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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 41

Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, o combinazione di tali persone che agisca di concerto, che intenda acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione_qualificata in un emittente di un token_collegato_ad_attività o aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione_qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che l’ emittente del token_collegato_ad_attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’ autorità_competente di detto emittente, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione_qualificata in un emittente di un token_collegato_ad_attività comunica per iscritto la propria decisione all’ autorità_competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’ autorità_competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione_qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 %, oppure che l’ emittente del token_collegato_ad_attività cessi di essere una sua filiazione.

3.   L’ autorità_competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

4.   L’ autorità_competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’ autorità_competente informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.

5.   Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’ autorità_competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie.

L’ autorità_competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’ autorità_competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione.

L’ autorità_competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

6.   L’ autorità_competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi, e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

7.   Qualora l’ autorità_competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.

8.   L’autorità competenti può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale termine massimo.

Articolo 63

Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti informano per iscritto prontamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di aver ricevuto la stessa.

2.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la completezza di tale domanda verificando che siano state presentate le informazioni elencate all’articolo 62, paragrafo 2.

Laddove la domanda non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente deve fornire le informazioni mancanti.

3.   Le autorità competenti possono rifiutarsi di riesaminare le domande laddove tali domande rimangano incomplete dopo il termine da esse fissato a norma del paragrafo 2, secondo comma.

4.   Una volta che una domanda è completa, le autorità competenti ne informano tempestivamente il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.

5.   Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano le autorità competenti di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente è in una delle seguenti posizioni in relazione a un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un operatore di mercato, una società di gestione di un OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi, un istituto_di_pagamento, un’impresa di assicurazione, un istituto_di_moneta_elettronica o un ente pensionistico aziendale o professionale, autorizzati nell’altro Stato membro in questione:

a)

è una sua filiazione;

b)

è una filiazione dell’impresa madre di tale soggetto; o

c)

è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano tale soggetto.

6.   Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti:

a)

possono consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e le unità di informazione finanziaria, al fine di verificare che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non sia stato oggetto di un’indagine su comportamenti in rapporto con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;

b)

garantiscono che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente che gestisce sedi o ricorre a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 sia conforme alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 45, paragrafi 3 e 5, della suddetta direttiva;

c)

garantiscono, se del caso, che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente abbia messo in atto procedure adeguate per conformarsi alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 18 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

7.   Quando sussistono stretti_legami tra il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

8.   Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente ha stretti_legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’esercizio efficace delle loro funzioni di vigilanza.

9.   Entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente rispetta le disposizioni di cui al presente titolo e adottano una decisione, pienamente motivata, di concessione o rifiuto dell’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività. Le autorità competenti notificano la loro decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di tale decisione. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare.

10.   Le autorità competenti rifiutano un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività se sussistono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che:

a)

l’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possa mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa del prestatore, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato, o possa esporre il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente a un grave rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;

b)

i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di cui all’articolo 68, paragrafo 1;

c)

gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di sufficiente onorabilità di cui all’articolo 68, paragrafo 2;

d)

il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfi o rischi di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo.

11.   L’ESMA e l’ABE emanano congiuntamente, in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti relativi alla valutazione dell’idoneità dei membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.

L’ESMA e l’ABE emanano gli orientamenti di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

12.   Durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 ed entro il 20o giorno lavorativo di tale periodo, le autorità competenti possono chiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per completare la valutazione. Tale richiesta è presentata per iscritto al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente precisando le informazioni supplementari necessarie.

Il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni mancanti presentata dalle autorità competenti e il ricevimento, da parte delle stesse, della relativa risposta del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di completamento o chiarimento delle informazioni presentata dalle autorità competenti è a discrezione di dette autorità ma non comporta una sospensione del periodo di valutazione di cui al paragrafo 9.

13.   Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5. Le autorità competenti informano altresì l’ESMA di ogni rifiuto o autorizzazione. L’ESMA rende disponibili le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 5, nel registro di cui a tale articolo, entro la data di inizio della prestazione dei servizi di cripto-attività.

Articolo 64

Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

1.   Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività se il prestatore di servizi per le cripto-attività:

a)

non si è avvalso dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della stessa;

b)

ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione;

c)

non ha prestato servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi;

d)

ha ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, ad esempio presentando dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;

e)

non soddisfa più le condizioni di concessione dell’autorizzazione e non ha adottato le azioni correttive richieste dall’ autorità_competente entro il termine fissato;

f)

non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

g)

ha violato gravemente il presente regolamento, incluse le disposizioni relative alla tutela dei possessori di cripto-attività o dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività, o dell’integrità del mercato.

2.   Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi seguenti:

a)

il prestatore di servizi per le cripto-attività ha violato le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849;

b)

il prestatore di servizi per le cripto-attività ha perso l’autorizzazione come istituto_di_pagamento o l’autorizzazione come istituto_di_moneta_elettronica e lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.

3.   Laddove un’ autorità_competente revochi un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e i punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109.

4.   Le autorità competenti possono limitare la revoca dell’autorizzazione a un determinato servizio per le cripto-attività.

5.   Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano l’ autorità_competente di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato:

a)

è una filiazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;

b)

è una filiazione dell’impresa madre di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;

c)

è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione.

6.   Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti possono consultare l’autorità responsabile di vigilare sulla conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività alle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

7.   L’ABE, l’ESMA e qualsiasi autorità_competente di uno Stato_membro_ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine di verificare se il prestatore di servizi per le cripto-attività soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l’autorizzazione, qualora sussistano motivi per sospettare il contrario.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono, attuano e mantengono procedure adeguate per garantire il trasferimento tempestivo e ordinato delle cripto-attività e dei fondi dei loro clienti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività in caso di revoca dell’autorizzazione.

Articolo 83

Valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica o combinazione di tali persone che agisca di concerto che abbia deciso di acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione_qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività o di aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione_qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che il prestatore di servizi per le cripto-attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’ autorità_competente di detto prestatore di servizi per le cripto-attività, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 84, paragrafo 4.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione_qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività comunica per iscritto la propria decisione all’ autorità_competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’ autorità_competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione_qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il prestatore di servizi per le cripto-attività cessi di essere una sua filiazione.

3.   L’ autorità_competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

4.   L’ autorità_competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste ai sensi delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 84, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’autorità competenti informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.

5.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 4, l’ autorità_competente può consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché le unità di informazione finanziaria e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

6.   Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’ autorità_competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie.

L’ autorità_competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’ autorità_competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione.

L’ autorità_competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

7.   L’ autorità_competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1, ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 6, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

8.   Qualora l’ autorità_competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 6, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.

9.   L’ autorità_competente può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale periodo massimo.

Articolo 111

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatti salvi le sanzioni penali, nonché i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all’articolo 94, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle violazioni seguenti:

a)

violazioni degli articoli da 4 a 14;

b)

violazioni degli articoli 16, 17, 19, 22, 23, 25, degli articoli da 27 a 41 e degli articoli 46 e 47;

c)

violazioni degli articoli da 48 a 51, degli articoli 53, 54 e 55;

d)

violazioni degli articoli 59, 60, 64 e degli articoli da 65 a 83;

e)

violazioni degli articoli da 88 a 92;

f)

l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 94, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative se le violazioni di cui al primo comma, lettere a), b, c), d) o e), sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al 30 giugno 2024. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione, all’ESMA e all’ABE le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 30 giugno 2024 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione, all’ABE e all’ESMA. Essi comunicano inoltre senza ritardo alla Commissione, all’ESMA e all’ABE ogni successiva modifica.

2.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d):

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

c)

sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera d) del presente paragrafo, per quanto riguarda le persone fisiche, o al paragrafo 3 per quanto riguarda le persone giuridiche;

d)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023.

3.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, in caso di violazioni commesse da persone giuridiche, sanzioni amministrative massime di almeno:

a)

5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, il corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d);

b)

il 3 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

c)

il 5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d);

d)

il 12,5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

Se la persona giuridica di cui al primo comma, lettere da a) a d), è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’ organo_di_amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

4.   In aggiunta alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative nonché alle sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, conformemente al rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività, o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività.

5.   Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché, in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti:

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

c)

la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possono essere determinati;

d)

la revoca o la sospensione dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività;

e)

l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività;

f)

in caso di ripetute violazioni dell’articolo 89, 90, 91 o 92, l’interdizione per almeno 10 anni di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività;

g)

l’interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di qualsiasi membro dell’ organo_di_amministrazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;

h)

sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al triplo dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi stabiliti alla lettera i) o j), a seconda dei casi;

i)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 1 000 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 5 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92 o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023;

j)

in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 2 500 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 15 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92, o al 2 % per violazioni dell’articolo 88 e al 15 % per violazioni degli articoli da 89 a 92 del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione o, negli Stati membri la cui valuta_ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta_ufficiale al 29 giugno 2023.

Ai fini del della lettera j) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall’ organo_di_amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

6.   Gli Stati membri possono provvedere affinché le autorità competenti dispongano di poteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 e possono prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito in tali paragrafi, sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche responsabili della violazione.


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Uno dei temi trattati:
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