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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso;

3)

« meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito;

5)

« cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale;

8)

« valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10)

« emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11)

« emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12)

« offerta_al_pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13)

« offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14)

« fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c)

scambio di cripto-attività con fondi;

d)

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19)

«scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro;

27)

« organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente;

33)

« Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ emittente ha succursali;

c)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token è autorizzato come ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« Stato_membro_ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine;

35)

« autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token_di_moneta_elettronica;

36)

« partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39)

« cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 4

Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico nell’Unione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

abbia notificato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14.

2.   Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica:

a)

un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;

b)

un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale o in cripto-attività;

c)

un’offerta di una cripto-attività rivolta esclusivamente agli investitori_qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori_qualificati.

3.   Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:

a)

la cripto-attività è offerta gratuitamente;

b)

la cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del registro_distribuito o la convalida delle operazioni;

c)

l’offerta riguarda un utility_token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione;

d)

il possessore della cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’ offerente.

Ai fini della lettera a) del primo comma, una cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati_personali all’ offerente in cambio di tale cripto-attività o se l’ offerente di una cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta cripto-attività.

Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’ offerta_al_pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’ offerente invia all’ autorità_competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d).

Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’ autorità_competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’ offerente.

4.   Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’ offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica.

5.   L’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività in relazione a cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:

a)

esista un’altra offerta_al_pubblico della stessa cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o

b)

la cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione.

6.   Qualora l’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica abbia come oggetto un utility_token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’ offerta_al_pubblico quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.

7.   Qualsiasi successiva offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva offerta_al_pubblico.

Nessun ulteriore White Paper sulle cripto-attività è richiesto per alcuna successiva offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.

8.   Qualora un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.

Articolo 5

Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica all’interno dell’Unione, a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

rediga un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

notifichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

pubblichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

rediga le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

pubblichi le eventuali comunicazione di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 14.

2.   Quando una cripto-attività è ammessa alla negoziazione su iniziativa del gestore di una piattaforma di negoziazione e non è stato pubblicato un White Paper in conformità dell’articolo 9 nei casi previsti dal presente regolamento, il gestore di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga al paragrafo 1, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica e il rispettivo gestore della piattaforma di negoziazione possono convenire per iscritto che è il gestore della piattaforma di negoziazione che è tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).

L’accordo per iscritto di cui al primo comma del presente paragrafo indica chiaramente che la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è tenuta a fornire al gestore della piattaforma di negoziazione tutte le informazioni necessarie per consentirgli di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), a seconda dei casi.

4.   Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica quando:

a)

la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione; e

b)

un White Paper sulle cripto-attività è redatto conformemente all’articolo 6 e aggiornato conformemente all’articolo 12 e la persona responsabile della sua redazione acconsente per iscritto al suo utilizzo.

Articolo 16

Autorizzazione

1.   Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token_collegato_ad_attività, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività ed:

a)

è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente all’articolo 21; oppure

b)

è un ente_creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività, altre persone possono offrire al pubblico un token_collegato_ad_attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40.

Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se:

a)

su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token_collegato_ad_attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale, e l’ emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

b)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività è rivolta esclusivamente a investitori_qualificati e il token_collegato_ad_attività può essere detenuto solo da tali investitori_qualificati.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

3.   L’autorizzazione concessa dall’ autorità_competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’ emittente di un token_collegato_ad_attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token_collegato_ad_attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

4.   L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’ autorità_competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.

Articolo 59

Autorizzazione

1.   Una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia:

a)

una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o

b)

un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un gestore del mercato, un istituto_di_moneta_elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 60.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 hanno la sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le cripto-attività. Hanno la loro sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori è residente nell’Unione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), altre imprese che non sono persone giuridiche prestano servizi per le cripto-attività se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche nonché se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.

5.   Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo.

6.   Le autorità competenti che concedono autorizzazioni ai sensi dell’articolo 63 assicurano che tali autorizzazioni specifichino i servizi per le cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività in tutta l’Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato_membro_ospitante.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all’articolo 63 chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione iniziale un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 62. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all’articolo 63.

Articolo 89

Divieto di abuso di informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2.   Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

3.   Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un’altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

a)

ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o

b)

ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

4.   Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

5.   Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a)

è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell’ emittente, dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

ha una partecipazione al capitale dell’ emittente, dell’ offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;

c)

ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro_distribuito o in una tecnologia analoga; oppure

d)

è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

6.   Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 105

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

1.   Un’ autorità_competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività.

2.   Un’ autorità_competente adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se ha fondati motivi di ritenere che:

a)

una cripto-attività desti un timore significativo in materia di tutela degli investitori o rappresenti una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro;

b)

i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili alla cripto-attività o al servizio per le cripto-attività in questione non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;

c)

la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare la cripto-attività o il servizio per le cripto-attività in questione, ovvero trarre beneficio dagli stessi;

d)

l’ autorità_competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

e)

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma del presente paragrafo, l’ autorità_competente ha facoltà di imporre in via precauzionale il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 prima che una cripto-attività sia commercializzata, distribuita o venduta alla clientela.

L’ autorità_competente può decidere di applicare il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 solo in determinate circostanze o di assoggettarli a deroghe.

3.   L’ autorità_competente non impone un divieto o una restrizione a norma del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o all’ABE, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari seguenti:

a)

la cripto-attività o l’attività o prassi cui si riferisce la misura proposta;

b)

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c)

gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l’ autorità_competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte.

4.   In casi eccezionali, ove lo ritenga necessario per prevenire un danno risultante dalla cripto-attività o dall’attività o prassi di cui al paragrafo 1, l’ autorità_competente può adottare una misura urgente in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri elencati al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che un periodo di notifica di un mese non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. La durata delle misure adottate in via provvisoria non supera i tre mesi.

5.   L’ autorità_competente pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e gli elementi sui quali si fonda la decisione dell’ autorità_competente e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività dopo l’entrata in vigore delle misure.

6.   L’ autorità_competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ autorità_competente deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Articolo 112

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

1.   Per stabilire il tipo e il livello della sanzione o di un’altra misura amministrativa da imporre a norma dell’articolo 111, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

c)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

d)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

e)

l’importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

f)

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

g)

il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ autorità_competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

h)

precedenti violazioni del presente regolamento da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

i)

le misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi;

j)

le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio.

2.   Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 111, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e di indagine e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine nonché nell’imposizione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 114

Pubblicazione delle decisioni

1.   La decisione che impone sanzioni o altre misure amministrative per una violazione del presente regolamento a norma dell’articolo 111 è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica destinataria di tale decisione ne è stata informata. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Le decisioni che impongono misure di natura investigativa non necessitano di essere pubblicate.

2.   Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità dei soggetti giuridici o dell’identità o dei dati_personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta un’indagine in corso, le autorità competenti intraprendono una delle azioni seguenti:

a)

rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;

b)

pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati_personali in questione;

c)

non pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari;

ii)

la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui si decida di pubblicare una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

3.   Laddove la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa sia soggetta a un ricorso dinanzi ai pertinenti tribunali od organismi amministrativi, le autorità competenti pubblicano, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa.

4.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati_personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’ autorità_competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

Articolo 121

Segreto professionale degli operatori del diritto

I poteri conferiti all’ABE, o a un funzionario o a un’altra persona autorizzati dall’ABE, dagli articoli da 122 a 125 non sono utilizzati per esigere la divulgazione di informazioni coperte dal segreto professionale degli operatori del diritto.

Articolo 136

Riesame della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ABE ha imposto una multa, una penalità di mora oppure un’altra sanzione amministrativa o misura amministrativa in conformità del presente regolamento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la penalità di mora.


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Uno dei temi trattati:
"BAT: gestire criptovalute in un wallet con la sola pubblicità"