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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 21

Concessione o rifiuto dell’autorizzazione

1.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5, le autorità competenti adottano una decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione all’ emittente richiedente e, entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di tale decisione, la notificano all’ emittente richiedente. Se un emittente richiedente ottiene l’autorizzazione, il suo White Paper sulle cripto-attività si considera approvato.

2.   Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili che:

a)

l’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente può mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa dell’ emittente, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato;

b)

i membri dell’ organo_di_amministrazione non soddisfano i criteri di cui all’articolo 34, paragrafo 2;

c)

gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 4;

d)

l’ emittente richiedente non soddisfa o rischia di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo;

e)

il modello di business dell’ emittente richiedente potrebbe costituire una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei sistemi dei pagamenti, o espone l’ emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

3.   L’ABE e l’ESMA, entro il 30 giugno 2024, emanano congiuntamente orientamenti in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente di token collegati ad attività e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività.

4.   Le autorità competenti rifiutano altresì l’autorizzazione qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale formuli un parere negativo in conformità dell’articolo 20, paragrafo 5, per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria.

5.   Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ESMA, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 3.

L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

6.   Le autorità competenti informano l’ABE, l’ESMA, la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, di tutte le richieste di autorizzazione rifiutate e forniscono le motivazioni alla base della decisione e, se del caso, la spiegazione di eventuali scostamenti dai pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5.

Articolo 24

Revoca dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

a)

l’ emittente ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi o non si è avvalso dell’autorizzazione per 12 mesi consecutivi;

b)

l’ emittente ha ottenuto l’autorizzazione con mezzi irregolari, compresa la presentazione di false dichiarazioni nella domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 o in un White Paper sulle cripto-attività modificato conformemente all’articolo 25;

c)

l’ emittente non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

d)

l’ emittente ha violato gravemente le disposizioni del presente titolo;

e)

l’ emittente è soggetto a un piano di risanamento;

f)

l’ emittente ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione o ha deciso di cessare le proprie attività;

g)

l’attività dell’ emittente costituisce una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o espone l’ emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

L’ emittente del token_collegato_ad_attività notifica alla rispettiva autorità_competente una qualsiasi delle situazioni di cui al primo comma, lettere e) ed f).

2.   Le autorità competenti revocano altresì l’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token_collegato_ad_attività costituisce una grave minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

3.   Le autorità competenti limitano l’importo di un token_collegato_ad_attività da emettere o impongono un importo nominale minimo al token_collegato_ad_attività, specificandone il limite applicabile o l’importo nominale minimo, qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token_collegato_ad_attività costituisce una minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

4.   Le autorità competenti pertinenti notificano senza indugio all’ autorità_competente dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività le informazioni seguenti:

a)

un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), del presente regolamento non è più titolare di un’autorizzazione come ente_creditizio di cui all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, come prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 59 del presente regolamento, come istituto_di_pagamento o come istituto_di_moneta_elettronica;

b)

i membri dell’ organo_di_amministrazione gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’ emittente hanno violato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

5.   Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività se ritengono che i fatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo pregiudichino l’onorabilità dei membri dell’ organo_di_amministrazione di tale emittente o di azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’ emittente, o se vi è l’indicazione di un inadempimento dei dispositivi di governance o dei meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 34.

In caso di revoca dell’autorizzazione, l’ emittente del token_collegato_ad_attività applica la procedura di cui all’articolo 47.

6.   Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA la revoca dell’autorizzazione dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109.

Articolo 120

Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, può formulare un parere non vincolante in merito a quanto segue:

a)

la nuova valutazione prudenziale di cui all’articolo 117, paragrafo 3;

b)

le eventuali decisioni relative all’obbligo per l’ emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un token_di_moneta_elettronica significativo di detenere un importo superiore di fondi propri in conformità dell’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 45, paragrafo 5, e dell’articolo 58, paragrafo 1, a seconda dei casi;

c)

gli eventuali aggiornamenti del piano di risanamento o del piano di rimborso di un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo ai sensi degli articoli 46, 47 e 55, a seconda dei casi;

d)

le eventuali modifiche del modello di business dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività significativo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1;

e)

un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 25, paragrafo 2;

f)

le eventuali misure correttive adeguate previste a norma dell’articolo 25, paragrafo 4;

g)

le eventuali misure di vigilanza previste ai sensi dell’articolo 130;

h)

gli eventuali accordi amministrativi sullo scambio di informazioni previsti con un’autorità di vigilanza di un paese terzo in conformità dell’articolo 126;

i)

le eventuali deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell’ABE a un’ autorità_competente ai sensi dell’articolo 138;

j)

le eventuali modifiche previste all’autorizzazione dei membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h), o le eventuali misure di vigilanza a essi relative;

k)

un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 51, paragrafo 12.

2.   Qualora il collegio formuli un parere conformemente al paragrafo 1, su richiesta di un qualsiasi membro del collegio e previa adozione da parte della maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 3, il parere può contenere eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura prevista dall’ABE o dalle autorità competenti.

3.   Il parere del collegio è adottato con la maggioranza semplice dei suoi membri.

Qualora un collegio comprenda vari membri appartenenti allo stesso Stato membro, può votare solo uno di essi.

Se è membro del collegio con diverse funzioni, tra cui funzioni di vigilanza, la BCE dispone di un solo voto.

Le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m), non hanno diritto di voto in merito a un parere del collegio.

4.   L’ABE o le autorità competenti, a seconda dei casi, tengono debitamente conto del parere non vincolante del collegio raggiunto conformemente al paragrafo 3, ivi comprese le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista per un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo, per un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo, per un soggetto o per un prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h). Se l’ABE o un’ autorità_competente non concorda con il parere del collegio, anche per quanto riguarda le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista, motiva la sua decisione dando delucidazioni per ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni in oggetto.

CAPO 5

Poteri e competenze dell’ABE in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi


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Uno dei temi trattati:
"Bitcoin è anche facile"