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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 54

Investimento di fondi ricevuti in cambio di token_di_moneta_elettronica

I fondi ricevuti dagli emittenti di token_di_moneta_elettronica in cambio di token_di_moneta_elettronica e tutelati conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE sono conformi ai requisiti seguenti:

a)

almeno il 30 % dei fondi ricevuti è sempre depositato in conti separati presso enti creditizi;

b)

i fondi ricevuti rimanenti sono investiti in attività sicure e a basso rischio che sono qualificabili come strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, del presente regolamento, e sono denominate nella valuta_ufficiale di riferimento del token_di_moneta_elettronica.

Articolo 70

Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che detengono cripto-attività appartenenti a clienti o i mezzi di accesso a tali cripto-attività adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti, in particolare in caso di insolvenza del prestatore di servizi per le cripto-attività, e per prevenire l’uso delle cripto-attività dei clienti per conto proprio.

2.   Qualora i loro modelli di business o i servizi per le cripto-attività richiedano la detenzione di fondi dei clienti diversi dai token_di_moneta_elettronica, i prestatori di servizi per le cripto-attività adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti e prevenire l’uso dei fondi dei clienti per conto proprio.

3.   Entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono stati ricevuti i fondi dei clienti diversi dai token_di_moneta_elettronica, i prestatori di servizi per le cripto-attività depositano tali fondi presso un ente_creditizio una banca centrale.

I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano tutte le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti diversi dai token_di_moneta_elettronica detenuti presso un ente_creditizio o una banca centrale siano detenuti in un conto distinto da quelli utilizzati per detenere fondi appartenenti ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività possono prestare essi stessi, o tramite terzi, servizi_di_pagamento connessi al servizio per le cripto-attività che offrono, a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attività stesso, o il soggetto terzo, sia autorizzato a prestare tali servizi a norma della direttiva (UE) 2015/2366.

Qualora siano prestati servizi_di_pagamento, i prestatori di servizi per le cripto-attività informano i rispettivi clienti di tutti gli elementi seguenti:

a)

la natura nonché i termini e le condizioni di tali servizi, fornendo riferimenti al diritto nazionale applicabile e ai diritti dei clienti;

b)

se tali servizi sono offerti direttamente da essi o da terzi.

5.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai prestatori di servizi per le cripto-attività che sono istituti di moneta_elettronica, istituti di pagamento o enti creditizi.

Articolo 79

Collocamento di cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività comunicano all’ offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o a eventuali terzi che agiscono per loro conto le informazioni seguenti prima di concludere un accordo con loro:

a)

il tipo di collocamento preso in considerazione, compresa la garanzia o meno di un importo minimo di acquisto;

b)

un’indicazione dell’importo delle commissioni di transazione associate al collocamento proposto;

c)

i tempi, il processo e il prezzo indicativi per l’operazione proposta;

d)

informazioni sugli acquirenti destinatari.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività ottengono, prima di collocare tali cripto-attività, il consenso degli emittenti di tali cripto-attività o di eventuali terzi che agiscono per loro conto per quanto riguarda le informazioni elencate al primo comma.

2.   Le norme sui conflitti di interesse dei prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 72, paragrafo 1, prevedono procedure specifiche e adeguate per identificare, prevenire, gestire e comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dalle situazioni seguenti:

a)

i prestatori di servizi per le cripto-attività collocano le cripto-attività presso i propri clienti;

b)

il prezzo proposto per il collocamento di cripto-attività è stato sovrastimato o sottostimato;

c)

l’ offerente ha pagato o concesso incentivi, anche non monetari, ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

Articolo 124

Ispezioni in loco

1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di token collegati ad attività significativi e degli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi.

Il collegio di cui all’articolo 119 è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

2.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ABE e possono esercitare tutti i poteri di cui all’articolo 123, paragrafo 1. Essi hanno altresì la facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali, libri e documenti aziendali per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.   In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ABE avvisa dell’ispezione l’ autorità_competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato tale autorità_competente, l’ABE può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo.

4.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.

5.   L’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo si sottopone alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, specifica la data d’inizio e indica le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

6.   I funzionari dell’ autorità_competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ABE, ai funzionari dell’ABE e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’ autorità_competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

7.   L’ABE può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 123, paragrafo 1.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ABE constatino che una persona si oppone a un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’ autorità_competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

9.   Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

10.   Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, esso verifica:

a)

l’autenticità della decisione adottata dall’ABE di cui al paragrafo 4;

b)

che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

11.   Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 127

Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

1.   L’ABE può divulgare informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l’ABE o l’ autorità_competente che ha fornito le informazioni all’ABE ha ottenuto il consenso esplicito dell’autorità di vigilanza del paese terzo che le ha trasmesse e, se del caso, divulga tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo consenso o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

2.   Il requisito del consenso esplicito di cui al paragrafo 1 non si applica alle altre autorità di vigilanza dell’Unione qualora le informazioni da esse richieste siano necessarie per lo svolgimento dei loro compiti né si applica agli organi giurisdizionali qualora le informazioni da essi richieste siano necessarie ai fini di indagini o procedimenti relativi a violazioni soggette a sanzioni penali.

Articolo 140

Relazioni sull’applicazione del presente regolamento

1.   Entro il 30 giugno 2027 e previa consultazione dell’ABE e dell’ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Entro il 30 giugno 2025 è presentata una relazione intermedia, corredata se del caso di una proposta legislativa.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a)

il numero di emissioni di cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle cripto-attività presentati o notificati presso le autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione;

b)

una descrizione dell’esperienza nella classificazione delle cripto-attività, comprese eventuali divergenze di approccio da parte delle autorità competenti;

c)

una valutazione della necessità di introdurre un meccanismo di approvazione per i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica;

d)

una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell’Unione;

e)

laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tale riguardo;

f)

il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;

g)

il numero di emittenti di token collegati ad attività autorizzati e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività;

h)

il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività significativi;

i)

il numero di emittenti di token_di_moneta_elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token_di_moneta_elettronica, della composizione e della dimensione dei fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54 e del volume dei pagamenti effettuati in token_di_moneta_elettronica;

j)

il numero di emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token_di_moneta_elettronica, della dimensione delle riserve di attività e, per gli istituti di moneta_elettronica che emettono token_di_moneta_elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione della riserva_di_attività e del volume dei pagamenti effettuati in token_di_moneta_elettronica significativi;

k)

il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi;

l)

una valutazione del funzionamento dei mercati in cripto-attività nell’Unione, comprese l’evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell’esperienza delle autorità di vigilanza, del numero di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati e della loro rispettiva quota di mercato media;

m)

una valutazione del livello di tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

n)

una valutazione delle comunicazioni di marketing fraudolente e delle truffe che coinvolgono le cripto-attività che si verificano attraverso le reti dei social media;

o)

una valutazione dei requisiti applicabili agli emittenti di cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività e del loro impatto sulla resilienza operativa, l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività;

p)

una valutazione dell’applicazione dell’articolo 81 e della possibilità di introdurre verifiche di adeguatezza negli articoli 78, 79 e 80 al fine di tutelare meglio i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio;

q)

una valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione dei servizi per le cripto-attività contemplati dal presente regolamento e della necessità di un eventuale adeguamento delle definizioni in esso contenute, nonché della necessità di aggiungere all’ambito di applicazione del presente regolamento eventuali ulteriori forme innovative di cripto-attività;

r)

una valutazione dell’adeguatezza dei requisiti prudenziali per i prestatori di servizi per le cripto-attività e dell’opportunità di allinearli ai requisiti di capitale iniziale e di fondi propri applicabili alle imprese di investimento a norma del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) e della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (47);

s)

una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per classificare i token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica significativi a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

t)

una valutazione dello sviluppo della finanza decentrata nei mercati delle cripto-attività e del trattamento normativo adeguato dei sistemi decentrati di cripto-attività;

u)

una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per considerare i prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma dell’articolo 85 e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

v)

una valutazione dell’opportunità di stabilire ai sensi del presente regolamento un regime di equivalenza per le entità che prestano servizi per le cripto-attività di paesi terzi, gli emittenti di token collegati ad attività o gli emittenti di token_di_moneta_elettronica di paesi terzi;

w)

una valutazione dell’adeguatezza delle esenzioni di cui agli articoli 4 e 16;

x)

una valutazione dell’impatto del presente regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno con riguardo alle cripto-attività, compreso l’eventuale impatto sull’accesso ai finanziamenti per le PMI e sullo sviluppo di nuovi mezzi di pagamento, compresi strumenti di pagamento;

y)

una descrizione degli sviluppi dei modelli aziendali e delle tecnologie nei mercati delle cripto-attività, con particolare attenzione all’impatto ambientale e climatico delle nuove tecnologie, nonché una valutazione delle opzioni strategiche e, se necessario, di eventuali misure supplementari che potrebbero essere giustificate per attenuare gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi legati all’ambiente delle tecnologie utilizzate nei mercati delle cripto-attività e, in particolare, dei meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività;

z)

una stima dell’eventuale necessità di modificare le misure previste dal presente regolamento per garantire la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria;

aa)

l’applicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative;

ab)

una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti, l’ABE, l’ESMA, le banche centrali e altre autorità pertinenti, anche per quanto riguarda l’interazione tra le loro responsabilità o i loro compiti, e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ABE, responsabili della vigilanza a norma del presente regolamento;

ac)

una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA per quanto riguarda la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ESMA, responsabili della vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma del presente regolamento;

ad)

i costi sostenuti dagli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica, per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dell’importo raccolto attraverso l’emissione di cripto-attività;

ae)

i costi sostenuti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di token_di_moneta_elettronica per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

af)

i costi sostenuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

ag)

il numero e l’importo delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali imposte dalle autorità competenti e dall’ABE per le violazioni del presente regolamento.

3.   Se del caso, le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo forniscono un seguito ai temi trattati nelle relazioni di cui agli articoli 141 e 142.


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Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: come incassare cripto"