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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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2023/1114 IT cercato: 'un’attività' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
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Articolo 61

Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente

1.   Quando un cliente stabilito o residente nell’Unione avvia su propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio o un’attività per le cripto-attività da parte di un’impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione di cui all’articolo 59 non si applica alla prestazione di tale servizio o attività per le cripto-attività da parte dell’impresa del paese terzo a tale cliente, ivi compreso un rapporto connesso specificamente alla prestazione di tale servizio o attività per le cripto-attività.

Fatti salvi i rapporti intragruppo, se un’impresa di un paese terzo, anche mediante un soggetto che agisce per suo conto o che ha stretti_legami con tale impresa di un paese terzo o qualsiasi altra persona che agisce per conto di tale soggetto, cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’Unione, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato per la sollecitazione, la promozione o la pubblicizzazione nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.

Il secondo comma si applica a prescindere da qualsiasi clausola contrattuale o limitazione della responsabilità che sostenga di affermare diversamente, compresa qualsiasi clausola o limitazione della responsabilità secondo cui la prestazione di servizi da parte di un’impresa di un paese terzo è considerata un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.

2.   L’iniziativa esclusiva di un cliente di cui al paragrafo 1 non consente a un’impresa del paese terzo di proporre nuovi tipi di cripto-attività o di servizi per le cripto-attività a tale cliente.

3.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, intesi a precisare le situazioni in cui si ritiene che un’impresa di un paese terzo cerchi di procurarsi clienti stabiliti o residenti nell’Unione.

Al fine di favorire la convergenza e promuovere una vigilanza coerente rispetto al rischio di abusi del presente articolo, l’ESMA emana inoltre orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle pratiche di vigilanza volte a individuare e prevenire l’elusione del presente regolamento.

Articolo 89

Divieto di abuso di informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2.   Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

3.   Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un’altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

a)

ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o

b)

ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

4.   Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

5.   Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a)

è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell’ emittente, dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

ha una partecipazione al capitale dell’ emittente, dell’ offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;

c)

ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro_distribuito o in una tecnologia analoga; oppure

d)

è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

6.   Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 90

Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

1.   Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell’ambito del normale esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

2.   La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

Articolo 138

Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti

1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi, l’ABE può delegare specifici compiti di vigilanza all’ autorità_competente. Tali funzioni di vigilanza specifiche possono includere il potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 123 o 124.

2.   Prima di delegare un compito di cui al paragrafo 1, l’ABE consulta l’ autorità_competente interessata in merito:

a)

alla portata del compito da delegare;

b)

ai tempi di esecuzione del compito; e

c)

alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ABE e all’ABE stessa.

3.   Conformemente all’atto delegato relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 137, paragrafo 3, e dell’articolo 139, l’ABE rimborsa all’ autorità_competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4.   L’ABE riesamina la delega di compiti a opportuni intervalli di tempo. Tale delega può essere revocata in qualsiasi momento.

TITOLO VIII

ATTI DELEGATI


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