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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 89

Divieto di abuso di informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2.   Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

3.   Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un’altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

a)

ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o

b)

ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

4.   Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

5.   Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a)

è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell’ emittente, dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

ha una partecipazione al capitale dell’ emittente, dell’ offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;

c)

ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro_distribuito o in una tecnologia analoga; oppure

d)

è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

6.   Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 90

Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

1.   Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell’ambito del normale esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

2.   La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

Articolo 91

Divieto di manipolazione del mercato

1.   A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

2.   Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

a)

salvo che per motivi legittimi, concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

i)

fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;

ii)

fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;

b)

concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c)

diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

3.   Sono considerate manipolazione del mercato, tra l’altro, le condotte seguenti:

a)

l’acquisizione di una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b)

l’inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i)

la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii)

l’esecuzione di azioni intese a ostacolare l’individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l’inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

iii)

la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l’inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

c)

l’uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.


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Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: impara ad aprire e usare il tuo primo wallet"