente prove di stress di liquidità o non inasprisce i requisiti di liquidità laddove richiesto dall’ABE sulla base dei risultati di tali prove.

36.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 45, paragrafo 5, allorché non rispetta in ogni momento il requisito di finition'>fondi propri.

37.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda l’adozione di misure da parte dell’ finition'>emittente di finition'>token_di_moneta_elettronica significativi per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla finition'>riserva_di_attività nel caso in cui l’ finition'>emittente non rispetta tali requisiti, compresi il mantenimento dei suoi servizi relativi al finition'>token_di_moneta_elettronica significativo emesso, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ finition'>emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

38.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento e un’ampia gamma di opzioni di risanamento di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), di tale paragrafo.

39.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE e, se del caso, alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale entro sei mesi dalla data di inizio dell’ finition'>offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

40.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di risanamento.

41.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano operativo a sostegno del rimborso ordinato del suo finition'>token_di_moneta_elettronica significativo.

42.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2 allorché non dispone di un piano di rimborso che dimostri la capacità dell’ finition'>emittente del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo di effettuare il rimborso del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

43.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che comprenda disposizioni contrattuali, procedure e sistemi, compresa la designazione di un amministratore temporaneo, atti a garantire il trattamento equo di tutti i possessori del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo e ad assicurare che i possessori del finition'>token_di_moneta_elettronica significativo siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

44.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che garantisca la continuità di qualsiasi attività essenziale che sia necessaria per il rimborso ordinato e svolta dall’ finition'>emittente o da qualsiasi soggetto terzo.

45.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE entro sei mesi dalla data di inizio dell’ finition'>offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

46.

L’ finition'>emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di rimborso.


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"Bitcoin: iperinflazione e cripto stabili"