search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 IT cercato: 'iscritto' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index iscritto:


whereas iscritto:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 984

 

Articolo 4

Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico nell’Unione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

abbia notificato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14.

2.   Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica:

a)

un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;

b)

un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale o in cripto-attività;

c)

un’offerta di una cripto-attività rivolta esclusivamente agli investitori_qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori_qualificati.

3.   Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:

a)

la cripto-attività è offerta gratuitamente;

b)

la cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del registro_distribuito o la convalida delle operazioni;

c)

l’offerta riguarda un utility_token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione;

d)

il possessore della cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’ offerente.

Ai fini della lettera a) del primo comma, una cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati_personali all’ offerente in cambio di tale cripto-attività o se l’ offerente di una cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta cripto-attività.

Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’ offerta_al_pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’ offerente invia all’ autorità_competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d).

Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’ autorità_competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’ offerente.

4.   Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’ offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica.

5.   L’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività in relazione a cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:

a)

esista un’altra offerta_al_pubblico della stessa cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o

b)

la cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione.

6.   Qualora l’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica abbia come oggetto un utility_token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’ offerta_al_pubblico quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.

7.   Qualsiasi successiva offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva offerta_al_pubblico.

Nessun ulteriore White Paper sulle cripto-attività è richiesto per alcuna successiva offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.

8.   Qualora un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.

Articolo 5

Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica all’interno dell’Unione, a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

rediga un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

notifichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

pubblichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

rediga le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

pubblichi le eventuali comunicazione di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 14.

2.   Quando una cripto-attività è ammessa alla negoziazione su iniziativa del gestore di una piattaforma di negoziazione e non è stato pubblicato un White Paper in conformità dell’articolo 9 nei casi previsti dal presente regolamento, il gestore di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga al paragrafo 1, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica e il rispettivo gestore della piattaforma di negoziazione possono convenire per iscritto che è il gestore della piattaforma di negoziazione che è tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).

L’accordo per iscritto di cui al primo comma del presente paragrafo indica chiaramente che la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è tenuta a fornire al gestore della piattaforma di negoziazione tutte le informazioni necessarie per consentirgli di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), a seconda dei casi.

4.   Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica quando:

a)

la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione; e

b)

un White Paper sulle cripto-attività è redatto conformemente all’articolo 6 e aggiornato conformemente all’articolo 12 e la persona responsabile della sua redazione acconsente per iscritto al suo utilizzo.

Articolo 18

Domanda di autorizzazione

1.   Le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione presentano la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16 all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

l’indirizzo dell’ emittente richiedente;

b)

l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente richiedente;

c)

lo statuto dell’ emittente richiedente, se dal caso;

d)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ emittente richiedente intende seguire;

e)

un parere giuridico secondo cui il token_collegato_ad_attività non è qualificabile come:

i)

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure

ii)

un token_di_moneta_elettronica;

f)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

g)

in presenza di accordi di cooperazione con determinati prestatori di servizi per le cripto-attività, una descrizione dei loro meccanismi e delle loro procedure di controllo interno per garantire il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

h)

l’identità dei membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente;

i)

la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’ emittente richiedente;

j)

la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’ emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità;

k)

il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19;

l)

le politiche e le procedure di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

m)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

n)

una descrizione della politica di continuità operativa dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

o)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

p)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11;

q)

una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 31;

r)

se del caso, un elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’ emittente richiedente intende offrire al pubblico il token_collegato_ad_attività o intende chiedere l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività.

3.   Gli emittenti che sono stati precedentemente autorizzati relativamente ad un token_collegato_ad_attività non sono tenuti a presentare, ai fini dell’autorizzazione relativa ad un altro token_collegato_ad_attività, le informazioni che hanno precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 2, l’ emittente conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

4.   L’ autorità_competente comunica per iscritto all’ emittente richiedente di aver ricevuto la domanda prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa in conformità del paragrafo 1.

5.   Ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’ emittente richiedente di un token_collegato_ad_attività fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

a)

per tutti i membri dell’ organo_di_amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b)

che i membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente del token_collegato_ad_attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’ emittente del token_collegato_ad_attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c)

per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’ emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

6.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda al fine di garantire l’uniformità in tutta l’Unione.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 41

Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, o combinazione di tali persone che agisca di concerto, che intenda acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione_qualificata in un emittente di un token_collegato_ad_attività o aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione_qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che l’ emittente del token_collegato_ad_attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’ autorità_competente di detto emittente, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione_qualificata in un emittente di un token_collegato_ad_attività comunica per iscritto la propria decisione all’ autorità_competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’ autorità_competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione_qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 %, oppure che l’ emittente del token_collegato_ad_attività cessi di essere una sua filiazione.

3.   L’ autorità_competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

4.   L’ autorità_competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’ autorità_competente informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.

5.   Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’ autorità_competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie.

L’ autorità_competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’ autorità_competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione.

L’ autorità_competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

6.   L’ autorità_competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi, e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

7.   Qualora l’ autorità_competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.

8.   L’autorità competenti può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale termine massimo.

Articolo 43

Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

1.   I criteri per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi sono i seguenti, quali ulteriormente specificati dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 11:

a)

il numero di possessori del token_collegato_ad_attività è superiore a 10 milioni;

b)

il valore del token_collegato_ad_attività emesso, la sua capitalizzazione di mercato o l’entità della riserva_di_attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività è superiore a 5 000 000 000 EUR;

c)

il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni in tale token_collegato_ad_attività giornalieri nel periodo pertinente sono rispettivamente superiori a 2,5 milioni di operazioni e a 500 000 000 EUR;

d)

l’ emittente del token_collegato_ad_attività è un fornitore di servizi di piattaforma di base designato come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (43);

e)

la rilevanza delle attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività su scala internazionale, compreso l’impiego del token_collegato_ad_attività per i pagamenti e le rimesse;

f)

l’interconnessione del token_collegato_ad_attività o dei suoi emittenti con il sistema finanziario;

g)

il fatto che lo stesso emittente emetta almeno un token_collegato_ad_attività o token_di_moneta_elettronica aggiuntivo e presti almeno un servizio per le cripto-attività.

2.   L’ABE classifica i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi se almeno tre dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatti:

a)

durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, successiva all’autorizzazione a norma dell’articolo 21, o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17; o

b)

durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

3.   Se diversi emittenti emettono lo stesso token_collegato_ad_attività, il soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

4.   Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Qualora l’ emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il token_collegato_ad_attività si riferisca a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

5.   Laddove concluda che un token_collegato_ad_attività soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 1 in conformità del paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare il token_collegato_ad_attività come token_collegato_ad_attività significativo e lo notifica all’ emittente di tale token_collegato_ad_attività, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell’ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

6.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_collegato_ad_attività come un token_collegato_ad_attività significativo 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività e la rispettiva autorità_competente.

7.   Se un token_collegato_ad_attività è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 6, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’ emittente di tale token_collegato_ad_attività significativo sono trasferite dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente all’ABE entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

8.   Ogni anno l’ABE valuta la classificazione dei token collegati ad attività significativi sulla base delle informazioni disponibili, comprese dalle relazioni di cui al paragrafo 4 o dalle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 22.

Laddove concluda che taluni token collegati ad attività non soddisfino più i criteri stabiliti al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più i token collegati ad attività come significativi e lo notifica agli emittenti di tali token collegati ad attività, all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello tale Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale di cui al paragrafo 4, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

9.   L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token_collegato_ad_attività come significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tali token collegati ad attività e la rispettiva autorità_competente.

10.   Se un token_collegato_ad_attività non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’ emittente di tale token_collegato_ad_attività sono trasferite dall’ABE all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

11.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, sulla cui base classificare come significativo un token_collegato_ad_attività, e sulla cui base determinare:

a)

le circostanze in cui le attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività sono considerate significative su scala internazionale al di fuori dell’Unione;

b)

le circostanze in cui i token collegati ad attività e i loro emittenti sono considerati interconnessi con il sistema finanziario;

c)

il contenuto e il formato delle informazioni fornite dalle autorità competenti all’ABE e alla BCE a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e dell’articolo 56, paragrafo 3.

Articolo 44

Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

1.   Gli emittenti richiedenti dei token collegati ad attività possono indicare nella loro domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 18 o nella loro notifica a norma dell’articolo 17 che desiderano che i loro token collegati ad attività siano classificati come token collegati ad attività significativi. In tal caso, l’ autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ emittente richiedente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Affinché un token_collegato_ad_attività sia classificato come significativo a norma del presente articolo, l’ emittente richiedente del token_collegato_ad_attività dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2.   Entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione contenente il suo parere, sulla base del programma operativo, circa il soddisfacimento o il probabile soddisfacimento di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token_collegato_ad_attività, e notifica tale progetto di decisione all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente richiedente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti degli emittenti di tali token collegati ad attività, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_collegato_ad_attività come un token_collegato_ad_attività significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente richiedente di tale token_collegato_ad_attività e la rispettiva autorità_competente.

4.   Se i token collegati ad attività sono stati classificati come significativi in conformità di una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza nei confronti degli emittenti di tali token collegati ad attività sono trasferite dall’ autorità_competente all’ABE alla data della decisione dell’ autorità_competente di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, o alla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

Articolo 56

Classificazione dei token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi

1.   L’ABE classifica i token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi, se almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, sono soddisfatti:

a)

durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, successiva all’ offerta_al_pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di tali token; o

b)

durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Se diversi emittenti emettono lo stesso token_di_moneta_elettronica, il soddisfacimento dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

3.   Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, informazioni pertinenti alla valutazione del soddisfacimento dei criteri stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Qualora l’ emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il token_di_moneta_elettronica si riferisca a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

4.   Laddove concluda che un token_di_moneta_elettronica soddisfi i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo e lo notifica all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

5.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 4 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di detto token e la rispettiva autorità_competente.

6.   Se un token_di_moneta_elettronica è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 5, le responsabilità di vigilanza relative all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

7.   In deroga al paragrafo 6, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni dei token_di_moneta_elettronica significativi sono concentrati nello Stato_membro_d’origine.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sugli eventuali casi di applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario è stabilito in detto Stato membro.

8.   Ogni anno l’ABE rivaluta la classificazione dei token_di_moneta_elettronica significativi sulla base delle informazioni disponibili, anche derivanti dalle relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Laddove concluda che taluni token_di_moneta_elettronica non soddisfino più i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più il token_di_moneta_elettronica come significativo e lo notifica agli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, alle autorità competenti del loro Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

9.   L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token_di_moneta_elettronica come significativo entro 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di detti token e la rispettiva autorità_competente.

10.   Se un token_di_moneta_elettronica non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza relative all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ABE all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

Articolo 57

Classificazione volontaria dei token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Un emittente richiedente di un token_di_moneta_elettronica autorizzato come ente_creditizio o come istituto_di_moneta_elettronica, o che richiede tale autorizzazione, può indicare che desidera che il suo token_di_moneta_elettronica sia classificato come token_di_moneta_elettronica significativo. In tal caso, l’ autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ emittente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Affinché il token_di_moneta_elettronica sia classificato come significativo a norma del presente articolo, il potenziale emittente del token_di_moneta_elettronica dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato, che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2.   Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione recante il suo parere, sulla base del programma operativo dell’ emittente, circa il soddisfacimento effettivo o probabile di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token_di_moneta_elettronica e notifica tale progetto di decisione all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti degli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica del progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tale token e la rispettiva autorità_competente.

4.   Laddove un token_di_moneta_elettronica sia stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ autorità_competente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’EBA e le autorità competenti cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

5.   In deroga al paragrafo 4, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni di tali token_di_moneta_elettronica significativi sono o si prevede che siano concentrati nello Stato_membro_d’origine.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sull’applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario sono stabiliti in detto Stato membro.

Articolo 63

Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti informano per iscritto prontamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di aver ricevuto la stessa.

2.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la completezza di tale domanda verificando che siano state presentate le informazioni elencate all’articolo 62, paragrafo 2.

Laddove la domanda non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente deve fornire le informazioni mancanti.

3.   Le autorità competenti possono rifiutarsi di riesaminare le domande laddove tali domande rimangano incomplete dopo il termine da esse fissato a norma del paragrafo 2, secondo comma.

4.   Una volta che una domanda è completa, le autorità competenti ne informano tempestivamente il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.

5.   Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano le autorità competenti di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente è in una delle seguenti posizioni in relazione a un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un operatore di mercato, una società di gestione di un OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi, un istituto_di_pagamento, un’impresa di assicurazione, un istituto_di_moneta_elettronica o un ente pensionistico aziendale o professionale, autorizzati nell’altro Stato membro in questione:

a)

è una sua filiazione;

b)

è una filiazione dell’impresa madre di tale soggetto; o

c)

è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano tale soggetto.

6.   Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti:

a)

possono consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e le unità di informazione finanziaria, al fine di verificare che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non sia stato oggetto di un’indagine su comportamenti in rapporto con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;

b)

garantiscono che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente che gestisce sedi o ricorre a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 sia conforme alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 45, paragrafi 3 e 5, della suddetta direttiva;

c)

garantiscono, se del caso, che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente abbia messo in atto procedure adeguate per conformarsi alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 18 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

7.   Quando sussistono stretti_legami tra il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

8.   Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente ha stretti_legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’esercizio efficace delle loro funzioni di vigilanza.

9.   Entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente rispetta le disposizioni di cui al presente titolo e adottano una decisione, pienamente motivata, di concessione o rifiuto dell’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività. Le autorità competenti notificano la loro decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di tale decisione. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare.

10.   Le autorità competenti rifiutano un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività se sussistono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che:

a)

l’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possa mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa del prestatore, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato, o possa esporre il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente a un grave rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;

b)

i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di cui all’articolo 68, paragrafo 1;

c)

gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di sufficiente onorabilità di cui all’articolo 68, paragrafo 2;

d)

il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfi o rischi di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo.

11.   L’ESMA e l’ABE emanano congiuntamente, in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti relativi alla valutazione dell’idoneità dei membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.

L’ESMA e l’ABE emanano gli orientamenti di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

12.   Durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 ed entro il 20o giorno lavorativo di tale periodo, le autorità competenti possono chiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per completare la valutazione. Tale richiesta è presentata per iscritto al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente precisando le informazioni supplementari necessarie.

Il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni mancanti presentata dalle autorità competenti e il ricevimento, da parte delle stesse, della relativa risposta del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di completamento o chiarimento delle informazioni presentata dalle autorità competenti è a discrezione di dette autorità ma non comporta una sospensione del periodo di valutazione di cui al paragrafo 9.

13.   Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5. Le autorità competenti informano altresì l’ESMA di ogni rifiuto o autorizzazione. L’ESMA rende disponibili le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 5, nel registro di cui a tale articolo, entro la data di inizio della prestazione dei servizi di cripto-attività.

Articolo 83

Valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica o combinazione di tali persone che agisca di concerto che abbia deciso di acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione_qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività o di aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione_qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che il prestatore di servizi per le cripto-attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’ autorità_competente di detto prestatore di servizi per le cripto-attività, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 84, paragrafo 4.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione_qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività comunica per iscritto la propria decisione all’ autorità_competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’ autorità_competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione_qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il prestatore di servizi per le cripto-attività cessi di essere una sua filiazione.

3.   L’ autorità_competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

4.   L’ autorità_competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste ai sensi delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 84, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’autorità competenti informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.

5.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 4, l’ autorità_competente può consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché le unità di informazione finanziaria e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

6.   Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’ autorità_competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie.

L’ autorità_competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’ autorità_competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione.

L’ autorità_competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

7.   L’ autorità_competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1, ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 6, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

8.   Qualora l’ autorità_competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 6, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.

9.   L’ autorità_competente può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale periodo massimo.

Articolo 88

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1.   Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione comunicano quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 che li riguardano direttamente, in modo da consentire al pubblico di accedervi rapidamente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione non coniugano la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle loro attività. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione pubblicano e conservano sul loro sito web, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le informazioni privilegiate che sono tenuti a comunicare al pubblico.

2.   Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la divulgazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione;

b)

è improbabile che il ritardo nella divulgazione abbia l’effetto di fuorviare il pubblico;

c)

gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione sono in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

3.   Quando ha ritardato la divulgazione di informazioni privilegiate a norma del paragrafo 2, l’ emittente, l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione notifica tale ritardo all’ autorità_competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, immediatamente dopo che le informazioni sono state divulgate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell’ autorità_competente.

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire gli strumenti tecnici:

a)

per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1; e

b)

in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 2 e 3 può essere ritardata.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 105

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

1.   Un’ autorità_competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività.

2.   Un’ autorità_competente adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se ha fondati motivi di ritenere che:

a)

una cripto-attività desti un timore significativo in materia di tutela degli investitori o rappresenti una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro;

b)

i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili alla cripto-attività o al servizio per le cripto-attività in questione non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;

c)

la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare la cripto-attività o il servizio per le cripto-attività in questione, ovvero trarre beneficio dagli stessi;

d)

l’ autorità_competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

e)

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma del presente paragrafo, l’ autorità_competente ha facoltà di imporre in via precauzionale il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 prima che una cripto-attività sia commercializzata, distribuita o venduta alla clientela.

L’ autorità_competente può decidere di applicare il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 solo in determinate circostanze o di assoggettarli a deroghe.

3.   L’ autorità_competente non impone un divieto o una restrizione a norma del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o all’ABE, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari seguenti:

a)

la cripto-attività o l’attività o prassi cui si riferisce la misura proposta;

b)

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c)

gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l’ autorità_competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte.

4.   In casi eccezionali, ove lo ritenga necessario per prevenire un danno risultante dalla cripto-attività o dall’attività o prassi di cui al paragrafo 1, l’ autorità_competente può adottare una misura urgente in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri elencati al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che un periodo di notifica di un mese non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. La durata delle misure adottate in via provvisoria non supera i tre mesi.

5.   L’ autorità_competente pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e gli elementi sui quali si fonda la decisione dell’ autorità_competente e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività dopo l’entrata in vigore delle misure.

6.   L’ autorità_competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ autorità_competente deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Articolo 108

Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti e alle altre parti interessate, comprese le associazioni dei consumatori, di presentare loro reclami in merito alle presunte violazioni del presente regolamento da parte degli offerenti, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, degli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, o dei prestatori di servizi per le cripto-attività. I reclami sono accettati per iscritto, anche in forma elettronica, e in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentato il reclamo o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

2.   Le informazioni sulle procedure di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione sul sito web di ciascuna autorità_competente e sono comunicate all’ABE e all’ESMA. L’ESMA pubblica i collegamenti ipertestuali alle sezioni dei siti web delle autorità competenti relative alle procedure di trattamento dei reclami nel registro delle cripto-attività di cui all’articolo 109.

CAPO 2

Registro dell’ESMA


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: come difendersi dalle truffe"