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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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2023/1114 IT Art. 56 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
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Articolo 56

Classificazione dei token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi

1.   L’ABE classifica i token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi, se almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, sono soddisfatti:

a)

durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, successiva all’ offerta_al_pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di tali token; o

b)

durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Se diversi emittenti emettono lo stesso token_di_moneta_elettronica, il soddisfacimento dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

3.   Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, informazioni pertinenti alla valutazione del soddisfacimento dei criteri stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Qualora l’ emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il token_di_moneta_elettronica si riferisca a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

4.   Laddove concluda che un token_di_moneta_elettronica soddisfi i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo e lo notifica all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

5.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 4 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di detto token e la rispettiva autorità_competente.

6.   Se un token_di_moneta_elettronica è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 5, le responsabilità di vigilanza relative all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

7.   In deroga al paragrafo 6, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni dei token_di_moneta_elettronica significativi sono concentrati nello Stato_membro_d’origine.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sugli eventuali casi di applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario è stabilito in detto Stato membro.

8.   Ogni anno l’ABE rivaluta la classificazione dei token_di_moneta_elettronica significativi sulla base delle informazioni disponibili, anche derivanti dalle relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Laddove concluda che taluni token_di_moneta_elettronica non soddisfino più i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più il token_di_moneta_elettronica come significativo e lo notifica agli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, alle autorità competenti del loro Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

9.   L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token_di_moneta_elettronica come significativo entro 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di detti token e la rispettiva autorità_competente.

10.   Se un token_di_moneta_elettronica non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza relative all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ABE all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.


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Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: iperinflazione e cripto stabili"