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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 20

Valutazione della domanda di autorizzazione

1.   Le autorità competenti che ricevono una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 valutano, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19, comprende tutte le informazioni richieste. Esse informano immediatamente l’ emittente richiedente se nella domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, le informazioni richieste sono incomplete. Qualora la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale l’ emittente richiedente deve fornire le informazioni mancanti.

2.   Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se l’ emittente richiedente soddisfa i requisiti di cui al presente titolo e adottano un progetto di decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione. Entro i suddetti 60 giorni lavorativi le autorità competenti possono chiedere all’ emittente richiedente informazioni sulla domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19.

Durante il processo di valutazione, le autorità competenti possono cooperare con le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le unità di informazione finanziaria o altri organismi pubblici.

3.   Il decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospeso nel periodo che intercorre tra la data di richiesta di informazioni mancanti da parte delle autorità competenti e il momento in cui esse ricevono una risposta dall’ emittente richiedente. La sospensione non eccede 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Dopo i 60 giorni lavorativi di cui al paragrafo 2, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda all’ABE, all’ESMA e alla BCE. Se l’ emittente richiedente è stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o nel caso in cui il token_collegato_ad_attività faccia riferimento ad una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda anche alla banca centrale di tale Stato membro.

5.   L’ABE e l’ESMA, su richiesta dell’ autorità_competente ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, emettono un parere sulla loro valutazione del parere giuridico di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), e trasmettono i rispettivi pareri all’ autorità_competente interessata.

La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui al paragrafo 4 emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, un parere sulla valutazione dei rischi che l’emissione di tale token_collegato_ad_attività potrebbe presentare per la stabilità finanziaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria e trasmettono il loro parere all’ autorità_competente interessata.

Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 4, i pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non sono vincolanti.

Tuttavia, l’ autorità_competente tiene debitamente conto dei pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 79

Collocamento di cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività comunicano all’ offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o a eventuali terzi che agiscono per loro conto le informazioni seguenti prima di concludere un accordo con loro:

a)

il tipo di collocamento preso in considerazione, compresa la garanzia o meno di un importo minimo di acquisto;

b)

un’indicazione dell’importo delle commissioni di transazione associate al collocamento proposto;

c)

i tempi, il processo e il prezzo indicativi per l’operazione proposta;

d)

informazioni sugli acquirenti destinatari.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività ottengono, prima di collocare tali cripto-attività, il consenso degli emittenti di tali cripto-attività o di eventuali terzi che agiscono per loro conto per quanto riguarda le informazioni elencate al primo comma.

2.   Le norme sui conflitti di interesse dei prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 72, paragrafo 1, prevedono procedure specifiche e adeguate per identificare, prevenire, gestire e comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dalle situazioni seguenti:

a)

i prestatori di servizi per le cripto-attività collocano le cripto-attività presso i propri clienti;

b)

il prezzo proposto per il collocamento di cripto-attività è stato sovrastimato o sottostimato;

c)

l’ offerente ha pagato o concesso incentivi, anche non monetari, ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

Articolo 87

Informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento, per informazioni privilegiate si intende:

a)

informazioni di natura precisa, che non sono state rese pubbliche e che riguardano, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di cripto-attività, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività o sul prezzo di una cripto-attività collegata;

b)

nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, s’intende anche le informazioni di natura precisa trasmesse da un cliente e connesse agli ordini pendenti in cripto-attività del cliente, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività o sul prezzo di una cripto-attività collegata.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che le informazioni sono di natura precisa se esse fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tali informazioni sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detta serie di circostanze o di detto evento sui prezzi delle cripto-attività. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate come informazioni di natura precisa la futura circostanza o il futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della futura circostanza o del futuro evento.

3.   Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al paragrafo 2 riguardo alle informazioni privilegiate.

4.   Ai fini del paragrafo 1, per informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi delle cripto-attività s’intende le informazioni che un possessore di cripto-attività ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni d’investimento.

Articolo 134

Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Qualora, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, vi siano motivi chiari e dimostrabili di sospettare che vi sia stata o sarà commessa una violazione di cui all’allegato V o VI, l’ABE nomina un funzionario indipendente incaricato delle indagini all’interno dell’ABE per indagare sulla questione. Il funzionario incaricato delle indagini non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nella vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività significativi o degli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi interessati e svolge i propri compiti indipendentemente dall’ABE.

2.   Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto dell’indagine, e invia all’ABE un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

3.   Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 123 e 124. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 121.

4.   Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’ABE nelle attività di vigilanza.

5.   Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’ABE, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto dell’indagine la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati dell’indagine solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6.   Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

7.   Quando trasmette all’ABE il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto dell’indagine stessa. Le persone oggetto dell’indagine hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi o ai documenti preparatori interni dell’ABE.

8.   Sulla base del fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto dell’indagine, dopo averle sentite conformemente all’articolo 135, l’ABE decide se l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo oggetto dell’indagine abbia commesso una violazione di cui all’allegato V o VI, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 130 o impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 131.

9.   Il funzionario incaricato dell’indagine non partecipa alle deliberazioni dell’ABE, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.

10.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 139 entro il 30 giugno 2024 per integrare il presente regolamento al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle penalità di mora e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.

11.   L’ABE si rivolge alle autorità nazionali competenti per le indagini e, laddove opportuno, il procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ABE si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.


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Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: come non perdere le criptovalute"